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NORMATIVA
Normativa regionale - Valle d'Aosta

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Legge regionale 18 aprile 2008, n. 11
Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell’informazione e dell’editoria locale.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI


ARTICOLO 1
(Obiettivi e finalità)


1. Al fine di promuovere il pluralismo dell’informazione locale e l’ammodernamento del sistema informativo regionale, senza interferire nella libera concorrenza e senza alterare la libertà di espressione, la Regione favorisce il funzionamento del settore dell’informazione e sostiene gli investimenti relativi all’acquisizione e alla innovazione di strutture, impianti, attrezzature e mezzi di produzione strumentali all’esercizio dell’informazione scritta, radiotelevisiva e
telematica in ambito locale.
2. Al fine di valorizzare, nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, le prerogative linguistiche e culturali della comunità valdostana, la Regione, in particolare:
a) incentiva l’attività degli organi di informazione locale che si occupano della realtà economica, sociale, culturale e istituzionale della Valle d’Aosta;
b) incentiva l’attività degli organi di informazione locale che producono programmi in lingua francese, francoprovenzale, tedesca o walser;
c) sostiene l’informazione regionale di natura politica o sindacale.


ARTICOLO 2
(Definizioni)


1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) testata giornalistica, la pubblicazione o l’edizione giornalistica diffusa al pubblico con
periodicità costante su supporto cartaceo, per via adiofonica, televisiva o telematica, in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di editoria;
b) programmi di informazione, i radiogiornali, i telegiornali e i giornali telematici;
c) pubblicità, ogni forma di messaggio radiofonico, televisivo, telematico o su supporto cartaceo diffuso allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi o iniziative varie. Sono considerati pubblicità anche i comunicati a contenuto predeterminato (spot) e i collegamenti ipertestuali fra documenti (link), di natura pubblicitaria o commerciale;
d) formato telematico, il formato elettronico o digitale;
e) inserto, il fascicolo periodico stampato a parte, allegato ad una testata giornalistica su
supporto cartaceo;
f) numero speciale e numero monografico, la pubblicazione cartacea o la trasmissione radiofonica, televisiva o telematica, periodica o no, dedicata all’approfondimento di uno o più argomenti specifici;
g) edizione straordinaria, la pubblicazione cartacea o la trasmissione radiofonica, televisiva o telematica effettuata, al di fuori della periodicità costante prefissata, per divulgare notizie in merito a fatti eccezionali o imprevedibili;
h) piccole imprese, le imprese definite come tali dalla raccomandazione 2003/361/CE, della Commissione, del 6 maggio 2003;
i) periodicità costante, la successione o ripetizione a intervalli regolari delle pubblicazioni o edizioni;
j) informazione politica e sindacale locale, diffusione di notizie da parte di testate
giornalistiche di proprietà di movimenti o partiti politici rappresentati nel Consiglio regionale o sindacati rappresentativi a livello regionale;
k) articolo, ogni singolo testo giornalistico dedicato a specifico argomento, pubblicato o diffuso mediante testata giornalistica;
l) redazione o unità locale redazionale, il sito in cui è esercitata l’attività di stesura e
revisione degli articoli da parte dei redattori della testata giornalistica;
m) istruttoria automatica, l’accertamento della completezza formale e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata;
n) istruttoria valutativa, l’accertamento della validità tecnica, economica e finanziaria
dell’iniziativa cui la domanda si riferisce, anche mediante la simulazione degli effetti economici e finanziari attesi, nonché della pertinenza e della compatibilità delle spese previste in relazione all’iniziativa oggetto dell’intervento e alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale
dell’impresa;
o) impianto trasmittente, sistema d’antenna e apparato in generale;
p) area di copertura, abitanti effettivamente serviti dal singolo impianto trasmittente, in
riferimento alla ripartizione Istat e al relativo censimento più aggiornato.


