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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1
«Norme per l’attività edilizia.»
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge



TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI


ARTICOLO 1
(Finalità e oggetto)


1. La presente legge, nell’ambito dei principi fondamentali fissati dalle normative statali in materia edilizia, e in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, detta norme in materia di attività edilizia e di urbanistica correlate, al fine di raccogliere in un unico compendio normativo la disciplina di settore, in applicazione dei principi di economicità, efficacia e pubblicità dei procedimenti amministrativi, nonché
al fine di perseguire il miglioramento della qualità edilizia e ambientale nella realizzazione degli interventi.
2. La presente legge disciplina altresì:
a) il recupero ai fini abitativi degli edifici esistenti, con l’obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di migliorare l’uso degli edifici medesimi;
b) la diffusione di soluzioni tecniche che contribuiscano al miglioramento ambientale degli edifici e al risparmio energetico;
c) l’adozione di tecniche edilizie conformi ai criteri di sviluppo sostenibile per ridurre il consumo delle risorse naturali e migliorare la qualità ed il comfort
degli ambienti di vita e di lavoro;
d) il rilascio, prima dell’inizio dei lavori ed alla conclusione degli stessi, del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 3, comma 8 del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.


ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione)


1. A seguito dell’entrata in vigore della presente legge cessa nella Regione Umbria la diretta operatività delle norme statali di dettaglio in materia
edilizia, ivi comprese quelle che non trovano una corrispondente disciplina nella normativa regionale, salvo quelle previste al titolo quarto, parte I e
alla parte II del d.p.r. 380/2001.


ARTICOLO 3
(Definizioni)


1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e delle loro pertinenze, senza apportare modifiche all’aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli elementi architettonici esistenti, ivi compresi quelli necessari a mantenere in efficienza, integrare o sostituire gli impianti esistenti;
b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifica della destinazione d’uso, e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti;
c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nonché la conseguente modifica delle aperture;
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono la sostituzione degli elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, la modifica o realizzazione di aperture anche esterne, nonché la modifica del numero delle unità immobiliari e delle superfici utili interne. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche
quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volmetria, sagoma e area di sedime preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per gli interventi di prevenzione sismica e per l’installazione di impianti tecnologici;
e) “interventi di nuova costruzione”, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6);
2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni,
aeromobili che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare attività meramente temporanee ed inoltre il campeggio fuori delle aree autorizzate qualora non costituisca parcheggio temporaneo;
6) le opere pertinenziali agli edifici che comportino nuova volumetria urbanistica o superficie utile coperta, nonché quelli che le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici o i regolamenti edilizi comunali, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree,
qualificano come interventi di nuova costruzione;
7) la realizzazione a cielo aperto di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f) “interventi di ristrutturazione urbanistica”, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell’area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
g) “opere interne”, quelle da realizzare all’interno delle unità immobiliari concernenti l’eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implichino incremento degli standard urbanistici, da realizzare nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico sanitarie, sul dimensionamento dei vani e sui
rapporti aeroilluminanti.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.
Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.


ARTICOLO 4
(Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio)


1. I comuni istituiscono la commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l’emanazione di pareri, ai fini del
rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici e di interventi in edifici e aree aventi interesse storico, architettonico e culturale,
individuati come tali dalle relative normative e dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché dal piano urbanistico territoriale (PUT) e dal
piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP).
2. La commissione, con riferimento al comma 1, esprime parere relativamente agli interventi che interessano:
a) i siti di interesse naturalistico, le aree di particolare interesse naturalistico ambientale, nonché quelle di interesse geologico e le singolarità
geologiche di cui agli articoli 13, 14 e 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27;
b) le aree contigue di cui all’articolo 17, comma 3 della l.r. 27/2000;
c) i centri storici, gli elementi del paesaggio antico, l’edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico indicati all’articolo 29, della l.r.
27/2000;
d) gli edifici ricadenti nelle zone agricole censiti dai comuni, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 e successive
modificazioni ed integrazioni quali immobili di interesse storico–architettonico.
3. La commissione svolge le funzioni consultive in materia ambientale previste dall’articolo 22 ed esprime parere sulla qualità architettonica e sull’
inserimento nel paesaggio degli interventi previsti dai piani attuativi.
4. Il comune, con il regolamento edilizio comunale, tenendo anche conto della eventuale partecipazione dei rappresentanti degli ordini e dei collegi
professionali, definisce la composizione, le modalità di nomina e le ulteriori competenze della commissione, oltre a quelle di cui ai commi 1 e 2, nell’
osservanza dei seguenti criteri:
a) la commissione costituisce organo di norma a carattere tecnico, i cui componenti devono possedere un’elevata competenza e specializzazione, al
fine di perseguire l’obiettivo fondamentale della qualità architettonica e urbanistica negli
interventi;
b) della commissione debbono obbligatoriamente fare parte almeno due esperti in materia di beni ambientali e architettonici, scelti nell’apposito elenco
regionale costituito dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 12, comma 1 lett. c);
c) della commissione deve obbligatoriamente far parte un geologo, ai fini del parere di cui all’articolo 42, nonché dei pareri in materia idrogeologica e
idraulica disciplinati dall’articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29 e dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31;
d) i pareri sono espressi limitatamente agli aspetti compositivi e architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, rurale,
paesaggistico-ambientale, nonché per gli aspetti di cui alla lettera c).
5. La commissione all’atto dell’insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali degli interventi di
riferimento per l’emanazione dei pareri.
6. I pareri della commissione di cui al presente articolo, obbligatori e non vincolanti, sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta
avanzata dal responsabile del procedimento. Ai fini del parere di cui ai commi 1 e 2, all’istanza è allegata la documentazione di cui all’art. 22 comma 3.


ARTICOLO 5
(Sportello unico per l'edilizia)


1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo quinto, del
Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra
il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di
permesso o di denuncia di inizio attività. I comuni possono affidare allo sportello unico per l’edilizia la competenza dei procedimenti in materia di
attività edilizia di cui alla presente legge.
2. Lo sportello unico per l’edilizia provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività, delle domande per il rilascio di permesso di costruire, delle comunicazioni di cui all’articolo 7, comma 2,
delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3 e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia e del certificato di
agibilità, nonché dei progetti approvati dalla competente soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del d.lgs. 490/1999;
b) all'adozione, nelle materie di cui alla lettera a), dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi, in favore di chiunque vi abbia
interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
c) alla consegna dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo, comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio, ivi compreso il certificato di destinazione urbanistica di cui all’articolo 30 del d.p.r. 380/2001;
d) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento relativo all'intervento edilizio
oggetto dell'istanza di permesso di costruire, della denuncia di inizio attività o concernente il certificato di agibilità;
e) al rilascio della certificazione preventiva sulla esistenza e sulla qualità dei vincoli di cui all’articolo 10.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità lo sportello di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano
a) il parere della competente azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da un’autocertificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio.
4. Lo sportello di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente il permesso di costruire, gli altri pareri, assensi, autorizzazioni e nulla-osta comunque denominati, nonché i pareri che debbono essere resi dagli uffici comunali, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio.
5. Lo sportello cura le incombenze necessarie ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della l. 241/1990, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a) i pareri di cui ai commi 3 e 4;
b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue a opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale, in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24 e 151 del d.lgs.
490/1999, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi
dell'articolo 25 del d.lgs. 490/1999;
e) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
f) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
g) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché le autorizzazioni di cui alla legge
regionale 3 marzo 1995, n. 9, in tema di aree naturali protette.
6. I comuni nell’ambito della propria autonomia organizzativa, affidano allo sportello unico per l’edilizia anche i compiti e le funzioni dello sportello unico
per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.
7. I comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie per la istituzione e il funzionamento dello sportello unico.
8. La Giunta regionale, al fine di incentivare la costituzione in forma associata di sportelli unici per l’edilizia, corrisponde contributi o altri benefici ai
comuni associati, con priorità a quelli costituiti in unione dei comuni ai sensi dell’art. 32 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
9. I comuni, attraverso lo sportello unico, forniscono informazioni sulle materie di cui al comma 2, lettera a), nonché sui contenuti degli strumenti
urbanistici e dei regolamenti edilizi, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta
a chi vi abbia interesse l'accesso, anche in via telematica, a tutte le possibili informazioni utili disponibili.
10. Il comune è tenuto a comunicare immediatamente alla Regione ed alla provincia l’avvenuta costituzione dello sportello unico per l’edilizia.


TITOLO II
TITOLI ABILITATIVI


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI


ARTICOLO 6
(Titoli abilitativi)


1. I titoli abilitativi sono il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività.
2. Ad eccezione dei casi previsti dagli articoli 7 e 8, le attività edilizie, anche su aree demaniali, sono soggette a titolo abilitativo e la loro
realizzazione è subordinata, salvo i casi di esonero previsti all’articolo 26, alla corresponsione del contributo di costruzione.
3. Gli interventi oggetto del titolo abilitativo devono essere conformi alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunali
generali e attuativi, nella pianificazione territoriale-paesistica, nonché nei piani di settore.
Gli stessi devono rispettare i vincoli esistenti sul territorio interessato.
4. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo ed è irrevocabile.
5. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono trasferibili, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Essi non incidono sulla titolarità della proprietà
o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati in virtù dei titoli stessi e non comportano limitazione dei diritti dei terzi.
6. I procedimenti di cui agli articoli 4 e 6 del d.p.r. 447/1998 sono sostituiti da quelli previsti agli articoli successivi della presente legge a seconda del
titolo abilitativo necessario per l’intervento.
7. La decorrenza dei termini per la formazione dei titoli abilitativi di cui agli articoli 18 e 21, è sospesa nei limiti di cui all’articolo 14, comma 2, in caso
di contrasto dell’intervento oggetto della domanda o della denuncia con le previsioni degli strumenti urbanistici adottati.


ARTICOLO 7
(Attività edilizia senza titolo abilitativo)


1. I seguenti interventi sono eseguiti senza titolo abilitativo:
a) manutenzione ordinaria;
b) eliminazione di barriere architettoniche che non interessi gli immobili compresi negli elenchi di cui al titolo primo del d.lgs. 490/1999, nonché gli
immobili di interesse storico, architettonico e culturale individuati dagli strumenti urbanistici, e che non riguardi elementi strutturali né comporti la
realizzazione di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico e siano eseguite in aree esterne al centro abitato, con
esclusione delle attività di ricerca e utilizzo di acque;
d) opere pertinenziali degli edifici, relative ai manufatti per impianti tecnologici e di arredo, non qualificate come interventi di nuova costruzione, ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e), numero 6), purché disciplinate dai regolamenti edilizi comunali;
e) opere all’interno delle unità immobiliari, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g);
f) interventi di cui all’articolo 33, comma 6.
2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera f) sono soggetti a comunicazione al comune da parte dell’interessato, unitamente a una relazione tecnica,
sottoscritta da un tecnico abilitato, che specifichi le opere da compiersi e asseveri il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie, sul
dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, nonché il rispetto delle norme in materia di standard urbanistici.
3. Debbono essere comunque rispettate le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, ivi comprese quelle che prevedono
l’acquisizione di pareri, assensi, nulla-osta comunque denominati e in particolare le disposizioni contenute nel d.lgs. 490/1999, nonché gli eventuali
adempimenti fiscali e tributari.
4. Il direttore dei lavori, se previsto, o l’interessato può autocertificare gli interventi di cui al presente articolo, ai fini della comunicazione a terzi dei
lavori eseguiti.


ARTICOLO 8
(Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni e opere di interesse pubblico)


1. Le disposizioni del presente titolo non trovano applicazione per:
a) le opere e i programmi di intervento pubblico o di interesse pubblico, da realizzare a seguito della conclusione di accordo di programma, con
l'assenso del comune interessato, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000, qualora l’accordo stesso contenga gli elementi costitutivi del titolo
abilitativo corrispondente;
b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, e le opere pubbliche di interesse
statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici;
c) le opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
d) le opere della Regione e delle province, previo accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche, da effettuare d’intesa con il comune
interessato;
e) gli interventi di cui all’articolo 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, concernente l’attuazione degli obiettivi fissati dal PUT.
2. La data di effettivo inizio delle opere di cui al comma 1 deve essere comunicata al comune con le modalità di cui all’articolo 16, comma 3.


ARTICOLO 9


(Attività edilizia sottoposta a valutazione di impatto ambientale o a valutazione di incidenza)


1. I procedimenti in materia di valutazione di impatto ambientale o di valutazione di incidenza previsti dalle relative normative devono essere definiti
preliminarmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di costruire e della denuncia di inizio attività, di cui agli articoli 17, 18 e 21,
nonché dell’avvio del procedimento relativo alla adozione del piano attuativo e alla realizzazione delle opere di cui all’articolo 8.


ARTICOLO 10
(Certificazione preventiva sull’esistenza e sulla qualità dei vincoli)


1. Il proprietario dell’immobile, o chi abbia titolo alla presentazione della domanda di permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, può
chiedere preliminarmente allo sportello unico per l’edilizia una certificazione sulla presenza e sulla qualità dei vincoli di carattere ambientale,
urbanistico, idraulico, idrogeologico e su quelli relativi alle infrastrutture a rete che interessano l’area oggetto di intervento, individuata in apposita
documentazione allegata alla richiesta. La certificazione contiene altresì l’indicazione della normativa urbanistica ed edilizia, operante sull’area
medesima, che ha incidenza ai fini dell’edificazione.
2. La certificazione preventiva è rilasciata dallo sportello unico per l’edilizia entro trenta giorni dalla richiesta; essa conserva validità per un anno dal
rilascio, a meno che non intervengano variazioni sui vincoli o modifiche delle normative urbanistiche ed edilizie.
3. Ai fini della certificazione di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene iniziative degli enti locali e di altri soggetti interessati volte alla
realizzazione di banche dati informatizzate e condivise, con particolare riferimento alle infrastrutture a rete.


ARTICOLO 11
(Adempimenti sulla regolarità contributiva delle imprese)


1. Fermo restando quanto previsto all’art. 3 del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494, per i lavori privati il cui costo di costruzione, determinato ai sensi
dell’articolo 25, superi l’importo di euro cinquantamila o per le opere esentate da tale costo, ma comunque aventi superficie utile coperta superiore a
metri quadrati cento, il direttore dei lavori è tenuto a:
a) acquisire prima dell’inizio dei lavori, copia delle denuncie effettuate dalle imprese esecutrici dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed
infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la Cassa edile;
b) trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, allo sportello costituito, previa apposita convenzione, da INPS, INAIL e Cassa edile, la notifica preliminare di
cui all’articolo 11 del d.lgs. 494/1996 indicando, sentita l’impresa esecutrice, l’incidenza percentuale della mano d’opera presuntivamente necessaria
per l’esecuzione dei lavori;
c) vigilare, durante l’esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato e denunciare le eventuali irregolarità al
committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza;
d) trasmettere all’inizio ed alla conclusione dei lavori, allo sportello unico per l’edilizia il documento unico di regolarità contributiva, nonché le eventuali
variazioni o l’accertamento delle violazioni allo stesso.
2. L’impresa, anche in caso di realizzazione di opere private, di qualsiasi importo, è tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali, provinciali e aziendali di lavoro del settore.
3. La Regione, d’intesa con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove l‘attivazione dello
sportello di cui al comma 1, lettera b), con INPS, INAIL e Cassa edile mediante apposita convenzione che dovrà disciplinare in relazione ai soggetti
obbligati la documentazione da produrre, le modalità ed i tempi di rilascio del documento unico di regolarità contributiva, anche nel caso di lavori
effettuati da più imprese, le modalità di accertamento della congruità dell’incidenza della mano d’opera del cantiere, nonché il rafforzamento dell’
attività di controllo e vigilanza. La convenzione dovrà altresì favorire la costituzione di una banca dati informatizzata sull’attività edilizia.
4. I comuni sono obbligati, al momento del rilascio del titolo
abilitativo, ovvero al momento della ricezione della denuncia di
inizio attività ad assicurare adeguata informazione ai soggetti
richiedenti sugli effetti di eventuali irregolarità rispetto agli
obblighi contenuti nel presente articolo e su quanto previsto
all’articolo 39, commi 7, 8, 9 e 10.


ARTICOLO 12
(Norme regolamentari)


1. La Regione con norme regolamentari, sentito il Consiglio delle Autonomie locali di cui alla legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34:
a) detta criteri per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione;
b) dà applicazione alle norme della presente legge in materia di contributo di costruzione;
c) stabilisce i requisiti e le modalità ai fini della formazione dell’elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici di cui all’art. 4, comma 4
lett. b);
d) definisce le modalità di verifica del mancato rilascio da parte
degli organi competenti del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 11, ai fini della formazione dell’elenco di cui all’articolo 39, commi
9 e 10.


CAPO II
PERMESSO DI COSTRUIRE, NOZIONE E CARATTERISTICHE


ARTICOLO 13
(Interventi subordinati a permesso di costruire)


1. I seguenti interventi costituiscono trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, fatto salvo quanto previsto all’articolo 20, sono
subordinati a permesso di costruire:
a) nuova costruzione;
b) ristrutturazione urbanistica;
c) ristrutturazione edilizia, diversa da quanto previsto all’articolo
3, comma 1, lettera d), che comprenda anche modifiche del volume, della sagoma e dell’area di sedime;
d) ristrutturazione edilizia, che riguardi immobili compresi nelle zone omogenee A ed E, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
e) opere di demolizione, rinterri e scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere;
f) recinzioni, muri di cinta e cancellate antistanti le sedi viarie e le aree pubbliche o di uso pubblico, nonché riguardanti aree di superficie superiore a
tremila metri quadrati, solamente nel caso in cui tali interventi non siano disciplinati dal regolamento edilizio comunale o dallo strumento urbanistico.


ARTICOLO 14
(Presupposti per il rilascio del permesso di costruire)


1. Il permesso di costruire è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione
delle stesse, ovvero all'impegno degli interessati, in base a convenzione o atto d’obbligo, di procedere all'attuazione delle medesime
contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
2. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici
generali e attuativi adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi due anni dalla
data di adozione dello strumento urbanistico. La sospensione non si applica per i procedimenti conclusi con esito positivo di cui sia stata data
comunicazione all’interessato ai sensi dell’articolo 17, comma 9.


ARTICOLO 15
(Competenza al rilascio del permesso di costruire)


1. Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile della competente struttura comunale o dello sportello unico per l’edilizia.
2. In caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti all’articolo 17, si applica l’articolo 19.


