Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Basilicata riconosce che ogni forma di violenza contro le donne ed i minori costituisce un grave oltraggio alla inviolabilità della persona e una violazione della sua libertà, secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.
2. La presente legge persegue la finalità di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere e sui minori sull’intero territorio regionale.
ARTICOLO 2
Osservatorio sulla violenza di genere e sui minori
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito l’”Osservatorio regionale sulla violenza di
genere e sui minori” presso il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale che assicura il
necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale.
ARTICOLO 3
Composizione e funzionamento
1. L’Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori, di seguito denominato
Osservatorio, è composto da:
a) Assessore regionale del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità o suo delegato;
c) cinque esperti designati dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, in possesso di comprovata esperienza nel settore;
d) tre rappresentanti designati dalle Associazioni operanti nel settore presenti sul territorio regionale;
2. La partecipazione dei componenti all’Osservatorio è gratuita.
3. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
4. I componenti dell’Osservatorio restano in carica cinque anni e possono essere confermati.
5. Il funzionamento dell’Osservatorio è disciplinato da apposito regolamento interno, adottato a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Svolge funzioni di segretario un funzionario del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale.
ARTICOLO 4
Compiti e funzioni
1. L’Osservatorio regionale sulla violenza di genere e sui minori è preposto allo svolgimento di ricerche e studi sulle problematiche inerenti la violenza di genere e quella sui minori, finalizzati a fornire orientamenti e proposte operative.
2. In particolare l’attività dell’Osservatorio concorre a fornire un contributo alla programmazione regionale attraverso i seguenti compiti:
a) monitoraggio dei fenomeni di violenza di genere e sui minori;
b) raccolta di dati e di documentazione sul fenomeno;
c) lettura, analisi ed elaborazione dei dati raccolti;
d) rapporti con le strutture pubbliche cui compete l’assistenza, la prevenzione e la repressione delle violenze;
e) realizzazione di iniziative di studio e di ricerca sulla violenza e sulla sua prevenzione;
f) analisi dei bisogni formativi degli operatori sia pubblici che privati che intervengono sul fenomeno;
g) valutazione degli interventi regionali e proposte per rendere gli stessi più efficaci o
suggerimenti in ordine a nuovi interventi;
h) realizzazione di iniziative di sensibilizzazione ed informazione attraverso seminari,
pubblicazioni e convegni sulla violenza di genere e quella sui minori.
3. Presso l’Osservatorio è costituito un Registro ove sono iscritti i centri antiviolenza operanti sul territorio regionale.
ARTICOLO 5
Programma annuale di attività
1. L’Osservatorio, in raccordo con il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale, predispone entro il mese di ottobre di ogni anno un programma di attività da svolgere nell’anno successivo, corredato anche da un apposito preventivo finanziario.
2. Il programma annuale di attività è approvato dalla Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente.
ARTICOLO 6
Relazione annuale
1. L’Osservatorio presenta al Consiglio Regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sui dati acquisiti, sull’attività svolta, sulle osservazioni e proposte elaborate.
2. La relazione annuale è diffusa a mezzo degli organi di stampa ed il sito web della Regione e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La relazione annuale è sottoposta a discussione in Consiglio Regionale.
ARTICOLO 7
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2007 in euro 50.000,00 si provvede mediante prelevamento dalle risorse rivenienti dal Fondo regionale per i servizi integrati di cittadinanza sociale, istituito con la Legge Regionale 14 febbraio 2007 n.4, disponibili sulla U.P.B. 1091.06 del bilancio di previsione della Regione Basilicata. La Giunta Regionale è autorizzata alla istituzione nell’ambito della predetta U.P.B. di apposito capitolo di spesa, denominato “Fondo per le attività dell’Osservatorio sulla violenza di genere e sui minori”.
2. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri relativi agli esercizi successivi sono
determinati con le rispettive leggi di bilancio.
ARTICOLO 8
Pubblicazione
1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 18 dicembre 2007
DE FILIPPO