ARTICOLO 3
(Tipologia di interventi)


1. Per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all’articolo 1, possono essere
concessi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, contributi a fondo perso a sostegno:
a) delle spese correnti e di investimento delle imprese del settore editoriale locale;
b) delle spese correnti e di investimento delle imprese del settore radiotelevisivo locale;
c) delle spese correnti e di investimento delle imprese del settore telematico locale;
d) delle spese correnti dell’informazione politica e sindacale locale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa conferenza di servizi con le categorie interessate di cui all’articolo 21, sono determinati, con riferimento agli interventi di cui al comma 1:
a) le spese ammissibili a finanziamento;
b) i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi;
c) i limiti massimi dei contributi;
d) le modalità di destinazione dei beni finanziati;
e) i termini di presentazione delle domande e di conclusione dei relativi procedimenti.


CAPO II
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEL SETTORE EDITORIALE, ADIOTELEVISIVO E TELEMATICO LOCALE


ARTICOLO 4
(Interventi a sostegno delle spese di investimento)


1. La Regione concede contributi, nella misura massima del 30 per cento della spesa ammessa, al netto degli oneri fiscali, a copertura delle spese di investimento sostenute dalle imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), per le seguenti iniziative:
a) acquisto, ristrutturazione e interventi di manutenzione straordinaria di fabbricati ubicati in Valle d’Aosta, ad uso esclusivo dell’attività della singola impresa;
b) acquisto di automezzi strumentali all’esercizio dell’attività informativa;
c) acquisto di beni mobili strumentali all’esercizio dell’attività informativa e redazionale;
d) acquisto di tecnologie, apparecchiature e programmi informatici.
2. Il limite minimo di spesa per singolo bene, per poter accedere al contributo, è di euro 500.
3. Sono ammessi a contributo i beni mobili e immobili, proporzionati al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato con regolare contratto di categoria.


ARTICOLO 5
(Interventi a sostegno delle spese correnti delle imprese editoriali)


1. La Regione concede contributi a copertura delle spese correnti sostenute dalle imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), sulla base delle pagine stampate, con un numero massimo di settantadue, moltiplicate per le copie vendute, ivi comprese le edizioni straordinarie.
2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere concessi per le spese correnti sostenute per gli inserti, i numeri speciali e i numeri monografici.


ARTICOLO 6
(Interventi a sostegno delle spese correnti del settore radiotelevisivo)


1. La Regione concede contributi a sostegno delle spese correnti sostenute dalle imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sulla base del numero di impianti trasmittenti utilizzati e
dell’area di copertura.


ARTICOLO 7
(Interventi a sostegno delle spese correnti del settore telematico)


1. La Regione concede contributi, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sostegno delle spese correnti sostenute dalle imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), per il pagamento del canone di affitto di spazi informatici.


ARTICOLO 8
(Interventi a sostegno della programmazione in lingua francese, francoprovenzale, tedesca o walser)


1. Per favorire l’impiego delle lingue francese, francoprovenzale, tedesca o walser nell’ambito dell’informazione editoriale locale, i contributi di cui agli articoli 5, 6 e 7 sono maggiorati di una percentuale stabilita con la deliberazione di cui all’articolo 3, comma 2.


ARTICOLO 9
(Modalità di concessione dei contributi)


1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4 sono presentate a preventivo su modelli approvati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.
2. Le domande di cui al comma 1 sono esaminate:
a) con istruttoria automatica, limitatamente agli investimenti la cui spesa ammissibile non sia superiore a euro 50.000;
b) con istruttoria valutativa, per gli investimenti la cui spesa ammissibile sia superiore a euro 50.000. In tale caso, la struttura regionale competente, verificata la regolarità formale delle domande pervenute, provvede a trasmetterle alla Finanziaria regionale Valle d’Aosta – Società per azioni (Finaosta S.p.A.) che effettua un’analisi economico-finanziaria delle iniziative; a tal fine, la Regione stipula apposita convenzione per la disciplina dei rapporti derivanti dallo svolgimento dell’attività istruttoria.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 sono presentate semestralmente a consuntivo su modelli approvati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.
4. La concessione o il diniego dei contributi di cui ai commi 1 e 3 sono disposti con deliberazione della Giunta regionale.
5. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a saldo con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, previa verifica della completezza e della regolarità della
documentazione contabile di spesa.
6. I contributi non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime
iniziative. A tale scopo, il richiedente il contributo è tenuto a dichiarare, all’atto della
presentazione della domanda, di non aver beneficiato e di non aver richiesto di beneficiare di altri interventi pubblici per le medesime iniziative oggetto della domanda di contributo.