ARTICOLO 16
(Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)


1. Nel permesso di costruire sono indicati il termine di inizio e
di ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo abilitativo, quello di ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non puòsuperare i quattro anni dal rilascio del titolo medesimo. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza,
il termine per l’ultimazione dei lavori può essere prorogato al massimo per due anni, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorso il termine previsto per il completamento dell’opera, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.
3. La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al comune, almeno tre giorni prima del loro inizio, con l’indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa cui si intendono affidare i medesimi, inclusi i dati di cui all’articolo 3, comma 8 del d.lgs. 494/1996, nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 11. L’eventuale variazione del direttore dei lavori e dell’ impresa è comunicata al comune da parte del titolare del permesso.
4. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 20. Il nuovo titolo abilitativo comporta, ove necessario e qualora l’intervento non sia strutturalmente ultimato, l’aggiornamento e/o l’integrazione del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.
5. Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di cui al comma 1


CAPO III
PROCEDIMENTO


ARTICOLO 17
(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)


1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo sportello unico per l’
edilizia corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio e da altri
documenti previsti dalla vigente normativa, nonché da un’autocertificazione sottoscritta dal progettista circa la conformità del progetto alle norme
igienico-sanitarie, nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale.
2. Qualora lo sportello unico per l’edilizia o il responsabile del
procedimento accerti l’incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o da altre
disposizioni, o accerti la necessità di applicare la valutazione d’impatto ambientale di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, oppure la
valutazione di incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, dichiara con apposito atto l’irricevibilità della
domanda e consegna contemporaneamente all’interessato la dichiarazione di cui all’articolo 5, comma 2, lettera e) della l.r. 11/1998, qualora ne
sussistano le condizioni.
3. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento, ai
sensi degli articoli 4 e 5 della l. 241/1990 e successive modificazioni.
4. Entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello
sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, commi 3, 4 e 5, sempre che gli stessi non siano già stati
allegati alla domanda dal richiedente. Valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, egli formula una proposta di
provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
5. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga, anche a seguito del parere della commissione comunale di cui al comma 7, che ai fini del rilascio
del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al
comma 4, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni.
L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto a integrare la documentazione nei
successivi quindici giorni. Qualora l’interessato non ottemperi nei termini, il responsabile del procedimento prosegue l’istruttoria ai sensi dei commi
successivi. La richiesta di cui al presente comma sospende il decorso del termine di cui al comma 4.
6. Il termine di cui al comma 4 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della
domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella
disponibilità dell'amministrazione. In tal caso il termine di sessanta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
7. Il responsabile del procedimento, limitatamente ai casi previsti da normative regionali e dal regolamento edilizio, acquisisce il parere della
commissione comunale di cui all’art. 4 in merito al progetto presentato.
8. Il provvedimento finale è adottato dal dirigente della competente struttura comunale o dal responsabile dello sportello unico, entro quindici giorni
dalla proposta formulata dal responsabile del procedimento, di cui ai commi 4 e 6, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all’articolo 5,
comma 5.
9. Qualora il provvedimento sia negativo, lo sportello unico provvede a comunicarlo direttamente all’interessato.
Diversamente, lo sportello unico ne dà comunicazione all’interessato, prima del rilascio del titolo abilitativo, con la richiesta dei conseguenti
adempimenti a carico dello stesso, anche in materia di contributo di costruzione, invitandolo ad ottemperare nel termine massimo di centottanta giorni
dal ricevimento della comunicazione. L’inutile decorso del predetto termine, senza che l’interessato abbia presentato la documentazione richiesta, si
intende quale rinuncia al rilascio del permesso di costruire e in tal caso il fascicolo relativo è automaticamente archiviato e ne è data comunicazione
all’interessato. Dell'avvenuto rilascio entro quindici giorni dal ricevimento degli atti richiesti dallo sportello unico, è data notizia al pubblico mediante
affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal
regolamento edilizio. Qualora l’interessato non ritiri il permesso di costruire entro un anno dalla pubblicazione all’albo pretorio, esso decade, fermo
restando quanto già versato in materia di contributo di costruzione.
10. I termini di cui ai commi 4 e 6 sono incrementati del cinquanta per cento per i comuni con più di centomila abitanti.
11. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento finale di cui al comma 8, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-rifiuto.


ARTICOLO 18
(Procedimento edilizio abbreviato)


1. Il proprietario o chi ne abbia titolo può, relativamente a interventi nelle zone omogenee B, C, D, F, di cui al d.m. 1444/1968, avvalersi del
procedimento di cui al presente articolo, allegando alla domanda di rilascio del permesso di costruire di cui all’articolo 17, comma 1 una dichiarazione
del progettista abilitato, che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni
in materia di standard urbanistici, alle norme del regolamento edilizio, nonché la conformità alle norme di sicurezza, igienico-sanitarie e a quelle
concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento
proposto o della convenzione o dell’atto d’obbligo per la loro realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. La domanda è
corredata dei pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso eventualmente necessari, rilasciati dai soggetti competenti, nonché dalla quantificazione
certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal relativo versamento, secondo quanto previsto dalle relative normative, fatte salve le
eventuali successive richieste di integrazione del contributo medesimo.
2. Qualora lo sportello unico accerti l’incompletezza degli elaborati tecnico-amministrativi prescritti dal regolamento edilizio, da apposite normative o
da altre disposizioni aventi carattere regolamentare, nonché l’incompletezza della dichiarazione di cui al comma 1, dichiara con apposito atto l’
irricevibilità della domanda.
3. Lo sportello unico acquisisce la domanda ed il responsabile del procedimento, limitatamente ai casi previsti dal regolamento edilizio o da normative
regionali, acquisisce, entro trenta giorni, il parere della commissione comunale per la qualità architettonica e del paesaggio in merito al progetto
presentato.
4. Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a verificare le seguenti condizioni:
a) la completezza della documentazione;
b) la corrispondenza della tipologia dell’intervento;
c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione nonché dell’avvenuto versamento del relativo importo;
d) l’eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della l.r. 11/1998 o della valutazione di incidenza ai sensi del
d.p.r. 357/1997.
5. Decorsi trenta giorni dalla scadenza di cui al comma 3 senza che il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, su motivata
proposta del responsabile del procedimento ed in riferimento al parere di cui al comma 3 ed ai relativi atti di assenso, abbia adottato un
provvedimento di diniego in ordine alla domanda, il permesso di costruire si intende assentito. Nel caso vengano riscontrate asseverazioni non
veritiere nella dichiarazione di cui al comma 1, si applica quanto disposto all’articolo 21, comma 6. In caso di diniego del provvedimento si procede alla
restituzione del contributo di costruzione versato. Resta comunque ferma la facoltà del rilascio del permesso di costruire, conseguente alla
dichiarazione di cui al comma 1, entro il termine di cui sopra.
6. L’eventuale autorizzazione in materia ambientale di cui al d.lgs. 490/1999, e le prescrizioni della commissione comunale di cui al comma 3, sono
comunque notificate al richiedente entro il termine previsto al comma 5.
7. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla costruzione delle opere previste, nell’ipotesi contemplata
dal presente articolo, tiene luogo del permesso di costruire, una copia dell’istanza presentata al comune per ottenere l’esplicito atto di assenso, da
cui risulti la data di presentazione della istanza medesima, nonché copia della dichiarazione di cui al comma 1, degli atti di assenso o autorizzazione
comunque necessari e una apposita dichiarazione, rilasciata dallo sportello unico per l’edilizia, dalla quale risulti il decorso del termine e l’assenso
maturato ai sensi del comma 5, nonché copia degli elaborati presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo sportello unico.
8. Sono fatti salvi gli adempimenti in materia di valutazione di impatto ambientale di cui alla l.r. 11/1998 e di valutazione di incidenza di cui al d.p.r.
357/1997.
9. Gli estremi degli atti di cui al commi 6 e 7 sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.


ARTICOLO 19
(Riesame e intervento sostitutivo)


1. In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 17, del provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di
costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al dirigente, o al
responsabile dell'ufficio comunale competente al rilascio del provvedimento, di pronunciarsi entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, trascorsi
inutilmente i quali si intende confermato il silenzio rifiuto già formatosi. Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del responsabile del
procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire
e sulla richiesta di riesame.
2. Decorso inutilmente anche il termine per il riesame di cui al comma 1, l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo alla provincia, la
quale acquisisce, entro venti giorni, le necessarie informazioni presso il comune, informandone il presidente del Consiglio delle Autonomie locali e, nei
successivi quindici giorni, nomina, qualora permanga l’inerzia, un commissario ad acta che provvede nel termine di trenta giorni. Trascorso inutilmente
anche quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-diniego.
3. La determinazione del contributo di costruzione è effettuata dal comune su richiesta del commissario ad acta.
4. Gli oneri finanziari relativi all’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.


CAPO IV
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ


ARTICOLO 20
(Interventi subordinati a denuncia di inizio attività)


1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività obbligatoria tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 7 e 13, nonché in
particolare:
a) gli interventi di cui all’articolo 13, se sono specificatamente disciplinati da piani attuativi o dal piano regolatore generale (PRG), parte operativa,
mediante precise disposizioni relative alla consistenza planovolumetrica, alle caratteristiche tipologiche, costruttive e di destinazione d’uso, la cui
sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani;
b) le varianti a permessi di costruire, presentate anche in corso d’opera o prima dell’ultimazione dei lavori, che non incidono sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali
prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di
agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono integrazione del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale;
c) l’esecuzione delle opere e degli interventi di cui all’articolo 9, comma 1 della legge 24 marzo 1989, n. 122, che non comportano deroga agli
strumenti urbanistici;
d) la eliminazione delle barriere architettoniche, al di fuori di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera b);
e) la realizzazione di impianti sportivi e ricreativi di modeste
dimensioni al servizio delle abitazioni o delle attività di tipo ricettivo o agrituristico che non comportano nuove volumetrie urbanistiche;
f) l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di nuovi volumi e che, ai sensi del regolamento edilizio comunale,
non rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria;
2. A scelta dell’interessato può essere richiesta, ai fini previsti al comma 1, lettera a), la ricognizione dei piani attuativi vigenti, approvati
anteriormente all’entrata in vigore della presente legge. Il relativo atto di ricognizione, di competenza del consiglio comunale, deve avvenire entro
sessanta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione sia accompagnato
da apposita relazione tecnica, nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche di cui al comma 6.
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino immobili sottoposti in base a specifica disciplina, a tutela storico-artistica o
paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in
particolare le disposizioni del d.lgs. 490/1999 e dell’articolo 39 della l.r. 31/1997.
4. Le opere sottoposte a denuncia di inizio attività, di cui al comma 1, sono assoggettate al contributo di costruzione secondo i criteri e i parametri
definiti in applicazione delle disposizioni del titolo terzo.
5. L’esecuzione delle opere di cui al presente articolo è subordinata al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, sia
vigenti che adottati, dei regolamenti edilizi, dei piani di settore e della disciplina urbanistico–edilizia e paesistica vigente, attestata dal tecnico
progettista, con le modalità di cui all’articolo 21, comma 1.
6. Ai fini di cui al comma 2 il piano attuativo con previsioni planovolumetriche deve almeno individuare le prescrizioni sulle disposizioni planimetriche,
volumetriche e tipologiche, nonché l’altezza massima, le destinazioni d’uso degli edifici e il rapporto tra la superficie coperta e la superficie del lotto.


ARTICOLO 21
(Disciplina della denuncia di inizio attività)


1. Il proprietario dell'immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a presentare allo sportello unico per l’edilizia, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio
dei lavori, la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata dichiarazione a firma di un progettista abilitato e corredata dagli elaborati
progettuali richiesti dal regolamento edilizio comunale. Detta dichiarazione deve asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici sia
vigenti che adottati, ai piani di settore, alle disposizioni in materia di standard, alle norme del regolamento edilizio comunale. Essa deve inoltre
attestare la conformità alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie, a quelle concernenti l’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché la
sussistenza delle opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento proposto o della convenzione oppure dell’atto d’obbligo per la loro
realizzazione e la fattibilità dei collegamenti ai servizi pubblici e tecnologici. La denuncia di inizio attività è corredata altresì dalla quantificazione,
certificata dal progettista, e dal versamento del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dalle relative normative.
2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione del direttore dei lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a quattro anni,
decorrenti dalla data di presentazione della denuncia stessa. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia.
L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. La data di effettivo inizio dei lavori, con l’
indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori medesimi, inclusi i dati di cui all’art. 3, comma 8 del d.lgs. 494/1996, nei limiti e con le modalità
di cui all’articolo 11, è comunicata al comune da parte del direttore dei lavori e lo stesso, congiuntamente all’impresa, è responsabile che l’inizio dei
lavori intervenga successivamente ai termini di cui ai commi 1, 3 e 4. L’eventuale variazione del direttore dei lavori e dell’impresa è comunicata al
comune a cura del titolare della denuncia di inizio di attività.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione
comunale o sia necessario acquisire il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio ai sensi dell’articolo 4, commi 1,
2 e 3, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal relativo atto di assenso del responsabile dell’ufficio preposto, da adottare comunque
entro trenta giorni dalla presentazione della denuncia, fatto salvo quanto disposto all’articolo 22, comma 8. Ove tali atti non siano favorevoli, la
denuncia è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto a un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, o sia necessario
acquisire pareri di altre amministrazioni, ove gli assensi necessari dei soggetti preposti non siano allegati alla denuncia, spetta allo sportello unico per
l’edilizia, entro dieci giorni dalla presentazione della denuncia stessa, richiederne all’autorità preposta il rilascio. Lo sportello unico per l’edilizia può
convocare, anche su richiesta dell’interessato, ai fini dell’acquisizione degli assensi stessi, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater, della l. 241/1990. In tali casi il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal ricevimento dell’atto
richiesto ovvero dall'esito favorevole della conferenza. In caso di esito non favorevole degli assensi richiesti, la denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata dalla copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, dagli elaborati
presentati a corredo del progetto opportunamente vistati dallo sportello unico, dall'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso
eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile della competente struttura comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più
delle condizioni stabilite al comma 7, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione
del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine o collegio di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare
la denuncia di inizio di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Con l’ordine di
non effettuare il previsto intervento si procede alla restituzione del contributo di costruzione versato.
7. Il responsabile del procedimento provvede esclusivamente a verificare le seguenti condizioni:
a) la completezza della documentazione;
b) la corrispondenza della tipologia dell’intervento rispetto a quelli ammissibili a denuncia di inizio attività;
c) la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, nonché l’avvenuto versamento del relativo importo;
d) la eventuale necessità della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 9 aprile 1998
n. 11 o della valutazione di incidenza ai sensi del d.p.r. 357/1997.
8. Fatta eccezione del caso previsto all’articolo 20, comma 1, lettera b), ultimato l'intervento, il direttore dei lavori rilascia un certificato, che va
presentato allo sportello unico, con il quale attesta la conformità dell'opera rispetto al progetto presentato unitamente alla denuncia di inizio attività.
9. Il titolo abilitativo acquisito con la denuncia di inizio attività, decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni
urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di efficacia di cui al comma 2.
10. Gli estremi della denuncia di inizio attività sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento
edilizio.


CAPO V
AUTORIZZAZIONI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE


ARTICOLO 22
(Autorizzazione e provvedimenti comunali)


1. Le autorizzazioni e i provvedimenti di cui al titolo secondo del d.lgs 490/1999, subdelegate ai comuni con l’articolo 39, comma 1 della l.r. 31/1997,
sono adottati dal comune dopo specifica istruttoria ambientale anche ai sensi della l.r. 27/2000 e previo parere della commissione comunale per la
qualità architettonica e il paesaggio, di cui all’articolo 4.
2. Qualora i provvedimenti del comune siano difformi dal parere della commissione, previsto al comma 1, vanno esplicitamente motivati rispetto a tale
difformità. Il comune, ai fini dell’adozione dei provvedimenti in materia ambientale di cui al presente articolo, verifica la compatibilità degli interventi
proposti e accerta:
a) la congruità rispetto ai valori riconosciuti dal vincolo;
b) la conformità alle norme contenute nello strumento urbanistico generale e, ove presente, in quello attuativo, nonché alle prescrizioni contenute
nella normativa paesistica del PTCP.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, l’interessato deve allegare all’istanza una relazione e idonea documentazione fotografica, nella quale sono
evidenziati le preesistenze e gli elementi oggetto di tutela, nonché l’incidenza su questi dell’intervento progettato.
4. Le autorizzazioni sono rilasciate o negate entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell’istanza e seguono le procedure previste
dall’articolo 151 del d.lgs. 490/1999.
5. Il comune dà immediata comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione al Ministero per i beni e le attività culturali e alla provincia, inviando
anche la relativa documentazione.
6. Per la determinazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’articolo 164 del d.lgs. 490/1999, il comune può avvalersi delle disposizioni di
cui al Decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali 26 settembre 1997, nonché ai sensi dell'articolo 107 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di altri organi tecnici statali, regionali e provinciali.
7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 6, limitatamente alle funzioni delegate, sono introitati dai comuni nel cui territorio è avvenuta la violazione
e inseriti in apposito capitolo di bilancio, da utilizzare esclusivamente per interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
8. L’inizio dei lavori previsto dal titolo abilitativo di cui al titolo secondo, avviene decorsi i termini di cui all’articolo 151, comma 4 del d.lgs. 490/1999.


TITOLO III
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE


ARTICOLO 23
(Contributo di costruzione per il permesso di costruire e per la denuncia di inizio attività)


1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui all’articolo 26, il permesso di costruire o la presentazione della denuncia di inizio attività, comportano
la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione di cui agli articoli 24 e 25.
2. Il contributo di costruzione è quantificato dal comune per gli interventi da realizzare attraverso il rilascio del permesso di costruire, ovvero
certificato dal progettista per quelli da realizzare ai sensi degli articoli 18 e 20.
3. Il contributo di costruzione, come quantificato o certificato al comma 2 su richiesta dell’interessato, può essere corrisposto in corso d'opera, con
rateizzazione non gravata da interessi, secondo le modalità e le eventuali garanzie stabilite dal comune.
4. Il comune accerta l’esatta entità del contributo di costruzione certificato di cui all’articolo 18, comma 1 e all’articolo 21, comma 1. Qualora il
comune accerti che il contributo è stato versato in misura ridotta rispetto a quella dovuta ne ordina la immediata integrazione con le maggiorazioni
previste dall’art.
42, comma 2 del d.p.r. 380/2001 limitatamente alla parte da versare a titolo integrativo. Nel contempo è disposta una sanzione amministrativa a
carico del progettista per errata certificazione dell’importo del contributo da versare, in misura pari alla maggiorazione dell’importo del contributo
dovuto da parte del richiedente il permesso di costruire o del presentatore della denuncia di inizio attività.
5. Le province individuano con il PTCP gli ambiti intercomunali interessati da sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e per servizi, per i quali
stabiliscono le differenze massime dei valori del contributo di costruzione che i comuni hanno l’obbligo di applicare.


ARTICOLO 24
(Oneri di urbanizzazione)


1. Salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 3, la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del
rilascio del permesso di costruire ovvero all’atto della presentazione della denuncia di inizio attività o con le modalità previste all’articolo 18. A
scomputo totale o parziale della quota dovuta, l’intestatario del titolo abilitativo può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione,
nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, allegando idonea progettazione esecutiva di
dette opere, secondo le quantità, modalità e garanzie stabilite dal comune, con conseguente cessione gratuita al comune delle aree e/o delle opere
realizzate.
2. È facoltà del comune prevedere, nel rispetto delle normative regionali, che le opere di urbanizzazione di cui al comma 1 siano destinate a uso
pubblico in alternativa alla loro cessione, regolandone con apposita convenzione o atto d’obbligo, le modalità di realizzazione, di gestione e
manutenzione a carico del proprietario.
3. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi di nuova costruzione, di mutamento della destinazione d’uso, di ristrutturazione
urbanistica, nonché in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia qualora questi determinino un incremento del carico urbanistico in funzione di
un aumento:
a) della superficie utile degli edifici;
b) delle unità immobiliari;
c) dell’utenza, in caso di attività diversa da quella residenziale.
4. Gli oneri di urbanizzazione sono destinati di norma alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture, all’acquisizione di aree, alla
realizzazione di attrezzature e alle dotazioni ecologiche e ambientali, nonché alla manutenzione del patrimonio comunale ferma restando ogni diversa
disposizione in materia tributaria e contabile.
5. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita, con deliberazione del consiglio comunale, in base alle tabelle parametriche
che la Regione definisce, anche in riferimento ai prevedibili costi delle opere relative, per classi di comuni ed in relazione ai seguenti criteri:
a) ampiezza e andamento demografico del comune;
b) caratteristiche geografiche del comune;
c) destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici;
d) limiti e rapporti minimi di densità edilizia, nonché standard fissati dalle normative regionali;
e) diversi ambiti del territorio comunale;
f) tipologia degli interventi di cui al comma 3 e all’articolo 28.
6. Almeno ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni
regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
7. Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade locali e urbane, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica,
reti di distribuzione tecnologiche e per le telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato di quartiere, spazi per la raccolta dei
rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale.
8. Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e
complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere,
verde in parchi urbani e territoriali, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, costruzioni cimiteriali, nonché quelli previsti dalla legge 1 agosto
2003, n. 206. Nelle attrezzature sanitarie sono comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla
distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
9. I provvedimenti comunali adottati ai sensi del comma 5 sono trasmessi alla Regione che, attraverso il Sistema informativo territoriale (SITER),
provvede alla loro pubblicazione nel BUR, dalla quale decorre l’effettiva applicazione, e ne rende possibile la consultazione mediante strumenti
informatici e telematici.


