Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Basilicata pone in essere le azioni più efficaci per garantire il rispetto dei diritti sociali fondamentali attinenti alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai cantieri edili ed alle opere di ingegneria civile, nel rispetto ed in conformità con il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i. e con le altre disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
2. La Regione Basilicata, a tal fine:
a) coordina, attraverso il Comitato, di cui all’art. 27 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i., gli enti ed istituti che hanno competenze in materia di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori;
b) promuove azioni di informazione e formazione atte a diffondere, in tutto il territorio regionale, la cultura della prevenzione e della sicurezza e per favorire l’applicazione degli articoli 21 e 22 del citato D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.;
c) sostiene progetti di formazione scolastica per la divulgazione della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
d) verifica e monitora periodicamente il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali presenti in Basilicata attraverso l’Osservatorio regionale degli infortuni e delle malattie
professionali di cui al successivo art.2;
e) attua azioni tese a potenziare i controlli afferenti l’applicazione delle leggi in materia;
f) instaura, per l’attuazione delle azioni di cui ai punti precedenti, rapporti di collaborazione con l’INAIL – Direzione Regionale.
ARTICOLO 2
Osservatorio regionale degli infortuni e delle malattie professionali
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art.1, la Giunta Regionale istituisce, entro 60 gg. dall’entrata in vigore della presente legge, l’Osservatorio regionale degli infortuni e delle malattie professionali con il compito di :
a) verificare ed analizzare trimestralmente, sulla base dei dati forniti dall’INAIL, in
collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali, il numero degli infortuni e delle malattie
professionali denunciati all’Ente assicuratore per ciascun settore produttivo;
b) determinare, sulla base dei dati ricavati, le aree territoriali della Regione Basilicata, ove è maggiore, in rapporto al tasso di occupazione, l’incidenza del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali;
c) effettuare studi sulle cause degli infortuni e delle malattie professionali, coinvolgendo
l’INAIL, l’ISPESL, le Aziende Sanitarie Locali,
l’Università di Basilicata, le Direzioni Provinciali del Lavoro, i Comitati Paritetici Territoriali
e gli Enti Bilaterali promossi dalle parti sociali, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le
Associazioni imprenditoriali e i Consorzi per lo Sviluppo Industriale;
d) promuovere in ogni area industriale, unitamente agli organismi di cui alla lettera c), iniziative di diffusione degli studi e delle ricerche effettuate;
e) fornire periodiche relazioni sull’andamento del fenomeno infortunistico al Comitato di
Coordinamento di cui all’art. 27 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i.;
f) acquisire dalle Aziende Sanitarie Locali e dalle Direzioni Provinciali del lavoro dati e notizie afferenti ai controlli effettuati e alla tipologia delle contestazioni;
g) predisporre annualmente un rapporto dettagliato sullo stato della sicurezza nei cantieri edili e nei lavori di ingegneria civile presenti in Basilicata;
h) convocare periodicamente la conferenza regionale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
i) formulare proposte su azioni da porre in essere.
ARTICOLO 3
Struttura e funzionamento dell’Osservatorio
1. L’Osservatorio regionale degli infortuni e delle malattie professionali è costituito da una unità tecnica di monitoraggio, attivata presso il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità, e da un Comitato di sorveglianza composto:
a) dall’Assessore alle Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) dal Dirigente dell’Ufficio regionale competente in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;
c) da due Dirigenti medici operanti presso le Unità Operative di Medicina del Lavoro delle Aziende Sanitarie Locali, individuati dal Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale;
d) da un Avvocato con esperienza in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro;
e) dal Direttore Regionale dell’INAIL o suo delegato;
f) da tre membri segnalati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e da tre membri segnalati dalle Organizzazioni dei Datori di lavoro più rappresentative sul territorio regionale.
2. Ai lavori del Comitato di sorveglianza possono essere invitati dirigenti e funzionari regionali e rappresentanti di enti ed organismi interessati alle materie di cui al precedente art. 2.
3. L’Osservatorio, su convocazione del Presidente, si insedia entro e non oltre 30 giorni dalla sua istituzione e si dota di apposito regolamento, approvato dalla Giunta Regionale, che ne disciplina il proprio funzionamento.
4. L’unità tecnica di monitoraggio è costituita da personale in servizio presso il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità ed assicura anche le funzioni di segreteria ed il supporto necessario al funzionamento dell’Osservatorio.