ARTICOLO 10
(Requisiti generali)


1. Per accedere ai contributi, le testate giornalistiche editoriali, radiotelevisive e telematiche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere gestite da piccole imprese:
1) che siano in regola con gli obblighi di legge in materia di trattamento contrattuale del
personale dipendente e che applichino a tutto il personale giornalistico dipendente le pertinenti norme dei contratti nazionali di lavoro giornalistico sottoscritti dalla Federazione Nazionale Stampa Italiana;
2) che siano in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali;
3) che non si trovino nella condizione di cui all’articolo 19, comma 4;
4) i cui legali rappresentanti non abbiano subito condanne definitive per delitti non colposi commessi in danno della Pubblica amministrazione o per altri reati gravi che incidano sulla moralità professionale degli stessi;
b) avere redazione o unità locale redazionale in Valle d’Aosta;
c) essere regolarmente registrate presso il Tribunale ai sensi della normativa vigente in materia di editoria;
d) avere un organico di almeno due dipendenti a tempo indeterminato, assunti con regolare contratto di categoria, di cui almeno uno giornalista regolarmente iscritto in uno degli appositi elenchi tenuti dall’Ordine dei giornalisti;
e) essere in regola con gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di
trasparenza pubblicitaria.
2. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute a comunicare l’iscrizione, ove prevista, al registro degli operatori di comunicazione (ROC), di cui alla deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001.
3. Le imprese di cui al comma 1, qualora siano costituite in forma societaria, sono altresì tenute a presentare l’elenco dei soci con il numero delle azioni o l’entità delle quote da essi possedute ovvero l’elenco dei soci delle società alle quali sono intestate le azioni o le quote della società che esercita l’impresa giornalistica, nonché il numero delle azioni o l’entità delle quote da essi possedute.


ARTICOLO 11
(Requisiti per le imprese del settore editoriale)


1. Per beneficiare dei contributi, le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), oltre a possedere i requisiti di cui all’articolo 10, devono:
a) editare una testata giornalistica che:
1) dedichi alla realtà sociale, economica e culturale della Valle d’Aosta almeno il 70 per cento dei propri articoli;
2) sia diffusa al pubblico in ambito regionale in misura superiore al 70 per cento delle copie vendute;
3) abbia periodicità costante almeno mensile;
b) non dedicare alla pubblicità spazi superiori al 45 per cento degli spazi totali.


ARTICOLO 12
(Requisiti per le imprese del settore radiotelevisivo)


1. Per beneficiare dei contributi, le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), oltre a possedere i requisiti di cui all’articolo 10, devono:
a) diffondere una testata giornalistica che:
1) dedichi alla realtà sociale, economica e culturale della Valle d’Aosta almeno il 70 per cento dei programmi di informazione;
2) trasmetta in una fascia oraria predeterminata un minutaggio minimo di programmi di
informazione, fissati con la deliberazione di cui all’articolo 3, comma 2;
3) che copra almeno il 70 per cento del territorio regionale;
4) il cui segnale non sia diffuso al di fuori del territorio regionale per più del 30 per cento;
5) abbia periodicità costante giornaliera;
b) non dedicare alla pubblicità spazi superiori al 20 per cento della programmazione totale nella fascia oraria di cui alla lettera a), numero 2).


ARTICOLO 13
(Requisiti per le imprese del settore telematico)


1. Per beneficiare dei contributi, le imprese di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), oltre a possedere i requisiti previsti dall’articolo 10, devono:
a) diffondere una testata giornalistica esclusivamente telematica che:
1) dedichi alla realtà sociale, economica e culturale della Valle d’Aosta almeno il 70 per cento dei propri articoli;
2) abbia periodicità costante giornaliera;
b) usufruire di entrate pubblicitarie non superiori al 40 per cento dei costi di produzione dei programmi di informazione.