ARTICOLO 25
(Costo di costruzione)


1. Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalla Regione con riferimento al costo massimo ammissibile per l'edilizia
residenziale pubblica, definito dalla stessa Regione. Il costo unitario di costruzione dei nuovi edifici, riferito a metro quadro di superficie complessiva
da realizzare che i comuni applicano per il calcolo del contributo sul costo di costruzione, non può risultare comunque inferiore al cinquanta per cento
del costo massimo ammissibile di cui sopra.
2. Il comune, sulla base dei criteri regionali di cui al comma 1, può identificare classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle
vigenti disposizioni di legge per l'edilizia residenziale pubblica, per le quali sono determinate maggiorazioni di detto costo di costruzione in misura non
superiore al cinquanta per cento.
3. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al comma 1, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione
è adeguato annualmente e autonomamente dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione a livello provinciale di edifici
residenziali accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
4. Il contributo afferente i titoli abilitativi comprende una quota di detto costo, variabile dal cinque per cento al venti per cento, che viene
determinata dal comune in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
5. Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, in base all’elenco
regionale dei prezzi, secondo le modalità stabilite dal comune. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di
ristrutturazione edilizia il costo di costruzione relativo non può superare i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del presente articolo.
Nell’ambito delle zone omogenee A, di cui al d.m. 1444/1968, l’aliquota da applicare per il calcolo del contributo sul costo di costruzione per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, senza variazione della destinazione d’uso è pari al cinque per cento.
6. I provvedimenti comunali adottati ai sensi dei commi 1 e 2 sono trasmessi alla Regione che, attraverso il SITER, provvede alla loro pubblicazione nel
BUR, dalla quale decorre l’effettiva applicazione, e ne rende possibile la consultazione.


ARTICOLO 26
(Riduzione o esonero dal contributo di costruzione)


1. Il contributo di costruzione non è dovuto:
a) per gli interventi, diversi dalla residenza, da realizzare nelle zone agricole, compresa l’attività agrituristica, relativamente ai primi trecento metri
quadrati di superficie utile coperta, in funzione delle esigenze dell’impresa agricola di cui all’art. 2135 del c.c., che possiede i requisiti previsti dall’art.
5 del regolamento del Consiglio della Comunità Europea n. 1257 del 17 maggio 1999;
b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al venti per cento della volumetria e/o superficie, di edifici unifamiliari
o bifamiliari;
c) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.
Rientrano in tali categorie di opere le costruzioni cimiteriali realizzati da privati, nonché gli impianti ed attrezzature sportive di uso pubblico o aperti al
pubblico;
d) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;
e) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale;
f) per l’esecuzione delle opere e degli impianti di cui all’articolo 9, comma 1 della l. 122/1989;
g) per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e per quelli relativi alle opere interne di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera g);
h) per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche;
i) per le opere pertinenziali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), numero 6);
j) per gli interventi di cui all’articolo 33, comma 6.
2. Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche a edifici esistenti, il contributo afferente il titolo abilitativo è ridotto alla sola quota degli
oneri di urbanizzazione, qualora il titolare del permesso o della denuncia di inizio attività si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad
applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 27.
3. Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto stabilito per le abitazioni corrispondenti di edilizia residenziale pubblica,
purché sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
4. Il comune, al fine di concorrere alla prevenzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente, stabilisce, anche relativamente agli interventi di
cui alla legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18, la riduzione del contributo di costruzione, sulla base e con le modalità delle relative disposizioni
regionali.
5. Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di
urbanizzazione.


ARTICOLO 27
(Convenzione-tipo)


1. Ai fini del titolo abilitativo relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata, la Giunta regionale approva una convenzione-tipo, con la quale
sono stabiliti i criteri e i parametri ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali, nonché gli atti d’obbligo in ordine essenzialmente a:
a) l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b) la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come definito dal comma 2, della costruzione e delle
opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c) la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d) la durata di validità della convenzione non inferiore a dieci anni e non superiore a trenta, decorrenti dalla data di fine dei lavori.
2. La Giunta regionale stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree.
3. L’intestatario del titolo abilitativo può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in
occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della stipula della convenzione.
4. I prezzi di cessione e i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del comma 1 sono suscettibili di periodiche variazioni, con
frequenza biennale in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione a livello provinciale di edifici residenziali, intervenuti dopo la stipula
delle convenzioni medesime.
5. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione è nulla per la parte eccedente.


ARTICOLO 28
(Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza)


1. Fatto salvo quanto previsto all’art. 26, comma 1, il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali, artigianali e
agricole dirette alla trasformazione di beni e alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di
urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei
luoghi, ove ne siano alterate le caratteristiche, nonché per il contenimento della rumorosità. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del
consiglio comunale in base ai criteri di cui all’articolo 24, comma 5 e in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, anche extralberghiere, commerciali e direzionali o allo svolgimento
di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinato ai sensi dell'articolo 24, nonché una
quota non superiore al dieci per cento del costo documentato di costruzione, da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del
consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2, nonché di quelle nelle zone agricole e per gli impianti ed attrezzature sportive di
uso pubblico o aperti al pubblico, previste dall'articolo 26, comma 1, lettere a) e c), venga comunque modificata nei dieci anni successivi
all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima, corrispondente alla nuova destinazione, determinata con
riferimento al momento dell'intervenuta variazione. Il comune ai fini di cui sopra redige un apposito elenco degli interventi interessati e accerta
annualmente la destinazione d’uso in atto nell’immobile.


TITOLO IV
VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE


CAPO I
CERTIFICATO DI AGIBILITÀ


ARTICOLO 29
(Certificato di agibilità)
1. Il certificato di agibilità attesta che l’opera realizzata corrisponde al progetto comunque assentito, dal punto di vista dimensionale, della
destinazione d’uso e delle eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo o negli atti di assenso o autorizzazioni rilasciate, nonché attesta la
sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità degli edifici, di risparmio energetico e di sicurezza degli impianti negli stessi installati,
valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile della competente struttura comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni limitatamente a quelle di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), numeri 1), 5) e 6);
b) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
c) modifica delle destinazioni d’uso.
3. Per gli interventi non compresi al comma 2 tiene luogo del certificato di agibilità una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei
lavori, e dall’intestatario del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto. La dichiarazione è presentata allo
sportello unico entro novanta giorni dall’ultimazione dei lavori ed è corredata, ove necessario, dalla documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione
al catasto e la conformità alla normativa tecnica di cui alla parte seconda del d.p.r. 380/2001.
4. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, l’intestatario del titolo abilitativo, o i suoi successori o aventi causa, sono tenuti a comunicare al
comune l’avvenuta ultimazione dei lavori e a chiedere il rilascio del certificato di agibilità.
5. La mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 nei termini ivi previsti e della domanda del certificato di agibilità di cui all’articolo
30, comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottanta a euro cinquecento in relazione all’entità dell’
intervento.


ARTICOLO 30
(Procedimento di rilascio del certificato di agibilità)


1. Entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 29, comma 4, è tenuto a presentare allo
sportello unico per l’edilizia la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:
a) copia della dichiarazione di avvenuto deposito della documentazione necessaria per l’accatastamento dell'edificio, ove prevista, sottoscritta dallo
stesso richiedente il certificato di agibilità;
b) dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, di conformità dell'opera
rispetto al progetto comunque assentito, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e alla salubrità degli ambienti;
c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza,
nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, o ancora certificazione di conformità
degli impianti prevista dalle vigenti normative;
d) idonea documentazione fotografica di tutti i prospetti dell’edificio oggetto della domanda di agibilità;
e) certificato di collaudo statico ove previsto dalle vigenti normative;
f) documentazione attestante gli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche;
g) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
h) copia del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art. 3, comma 8 del d.lgs. n. 494/1996 acquisito nei limiti e con le modalità di cui
all’art. 11.
2. Lo sportello unico, in caso di incompletezza della documentazione di cui al comma 1, salvo che la carenza riguardi il documento indicato alla lettera
h), dichiara la irricevibilità della domanda di rilascio del certificato di agibilità.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1 il responsabile del competente ufficio comunale, rilascia il certificato di agibilità,
verificata la completezza della documentazione di cui al comma 1. In caso di irregolarità rilevate nel documento unico di regolarità contributiva, il
certificato di agibilità può essere ugualmente rilasciato previa comunicazione delle inadempienze ai sensi dell’articolo 39 comma 9.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata secondo quanto indicato nella documentazione di cui al comma 1
e, nel caso siano stati rilasciati, nel parere dell'ASL di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), o dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente
(ARPA). In caso di autocertificazione di cui all’articolo 17, comma 1, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda,
esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità del comune o che non possa essere acquisita
autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. La domanda di agibilità ed il relativo certificato possono riguardare anche parti funzionali degli edifici oggetto del titolo abilitativo.


ARTICOLO 31
(Dichiarazione di inagibilità)


1. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi
dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.


CAPO II
VARIAZIONI ESSENZIALI


ARTICOLO 32
(Determinazione delle variazioni essenziali)


1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 31, comma 1 del d.p.r. 380/2001, costituiscono variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o
alla denuncia di inizio attività:
a) il mutamento della destinazione d'uso nelle zone agricole di annessi rurali a fini residenziali, ovvero il mutamento della destinazione d’uso assentita
che risulti in contrasto con la disciplina urbanistica ovvero che implichi incremento degli standards previsti dalla l.r. 27/2000, o che comporti
pregiudizio sotto il profilo igienico sanitario;
b) un incremento di entità superiore al quindici per cento della superficie coperta, del rapporto di copertura e dell’altezza;
c) la localizzazione dell’area di sedime della costruzione significativamente diversa in relazione all’area di pertinenza, tale da recare pregiudizio alle
caratteristiche della zona sotto il profilo igienico sanitario e degli allineamenti prescritti dal titolo abilitativo, da strumenti urbanistici o da atti di
assenso, o comunque una riduzione non superiore al dieci per cento delle distanze minime dalle costruzioni e dai confini;
d) l’aumento della cubatura di oltre il quindici per cento per edifici sino a mille metri cubi, di oltre il dieci per cento per edifici da milleuno a cinquemila
metri cubi, di oltre il cinque per cento per edifici eccedenti i cinquemila metri cubi, ovvero un aumento della superficie utile coperta di oltre il quindici
per cento di edifici sino a trecento metri quadrati, di oltre il dieci per cento per edifici da trecentouno a millecinquecento metri quadrati, di oltre il
cinque per cento per edifici eccedenti i millecinquecento metri quadrati;
e) la violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali;
f) il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio, di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d), tale da configurare l’intervento stesso in
una tipologia superiore rispetto a quella originaria;
g) l’aumento del numero dei piani e delle unità abitative dell’edificio.
2. Non costituiscono comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità dei volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità
abitative
3. Le difformità di cui al comma 1, nell’ipotesi che vengano effettuate su immobili sottoposti a tutela ai sensi dei titoli primo e secondo del d.lgs.
490/1999, nonché su immobili ricadenti nei parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerate in totale difformità dal titolo abilitativo, ai
sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44 del d.p.r. 380/2001. Tutti gli altri interventi difformi sui medesimi immobili sono considerati variazioni
essenziali.


TITOLO V
MUTAMENTO DELLE DESTINAZIONI D’USO ED USO DEI VANI DEGLI EDIFICI


CAPO I
DESTINAZIONI D’USO


ARTICOLO 33
(Mutamenti della destinazione d’uso degli immobili e titolo abilitativo)


1. Gli strumenti urbanistici generali e i piani attuativi dei comuni stabiliscono il complesso delle funzioni e delle destinazioni d’uso ammesse in una zona
omogenea o in un ambito territoriale. È prevalente la destinazione d’uso qualificante le zone omogenee o gli ambiti territoriali. Sono compatibili la o le
destinazioni d’uso funzionali, similari o che integrano la destinazione d’uso prevalente, ivi compresa anche quella dei locali accessori che risultano in
stretto rapporto funzionale con la destinazione prevalente medesima.
2. La destinazione d’uso in atto in un edificio o in una singola unità immobiliare è quella stabilita dall’ultimo titolo abilitativo assentito, per la
costruzione o per il recupero, dal certificato di agibilità o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita, ovvero da
altri atti o certificazioni probanti, nonché da quella risultante dallo stato di fatto attestato dal proprietario, con presentazione di elementi di prova
3. Il passaggio tra le diverse destinazioni prevalenti e/o compatibili di cui al comma 1, sia esso realizzato con o senza opere edilizie, costituisce
modifica alla destinazione d’uso in atto nell’edificio o nella singola unità immobiliare.
4. Per gli interventi di cui al comma 3 il titolo abilitativo richiesto è:
a) la denuncia di inizio attività, nel caso di modifica della destinazione d’uso o di attività agrituristiche, realizzate senza opere edilizie;
b) il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività, in relazione all’intervento edilizio da effettuare con opere, al quale è connessa la modifica
della destinazione d’uso.
5. La realizzazione di attività di tipo agrituristico o le attività di vendita al dettaglio dei prodotti dell’impresa agricola in zona agricola, attraverso il
recupero di edifici esistenti, non costituiscono modifica della destinazione d’uso e i relativi interventi sono soggetti al titolo abilitativo previsto per l’
intervento edilizio al quale è connessa tale realizzazione.
6. Non costituisce mutamento di destinazione d’uso ed è attuabile liberamente, nel rispetto delle normative igienico sanitarie e di sicurezza, il cambio
dell’uso in atto nell’unità immobiliare entro il limite del trenta per cento della superficie utile dell’unità immobiliare e comunque fino a un massimo di
trenta metri quadrati, fatti salvi gli aspetti di natura fiscale e tributaria, con esclusione degli annessi agricoli.
7. Decorsi i termini di validità dei piani attuativi previsti dall’articolo 23 della l.r. 31/1997 o dalla relativa convenzione, è consentita, previo titolo
abilitativo, la modifica della destinazione d’uso in atto in un edificio esistente nell’ambito di un comparto o di una zona interessata dal piano attuativo
medesimo, purché la nuova destinazione d’uso risulti compatibile con quella prevista dallo strumento urbanistico generale.



CAPO II
USO DI VANI NEGLI EDIFICI


ARTICOLO 34
(Uso dei vani degli edifici esistenti)


1. Negli edifici esistenti destinati in tutto o in parte a residenza o a servizi sono consentiti interventi con cambio di destinazione d’uso dei vani posti al
piano sottotetto e terreno nel rispetto delle seguenti condizioni minime:
a) gli edifici oggetto di intervento devono essere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o risultare in costruzione, purché, alla
stessa data, siano completate le opere relative alle parti strutturali;
b) in caso di vani con coperture inclinate, l’altezza massima interna deve essere non inferiore a metri lineari 2,40 e l’altezza minima interna non
inferiore a metri lineari 1,20 e, nel caso di vani con coperture in piano, l’altezza interna non inferiore a metri lineari 2,20, al netto delle necessarie
strutture atte all’isolamento termico dei locali;
c) tutti i vani interessati dall’intervento debbono essere provvisti di finestra apribile, la cui superficie non deve essere inferiore a un sedicesimo della
superficie di pavimento, ovvero, in caso di superfici inferiori, debbono avere un ricambio d’aria favorito dall’impiego di appositi impianti di ventilazione
meccanizzata e un’adeguata illuminazione artificiale;
d) per i vani posti al piano terreno o parzialmente al di sotto del livello dello stesso, devono essere previste idonee soluzioni per l’isolamento e la
ventilazione delle pareti interrate e dei pavimenti;
e) per i vani sottotetto debbono essere previste idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell’edificio.
2. I limiti di cui al comma 1 possono essere derogati su specifico parere della ASL che comunque accerti l’idoneità dei vani alla destinazione prevista,
compresi i servizi igienici3. Ai fini del contributo di costruzione gli interventi di cui al presente capo sono equiparati alla ristrutturazione edilizia.
4. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del d.m. 5 luglio 1975 gli interventi di recupero, con o senza cambiamento d’uso, sono
consentiti in deroga ai rapporti tra la superficie di pavimento e le superfici finestrate, fermo restante quanto previsto al comma 1, lettera c) o comma
2.
5. I comuni hanno facoltà di disporre l’esclusione di parte del territorio dall’applicazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 e di introdurre particolari
prescrizioni volte alla tutela dei caratteri tipologici e architettonici degli edifici.


ARTICOLO 35
(Interventi edilizi consentiti sugli edifici)


1. Gli interventi di cui all’articolo 34 possono comportare l’apertura di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi per assicurare l’osservanza dei requisiti di
aereoilluminazione, a condizione che siano particolarmente curate le possibili soluzioni progettuali in funzione dell’aspetto e della qualità architettonica
e tipologica dell’edificio.
2. Ai soli fini del raggiungimento delle altezze interne minime di cui all’articolo 34, comma 1, lettera b), è consentita la modifica, anche parziale, delle
quote di imposta e del colmo delle falde di copertura purché la loro pendenza, in valore percentuale, sia contenuta tra il venticinque e il trentacinque
per cento.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono consentiti anche in deroga ai limiti di densità edilizia e di altezza massima previsti dagli strumenti urbanistici
generali o attuativi, purché tali incrementi siano compresi entro il limite del cinque per cento rispetto al totale dell’edificio esistente e a condizione
che gli interventi medesimi siano compatibili con le caratteristiche storiche e architettoniche dell’edificio, nonché con le limitazioni imposte da specifici
vincoli di carattere monumentale e/o paesistico o da norme in materia di sicurezza, in base ai quali il comune può disporre il diniego degli interventi del
presente articolo. Relativamente agli interventi nelle zone agricole l’incremento di volume di cui al presente comma deve essere contenuto entro i
limiti di ampliamento consentiti dall’articolo 8, comma 7 della l.r. 53/1974.


ARTICOLO 36
(Ampliamento di edifici esistenti)


1. Nel caso di ampliamento planimetrico di edifici esistenti alla data di entrata in vigore del d.m. 5 luglio 1975, da destinare a fini abitativi, turistico-
ricettivi o ad altre attività, le altezze minime dei nuovi locali possono uniformarsi a quelle dei vani contigui posti allo stesso piano dell’edificio esistente
oggetto di ampliamento, ancorché non conformi ai limiti imposti dallo stesso decreto, purché rispettino le condizioni minime di cui all’articolo 34,
comma 1, lettere b), c), d) o comma 2.


TITOLO VI
MIGLIORAMENTO DEL COMFORT AMBIENTALE E DEL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI


ARTICOLO 37
(Extra spessori murari)


1. Ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della superficie utile coperta di un edificio, si assumono come non computabili i seguenti extra
spessori murari:
a) la parte delle murature d’ambito esterno, siano esse pareti portanti o tamponature, che ecceda i centimetri trenta di spessore al finito. La porzione
di muratura non inclusa nel calcolo della volumetria non può comunque superare lo spessore massimo di centimetri trenta e la sezione muraria nel suo
complesso non può includere intercapedini vuote eccedenti centimetri cinque di spessore. Nel caso di pareti ventilate è ammissibile una intercapedine
vuota di spessore fino a centimetri venti. Finalità e funzionalità della parete ventilata vanno dimostrate in una specifica relazione redatta da un
tecnico abilitato;
b) la porzione superiore e non strutturale dei solai eccedente mediamente i dieci centimetri di spessore, fino ad un extra spessore massimo di quindici
centimetri.
2. Con riferimento agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1, gli extra spessori ammessi non rientrano nel calcolo per la determinazione delle
altezze massime ammesse per i fabbricati, fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall’esistenza di specifici vincoli storici, ambientali
e paesistici.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano sia agli edifici di nuova costruzione che agli interventi di recupero degli edifici esistenti.


ARTICOLO 38
(Soluzioni di architettura bioclimatica)


1. Ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici
urbanistiche di un edificio destinato ad uso residenziale, servizi o ricettivo, sono esclusi dal computo le seguenti superfici e volumi finalizzati
espressamente all’ottenimento di comfort ambientale e risparmio energetico attraverso il miglioramento della coibentazione e la captazione diretta
dell’energia solare:
a) verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sudest a sudovest, con funzione di captazione solare, che abbiano la superficie
esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il settanta per cento. Il volume o la superficie delle serre non può superare il venti per cento
del volume o della superficie dell’intero edificiob) spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali coperti e
climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo pari al venticinque per
cento del totale della superficie coperta dell’intero fabbricato.
2. La finalità e la funzionalità dei volumi elencati al comma 1 devono essere dimostrate in una specifica relazione, firmata da un tecnico, contenente il
calcolo dell’energia risparmiata per l’intero edificio attraverso la realizzazione dell’opera, nonché la verifica del benessere termoigrometrico durante
tutto l’arco dell’anno.
3. È fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall’esistenza di specifici vincoli storici, ambientali e paesistici, nonché di norme
igienico sanitarie.
4. Le norme del presente articolo e dell’articolo 37 si applicano anche ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche per la
determinazione del contributo di costruzione e degli standard urbanistici.