5. L’Osservatorio ha sede presso il Dipartimento Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità.
ARTICOLO 4
Azioni di informazione e formazione
1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto agli art. 21 e 22 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i. e della promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione, la Giunta Regionale programma e finanzia, previa pubblicazione di apposito Avviso pubblico, e/o a sportello, progetti di formazione ed informazione, anche interaziendali.
2. Possono accedere ai finanziamenti di cui all’articolo precedente:
a) le imprese di ogni settore produttivo;
b) le associazioni datoriali e sindacali;
c) i comitati paritetici;
d) gli organismi e le associazioni operanti nel campo della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) i Consorzi per lo Sviluppo delle aree industriali;
f) gli Enti Bilaterali promossi dalle parti sociali.
3. Le modalità di accesso ai finanziamenti, l’istruttoria dei progetti nonché il regime dei
controlli in fase realizzativa, saranno disciplinati dal regolamento di cui al precedente art. 3, comma 3.
ARTICOLO 5
Formazione scolastica
1. La Regione Basilicata promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, attività ed iniziative di educazione alla sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, concernenti i contenuti della legislazione vigente in materia.
2. La programmazione ed attuazione delle iniziative in ambito scolastico è disciplinata da apposita convenzione con la Direzione Scolastica Regionale e l’INAIL regionale.
ARTICOLO 6
Fondo speciale per la sicurezza dei cantieri edili
1. Al fine di assicurare in maniera continuativa le necessarie azioni a tutela dei lavoratori, la Regione istituisce un Fondo speciale per la sicurezza dei cantieri edili e delle opere di ingegneria civile, alimentato dall’accantonamento di un’aliquota, pari allo 0,50% degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, relativi ai lavori di ciascuna opera da realizzarsi da parte delle amministrazioni pubbliche regionali, nonché da parte di soggetti privati con finanziamento a totale carico pubblico ovvero con finanziamenti pubblici non inferiori al 50% del costo ovvero con contributi pubblici superiori a € 250.000,00.
2. L’indicazione dell’accantonamento della predetta aliquota va riportata nel quadro finanziario riepilogativo dell’opera da realizzare. Il committente o il responsabile dei lavori è tenuto al versamento delle somme nella misura di cui al precedente comma 1 prima dell’inizio dei lavori.
3. Entro il 31 Marzo di ciascun anno, la Giunta Regionale approva il piano di utilizzo delle risorse del Fondo relativo all’anno precedente, per la realizzazione, previa emanazione di Avviso pubblico, di progetti di informazione e formazione, di prevenzione, di consulenza, di ispezione preventiva, di diffusione della cultura della sicurezza in edilizia, presentati dai soggetti di cui all’art. 20 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i. e destinati ai lavoratori delle imprese artigiane e delle piccole imprese impiegati nei lavori edili e di ingegneria civile, come tali rubricati dall’allegato 1 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i..
4. Il Piano di utilizzo delle risorse è predisposto dal Comitato di Sorveglianza dell’Osservatorio di cui al precedente art. 2.
5. Le modalità di accesso ai finanziamenti, l’istruttoria dei progetti nonché il regime dei
controlli in fase realizzativa, saranno disciplinati dal regolamento di cui al precedente art. 3, comma 3.
ARTICOLO 7
Fondo di primo intervento
1. Al fine di provvedere al sostegno economico delle famiglie indigenti in occasione di incidenti sul lavoro di propri congiunti, è istituito un fondo di primo intervento, per la copertura delle spese occorrenti a fronteggiare le necessità più immediate, non inferiore al 6% del fondo di cui all’art. 6, comma 1.
2. I criteri, le modalità di accesso nonché la disciplina per la gestione del fondo di cui al comma precedente saranno disciplinati da apposito regolamento predisposto dal Comitato di cui all’art. 3, comma 1.
ARTICOLO 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalle attività previste nella presente legge, quantificabili in 500.000,00 euro per l’anno 2008, si farà fronte con le risorse rivenienti dal Fondo speciale per la sicurezza dei cantieri edili e dalle sanzioni irrogate dalle Aziende sanitarie locali per la mancata
applicazione delle misure di sicurezza.
2. Ai fini di cui al comma precedente, la Giunta Regionale è autorizzata ad istituire i relativi capitoli in entrata ed in uscita nell’ambito delle UPB di riferimento del bilancio 2007.
ARTICOLO 9
Pubblicazione della legge
1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 18 dicembre 2007
DE FILIPPO