ARTICOLO 14
(Vincolo di destinazione)


1. I beni oggetto dei contributi di cui all’articolo 4 devono essere mantenuti nella destinazione dichiarata nella relativa domanda e non possono essere ceduti, a titolo oneroso o gratuito, concessi in locazione, in comodato o in uso a terzi:
a) per almeno tre anni dalla data di erogazione del contributo, se si tratta di beni mobili o di universalità di mobili;
b) per almeno dieci anni dalla data di erogazione del contributo, se sitratta di beni immobili.
2. Il divieto di cui al comma 1 opera anche in caso di affitto di azienda o cessione di ramo di azienda.
3. Il vincolo di destinazione sui beni immobili oggetto di contributo è reso pubblico a cura del soggetto destinatario mediante trascrizione presso l’ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.
4. Il soggetto beneficiario del contributo che, prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, per sopravvenuta, comprovata ed oggettiva impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni oggetto di contributo, intenda cederli, a titolo oneroso o gratuito, ovvero concederli in locazione, in comodato o in uso a terzi deve proporre apposita istanza di
autorizzazione alla struttura regionale competente.
5. L’autorizzazione è concessa con deliberazione della Giunta regionale.
6. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione, il soggetto beneficiario del contributo deve restituire l’ammontare dell’agevolazione concessa, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui all’articolo 19, comma 2.
7. L’autorizzazione può prevedere anche una restituzione parziale del contributo in misura proporzionale al periodo di effettivo utilizzo del bene, che comunque non può essere inferiore a un anno per i beni mobili e a cinque anni per i beni immobili.
8. L’autorizzazione può prevedere, su richiesta del soggetto beneficiario, eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire, in un periodo comunque non superiore a dodici mesi.
9. La restituzione non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni mobili oggetto di contributo con altri beni della stessa natura, per i quali non può comunque essere richiesto un altro contributo.
In tal caso, il soggetto beneficiario del contributo propone apposita istanza preventiva di sostituzione alla struttura regionale competente; la relativa autorizzazione è concessa con provvedimento del dirigente responsabile.


CAPO III
INTERVENTI A SOSTEGNO DELL’INFORMAZIONE POLITICA E SINDACALE LOCALE


ARTICOLO 15
(Agevolazioni e beneficiari)


1. La Regione concede contributi nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile e, comunque, per un importo non superiore complessivamente a euro 35.000 annui lordi per singolo beneficiario, a favore di testate giornalistiche su supporto cartaceo edite da:
a) movimenti o partiti politici rappresentati nel Consiglio regionale;
b) organizzazioni sindacali rappresentative a livello regionale.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a copertura delle seguenti spese, al lordo degli oneri fiscali, se non altrimenti detraibili:
a) acquisto di carta;
b) servizi di stampa, di impaginazione e di distribuzione;
c) prestazioni di giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti all’apposito albo professionale.


ARTICOLO 16
(Requisiti)


1. Per poter fruire delle agevolazioni, le testate giornalistiche di cui all’articolo 15 devono:
a) avere sede operativa in Valle d’Aosta;
b) essere regolarmente registrate presso il Tribunale ai sensi della normativa vigente in materia di editoria;
c) essere presenti sul mercato regionale da almeno dodici mesi antecedenti il periodo cui si riferisce il contributo, con la stessa periodicità costante richiesta per accedere ai benefici;
d) essere edite e distribuite con cadenza costante almeno bimestrale, con una distribuzione non inferiore a 2.500 copie per numero;
e) riguardare la realtà politica e sindacale valdostana per almeno il 70 per cento



dell’informazione, con particolare riferimento alle finalità statutarie;
f) dedicare agli articoli almeno il 60 per cento dello spazio totale;
g) usufruire di entrate pubblicitarie non superiori al 40 per cento dei costi complessivi di
realizzazione del giornale;
h) non riprodurre integralmente articoli o brani apparsi su altre pubblicazioni, anche librarie.
2. Le domande di contributo sono presentate trimestralmente a consuntivo su modelli approvati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.
3. La concessione ed erogazione o il diniego dei contributi sono disposti con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica della completezza e della regolarità della documentazione contabile.
4. I contributi di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative. A tale scopo, il richiedente il contributo è tenuto a dichiarare,
all’atto della presentazione della domanda, di non aver beneficiato e di non aver richiesto di beneficiare di altri interventi pubblici per le medesime iniziative oggetto della domanda di contributo.


CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI


ARTICOLO 17
(Vigilanza)


1. La struttura regionale competente, anche in collaborazione con le competenti autorità pubbliche, può disporre in qualsiasi momento, anche a campione, controlli sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione del contributo.
2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti
incaricati hanno libero accesso alle sedi e agli impianti delle imprese interessate e alla
documentazione afferente all’agevolazione concessa.


ARTICOLO 18
(Vigilanza del Co.Re.Com)


1. E’ demandato al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) il compito di monitorare la presenza sui media locali delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale.
2. Il Co.Re.Com. presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sui risultati dell’attività svolta ai sensi del comma 1.


ARTICOLO 19
(Revoca degli interventi)


1. I contributi sono revocati con deliberazione della Giunta regionale qualora:
a) il soggetto beneficiario non rispetti i vincoli di cui all’articolo 14, in assenza dell’autorizzazione di cui al comma 5 del medesimo articolo;
b) dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni
rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione del contributo;
c) il soggetto beneficiario perda anche uno solo dei requisiti di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16.
2. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, il soggetto beneficiario del contributo deve restituire interamente o parzialmente, in misura proporzionale all’inadempimento riscontrato, l’importo dell’agevolazione, se già erogata, maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento relativa al periodo in cui ha
beneficiato del contributo.
3. Con il provvedimento di revoca possono essere autorizzate eventuali rateizzazioni della somma da restituire, per un periodo non superiore a dodici mesi ed un numero di rate non superiori a dieci.
In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, nel termine indicato nel provvedimento di revoca, il soggetto decade dal beneficio della rateizzazione, con l’obbligo di restituzione
dell’importo residuo in un’unica soluzione.
4. La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui al comma 3 comporta la decadenza del soggetto inadempiente, per cinque anni dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca, dal diritto di presentare nuove domande di contributo ai sensi della presente legge.


ARTICOLO 20
(Sanzioni)


1. La revoca disposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera a), comporta, inoltre,
l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da un minimo della metà ad un massimo dell’intero importo del contributo indebitamente fruito.
2. Per l’applicazione della sanzione di cui al comma 1, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 1 sono introitati al
capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) dello stato di previsione dell’entrata del bilancio della Regione.


ARTICOLO 21
(Consultazione)


1. La Regione, anche su richiesta delle categorie interessate, al fine di acquisire pareri e
valutazioni su tematiche specifiche in materia di editoria, può indire conferenze di servizi con altri enti e amministrazioni pubbliche, alle quali sono ammessi a partecipare i rappresentanti dei settori editoriale, radiotelevisivo e telematico e delle associazioni di categoria.


CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


ARTICOLO 22
(Abrogazioni)


1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 26 maggio 1998, n. 41 (Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell’informazione locale);
b) 23 dicembre 2004, n. 32 (Disposizioni per le attività di coordinamento, promozione e sostegno del sistema della comunicazione e dell’informazione regionale).
2. Sono, inoltre, abrogati:
a) il regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 5 (Criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 (Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell’informazione locale);
b) l’articolo 20 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26.


ARTICOLO 23
(Disposizioni transitorie)


1. La l.r. 32/2004 e le relative disposizioni attuative continuano ad applicarsi ai procedimenti finalizzati alla concessione e alla erogazione dei contributi ivi previsti riferiti all’anno 2008.


ARTICOLO 24
(Disposizioni finanziarie)


1. L’onere derivante dall’applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 15 è determinato
complessivamente in euro 677.000 per l’anno 2009 ed annui euro 685.000 a decorrere dal 2010.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008/2010 negli obiettivi programmatici 2.1.6.03.
(Partecipazione ad altre iniziative) e 2.1.6.01. (Consulenze e incarichi).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci nell’obiettivo programmatico 2.1.6.03., al capitolo 21432 (Contributi a sostegno dell’informazione locale) per annui euro 635.000 per gli anni 2009 e 2010 ed al capitolo 21434 (Contributi per l’adeguamento logistico, strumentale e tecnologico delle attività informative) per euro 42.000 per l’anno 2009 ed euro 50.000 per l’anno 2010.
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 18 aprile 2008.
Il Presidente
CAVERI



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