TITOLO VII
VIGILANZA SULLA ATTIVITÀ EDILIZIA


ARTICOLO 39
(Controlli sui titoli e sulle opere eseguite)


1. Il comune esercita i compiti di vigilanza dell’attività edilizia, verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni dei progetti previste
dagli articoli 7 comma 2, 18, 21 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso di costruire, denuncia di inizio attività e
comunicazione di cui all’articolo 7, comma 2.
2. Il comune esegue il controllo di merito dei contenuti dell’asseverazione allegata alla denuncia di inizio attività e alle istanze di cui agli articoli 18, 29
e 30.
3. Il comune è tenuto a eseguire semestralmente i controlli di cui al comma 1 su un campione di almeno il dieci per cento e del trenta per cento sulle
dichiarazioni di cui al comma 2. Di tale attività è data comunicazione alla provincia competente che, a sua volta, invia apposita relazione con analoga
periodicità alla Regione, salvo altri obblighi di legge e regolamentari.
Dell’attività di controllo svolta dai comuni viene presentata apposita relazione annuale al Consiglio regionale.
4. Il comune con il regolamento edilizio individua le modalità per effettuare il controllo a campione di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Qualora l’ufficio comunale competente riscontri l’inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di intervento, nonché mendacità delle dichiarazioni
di cui al comma 1 e difformità delle opere realizzate rispetto a quelle consentite in base al titolo abilitativo, o all’autorizzazione di cui all’articolo 22,
assume i provvedimenti previsti dal titolo quarto del d.p.r. 380/2001 e ne dà comunicazione ai collegi ed ordini professionali competenti. In caso di
mendacità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.
6. In caso di accertamento di inesattezza o mendacità delle dichiarazioni di cui agli articoli 7, comma 2, 18, comma 1 e 21, comma 1, il comune
dispone rispettivamente la cessazione degli effetti della comunicazione o del titolo abilitativo, ordinando la cessazione dell’attività e provvedendo agli
ulteriori adempimenti di cui al d.p.r. 380/2001, Titolo IV, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a sanare i vizi entro il termine
fissatogli dall’amministrazione stessa.
7. Il Comune qualora accerti che la comunicazione di inizio dei lavori presentata ai sensi del comma 3 dell’articolo 16 e del comma 2 dell’
articolo 21 non contenga i dati di cui all’articolo 3, comma 8, del d.lgs. 494/1996, acquisiti nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 11 o sia
segnalata dal direttore dei lavori la violazione degli stessi, provvede all’immediata sospensione dei lavori, ai sensi dell’articolo 27, comma 3 del d.p.r.
380/2001, che ha effetto fino alla regolarizzazione della relativa documentazione.
8. Qualora il comune accerti, anche a seguito della richiesta di agibilità, violazioni al documento unico di regolarità contributiva, che non siano state
segnalate dal direttore dei lavori, ne dà immediata comunicazione all’ordine o collegio professionali di appartenenza il quale provvede alle sanzioni di
cui all’art. 29, comma 2 del d.p.r. 380/2001.
9. Il comune nei casi previsti ai commi 7 e 8 provvede a segnalare le presunte inadempienze dell’impresa all’Ispettorato del lavoro e alla Regione, la
quale apre un procedimento di verifica secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento da emanarsi in attuazione dell’articolo 12, comma 1,
lettera d).
10. All’esito del procedimento di cui al comma 9, la Regione pubblica semestralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione l’elenco delle imprese
inadempienti. Dette imprese sono escluse per un periodo di due anni dagli appalti e subappalti per l’affidamento dei lavori pubblici di competenza della
Regione, degli enti locali, delle aziende erogatrici di servizi pubblici e di altre amministrazioni pubbliche regionali, nonché da finanziamento o
agevolazioni pubbliche.


TITOLO VIII
NORMATIVA TECNICA E AMBIENTALE PER L’EDILIZIA


ARTICOLO 40
(Vigilanza)


1. Le funzioni amministrative di cui alla parte seconda, capi primo e secondo del d.p.r. 380/2001, anche con riferimento alle previgenti disposizioni di
cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 sono svolte dalle province anche in applicazione delle leggi regionali 20
agosto 1981, n. 61 e 14 maggio 1982, n. 25.
2. La denuncia dei lavori di costruzione in zone dichiarate a rischio sismico, di cui all’articolo 1 della l.r. 25/1982 e la denuncia delle opere in
conglomerato cementizio, armato e precompresso e a struttura metallica, nonché il deposito della relazione a strutture ultimate e gli altri adempimenti
previsti dal d.p.r. 380/2001 e da norme e disposizioni nazionali e regionali in materia, sono presentate allo sportello unico per l’edilizia. Il responsabile
dello sportello unico provvede al rilascio della relativa ricevuta di presentazione e alla trasmissione alla provincia competente della relativa
documentazione entro il termine perentorio di dieci giorni, con allegata copia della ricevuta di presentazione, ai fini dei previsti adempimenti di
competenza di cui al comma 1. Le denunce di cui sopra sono presentate allo sportello unico per l’edilizia prima dell’inizio dei lavori, anche
successivamente al titolo abilitativo. Qualora lo sportello unico accerti la incompletezza della documentazione dichiara l’irricevibilità della domanda.
3. Per le violazioni di cui all’articolo 32, comma 1, lettera e) accertate ai sensi degli articoli 96 e 97 del d.p.r. 380/2001, nel caso in cui le relative
contestazioni siano risolte con successivi adempimenti tecnici approvati dalla provincia, in riferimento alla vigente normativa tecnica in materia di
costruzioni in zone sismiche, i relativi lavori possono essere ripresi. In mancanza dell’assenso della provincia, resta fermo quanto previsto dall’articolo
97, comma 4, del d.p.r. 380/2001.


ARTICOLO 41
(Interventi edilizi di prevenzione sismica degli edifici)


1. Al fine di favorire interventi di prevenzione sismica del patrimonio edilizio esistente, realizzati con le modalità previste dal Regolamento regionale
15 luglio 2003, n. 9, sono consentiti interventi necessari per ridurre il livello di vulnerabilità sismica dell’isolato che comportino:
a) incremento di volumetria e di altezza, in misura non superiore al dieci per cento di quella dell'edificio esistente, con esclusione degli interventi da
realizzare nelle zone di tipo A ed E, di cui al d.m. 1444/1968;
b) incremento di altezza, per la realizzazione di interventi strutturali di prevenzione sismica, negli edifici situati nelle zone di tipo A ed E di cui al d.m.
1444/1968, purché tale incrementonon sia superiore a trenta centimetri e l'intervento sia compatibile con le caratteristiche storiche ed
architettoniche dell'edificio;
c) riduzione della distanza di eventuali nuove opere strutturali dal confine di proprietà e da edifici antistanti, in misura non superiore all'otto per cento
della distanza esistente o possibilità di confermare la distanza esistente, se inferiore a quella minima, in caso di incremento dell'altezza degli edifici,
fatte salve le norme del codice civile e del codice della strada.
2. Gli interventi di cui al comma 1 non sono computati ai fini del calcolo della volumetria, delle superfici, delle altezze e delle distanze. Il titolo
abilitativo è rilasciato dal comune, anche in difformità dalle norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali, fatte salve eventuali
limitazioni imposte da specifici vincoli storici, ambientali, paesistici, igienico sanitari e di sicurezza.
3. Agli interventi previsti al comma 1 non si applicano le disposizioni in materia di densità edilizia ed altezza per le edificazioni nelle zone di tipo E, di
cui al d.m. 1444/1968, previste dalle vigenti normative regionali, nonché l'articolo 16 della l.r. 31/1997, in materia di obbligatorietà del piano
attuativo.


ARTICOLO 42


(Pareri sugli strumenti urbanistici)
1. Il parere sugli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 89 del d.p.r. 380/2001 è espresso dal comune con le forme e modalità previste dalla l.r.
31/1997, nonché dall’articolo 4, comma 4, lettera c) della presente legge.


ARTICOLO 43
(Sostenibilità ambientale in edilizia e architettura ecologica)


1. La Regione favorisce l’adozione di tecniche edilizie conformi ai criteri di sviluppo sostenibile per ridurre il consumo delle risorse naturali e migliorare
la qualità ed il comfort degli ambienti di vita e di lavoro.
2. La Giunta regionale, per le finalità di cui al comma 1 emana atti di indirizzo e coordinamento per definire metodologie, criteri e tecniche nei seguenti
ambiti di intervento:
a) permeabilità dei suoli urbani con l’individuazione di rapporti tra superfici permeabili e non permeabili;
b) raccolta e riuso delle acque piovane al fine del razionale impiego delle risorse idriche;
c) requisiti ecologici delle componenti edilizie, dei materiali, delle tecnologie e degli impianti anche ai fini della qualità dell’aria all’interno degli edifici;
d) utilizzo di fonti di energie rinnovabili e risparmio energetico;
e) comfort acustico all’interno degli edifici.
3. La Giunta regionale promuove indagini, ricerche e sperimentazioni per favorire lo sviluppo e la diffusione della sostenibilità ambientale in edilizia e
dell’architettura ecologica di cui al presente articolo, nonché promuove programmi di formazione e divulgazione.
4. La Giunta regionale stabilisce agevolazioni e/o incentivi per favorire l’attuazione degli interventi di cui al comma 2, in particolare nell’ambito dei
provvedimenti per l’edilizia residenziale pubblica e in sede di definizione delle norme sul contributo di costruzione.


TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE


ARTICOLO 44
(Decadenza di vincoli preordinati all’esproprio e assenza del piano attuativo obbligatorio)


1. Nelle aree assoggettate dallo strumento urbanistico generale a vincoli preordinati all’esproprio, sono consentiti negli edifici esistenti in dette aree
gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia.
2. Nelle aree assoggettate dallo strumento urbanistico generale a vincoli preordinati all’esproprio, i cui termini di validità sono decaduti, in assenza di
specifici provvedimenti di reiterazione del vincolo sono consentiti:
a) gli interventi edilizi negli edifici esistenti di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché
di ristrutturazione edilizia ed urbanistica e la modifica della destinazione d’uso purché questa risulti compatibile dal punto di vista igienico sanitario,
igienico ambientale e di sicurezza con le aree e gli edifici circostanti;
b) gli interventi di nuova edificazione nel limite di due metri quadrati di superficie utile coperta, per ogni ettaro di superficie di terreno interessato.
3. Nelle aree nelle quali non sono attuate le previsioni degli strumenti urbanistici generali anche a mezzo di piano attuativo, qualora sia presupposto
per l’edificazione, sono comunque consentiti gli interventi sugli edifici esistenti di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto all’articolo 16, comma 2
della l.r. 31/1997 e all’articolo 8, comma 9, della l.r. 53/1974. Gli interventi di cui sopra possono comportare anche la modifica della destinazione d’uso
in atto in un edificio esistente nell’ambito del comparto o della zona interessati, purché la nuova destinazione d’uso risulti compatibile con le previsioni
dello strumento urbanistico generale.


ARTICOLO 45
(Atti di indirizzo e coordinamento)


1. La Giunta regionale, al fine di assicurare l’uniformità dell’attività tecnico-amministrativa e una omogenea applicazione da parte dei comuni dei
requisiti e parametri tecnici e tipologici delle opere edilizie e per garantire il livello minimo di prestazione delle stesse, con riferimento anche a quanto
indicato all’articolo 4, comma 1 del d.p.r. 380/2001, adotta atti di indirizzo volti a:
a) individuare gli elaborati progettuali minimi necessari a corredo delle domande per i titoli abilitativi;
b) disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) definire lo schema tipo della dichiarazione di cui all’articolo 18, comma 1 e all’articolo 21, comma 1;
d) definire lo schema tipo della certificazione preventiva sull’esistenza e sulla qualità dei vincoli, di cui all’articolo 10;
e) stabilire le modalità in materia di controllo, di cui all’articolo
39;
f) disciplinare le modalità relative ai movimenti di terreno, di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e);
g) individuare per le zone produttive di tipo D, tipologie e tecniche costruttive innovative, per consentire una ottimizzazione dell’uso dei manufatti, un
loro migliore inserimento ambientale e per favorire il recupero delle aree dismesse; (avviso di rettifica pubblicato sul BUR n. 17 del 21 aprile 2004)
h) acquisire le informazioni minime sui parametri di qualità e quantità degli interventi edilizi relativi ai titoli abilitativi, nonché
alle autorizzazioni ambientali di cui all’articolo 22, ai fini della costituzione di una banca dati sull’attività edilizia.
2. I comuni adeguano il regolamento edilizio comunale a quanto indicato agli articoli 12, 43 e al comma 1 in merito ai requisiti cogenti, entro sei mesi
dalla data di pubblicazione nel BUR. Trascorso tale termine i requisiti, parametri tecnici e tipologici obbligatori trovano diretta applicazione. Si
considerano obbligatori quelli che contengono prescrizioni tese a garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale.
Il regolamento edilizio comunale è trasmesso alla Regione che, attraverso il SITER provvede alla sua pubblicazione nel B.U.R., dalla quale decorre l’
effettiva applicazione e ne rende possibile la consultazione.
3. La Regione per la predisposizione e l’applicazione degli atti di cui al comma 1 promuove studi, ricerche e l’aggiornamento professionale degli
operatori del settore, anche in collaborazione con gli istituti tecnici e scientifici competenti, nonché con gli ordini e collegi professionali


ARTICOLO 46
(Salvaguardia del territorio dall’abusivismo urbanistico ed edilizio)


1. La Regione si basa sui principi definiti dal PUT, ai fini di perseguire obiettivi di qualità nel governo del territorio, la tutela dell’identità storico–
culturale, il rispetto dei valori naturalistico–ambientali, secondo criteri di sviluppo sostenibile e corretto uso del suolo.
2. Nell’esercizio delle funzioni legislative di governo del territorio ai sensi dell’articolo 117, comma 3 della Costituzione, con apposita legge regionale
sono dettate, entro il 30 marzo 2004, con riferimento alle norme di principio contenute nel titolo quarto del d.p.r. 380/2001, le norme in materia di
vigilanza sull’attività urbanistico–edilizia, responsabilità e sanzioni, regolando le condizioni, i limiti e le modalità per il rilascio dei titoli abilitativi in
sanatoria e potenziando la strumentazione pianificatoria dei comuni e i sistemi organizzativi e tecnologici di controllo.
3. La legge regionale di cui al comma 2 persegue i seguenti obiettivi:
a) tutela assoluta delle risorse ambientali, del paesaggio e del patrimonio storico, architettonico e culturale, dei centri storici, degli elementi del
paesaggio antico, dei siti di interesse naturalistico e geologico, nonché del territorio agricolo;
b) valorizzazione e ordinato sviluppo del territorio, così come definito dal sistema della programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica,
anche mediante la revisione della l.r. 31/1997, prevedendo modalità di copianificazione nella formazione e approvazione dei piani;
c) pieno riconoscimento del ruolo dei comuni nell’esercizio delle funzioni di pianificazione territoriale, con particolare riferimento alle attività di controllo
e di vigilanza, anche con l’assegnazione alle province di particolari funzioni in materia.
4. Fino all’entrata in vigore della legge regionale prevista al comma 2 i comuni sospendono ogni determinazione circa la conclusione dei procedimenti
relativi alla definizione degli illeciti edilizi in conseguenza del condono edilizio, così come disciplinati dall’articolo 32 del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Resta ferma la possibilità della presentazione delle domande di sanatoria ai sensi dell’articolo 32 del d.l. 269/2003, convertito con modificazioni nella
l. 326/2003 da parte degli interessati, a tutela e garanzia delle loro posizioni giuridiche.


ARTICOLO 47
(Norma finale)


1. Le norme della presente legge prevalgono sugli strumenti urbanistici e sulle normative edilizie dei comuni e delle province.


ARTICOLO 48
(Norme transitorie)


1. Le norme regolamentari di cui all’articolo 12 e gli atti di indirizzo di cui all’articolo 45 sono emanati entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge. Fino all’emanazione operano le normative vigenti.
2. Fino alla definizione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione, ai sensi dell’articolo 24, comma 5 continuano a trovare applicazione le tabelle
parametriche stabilite dalla Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1998, n. 373, oltre ai conseguenti aggiornamenti
intervenuti.
3. Fino alla definizione del costo di costruzione ai sensi dell’articolo 25, comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni in ordine alla
determinazione del contributo concessorio stabilite dalla Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1998, n. 374, oltre ai
conseguenti aggiornamenti intervenuti.
4. I procedimenti relativi all’attività edilizia in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ed i relativi provvedimenti
acquistano efficacia secondo le normative previgenti.
5. I comuni istituiscono e rendono operativo lo sportello unico per l’edilizia entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Fino alla
data di operatività dello sportello unico per l’edilizia le relative funzioni sono svolte dal competente ufficio comunale.
6. I comuni istituiscono e rendono operante la commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge. Fino alla data di operatività della commissione le funzioni di cui all’articolo 4, sono attribuite alle attuali commissioni
edilizie.
7. L’obbligo per i comuni, previsto all’articolo 10, comma 1 relativo al rilascio della certificazione sulla presenza di vincoli concernenti le infrastrutture a
rete, decorre successivamente alla realizzazione delle banche dati prevista all’articolo 10, comma 3 e comunque decorso il termine di ventiquattro
mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
8. Fino alla formazione dell’elenco regionale di esperti in beni ambientali e architettonici in base alle norme regolamentari di cui all’articolo 12, comma
1, lettera c) i comuni scelgono gli esperti necessari per la costituzione della commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio, di cui
all’articolo 4, comma 4, lettera b), in base all’elenco approvato dalla Giunta regionale alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Fino alla attuazione dello sportello di cui all’articolo 11, comma 3, non si applica quanto previsto all’articolo 11, comma 1, fatto salvo quanto
disposto dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 30.


ARTICOLO 49
(Norma transitoria a protezione dei tracciati stradali)


1. Fino all’entrata in vigore della riforma della l.r. 31/1997, sono vietate le nuove previsioni urbanistiche a distanza inferiore a metri duecento dall’asse
stradale della viabilità di interesse regionale, di livello primario, aperta al traffico dopo il 1° gennaio 1997 o individuata, come di progetto, nella carta
n. 33 allegata alla l.r. 27/2000, o sulla base dei progetti successivamente approvati. In tali ambiti territoriali sono consentiti gli interventi previsti
dall’articolo 65 della l.r. 27/2000, come sostituito dalla presente legge, nonché quelli indicati dalla legge regionale 23 luglio 2003, n. 13, nonché l’
attuazione dei piani attuativi approvati.


ARTICOLO 50
(Norma finanziaria)


1. Per gli anni 2004 e successivi al finanziamento degli interventi previsti negli articoli 5, comma 8, 10, comma 3, 43, comma 3 e 45, comma 3 della
presente legge si fa fronte con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio regionale, parte spesa, che assume la nuova
denominazione di “Interventi in materia di urbanistica e di edilizia” (cap. 5868 e cap. 5869).
2. Per gli anni 2004 e successivi l’entità della spesa per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1 è determinata annualmente con la legge
finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.


TITOLO X
MODIFICHE DI LEGGI E ABROGAZIONI


CAPO I
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 27


ARTICOLO 51
(Modificazione dell’art. 27)


1. All’articolo 27, comma 1 della l.r. 27/2000 le parole “all’articolo 28” sono sostituite dalle parole “all’articolo 29”.


ARTICOLO 52
(Modificazione dell’art. 30)


1. All’articolo 30, comma 8 della l.r. 27/2000 le parole “all’art. 28” sono sostituite dalle parole “all’articolo 29”.


ARTICOLO 53
(Integrazione dell’art. 55)


1. All’articolo 55, comma 2 della l.r. 27/2000, dopo la parola “rappresentato” sono inserite le parole “, a titolo indicativo,”.


ARTICOLO 54
(Integrazione dell’art. 62)


1. All’articolo 62, comma 1 della l.r. 27/2000 dopo la parola “titolo” sono aggiunte le seguenti “, capo secondo,”.


ARTICOLO 55
(Sostituzione dell’art. 65)


1. L’articolo 65 della l.r. 27/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 65
(Interventi edificatori consentiti nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie).
1. Gli edifici esistenti alla data del 13 novembre 1997, ubicati nelle fasce di rispetto delle strade e delle ferrovie, possono essere oggetto degli
interventi previsti dalla vigente normativa regionale per le zone agricole, comunque nel rispetto delle norme del codice della strada e relativo
regolamento attuativo, nonché delle norme in materia di ferrovie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
2. Gli interventi di ampliamento di edifici da effettuare ai sensi del comma 1 sono consentiti nel lato opposto a quello fronteggiante la strada, fatta
salva la possibilità di sopraelevare gli stessi edifici per esclusivi motivi igienico-sanitari o di adeguamento alla normativa antisismica.
3. Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti nelle fasce di rispetto stradali e ferroviarie, con ricostruzione anche in
sito diverso, purché, in tali casi, la ricostruzione, comprensiva dell’eventuale ampliamento da realizzare ai sensi del comma 1, avvenga a una distanza
dalla strada maggiore di quella esistente e semprechè conforme alle disposizioni del codice della strada e del relativo regolamento. In caso di
interventi, ricadenti nelle fasce di rispetto ferroviario, la ricostruzione deve avvenire con le modalità previste dal d.p.r. 753/1980.
4. Il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, limitatamente agli ampliamenti e alle ristrutturazioni con mutamento di
destinazione d’uso, all’interno delle fasce di rispetto, è subordinato a un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il
proprietario rinuncia a qualsiasi indennizzo delle opere da realizzare, in caso di espropriazione, per l’ampliamento delle sedi viarie o ferroviarie.”.


CAPO II
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1974, N. 53


ARTICOLO 56
(Integrazione dell’art. 8)


1. All’articolo 8 della l.r. 53/1974 come sostituito dall’articolo 34 della l.r. 31/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 9, è
aggiunto il seguente comma:
“9-bis Gli interventi di cui al comma 9, limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia e qualora non prevedano cambiamento di destinazione
d’uso, non sono sottoposti a piano attuativo”.


CAPO III
ABROGAZIONI


ARTICOLO 57
(Abrogazioni)


1. Sono abrogati:
a) Il secondo periodo del comma 1 e il comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48;
b) la legge regionale 18 dicembre 1987, n. 55;
c) la lettera a) del comma 1 dell’art. 38 e i commi 2, 2-bis, 3, 4, 5 e 5-bis dell’articolo 39 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31;
d) la legge regionale 20 dicembre 2000, n. 38;
e) l’articolo 6 e la lettera b), comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18;
f)la legge regionale 11 agosto 1983, n. 34.


Note:
Note all’art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia”, è pubblicato nel S.O. alla G. U. 20 ottobre 2001, n. 245.
Per completezza d’informazione si precisa che il termine di entrata in
vigore del suddetto testo unico è stato prorogato prima al 30 giugno 2002 dall'art. 5-bis, decreto legge. 23 novembre 2001, n. 411, nel testo
integrato dalla relativa legge di conversione e poi al 30 giugno 2003 dall'art. 2, decreto legge. 20 giugno 2002, n. 122, nel testo modificato dalla
relativa legge di conversione. Successivamente, l'entrata in vigore delle disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico (artt. 107-
121) è stata differita prima al 1° gennaio 2004 dall'art. 4, decreto legge 24 giugno 2003, n. 147, come modificato dalla relativa legge di conversione,
e poi al 1° gennaio
2005 dall'art. 14, decreto legge. 24 dicembre 2003, n. 355. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.
Il testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378 e nel decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379.
- Si riporta il testo dell’art. 3, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante “Attuazione della direttiva 92/57/CE concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”(pubblicato nel S.O. alla G. U. 23 settembre 1996, n. 223),
come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (pubblicato nel S.O. alla G.U. 9 ottobre 2003, n. 235):
«Art. 3.
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in
particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai princìpi e alle
misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni
di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei
lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.
4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.
4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di
parte di essi sia affidata a una o più imprese.
5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la
progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la
progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10,
i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso
l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto
collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva
competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di
regolarità contributiva;
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della
denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).».
Nota all’art. 2, comma unico:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si vedano le note all’art. 1.
Nota all’art. 3, comma 2:
- Si riporta il testo dell’art. 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352” (pubblicato nel S.O. alla G. U. 27 dicembre 1999, n. 302):
«Articolo 34
Definizione di restauro.
1. Ai fini del presente Capo, per restauro si intende l'intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l'integrità materiale e ad assicurare la
conservazione e la protezione dei suoi valori culturali.
Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l'intervento di
miglioramento strutturale.».
Note all’art. 4, commi 2, lett. a), b), c), d) e 4 lett. c):
- Il testo degli artt. 13, 14, 16, 17, comma 3 e 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, recante “Piano urbanistico territoriale” (pubblicata nel
S.S. al B.U.R. 31 maggio 2000, n. 31), è il seguente:
«Art. 13.
(Siti di interesse naturalistico)
1. Nella carta n. 8 sono indicati i seguenti siti di interesse naturalistico, individuati secondo le corrispondenti direttive comunitarie e del Ministero
dell'ambiente:
a) Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.), aree che, nelle regioni biogeografiche di appartenenza, sono fondamentali per mantenere o ripristinare un
tipo di habitat naturale e seminaturale o una specie di flora e di fauna selvatica di cui agli allegati 1° e 2° della direttiva Habitat 92/43/CE, in uno
stato di conservazione soddisfacente e che contribuiscono al mantenimento della biodiversita’ nelle medesime regioni;
b) Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), individuate ai sensi della direttiva 79/409/CE relativa alla protezione dell'avifauna migratoria;
c) Siti di Interesse Regionale (S.I.R.), che rappresentano gli elementi identificativi della biodiversita’ regionale, nonche’ gli elementi di raccordo tra il
patrimonio naturalistico continentale e quello dell'Umbria.
2. Il PUT, al fine di salvaguardare l'integrità ambientale come bene unitario, riconosce ai siti ed alle zone indicate al comma 1, valore estetico
culturale e pregio ambientale.
3. Il PTCP e il PRG, parte strutturale, recepiscono le suddette delimitazioni di ambito.
4. Le aree di cui al presente articolo sono assoggettate alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
Art. 14
Aree di particolare interesse naturalistico ambientale.
1. Nelle aree di particolare interesse naturalistico ambientale indicate nella carta n. 9, da delimitare in termini fondiari nel PRG, parte strutturale, il
PTCP delinea le modalità di utilizzo in rapporto alla esigenza primaria della tutela del valore ambientale in esse contenuto, segnalando gli ambiti che
richiedono particolare tutela rispetto alle trasformazioni prodotte dall'attività edilizia, con l'interdizione della stessa attività o la limitazione di questa al
settore agrituristico.
2. Nelle aree di cui al presente articolo, fino al loro recepimento negli strumenti urbanistici generali, anche con le procedure previste dall'art. 30 della
legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, salvo quelle già escluse da strumenti urbanistici generali approvati con decreto del Presidente della Giunta
regionale ai sensi della L.R. 27 dicembre 1983, n. 52, sono consentite forme di utilizzo del suolo che non compromettano l'equilibrio dell'ambiente
naturale esistente.
3. Nelle aree di particolare interesse naturalistico-ambientale, di cui alla legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e all'art. 23 della legge regionale 3
marzo 1995, n. 9, per le quali i comuni non hanno adeguato gli strumenti urbanistici gee nerali, sono consentiti, fino al loro adeguamento, gli interventi
sugli edifici esistenti previsti dalle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e dall'art. 8, commi 7 e 9, della legge regionale
2 settembre 1974, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 16
Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologiche.
1. La Regione tutela gli ambiti caratterizzati da aree di particolare interesse geologico e da singolarità geologiche indicati nella carta n. 11.
2. Ai fini della tutela di cui al comma 1 è istituito il catasto regionale delle singolarità geologiche.
3. La Giunta regionale, anche su proposta delle province e dei comuni, e comunque sentiti gli stessi, provvede periodicamente all'aggiornamento del
catasto regionale sulla base dei seguenti elementi: significatività scientifica, rarità, valore costitutivo nel contesto paesaggistico-ambientale
regionale.
4. I beni censiti rivestono interesse pubblico e la loro rimozione o modificazione è consentita, esclusivamente a fini scientifici o didattici, previa
autorizzazione del Comune competente per territorio, che ne dà contemporanea comunicazione alla Giunta regionale per la vigilanza e la registrazione
nel catasto di cui al comma 2.
5. La Giunta regionale promuove altresì la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico-ambientale regionale.
6. Il PTCP, sulla base del catasto regionale e degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale, disciplina gli interventi di trasformazione territoriale
compatibili con gli obiettivi di conservazione e tutela dei siti e definisce le norme per mantenere l'assetto geomorfologico ed idrogeologico d'insieme. Il
PRG delimita in termini fondiari gli ambiti delle singolarità geologiche relativi al censimento.
7. Negli ambiti individuati dal PRG è comunque vietato:
a) realizzare discariche e depositi di rifiuti;
b) realizzare impianti arboreo-arbustivi finalizzati al rimboschimento o ad attività agricole ch possano recare pregiudizio o nascondere le emergenze
geologiche puntuali o diffuse;
c) effettuare captazioni, derivazioni o alterazioni del regime idrico delle acque superficiali e sotterranee, qualora compromettano il bene censito;
d) realizza infrastrutture che possano arrecare pregiudizio ai beni censiti, salvo quelle previste l comma 1, lett. h), i) ed 1), dell'art. 5 legge
regionale 16 dicembre 1997, n. 46;
e) realizzare opere che possano produrre alterazioni, degrado e distruzione dei beni e dei siti medesimi, con esclusione di quelle inerenti esigenze di
pubblica incolumità o necessarie a favorire la tutela e la valorizzazione dell'emergenza geologica oggetto di censimento.
Art. 17.
(Aree naturali protette)
Omissis.
3. Il PUT, al fine di salvaguardare l'integrita’ ambientale come bene unitario, riconosce alle aree contigue, di cui al comma 1, valore estetico culturale
e pregio ambientale. Omissis.


Art. 29.
(Insediamenti di valore storico culturale)


1. Il PUT indica nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27:
a) i siti di maggiore rilevanza espressivi della storia degli insediamenti umani in Umbria;
b) la rete della infrastrutturazione storica del territorio;
c) le aree già vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, zone archeologiche.
2. Il PUT, al fine di salvaguardarne l'integrità ambientale come bene unitario, riconosce valore estetico culturale e pregio ambientale ai siti delle
abbazie benedettine indicate nella carta n. 28.
3. Il PUT riconosce quali zone di interesse archeologico le aree corrispondenti al percorso dell'antica Via Flaminia e delle relative diramazioni, indicate
nella carta n. 28. La Giunta regionale per favorire la valorizzazione archeologica dell’Antica Via Flaminia e delle relative diramazioni promuove studi
finalizzati alla precisa individuazione dei tracciati e riserva, nell’ambito dei programmi di settore, adeguate risorse finanziarie alla loro qualificazione.
4. I Comuni per le zone di tipo «A» di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, individuate negli strumenti urbanistici generali definiscono le normative
tecniche e di settore per garantire la valorizzazione, la tutela e la riqualificazione degli aspetti storici, architettonici ed artistici presenti. Fino alla
approvazione del P.R.G. ai sensi della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 gli interventi edilizi nelle zone «A», così come individuate negli strumenti
urbanistici generali alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale sono autorizzati previo parere della Commissione edilizia come integrata
ai sensi dell’art. 39, comma 2 della legge regionale 31/1997.
5. Negli interventi di recupero edilizio, all'interno degli insediamenti di cui al presente articolo, deve essere conservata l'originaria immagine storica
degli edifici e il loro principale impianto tipologico strutturale.».
- Il testo dell’art. 6 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, recante “Prime norme di politica urbanistica” (pubblicata nel B.U.R. 5 settembre
1974, n. 31), modificata ed integrata dalle leggi regionali 18 novembre 1987, n. 49 (in B.U.R. 23 novembre 1987, n. 86), 3 marzo 1995, n. 5 (in
S.O. n. 1 al B.U.R. 15 marzo 1995, n. 13), 21 ottobre 1997, n. 31 (in B.U.R. 29 ottobre 1997, n. 52), 15 aprile 1999, n. 9 (in B.U.R. 21 aprile
1999, n. 22), 3 gennaio 2000, n. 2 (in S.O. n. 3 al B.U.R. 12 gennaio 2000, n. 2) e 24 marzo 2000, n. 27 (in S.S. al B.U.R. 31 maggio 2000, n.
31), è il seguente:
«Art. 6
Interventi sui beni culturali sparsi nel territorio.
Gli interventi sugli immobili sparsi nel territorio, come castelli, torri, ville, abbazie, casolari tipici, qualora, a giudizio del Comune competente per
territorio, abbiano caratteristiche, ai sensi delle vigenti leggi in materia, per essere considerati beni culturali, debbono essere soltanto di
consolidamento o di restauro come specificato ai commi secondo e terzo dell'art. 5.».
- Il testo dell’art. 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29, recante “Norme urbanistiche ed ambientali modificative ed integrative delle L.R. 3
giugno 1975, n. 40, L.R. 9 maggio 1977, n. 20, L.R. 4 marzo 1980, n. 14, L.R. 18 marzo 1980, n. 19 e L.R. 2 maggio 1980, n. 37” (pubblicata nel
B.U.R. 14 giugno 1984, n. 42), è il seguente:
«Art. 16
Modifica dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19 e modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 giugno 1981, n. 32, in materia di
vincolo idrogeologico.
Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta delle comunità montane o, in caso di non appartenenza ad
alcuna Comunità, dei Comuni, competenti per territorio, predispone la carta delle zone già assoggettate e di quelle da assoggettare al vincolo
idrogeologico e ai vincoli per gli altri scopi, di cui all'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.
L'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'imposizione, la esclusione e l'esenzione sui terreni del vincolo idrogeologico, spetta ala Giunta
regionale sentiti le Comunità montane o, in caso di non appartenenza ad alcuna Comunità montana, i Comuni competenti per territorio.
I Comuni ed i Consorzi economico-urbanistici, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, in sede di
adozione degli strumenti urbanistici generali, che ricomprendano previsioni insediative su aree sottoposte
a vincolo per scopi idrogeologici, devono predisporre uno studio idrogeologico per verificare la compatibilità degli interventi edificatori nelle aree
medesime.
Negli atti di approvazione degli strumenti urbanistici generali la Giunta regionale detta norme e prescrizioni anche sulla base del Reg. 8 giugno 1981, n.
1.
Il sindaco nel rilasciare la concessione o l'autorizzazione edilizia verifica la conformità del progetto con le norme e le prescrizioni di cui al precedente
quarto comma.
Fino a quando gli strumenti urbanistici generali non contengono le norme e le prescrizioni di cui al precedente quarto comma, le autorizzazioni in
materia di vincolo idrogeologico, limitatamente ai terreni su cui è consentita l'attività edificatoria, sono concesse dal sindaco.
È abrogata la disposizione di cui al terzo alinea dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19.».
- La legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, recante “Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione della L.R. 2
settembre 1974, n. 53, della L.R. 18 aprile 1989, n. 26, della L.R. 17 aprile 1991, n. 6 e della L.R. 10 aprile 1995, n. 28”, è pubblicata nel S.O. n. 1
al B.U.R. 29 ottobre 1997, n. 52.
Note all’art. 5, commi 1, 2 lett. a), b),c), 5 lett. b), c), d), g), 6 e 8:
- Si riporta il testo dell’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, è
pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 settembre 2000, n. 227:
«Articolo 32
Unioni di comuni.
1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di
funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le
modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le
corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano
formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti
anche finanziari con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i princìpi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in
materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di
dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad
esse affidati.».
- Si riporta il testo degli artt. 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (si veda la nota all’art. 3, comma 2):
«Articolo 36
Procedure urbanistiche semplificate.
1. Le disposizioni che escludono le procedure semplificate di controllo urbanistico-edilizio in relazione all'incidenza dell'intervento su beni culturali non
si applicano ai lavori di restauro espressamente approvati a norma dell'articolo 23. A tal fine il soprintendente invia copia del progetto approvato al
Comune interessato.
Articolo 38
Procedura di esecuzione.
(Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, artt. 2 e 3)
1. Ai fini dell'articolo 37 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità dei lavori da eseguire.
2. La relazione tecnica è comunicata al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni
dall'avvenuta comunicazione.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta dell'intervento, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la
presentazione del progetto esecutivo dei lavori da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni
immobili il progetto è trasmesso al Comune interessato, che può esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le
indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative.
Articolo 46
Restauro di beni dello Stato in uso ad altra amministrazione. (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 33;
decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, art. 4)


1. Il inistero provvede alle esigenze di restauro dei beni culturali di proprietà dello Stato sentita l'amministrazione che li ha in uso o in consegna.
Previo accordo con l'amministrazione interessata, la progettazione e l'esecuzione degli interventi su beni immobili può essere assunta
dall'amministrazione medesima, ferma restando la competenza del Ministero all'approvazione del progetto ed alla vigilanza sui lavori.
2. Per i beni culturali degli enti pubblici territoriali, le misure previste dagli articoli 37 e 38 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad
accordi o previe intese con l'ente interessato.
3. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal comma 1 relativi a beni immobili il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al Comune
interessato.
4. Gli interventi di conservazione dei beni culturali che coinvolgono più soggetti pubblici e privati e che possono implicare decisioni istituzionali ed
impegnare risorse finanziarie dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono programmati, di norma, secondo le procedure previste dall'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dagli articoli da 152 a 155 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.».
- Si riporta il testo degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), modificata ed
integrata con leggi 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 1993, n. 303), 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla G.U. 17 maggio
1997, n. 113), 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. 6 agosto 1999, n. 183), 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 267) e
13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58):
«Art. 14.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle
amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e successive modificazioni.
L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la
conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto
previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale.
14-bis.
1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e documentata richiesta dell'interessato, prima
della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i
necessari atti di consenso.
In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di
indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle
soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione
del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di
presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei
contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni
dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'àmbito di tale conferenza, l'autorità
competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce
parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della
documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto
e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'àmbito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede
possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a
seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla
base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il
trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
14-ter.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o
informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora
impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto
definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori
della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 2 e seguenti dell'articolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel
termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si
conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il
termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater,
nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad
esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione
rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di
conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della
conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore
documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque
invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella
Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
14-quater.
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve
essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'àmbito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente,
quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla
base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-
artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia
un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi
collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta
regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con
l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per
essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Art. 22
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del
contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.».
- Si riporta il testo dell’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (si vedano le note all’art. 1):
«Articolo 30
Lottizzazione abusiva.(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,articoli 107 e 109)


1. Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei
terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la
prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del
terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti
urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in
modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati nè trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il
certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma
non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area
di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici
vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti
attuativi.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per
attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.
6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di
terreno di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro
ricevuto o autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito l'immobile.
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio
senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne
dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse
con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al
patrimonio disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia
si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere
stipulati, nè in forma pubblica nè in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della
sopravvenuta inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e
non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi,
modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù.».
- Si riporta il testo dell’art. 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, recante “Nuova regolamentazione delle servitù militari” (pubblicata nella G. U.
11 gennaio 1977, n. 8):
«Art. 16.
Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nell'annessa tabella A), la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le
edificazioni, l'uso di grotte e cavità sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, ad eccezione di quelli catastali, non possono avere
luogo senza autorizzazione del comandante territoriale.
Nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nell'annessa tabella B) le edificazioni ed i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e
alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del comandante territoriale.
Nelle zone costiere e nelle isole indicate nella annessa tabella C) l'uso delle grotte, gallerie e altre cavità sotterranee, entro il limite di cento metri dal
demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non può aver luogo senza autorizzazione del comandante territoriale. Per le strade, salvo
quanto disposto dal comma successivo, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l'autorizzazione di cui al primo e secondo
comma del presente articolo non è richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del comandante
territoriale e se sono eseguiti in conformità dei piani stessi.
Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve essere sentita la predetta autorità militare, che dovrà esprimere il proprio parere nel termine di
90 giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.
Qualora le esigenze della difesa lo consentano, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto
dal presente articolo nell'ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nelle annesse tabelle A), B) e C), le aree che non siano direttamente o
indirettamente interessate ad opere o installazioni di difesa.
- Si riporta il testo dell’art. 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, recante “Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle
procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CE del 17 dicembre 1981, in tema di
procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CE del 23 aprile 1982, in tema
di procedure di esportazione delle merci comunitarie” (pubblicato nel S.O. alla G. U. 14 dicembre 1990, n. 291):
«Art. 19
Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale.
1. È vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea
doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La
predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa
menzione.
2. La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per
territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto.
3. Il direttore della circoscrizione doganale, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a
cura e spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette,
competente per territorio, la demolizione del manufatto in danno ed a spese del trasgressore.
Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione al trasgressore del
provvedimento stesso. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.».
- Si riporta il testo degli artt. 21, 23, 24, 25, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (si veda la nota all’art. 3, comma 2):
«Articolo 21
Obblighi di conservazione.
(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, artt. 5, comma 2; 11, commi 1 e 2;
12, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 38, lett. g e 42, comma 1; decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. a)
1. I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro
conservazione o integrità.
3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma 1.
4. Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicità. Il trasferimento di complessi organici
di documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore è subordinato ad autorizzazione del
soprintendente.
5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole interesse storico è subordinato ad autorizzazione del
soprintendente archivistico.
Articolo 23
Approvazione dei progetti di opere.
(Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 18, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera
d)
1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) hanno l'obbligo di
sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.
2. Il provvedimento di approvazione sostituisce l'autorizzazione prevista all'articolo 21.
Articolo 24
Interventi di edilizia.
(Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 12, comma 5)1. L'approvazione prevista dall'articolo 23 relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e
privata è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta, restando comunque impregiudicato quanto disposto dagli
articoli 25 e 26.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della
documentazione.
3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine è sospeso fino
all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque non oltre trenta giorni. Decorso tale termine, previa diffida a provvedere nei
successivi trenta giorni, le richieste di approvazione si intendono accolte.
Articolo 25
Conferenza di servizi.
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; legge24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 14; decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, art. 3; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt.14, 14-bis, 14-ter, 14-quater come modificati ed introdotti dalla
legge 15maggio 1997, n. 127, art. 17)1. Nei procedimenti relativi ad opere pubbliche incidenti su beni culturali assoggettati alle disposizioni di questo
Titolo, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'approvazione prevista dall'articolo 23 è rilasciata in quella sede dal Ministero con dichiarazione
motivata, acquisita al verbale della conferenza, contenente le eventuali prescrizioni al progetto.
2. Qualora il Ministero esprima motivato dissenso l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di
impatto ambientale negativa, la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
3. L'amministrazione che provvede all'esecuzione dei lavori informa il Ministero dell'adempimento delle condizioni dell'approvazione.
Articolo 151
Alterazione dello stato dei luoghi.
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto
dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)
1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o
nelle categorie elencate all'articolo 146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è
oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di
qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.
3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa
documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla
ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al
Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del
progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione
alla Regione.».
- Si riporta il testo dell’art 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante “Legge quadro sulle aree protette” (pubblicata nel S.O. alla G. U. 13
dicembre 1991, n. 292):
«Art. 13.
Nulla osta.
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente
parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente
all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le
medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.
2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi
della legge 8 luglio 1986, n. 349.
3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la
cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco
4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori
trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.».
- La legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, recante “Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge
6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 marzo 1995, n. 13.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, recante “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997,
n. 59”, è pubblicato nella G.U. 28 dicembre 1998, n. 301.
Nota all’art 6, comma 6:
- Si riporta il testo degli artt. 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (si vedano le note all’art. 5, commi 1, 2 lett.
a), b),c), 5 lett. b), c), d), g), 6 e 8):
«Art. 4.
Procedimento mediante conferenza di servizi.
1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero
quando il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazioni di cui all'articolo 6, il procedimento è unico e ha inizio con la
presentazione di un'unica domanda alla struttura, la quale adotta direttamente, ovvero chiede alle amministrazioni di settore o a quelle di cui intende
avvalersi ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli atti istruttori ed i pareri tecnici, comunque denominati
dalle normative vigenti. Le amministrazioni sono tenute a far pervenire tali atti e pareri entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal
ricevimento della documentazione. Il provvedimento conclusivo del procedimento è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento
richiesto.
1-bis. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centoventi giorni, fatta salva la facoltà di
chiederne, ai sensi della normativa vigente, una proroga, comunque non superiore a sessanta giorni.
1-ter. Tuttavia, qualora l'amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa,
può richiederne, per una sola volta, l'integrazione alla struttura, entro trenta giorni. In tale caso il termine di cui al comma 1-bis e al comma 7
riprende a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.
2. Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una delle amministrazioni di cui ai medesimi commi si pronuncia negativamente, la pronuncia è
trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Tuttavia, il richiedente, entro venti giorni dalla
comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per
ottenere il superamento della pronuncia negativa.
2-bis. Ove sia già operante lo sportello unico le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le altre amministrazioni pubbliche
coinvolte nel procedimento non possono rilasciare al richiedente atti autorizzatori, nulla-osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo,
comunque denominati.
Tali atti, qualora eventualmente rilasciati, operano esclusivamente all'interno del procedimento unico. In ogni caso le amministrazioni hanno l'obbligo di
trasmettere, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, eventuali domande ad esse presentate relative a procedimenti disciplinati dal presente
regolamento, alla struttura responsabile del procedimento, allegando gli atti istruttori eventualmente già compiuti e dandone comunicazione al
richiedente.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 1-bis, entro i successivi cinque giorni, il responsabile del procedimento presso la struttura, convoca
una conferenza di servizi che si svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai fini dell'articolo 6, comma 13, ed alla stessa possono partecipare i soggetti indicati nel
medesimo comma, presentando osservazioni che la conferenza è tenuta a valutare.
5. La conferenza dei servizi procede all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo degli atti istruttori e dei pareri
tecnici comunque denominati, previsti dalle norme vigenti o ritenuti necessari. La conferenza, altresì, fissa il termine entro cui pervenire alla
decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto dei termini di cui al comma 7.
6. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza di servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni di cui al comma 4, tiene luogo del
provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello unico, al richiedente. Decorsi
inutilmente i termini di cui al comma 7, per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, e comunque nei casi disciplinati dall'articolo 14,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, immediatamente
l'amministrazione procedente può chiedere che il Consiglio dei Ministri si pronunci, nei successivi trenta giorni, ai sensi del medesimo articolo 14,
comma 4.
7. Il procedimento si conclude nel termine di cinque mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude
nel termine di nove mesi. Per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas sottoposti alle procedure di inchiesta pubblica di cui all'allegato IV del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 15 gennaio 1989, il
procedimento si conclude nel termine di dodici mesi.
Art. 6.
Princìpi organizzativi.
1. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha inizio presso la competente struttura con la
presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata da
autocertificazioni, attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli
impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi,
unitamente al legale rappresentante dell'impresa. L'autocertificazione non può riguardare le materie di cui all'articolo 1, comma 3, nonché le ipotesi
per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione. Copia della domanda, e della documentazione prodotta,
viene trasmessa dalla struttura, anche in via telematica, alla regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri comuni interessati nonché, per
i profili di competenza, ai soggetti competenti per le verifiche.
2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate forme di pubblicità;
contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia.
3. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei
documenti necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla
documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
4. Ove occorrano chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora
il progetto si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa
localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare il soggetto
richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.
5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle caratteristiche
dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano compatibili con le disposizioni
attinenti ai profili di cui al comma 1. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente
all'accordo.
6. Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a
struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se la struttura,
entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione.
Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4 e 5. La realizzazione dell'opera è comunque
subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente.
7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni,
ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla competente procura della
Repubblica, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai fatti denunciati.
8. Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, è concluso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda
ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura. Ove sia necessaria la concessione edilizia, il procedimento si
conclude nello stesso termine con il rilascio o con il diniego della concessione edilizia.
9. [Qualora debbano essere acquisiti al procedimento pareri di soggetti non appartenenti all'amministrazione comunale o regionale si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
10. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte,
nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio
dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai
sensi della normativa vigente.
11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle autocertificazioni prodotte, fatti
salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile della struttura individuato ai sensi degli articoli 107,
comma 3, e 109, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti alla competente procura della Repubblica dandone
contemporanea comunicazione all'interessato.
12. A seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri enti competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari.
13. I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla
avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento
convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere
assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente,
la struttura.
14. La convocazione della riunione sospende, per non più di venti giorni, il termine di cui al comma 8.
15. Sono fatte salve le vigenti norme che consentono l'inizio dell'attività previa semplice comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.».
Nota all’art 7, commi 1 lett. b) e 3:
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si veda la nota all’art. 3, comma 2.
Note all’art 8, comma 1 lett. a), c) ed e):
- Si riporta il testo dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (si vedano le note all’art. 5, commi 1, 2 lett. a), b) c), 5 lett. b), c),
d), g), 6 e 8):
«Articolo 34
Accordi di programma.
1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione
integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti
predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati,
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una
conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni
interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino
ufficiale della Regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni
edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro
trenta giorni a pena di decadenza.
6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i
relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della
Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo
nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è
promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è
in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno
partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.».
- Si riporta il testo dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante “Regolamento di attuazione della L. 11
febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni” (pubblicato nel S.O. alla G. U. 28 aprile 2000, n. 98):
«Art. 47.
Validazione del progetto.
1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento procede in contraddittorio con i progettisti a verificare la conformità del progetto
esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione. In caso di appalto integrato la verifica ha ad oggetto il progetto
definitivo.
2. La validazione riguarda fra l'altro:
a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive
responsabilità;
b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
c) l'esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area di intervento e la congruenza dei risultati di tali
indagini con le scelte progettuali;
d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal regolamento;
e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;
f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
h) l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero
della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
i) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
l) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;
m) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della
rispondenza di queste ai canoni della legalità.».
- Il testo dell’art. 11 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28, recante “Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica”
(pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 19 aprile 1995, n. 21), è il seguente:
«Art. 11 Attuazione del P.U.T.
1. L'attuazione degli obiettivi fissati dal P.U.T. anche ai fini di quanto stabilito dall'articolo 3, avviene per mezzo di piani-programma di area nei quali
sono indicate le risorse necessarie per la loro realizzazione. La pronuncia di compatibilità ambientale, strategica, da parte della Giunta regionale, a
seguito della relativa valutazione, costituisce, ove necessario, anche approvazione di variante dei piani provinciali e comunali.
2. Il piano-programma di area ha valore di piano particolareggiato ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed è formato ed adottato dalla Giunta
regionale, anche su proposta delle Province e dei Comuni.
3. Il piano-programma è depositato per trenta giorni consecutivi presso la Regione e presso i Comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi nel
Bollettino Ufficiale della Regione, nella stampa locale e su manifesti. Chiunque può prenderne visione e presentare alla Regione osservazioni ed
opposizioni nel suddetto periodo di deposito.
4. Le osservazioni ed opposizioni restano depositate presso gli Uffici della Regione e presso i Comuni interessati per la durata di giorni quindici dalla
scadenza del termine di cui al comma 3 e chiunque può prenderne visione e presentare nello stesso termine controdeduzioni.
5. Il piano-programma di area può essere trasmesso entro dieci giorni dalla scadenza di cui al comma 4 al Comitato consultivo regionale per il
territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20.
6. Il piano-programma di area è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale. Con la
stessa deliberazione la Giunta regionale decide sulle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni presentate, apportando le eventuali modifiche.».


Note all’art 11, comma 1:
- Per il testo dell’art. 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, si vedano le note all’art. 1.
- Si riporta il testo dell’art. 11 del sopracitato decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494:
«Art. 11
Notifica preliminare.
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in
corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente
competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai
dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.».


Nota all’art 12, comma unico:
- La legge regionale 4 ottobre 1998, n. 34, recante “Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per
l'organizzazione e l'esercizio delle stesse a livello locale. Modificazioni e integrazioni legge regionale 10 aprile 1995, n. 28”, è pubblicata nel B.U.R. 19
ottobre 1998, n. 63.


Nota all’art 13, comma unico:
- Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, recante “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi
tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n.
765”, è pubblicato nella G. U. 16 aprile 1968, n. 97.
Nota all’art 16, comma 3:
- Per il testo dell’art. 3, comma 8 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, si vedano le note all’art. 1.


Note all’art 17, commi 2 e 3:
- Il testo dell’art. 5, comma 2, lett. e) della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, recante “Norme in materia di impatto ambientale” (pubblicata nel
S.O. n. 1 al B.U.R. 22 aprile 1998, n. 26), è il seguente:
«Art. 5
Procedura di valutazione di impatto ambientale.
Omissis.
2. Alla domanda è allegata la seguente documentazione nel numero di copie richiesto:
Omissis.
e) dichiarazione del sindaco sulla compatibilità urbanistica dell'opera.
Omissis.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 23 ottobre 1997,
n. 248.
- Si riporta il testo degli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (si vedano le note all’art. 5, commi 1, 2 lett. a), b), c), 5 lettera b) ,c ) d),
g), 6 e 8):
«Art. 4
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di
procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti .
Art. 5.
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di
ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla
unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a
chiunque vi abbia interesse.».


Note all’art. 18, commi 1, 4 lett. d), 6 e 8:
- Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si veda la nota all’art. 13, comma unico.
- Per la legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, si vedano le note all’art 17, commi 2 e 3.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, si vedano le note all’art. 17, commi 2 e 3.
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si vedano le note all’art. 5, commi1, 2 lett. a), b) c), 5 lett. b), c), d), g), 6 e 8.


Note all’art. 20, commi 1, lett. c), e 3:
- Si riporta il testo dell’art. 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, recante “Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le
aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393” (pubblicata nella G. U. 6 aprile 1989, n. 80):
«Art. 9.
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a
pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere
realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del
traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici . Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti
dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i
beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati
redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente. Omissis.».
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si vedano le note all’art. 5, commi1, 2, lett. a), b) c), 5 lett. b), c), d), g), 6 e 8.
- Il testo dell’art. 39 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (si vedano le note all’art. 4, commi 2, lett. a), b) c), d) e 4 lett. c)), è il
seguente:
«Art. 39 Delega di funzioni amministrative ai Comuni.
1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Le funzioni di cui
al presente comma attengono anche alle opere pubbliche, purché integralmente ricadenti nel territorio comunale, con la esclusione di quelle di
interesse statale, di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.
2. Le autorizzazioni ed i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati e rilasciati dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale,
obbligatoriamente integrata da due esperti in materia di beni ambientali, quali membro effettivo e supplente nominati dal Consiglio comunale, scelti
nell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed assetto del territorio, di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 34. I provvedimenti
autorizzatori del Sindaco, ove difformi dal parere della Commissione edilizia comunale, sono congruamente motivati.
2-bis. Ai fini del rilascio della autorizzazione di cui all'art. 151 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, l'interessato deve allegare all'istanza una relazione
nella quale siano evidenziati le preesistenze, gli elementi oggetto di tutela, nonché l'incidenza su questi dell'intervento prospettato.
3. Le autorizzazioni, di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono rilasciate o negate entro il termine perentorio di sessanta giorni in
conformità alle norme ed indicazioni contenute nel P.R.G. e comunque nel rispetto dei contenuti dei relativi provvedimenti di tutela e delle procedure
previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
4. Il Sindaco dà immediata comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali ed alla Provincia,
inviando la relativa documentazione.
5. Per la determinazione dell'indennità di cui agli articoli 14 e 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il Comune può avvalersi, ai sensi dell'articolo
107 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, oltreché dell'Ufficio tecnico erariale, anche di altri organi tecnici statali, regionali e provinciali.
5-bis. I proventi delle indennità di cui all'art. 164 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, limitatamente alle funzioni delegate ai sensi del comma 1, sono
introitati dai comuni nel cui territorio è avvenuta la violazione e sono inseriti in un apposito capitolo di bilancio da utilizzare esclusivamente per
interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.».
Note all’art. 21, commi 2, 4 e 7 lett. d):
- Per il testo dell’art. 3, comma 8 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, si vedano le note all’art. 1.
- Per il testo degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all’art. 5, commi1, 2, lett. a), b) c), 5
lett. b), c), d), g), 6 e 8.
- Per la legge regionale 9 aprile 1998, n. 11, si vedano le note all’art 17, commi 2 e 3.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, si vedano le note all’art. 17, commi 2 e 3.
Note all’art. 22, commi 1, 4, 6 e 8:
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si vedano le note all’art. 5, commi 1, 2, lett. a), b) c), 5 lett. b), c), d), g), 6 e 8.
- Per il testo dell’art. 39, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano le note all’art. 20 , commi 1, lett. c) e 3.
- Per il testo dell’art. 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si vedano le note all’art. 5, commi1, 2, lett. a), b) c), 5 lett. b), c), d),
g), 6 e 8.
- Si riporta il testo dell’art. 164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (si veda la nota all’art. 3, comma 2):
«Articolo 164
Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria. (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15)
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti da
questo Titolo, il trasgressore è tenuto, secondo che la Regione
ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione dei beni
indicati nell'articolo 138, alla rimessione in pristino a proprie
spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra
il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.
La somma è determinata previa perizia di stima.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore
un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, la Regione provvede d'ufficio per mezzo
del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse a norma del comma 1 sono utilizzate per finalità
di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di
riqualificazione delle aree degradate.».
- Il decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali 26
settembre 1997, recante “Determinazione dei parametri e delle modalità
per la qualificazione della indennità risarcitoria per le opere
abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo”, è pubblicato
nella G. U. 4 ottobre 1997, n. 232.
- Si riporta il testo dell’art. 107 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante “Attuazione della delega
di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382” (pubblicato nel
S.O. alla G. U. 29 agosto 1977, n. 234):
«Art. 107. Organi tecnici dello Stato.
Le regioni possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni
amministrative proprie o delegate, degli uffici o organi tecnici anche
consultivi dello Stato.
Possono essere chiamati a far parte degli organi consultivi delle
regioni, secondo le norme regionali che ne disciplinano la
composizione, funzionari designati dagli uffici o organi, di cui al
comma precedente, ad essi appartenenti.
Le regioni possono avvalersi del patrocinio legale e della consulenza
dell'Avvocatura dello Stato. Tale disposizione non si applica nei
giudizi in cui sono parti l'amministrazione dello Stato e le regioni,
eccettuato il caso di litisconsorzio attivo. Nel caso di
litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto d'interessi tra
Stato e regione, quest'ultima può avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato.».


Nota all’art 23, comma 4:
- Si riporta il testo dell’art. 42, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (si vedano le note
all’art. 1):
«Articolo 42 Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione.(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)
Omissis.
2. Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni. Omissis.».
Note all’art. 24, commi 1 e 8:
- Si riporta il testo dell’art. 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante “Legge quadro in materia di lavori pubblici”, (pubblicata nel
S.O. alla G.U. 19 febbraio 1994, n. 41), modificata ed integrata con: decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, (pubblicato nella G.U. 3 aprile 1995, n.
78) , convertito in legge con la legge 2 giugno 1995, n. 216 (in G.U. 2 giugno 1995, n. 127), legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla G.U. 17
maggio 1997), legge 18 novembre 1998, n. 415 (in S.O. alla G.U. 4 dicembre 1998, n. 284), legge 17 maggio 1999, n. 144 (in S.O. alla G.U. 22
maggio 1999, n. 118), legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275) e legge 1 agosto 2002, n. 166 (in S.O. alla G.U. 3
agosto 2002, n. 181):
«Art. 2. Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge.
Omissis.
5. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti
abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad
affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata direttiva 93/37/CE. Omissis.».
- La legge 1 agosto 2003, n. 206, recante “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono
attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”, è pubblicata nella G.U. 6 agosto 2003, n. 181.


Nota all’art. 25, comma 5:
- Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si veda la nota all’art. 13, comma unico.
Note all’art. 26, commi 1, lett. a), f) e 4:
- Si riporta il testo dell’art. 2135 del codice civile:
«Art. 2135.
Imprenditore agricolo.
È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di
una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre
o marine.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o
dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.».
- Si riporta il testo dell’art. 5 del regolamento del consiglio della Comunità Europea n. 1257 del 17 maggio 1999, recante “Regolamento del Consiglio
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni
regolamenti” (pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 160. Entrato in vigore il 3 luglio 1999):
«Articolo 5
1. Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole - che dimostrino redditività,
- che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e - il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze
professionali adeguate.
2. Le condizioni per il sostegno agli investimenti di cui al primo comma devono essere soddisfatte all'atto dell'adozione della decisione individuale
relativa alla concessione dell'aiuto.
3. Tuttavia, se gli investimenti sono realizzati allo scopo di conformarsi alle nuove norme minime in materia di ambiente, igiene o benessere degli
animali, il sostegno può essere concesso a questo fine. In tali casi gli agricoltori possono beneficiare di una proroga per conformarsi alle norme minime
ove un tale periodo sia necessario per risolvere i problemi specifici inerenti all'osservanza delle stesse. L'agricoltore ottempera alle pertinenti norme
entro la fine del periodo di investimento.».
- Si riporta il testo dell’art. 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, recante “Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le
aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393” (pubblicata nella G.U. 6 aprile 1989, n. 80):
«Art. 9.
1. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a
pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Tali parcheggi possono essere
realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purché non in contrasto con i piani urbani del
traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti
dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i
beni culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni. I parcheggi stessi, ove i piani urbani del traffico non siano stati
redatti, potranno comunque essere realizzati nel rispetto delle indicazioni di cui al periodo precedente. Omissis.».
- La legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18, recante “Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio”, è pubblicata nel B.U.R. 6
novembre 2002, n. 48.


Nota all’art. 29, comma 3:
- Per il decreto del Presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si vedano le note all’art. 1.
Nota all’art. 30, comma 1, lett. c) e h):
- Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 16 gennaio 1991, n. 13):
«Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione.
1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale
dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed incentivano, in accordo con la
politica energetica della Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia nella produzione e
nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più
rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca
applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle materie prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette alla
promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che
utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le
maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle
fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei
fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti
e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli
impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475.
4. L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle
opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.».
- Per il testo dell’art. 3, comma 8 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, si vedano le note all’art. 1.


Nota all’art. 31, comma unico:
- Si riporta il testo dell’art. 222 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”
(pubblicato nel S.O alla G.U. 9 agosto 1934, n. 186):
«Art. 222
Il podestà, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e
ordinarne lo sgombero.».


Note all’art. 32, commi 1 e 3:
- Si riporta il testo degli artt. 31 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, (si vedano le note all’art. 1):
«Articolo 31
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali. (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7;
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che
comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello
oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di
esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal
medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la
demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e
l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie
utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per
l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso,
salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti
interessi urbanistici o ambientali.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita,
nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del
vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso.
Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati
abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti
all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27,
ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i
provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle
opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.
Articolo 44 Sanzioni penali.(legge 28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito, con
modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
a) l'ammenda fino a 20658 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili,
nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di
prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30986 a 103290 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo
comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico,
paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso;
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e
delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui
territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai
sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.».
- Per la legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, si vedano le note all’art. 4, commi 2, lett. a), b) c), d) e 4 lett. c).
- Per il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si veda la nota all’art. 3, comma 2.


Nota all’art. 33, comma 7:
- Il testo dell’art. 23 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (si vedano le note all’art. 4, commi 2, lett. a), b) c), d) e 4 lett. c)), è il
seguente:
«Art. 23 Validità del Piano attuativo.
1. La delibera di approvazione del Piano attuativo è depositata nella segreteria comunale e notificata tempestivamente nelle forme delle citazioni a
ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso.
2. La delibera di approvazione e gli atti di convenzione fissano il tempo non superiore a dieci anni, entro il quale il piano attuativo deve essere attuato
e i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 per l'attuazione del piano attuativo, lo stesso perde efficacia per la parte non attuata.
4. I piani attuativi, approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, hanno validità per il
periodo previsto dalle disposizioni legislative vigenti.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano attuativo costituisce autorizzazione per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione previste, compresi gli elementi di arredo urbano ed il sistema del verde, purché sia stata stipulata l'apposita convenzione.».


Nota all’art. 34, comma 4:
- Il decreto ministeriale 5 luglio 1975, recante “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti
igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione”, è pubblicato nella G.U. 29 settembre 1975, n. 190.


Nota all’art. 35, comma 3:
- Il testo dell’art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53 (si vedano le note all’art. 4, commi 2 lett. a), b),c), d) e 4 lett. c)), è il
seguente:


«Art. 8
Tutela del territorio agricolo.
1. Gli strumenti urbanistici sanciscono la tutela del territorio agricolo, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema
socio-economico, per la difesa dell'ambiente, per la integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali.
2. Nelle parti di territorio destinato dagli strumenti urbanistici ad usi agricoli, zone E, fermo restando quanto disposto dalle norme di attuazione del
P.U.T., approvato con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e fino alla approvazione del nuovo P.U.T., di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n.
28 e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, la massima densità consentita per gli edifici destinati ad abitazione è di 0,0005 mc/mq., e l'altezza
massima è fissata in ml. 6,50.
3. Le concessioni edilizie relative a nuove costruzioni destinate a residenza sono rilasciabili anche su terreni non contigui, subordinatamente alla
presentazione di un apposito piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato, comprovante le reali esigenze abitative e produttive dell'impresa
agricola.
4. La realizzazione di nuovi annessi agricoli, escluse le serre che non costituiscano volume urbanistico, è consentita su terreni con densità fondiaria
massima di 0,03 mc/mq., ai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, e con densità fondiaria massima di 0,005 mc/mq. per
i soggetti che non rivestano tale qualifica, subordinatamente alla presentazione di un piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato, comprovante le
reali esigenze produttive dell'impresa agricola, nonché alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso ventennale, registrato e trascritto.
5. Unitamente al rilascio della concessione edilizia, per gli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 è stipulato un atto pubblico o scrittura privata
autenticata, con il quale viene costituito un vincolo di asservimento dei terreni interessati.
6. L'atto di costituzione del vincolo è soggetto a registrazione e trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
7. Nei fabbricati destinati ad abitazione esistenti al momento della entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, sono ammessi gli
interventi di cui all'art. 31 lett. a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché ampliamenti per un incremento massimo di mc. 300, purché
il volume totale del fabbricato ristrutturato, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiori a mc. 1.400. L'ampliamento non è concesso per gli
edifici di cui all'art. 6, nonché per i fabbricati oggetto di condono edilizio qualora il condono riguardi la sanatoria di nuove unità abitative. Per gli
edifici di cui all'art. 6, sono consentiti solo gli interventi di cui all'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
8. Il rilascio delle concessioni edilizie relative agli ampliamenti di cui al comma 7 è subordinato alla individuazione da parte del Consiglio comunale degli
immobili sparsi nel territorio, costituenti beni culturali ai sensi dell'articolo 6. L'adempimento di cui al presente comma è effettuato entro centottanta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Nel caso di inadempienza la Giunta regionale, sentito il Comune, promuove gli studi volti alla
individuazione degli immobili di cui sopra nell'ambito di quanto previsto al comma 10. Fino all'effettuazione di tale adempimento l'accertamento dei
requisiti di cui all'articolo 6 è effettuato dal sindaco in sede di rilascio della concessione edilizia, previo parere della commissione edilizia comunale,
integrata da due esperti in materia di beni ambientali quali membro effettivo e supplente nominati dal Consiglio comunale, scelti nell'elenco regionale di
esperti in beni ambientali ed assetto del territorio, di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 34.
9. Sono consentiti con piano attuativo gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, lettere d) ed e) per gli annessi rurali,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per migliorarne la qualità igienico-strutturale e favorirne la riqualificazione urbanistica ed
ambientale, anche con cambiamento di destinazione d'uso, ai fini residenziali, agrituristici o attività extralberghiere compatibili con la zona agricola,
purché ricadenti nelle aree di pertinenza di fabbricati residenziali e limitatamente ad una volumetria di mc. 600.
10. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti, di cui al presente articolo, sono ammessi nel rispetto
delle caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate in base a studi e ricerche sul patrimonio
architettonico e di interesse toponomastico rurale, promossi dalla Giunta regionale unitamente a Province e Comuni entro il 30 giugno 1998.
11. le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali vigenti, purché queste non prevedano indici di
densità edilizia ed altezze più restrittivi.
12. [Nelle aree di particolare interesse agricolo, di cui all'articolo 9 delle Norme di attuazione del P.U.T., approvato con legge regionale 27 dicembre
1983, n. 52, è vietata la escavazione di inerti fino all'approvazione dell'apposito piano di settore regionale.».


Nota all’art. 36, comma 1:
- Per il decreto ministeriale 5 luglio 1975, si veda la nota all’art. 34, comma 4.


Nota all’art. 39, comma 5, 6, 7 e 8:
- Per il testo dell’art. 3, comma 8 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, si vedano le note all’art. 1.
- Si riporta il testo degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42):
«Articolo 75 Decadenza dai benefìci.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 76 Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione
o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.».
- Si riporta il testo degli artt. 27, comma 3 e 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (si vedano le note all’
art. 1):
«Articolo 27
Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia. (legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
Omissis.
3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei
cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione
dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori. Omissis.
Articolo 29
Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le
opere subordinate a denuncia di inizio attività.
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n.
298; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
Omissis.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con
esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata
comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori
deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine
professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a
due anni. Omissis.».


Note all’art. 40:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si vedano le note all’art. 1.
- La legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, è pubblicata nella G. U.
21 marzo 1974, n. 76.
- La legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante “ Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica”, è pubblicata nella G. U. 21 dicembre 1971, n. 321.
- La legge regionale 20 agosto 1981, n. 61, recante “Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64,
contenente provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per zone sismiche e di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, concernente
la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, è pubblicata nel B.U.R. 22 agosto
1981, n. 46.
- Il testo dell’art. 1 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 25,
recante “Snellimento procedure di cui alla legge n. 64/1974 in attuazione art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741” (pubblicata nel B.U.R. 19
maggio 1982, n. 28), è il seguente:
«Art. 1 Denuncia dei lavori.
La denuncia dei lavori di cui all'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è presentata prima dell'inizio degli stessi, alla Provincia competente per
territorio, delegata ai sensi della legge regionale 20 agosto 1981, n. 61 ed esonera l'interessato dalla preventiva autorizzazione di cui all'art. 18
comma primo, della stessa legge.
La denuncia deve essere redatta con le modalità prescritte dall'art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e deve contenere il nome ed il domicilio o
sede del committente, del progettista, del direttore dei lavori e del costruttore.
Il progetto deve essere redatto nel rispetto della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della
medesima legge.
Il progettista deve attestare che il progetto è redatto in conformità alla normativa vigente per le zone dichiarate sismiche, nonché la corrispondenza
del medesimo a quello presentato in Comune, ai fini della concessione edilizia.
La denuncia è valida anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, purché la relazione contenga quanto
previsto dall'art. 4, lett. b) della medesima legge.
Il competente ufficio della Provincia rilascia ricevuta della presentazione della denuncia e dei relativi allegati, unitamente a copia del progetto e della
relazione, con specifica attestazione dell'avvenuto deposito.».
- Si riporta il testo degli artt. 96 e 97 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (si vedano le note all’art. 1):
«Articolo 96
Accertamento delle violazioni.(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)
1. I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano
processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione. 2. Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ,
occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni.
Articolo 97
Sospensione dei lavori.(legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)1. Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli
adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o
appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2. Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione.
3. L'ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia
necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.
4. L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.».


Note all’art. 41, commi 1 lett. a), b) e 3:
- Il regolamento regionale 15 luglio 2003, n. 9, recante “ Norme regolamentari di attuazione dell’art. 5 della legge regionale 23 0ttobre 2002, n. 18 –
Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio”, è pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 30 luglio 2003, n. 31.
- Per il decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, si veda la nota all’art. 13, comma unico.
- Si riporta il testo dell’art. 16 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (si vedano le note all’art. 4, commi 2 lett. a), b),c), d) e 4 lett. c):
«Art. 16Ambito di applicazione e modalità di elaborazione.
1. La redazione del piano attuativo, fatta salva la disciplina statale in materia, è obbligatoria nelle zone di tipo A, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968 e
nelle zone dove sono previsti nuovi insediamenti commerciali o ampliamenti di quelli esistenti con superficie lorda complessiva di calpestio pari o
superiore a mq. 1500. Nelle zone F il progetto esecutivo dell'opera deve contenere previsioni relative alla sistemazione complessiva dell'intero
comparto funzionale.
2. Per le zone di tipo A sono consentiti, in assenza del piano attuativo, gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché quelli previsti dalla lettera d), riguardanti esclusivamente opere interne di singoli edifici o parti di essi.
3. Per le zone di tipo D, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con il concorso dei Comuni e delle Province,
individua tipologie e tecniche costruttive innovative per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento ambientale e
favorire il recupero delle aree dismesse.».


Nota all’art 42, comma unico:
- Si riporta il testo dell’art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (si vedano le note all’art. 1):


«Articolo 89 Parere sugli strumenti urbanistici. (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente
ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate
prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche
del territorio.
2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.».
- Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano le note all’art. 4, commi 2 lett. a), b),c), d) e 4 lett. c).


Note all
- Per il testo dell’art. 16, comma 2, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano le note all’art. 40.
- Per il testo dell’art. 8, comma 9, della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, si veda la nota all’art. 35, comma 3.


Nota all’art. 45, comma 1:
- Si riporta il testo dell’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (si vedano le note all’art. 1):
«Articolo 4
Regolamenti edilizi comunali.(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare
riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo
consultivo.».


Note all’art. 46, commi 2, 3, lett. b), 4 e 5:
- Si riporta il testo dell’art. 117 della Costituzione, come modificato dall'art. 3 della Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione” (pubblicata nella G. U. 24 ottobre 2001, n. 248):
«Art. 117.
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato;
perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali;
elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi
internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;
opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela
e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione;
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a
carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione
dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle
Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e
promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi
comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le
forme disciplinati da leggi dello Stato.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si vedano le note all’art. 1.
- Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano le note all’art. 4, commi 2, lett. a), b) c), d) e 4 lett. c).
- Si riporta il testo dell’art. 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici”(in S.O. alla G. U. n. 229 del 2 ottobre 2003), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326 (in S.O. alla G.U. n. 274 del 25 novembre 2003):
«Art. 32Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio,
nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il rilascio del titolo
abilitativo edilizia in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente.
2. La normativa è disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, in conformità al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte salve le
competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai fini
dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con
l'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.
6. Abrogato.
7. Omissis.
8. Omissis.
9. Abrogato.
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di
20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, d'intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione.
11. Abrogato.
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a mettere a disposizione l'importo
massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere
abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma
4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli
interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti dall'autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse. Le
anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di
cinque anni, secondo modalità e condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito,
l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le somme
anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro dell'interno provvede al reintregro alla Cassa depositi e prestiti,
trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di costituire un
sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n.
146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il
Ministro dell'interno, sono aggiornate le modalità di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui
all'articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Per le suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno 2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e
fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente è
subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo
oneroso la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero a garantire onerosamente il diritto al
mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile
ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere
presentata, entro il 31 marzo 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento
all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata tabella
A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la
documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in
catasto dell'immobile e del relativo frazionamento.
16. La disponibilità alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo
appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro
il 31 dicembre 2004.
Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al
mantenimento dell'opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilità alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è
subordinata al parere favorevole da parte dell'Autorità preposta alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura
della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria
rilasciato dall'ente locale competente, ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo
edilizio in sanatoria sulla quale è intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della connessa oblazione, alle condizioni
previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla tabella B allegata al presente
decreto ed è corrisposto in due rate di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.
19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in
sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle procedure di vendita
delle aree sulle quali insistono le opere medesime.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile è
rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione della
documentazione di cui al comma 18. Il diritto è riconosciuto per una durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di
mercato.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.
22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere
dal 1° gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la
concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dal 1° gennaio 2004, nella misura prevista dalle tabelle allegate al D.M. 5 agosto 1998, n. 342 del
Ministro dei trasporti e della navigazione, rivalutate del trecento per cento.
23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle
regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.
24. Abrogato.
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate
dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere
abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della
volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì
applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del resente articolo,
nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le
modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di
sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter
del codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico, rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003;
c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'areda di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di
cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde
acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della
esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente
rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del , decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma
1 dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le opere non
insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria è sufficiente
l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate dall'abuso edilizio siano
state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o più incendi boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni gravati da diritti di uso civico.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47,
e al predetto articolo 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter
del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non
può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra
indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il
richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice
penale.
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice
competente ad alienare taluno di detti beni, può essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il
procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 29.
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, è
presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla
documentazione di cui al comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento
amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione fino al
massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto ai fini dell'attivazione di politiche di repressione degli
abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonché per l'attuazione di
quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con
legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento.
Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, nonché per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e ambientale
attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di
urbanizzazione primaria, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, secondo
le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri
concessori, di cui alla tabella D allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come
modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in
sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un
tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonché il decorso di trentasei mesi
dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Trascorso il
suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai
fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 settembre 2004, nonché il decorso del termine di
ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei
termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate
senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all'articolo 48 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, nonché le relative modalità di versamento, sono disciplinate nell'allegato 1 al
presente decreto.
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.
724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati
dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere
determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità
di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i
comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonché ai sensi del capo IV della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il 50 per cento
delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive
modificazioni, è devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.
42. Omissis.
43. Omissis.
43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n. 724,
non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi.
44. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «l'inizio» sono inserite le seguenti: «o
l'esecuzione».
45. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: «18 aprile 1962, n. 167 e successive
modificazioni e integrazioni» sono inserite le seguenti: «, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici».
46. Omissis.
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per
cento.
48. Soppresso.
49. Soppresso.
49-bis. Omissis.
49-ter. Omissis.
49-quater. Omissis.
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di
euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per ciascuno dei predetti
anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnate alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri
interessati. Per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2006 si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».


Note all’art. 48, commi 2, 3 e 9:
- Il decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 luglio 1998, n. 373, recante “Aggiornamento tabelle parametriche per la determinazione della
incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Modifica propri decreti 13 giugno 1977, n. 569, 30 aprile 1980, n. 362 e 24 dicembre 1986, n. 719”, è pubblicato nel S.O. n. 2 al B.U.R. n. 46 del
22 luglio 1998.
- Il decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 luglio 1998, n. 374, recante “Legge 28 gennaio 1977, n. 10 (art. 6). Legge 24 dicembre 1993,
n. 537 (art. 7). Determinazione del contributo concessorio sul costo di costruzione. Modifica propri decreti 16 febbraio 1978, n. 149 e 30 aprile
1980, n. 363”, è pubblicato nel S. O. n. 2 al B.U.R. n. 46 del 22 luglio 1998.
- La legge regionale 12 agosto 1998, n. 30, recante “ Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26
settembre 1997 e successive”, è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 18 agosto 1998, n. 51.


Note all’art. 49, comma unico:


- Per la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, si vedano le note all’art. 4, commi 2 lett. a), b),c), d) e 4 lett. c).
- Si riporta il testo dell’art. 65 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27, (si vedano le note all’art. 4, commi 2 lett. a), b), c), d) e 4 lett. c)), in
vigore prima della modifica apportata dalla presente legge:
«Art. 65
Interventi edificatori consentiti nelle zone di rispetto delle strade e delle ferrovie.
1. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, ed ubicati nelle fasce di rispetto delle strade e delle
ferrovie possono essere oggetto degli interventi previsti dai commi 7 e 9 dell'articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come sostituito
dall'art. 34 della legge regionale n. 31/1997.
2. Gli interventi di ampliamento, di cui al comma 1, sono consentiti sul lato opposto a quello fronteggiante la strada o la ferrovia. I suddetti
ampliamenti sono consentiti in allineamento al lato fronteggiante la strada o la ferrovia, unicamente nel caso di accertata impossibilità ad intervenire
sul lato opposto. Sono altresì consentiti interventi di demolizione e ricostruzione, nei limiti volumetrici già esistenti, anche in sito diverso, anche a
distanza maggiore di quella preesistente dall'asse viario o ferroviario, con l'esclusione dei casi espressamente vietati dal codice della strada e dal
regolamento attuativo.
3. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 2 del presente articolo, escluse quelle per ristrutturazioni senza mutamento di destinazione d'uso, è
subordinato ad un preventivo atto di sottomissione, registrato e trascritto, con il quale il proprietario rinunci a qualsiasi indennizzo delle opere
previste nella concessione stessa in caso di espropriazione per l'ampliamento delle sedi viarie o ferroviarie.».
- La legge regionale 23 luglio 2003, n. 13, recante “Disciplina della rete distributiva dei carburanti per autotrazione”, è pubblicata nel B.U.R. n. 32
del 6 agosto 2003.


Nota all’art. 50, comma 2:
- Il testo dell’art. 27, comma 3, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio,
dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000), è il seguente:
«Art. 27
Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione dei mutui e prestiti della Regione per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale;
b) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 29 e del fondo di cui all'articolo 47;
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi
regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
d) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote di spesa destinate a gravare
su ciascuno degli anni considerati. Omissis.».


Note agli artt. 51, 52, 53 e 54, alinea:
- Il testo vigente degli artt. 27, 30, 55, e 62 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (si vedano le note all’art. 4, commi 2 lett. a), b), c), d) e 4
lett. c)), così come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 27
Politiche per gli ambiti urbani e per gli insediamenti produttivi.
1. Gli ambiti di cui agli articoli 21 e 26, nonché tutte le zone classificate «A», di cui all'articolo 29, sono oggetto delle politiche di risanamento urbano
ed edilizio, nonché di valorizzazione e sviluppo, promosse dalla Giunta regionale che a tal fine negli atti di programmazione settoriale, destina con
priorità le necessarie risorse finanziarie.
2. La Giunta regionale negli ambiti di cui al comma precedente sostiene e promuove:
a) la riqualificazione dei centri storici anche con la contestuale riduzione del rischio sismico per il patrimonio edilizio esistente;
b) lo sviluppo urbano adeguato al contesto ambientale e storico, nonché alle effettive necessità abitative e produttive;
c) la qualificazione del sistema dei servizi e delle infrastrutture necessarie anche per la diffusione dell'uso delle tecnologie informatiche, telematiche e
satellitari;
d) la realizzazione dei sistemi di mobilità e del trasporto pubblico locale, volti alla riduzione della congestione da traffico, l'uso di mezzi non inquinanti e
gli interventi tesi a migliorare i livelli di mobilità di persone e merci;
e) la riduzione dei livelli di inquinamento acustico e da immissioni nell'atmosfera, nonché l'adeguamento degli scarichi dei reflui, ai limiti prescritti dalla
vigente legislazione nazionale e regionale;
f) la definizione di un sistema di aree verdi attrezzate e di servizi da collegare con sedi viarie del tipo indicato nell'art. 5, comma 1, lett. h) ed i),
della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46;
g) la valorizzazione di parchi urbani territoriali attraverso interventi di forestazione urbana;
h) il recupero delle aree industriali dismesse e la valorizzazione di quelle costituenti il patrimonio di archeologia industriale, anche ai fini di quanto
previsto dalla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, art. 16, comma 3;
i) l'individuazione di tipologie e tecniche costruttive innovative per consentire una ottimizzazione dell'uso dei manufatti, un loro migliore inserimento
ambientale e favorire il recupero delle aree dismesse;
l) il raggiungimento nelle strutture e negli spazi pubblici o aperti al pubblico di livelli di sicurezza adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei
disabili temporanei o definitivi, mediante l'inserimento nell'ambiente di elementi infrastrutturali o di arredo urbano privi di ogni pericolosità.
3. Abrogato.
4. Ai fini di salvaguardare l'attuale configurazione dell'assetto degli ambiti destinati alla residenza, previsti dagli articoli 21 e 26, nonché di favorire la
tutela del territorio ed il recupero del patrimonio edilizio esistente, i comuni nei PRG possono prevedere incrementi del 10 per cento delle previsioni
edificatorie, salvo la necessità di ulteriori contenimenti al fine del necessario riequilibrio, sulla base dell'andamento demografico dell'ultimo decennio o
di particolari documentate possibilità di sviluppo economico.
5. La Regione nell'ambito degli obiettivi di cui al presente articolo e al fine di limitare l'espansione edilizia riserva, nell'ambito dei programmi di settore,
adeguate risorse finanziarie per il loro raggiungimento, con particolare riferimento al recupero urbano ed edilizio, con la contestuale riduzione del
rischio sismico negli edifici, nonché alla riduzione delle fonti di inquinamento.
6. Le zone del PRG sulle quali sono formulate nuove previsioni residenziali o l'ampliamento di quelle esistenti non possono essere localizzate in
avvicinamento agli impianti zootecnici di cui al comma 6 dell'art. 22, indicati nella carta n. 20, o alle industrie insalubri, determinando distanze
inferiori a metri lineari 800.
Art. 30
Compiti degli enti locali.
1. Il PTCP, per gli ambiti di cui al presente capo, detta criteri per garantirne la tutela e favorirne la riqualificazione.
2. Il PTCP detta la metodologia e coordina la individuazione delle aree per le attrezzature e per gli insediamenti di interesse intercomunale, stabilendo
anche concreti riferimenti territoriali, nonché definisce, previa intesa istituzionale con i comuni interessati, le aree destinate ad attrezzature e servizi
di rilievo provinciale.
3. La Provincia, per le aree intercomunali di sviluppo degli insediamenti abitativi e produttivi, di cui al precedente comma, stabilisce, nei limiti fissati
dalla Regione, le differenze massime dei valori del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da applicare da parte dei
comuni.
4. La Provincia in sede di Conferenza istituzionale di cui all'art. 9 comma 2, della legge regionale n. 31/1997, verifica le altezze massime degli edifici
previste nel PRG, destinati alla residenza con riferimento a quelli già esistenti in modo da non compromettere le immagini dell'Umbria.
5. I comuni individuano e disciplinano le macroaree e gli ambiti urbani e periurbani di interesse comunale di cui all'articolo 2 delle legge regionale 21
ottobre 1997, n. 31, acquisendo come direttive di riferimento quanto previsto al comma 2 dell'articolo 27 e, in particolare, sulla base dei seguenti
ulteriori criteri:
a) razionalizzazione e recupero delle aree e dei volumi edilizi esistenti adeguando la dotazione di infrastrutture e di servizi;
b) accessibilità dal sistema viario di interesse regionale e provinciale attraverso una viabilità comunale di raccordo che eviti la congestione del
traffico;
c) contiguità ad ambiti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione;
d) presenza di impianti di trattamento dei reflui e di smaltimento dei rifiuti, nonché di un adeguato approvvigionamento idrico ed energetico; e) non
utilizzazione delle aree in presenza di un rischio idraulico di
esondazione e di frana;
f) non compromissione degli elementi ambientali di cui ai commi 1 e 2 lett. a), dell'art. 25, nella definizione della parte operativa del PRG e dei relativi
piani attuativi;
g) previsione di insediamenti produttivi in coerenza con le indicazioni delle carte n. 29, 30, 31 e 32.
6. Nelle zone produttive «D», di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, [n. 1444] i comuni nel PRG, parte strutturale, possono individuare, anche
per ambiti, le destinazioni d'uso compatibili direzionali, commerciali e per servizi, sia pubblici che privati, indicando le percentuali massime della
volumetria o superficie utile/coperta consentita nelle rispettive aree o comparti.
7. Nelle aree o comparti inseriti nelle zone «D» i comuni possono prevedere la realizzazione di centri servizi per attività logistiche del trasporto delle
merci nonché di parcheggi attrezzati per la sosta dei mezzi pesanti e la loro manutenzione, in rapporto alle dimensioni e qualità degli insediamenti
previsti.
8. Il PRG, parte strutturale, disciplina gli insediamenti di cui all'articolo 29 ai fini della loro tutela e valorizzazione, in coerenza al P.U.T. e al PTCP.
Art. 55 Finalità.
1. La pianificazione e gestione dei servizi alla popolazione, le cui dinamiche demografiche sono rappresentate alle carte n. 54 e 55, è realizzata al
fine di raggiungere una migliore integrazione sociale,
funzionale e morfologica della città, nonché una più elevata qualità dell'ambiente infrastrutturato e della vita.
2. Il sistema dei servizi e degli eventi articolato sul territorio regionale è rappresentato, a titolo indicativo, nelle carte numeri 56, 57, 58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69.
Art. 62 Adeguamento.
1. I comuni adeguano il proprio strumento urbanistico generale alle norme di cui al presente titolo, capo secondo, entro il termine previsto dall'art.
48, comma 2, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.».
- Per completezza di informazione si precisa che l’art. 20 della legge regionale 31 luglio 2002, n. 14 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 14 agosto 2002, n. 36),
ha abrogato il comma 3, dell’art. 27 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.


Nota all’art. 55, comma 1, parte novellistica:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio
delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”, è pubblicato nel S. O. alla G. U. 15 novembre 1980, n. 314.


Note all’art. 56, comma 1, alinea:
- Il testo vigente dell’art. 8 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 53, come sostituito dall’art. 34 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31
(si vedano le note all’art. 4, commi 2, lett. a), b) c), d) e 4 lett. c)), e successivamente modificato ed integrato dall’art. 1 della legge regionale 15
aprile 1999, n. 9 (in B.U.R. 21 aprile 1999, n. 22), dall’art. 66 della legge regionale 24 marzo 2000, n 27 (in B.U.R, 31 maggio 2000, n. 31,
supplemento straordinario), dall’art. 20, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (in S.O. n. 3 al B.U.R. 12 gennaio 2000, n. 2) e dalla
presente legge è il seguente:
«Art. 8 Tutela del territorio agricolo.
1. Gli strumenti urbanistici sanciscono la tutela del territorio agricolo, al fine di salvaguardare la funzione che i terreni agricoli svolgono per il sistema
socio-economico, per la difesa dell'ambiente, per la integrità del paesaggio e per la conservazione degli aspetti storici e culturali.
2. Nelle parti di territorio destinato dagli strumenti urbanistici ad usi agricoli, zone E, fermo restando quanto disposto dalle norme di attuazione del
P.U.T., approvato con legge regionale 27 dicembre 1983, n. 52 e fino alla approvazione del nuovo P.U.T., di cui alla legge regionale 10 aprile 1995, n.
28 e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, la massima densità consentita per gli edifici destinati ad abitazione è di 0,0005 mc/mq., e l'altezza
massima è fissata in ml. 6,50.
3. Le concessioni edilizie relative a nuove costruzioni destinate a residenza sono rilasciabili anche su terreni non contigui, subordinatamente alla
presentazione di un apposito piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato, comprovante le reali esigenze abitative e produttive dell'impresa
agricola.
4. La realizzazione di nuovi annessi agricoli, escluse le serre che non costituiscano volume urbanistico, è consentita su terreni con densità fondiaria
massima di 0,03 mc/mq., ai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, e con densità fondiaria massima di 0,005 mc/mq. per
i soggetti che non rivestano tale qualifica, subordinatamente alla presentazione di un piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato, comprovante le
reali esigenze produttive dell'impresa agricola, nonché alla costituzione di un vincolo di destinazione d'uso ventennale, registrato e trascritto.
5. Unitamente al rilascio della concessione edilizia, per gli interventi di cui ai commi 2, 3 e 4 è stipulato un atto pubblico o scrittura privata
autenticata, con il quale viene costituito un vincolo di asservimento dei terreni interessati.
6. L'atto di costituzione del vincolo è soggetto a registrazione e trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari.
7. Nei fabbricati destinati ad abitazione esistenti al momento della entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, sono ammessi gli
interventi di cui all'art. 31 lett. a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché ampliamenti per un incremento massimo di mc. 300, purché
il volume totale del fabbricato ristrutturato, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiori a mc. 1.400. L'ampliamento non è concesso per gli
edifici di cui all'art. 6, nonché per i fabbricati oggetto di condono edilizio qualora il condono riguardi la sanatoria di nuove unità abitative. Per gli
edifici di cui all'art. 6, sono consentiti solo gli interventi di cui all'art. 31, lett. a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
8. Il rilascio delle concessioni edilizie relative agli ampliamenti di cui al comma 7 è subordinato alla individuazione da parte del Consiglio comunale degli
immobili sparsi nel territorio, costituenti beni culturali ai sensi dell'articolo 6. L'adempimento di cui al presente comma è effettuato entro centottanta
giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Nel caso di inadempienza la Giunta regionale, sentito il Comune, promuove gli studi volti alla
individuazione degli immobili di cui sopra nell'ambito di quanto previsto al comma 10. Fino all'effettuazione di tale adempimento l'accertamento dei
requisiti di cui all'articolo 6 è effettuato dal sindaco in sede di rilascio della concessione edilizia, previo parere della commissione edilizia comunale,
integrata da due esperti in materia di beni ambientali quali membro effettivo e supplente nominati dal Consiglio comunale, scelti nell'elenco regionale di
esperti in beni ambientali ed assetto del territorio, di cui alla legge regionale 11 agosto 1983, n. 34.
9. Sono consentiti con piano attuativo gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, lettere d) ed e) per gli annessi rurali,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per migliorarne la qualità igienico-strutturale e favorirne la riqualificazione urbanistica ed
ambientale, anche con cambiamento di destinazione d'uso, ai fini residenziali, agrituristici o attività extralberghiere compatibili con la zona agricola,
purché ricadenti nelle aree di pertinenza di fabbricati residenziali e limitatamente ad una volumetria di mc. 600.
9 bis. Gli interventi di cui al comma 9, qualora non prevedano cambiamenti di destinazione d’uso, non sono sottoposti a piano attuativo.
10. Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti, di cui al presente articolo, sono ammessi nel rispetto
delle caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori, individuate in base a studi e ricerche sul patrimonio
architettonico e di interesse toponomastico rurale, promossi dalla Giunta regionale unitamente a Province e Comuni entro il 30 giugno 1998.
11. le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono su quelle degli strumenti urbanistici generali vigenti, purché queste non prevedano indici di
densità edilizia ed altezze più restrittivi.
12. Abrogato.».


Note all’art. 57, comma unico:
- Il testo vigente dell’art. 35 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48, recante “Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque
minerali e termali.” (pubblicata nel B.U.R. 16 novembre 1987, n 84.), a seguito delle abrogazioni apportate dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 35
Concessione edilizia.
1. Per la esecuzione dei manufatti da realizzare in attuazione del programma dei lavori di ricerca, approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4,
e per la realizzazione degli stabilimenti di utilizzazione previsti nel programma generale dei lavori approvato dalla Giunta regionale ai sensi della lett. e),
quinto comma dell'art. 10, il Sindaco procede al rilascio delle relative concessioni di edificare.
2. Abrogato.».
- La legge regionale 18 dicembre 1987, n. 55, recante “Attuazione degli articoli 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
Determinazioni delle variazioni essenziali e disciplina delle destinazioni d'uso degli immobili”, è pubblicata nel B.U.R. 23 dicembre 1987, n 91.
- Il testo vigente degli artt. 38 e 39 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, (si vedano le note all’art. 4, commi 2, lett. a), b) c), d) e 4 lett.
c), a seguito delle abrogazioni apportate dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 38
Attribuzione e deleghe di funzioni amministrative alle Province.
1. Sono attribuite alle Province per i rispettivi territori le seguenti funzioni:
a)abrogata;
b) la richiesta ai Comuni, ai sensi del comma 3 dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e la scelta delle aree di cui al comma 4 dello stesso
articolo;
c) la sospensione o demolizione di opere non rispondenti alle prescrizioni di piani urbanistici vigenti o alle norme di regolamento edilizio, di cui
all'articolo 26 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
d) la sospensione dei lavori prevista dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modifiche ed integrazioni;
e) i poteri di annullamento di cui all'articolo 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche.
1-bis. Le funzioni di cui al comma 1, lettera c) ed e) attribuite alle province, sono esercitate anche in relazione alla violazione di norme legislative o
regolamentari in materia urbanistica ed alla inosservanza di prescrizioni del Piano urbanistico territoriale o del Piano territoriale di coordinamento
provinciale ed in genere di ogni altro piano urbanistico vigente.
2. Sono attribuite al Presidente della Giunta provinciale le funzioni del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 7 della legge 28 febbraio
1985, n. 47.
3. È delegata alle province l'emissione del parere vincolante, preliminare all'approvazione dei Piani attuativi comunali di cui al Titolo II, limitatamente
alle zone sottoposte ai vincoli indicati agli artt. 139 e 146 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Le funzioni di cui al presente comma sono svolte dalle
province successivamente all'approvazione dei rispettivi PTCP. Fino alle suddette approvazioni l'emissione del parere vincolante di cui al presente
comma è espresso dalla Giunta regionale.
4. La Provincia invia alla Regione semestralmente una relazione informativa sulla gestione delle deleghe e sui provvedimenti adottati ai sensi del
presente articolo.
5. Copia degli atti adottati dal Presidente della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono trasmessi alla
Regione entro dieci giorni dalla loro adozione.
«Art. 39
Delega di funzioni amministrative ai Comuni.
1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 7, 8, 9, 11, 13, 14 e 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Le funzioni di cui
al presente comma attengono anche alle opere pubbliche, purché integralmente ricadenti nel territorio comunale, con la esclusione di quelle di
interesse statale, di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383.
2. Abrogato.
2-bis. Abrogato.
3. Abrogato.
4. Abrogato.
5. Abrogato.
5-bis. Abrogato.».
- La legge regionale 20 dicembre 2000, n. 38, recante “ Agevolazioni nel calcolo dei parametri urbanistici per il miglioramento del confort ambientale e
del risparmio energetico negli edifici”, è pubblicata nel B.U.R. 27 dicembre 2000, n. 67.
- Il testo vigente dell’art. 9 della legge regionale 23 ottobre 2002,
n. 18, recante “Norme in materia di prevenzione sismica del patrimonio edilizio” (pubblicata nel B.U.R. 6 novembre 2002, n. 48), a seguito delle
abrogazioni apportate dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 9Attività comunali.
1. I comuni, ai sensi e per le finalità dell'articolo 3, possono concorrere alla prevenzione del rischio sismico mediante:
a) attività di formazione ed informazione volta a sensibilizzare la popolazione, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato operanti in
materia di protezione civile e delle scuole;
b) abrogata;
c) riduzione di almeno il venti per cento delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo il limite minimo stabilito dalla legge, per gli
edifici su cui si realizzano interventi di prevenzione sismica, da applicarsi per un periodo compreso tra cinque e quindici anni;
d) integrazione dei contributi regionali per la realizzazione degli interventi di prevenzione;
e) promozione di programmi urbani complessi, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1997, n. 13, per la riduzione del rischio sismico a scala urbana;
f) individuazione delle zone suscettibili di amplificazione sismica locale, ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera b), attraverso apposite indagini nelle aree non assoggettate a microzonazione recependo gli eventuali studi esistenti in materia, approvati dalla Regione;
g) compartecipazione alle indagini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
2. La Giunta regionale, con il programma di cui all'articolo 3, assegna quote di finanziamento aggiuntivo ai comuni che attuano le riduzioni fiscali di cui
al comma 1, lettere b) e c), o concorrono al finanziamento degli interventi di prevenzione sismica in misura pari almeno al venti per cento del contributo regionale.
3. Ai comuni che attuano misure rivolte alla riduzione del rischio sismico a scala urbana, attraverso la predisposizione di appositi piani urbani complessi, viene riconosciuta una priorità nell'assegnazione dei finanziamenti per gli interventi compresi in tali ambiti.».
- La legge regionale 11 agosto 1983, n. 34, recante “Formazione dell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed assetto del territorio”, è pubblicata nel B.U.R. 18 agosto 1983, n. 54.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell’Umbria.
Data a Perugia, addì 18 febbraio 2004
LORENZETTI


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Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
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