NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia
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Legge regionale 18 agosto 2005, n. 23
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Disposizioni in materia di edilizia sostenibile
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Finalita’)
1. Al fine di perseguire il principio di uno sviluppo sostenibile in urbanistica ed edilizia, privilegiando nel contempo le peculiarita’ storiche, ambientali, culturali e sociali, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia promuove i principi di architettura ed edilizia ecologica nella costruzione e/o nella ristrutturazione di edifici pubblici o privati.
ARTICOLO 2 (Definizione degli interventi in edilizia ecologica, bio-eco-etico-compatibile, edilizia bioecologica, edilizia naturale)
1. Ai fini della presente legge si intendono per interventi in edilizia ecologica, bio-eco-etico-compatibile, edilizia bioecologica, edilizia naturale e sostenibile, quegli interventi in edilizia pubblica o privata che hanno i seguenti requisiti: a) prevedono uno sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio e dell’ambiente urbano; b) tutelano l’identita’ storica degli agglomerati urbani e favoriscono il mantenimento dei caratteri storici e tipologici legati alla tradizione degli edifici; c) favoriscono il risparmio energetico, l’utilizzo delle fonti rinnovabili e il riutilizzo delle acque piovane; d) sono concepiti e costruiti in maniera tale da garantire il benessere, la salute e l’igiene degli occupanti; e) le tecnologie applicate risultano sostenibili sotto il profilo ambientale, economico, sociale ed energetico; f) i materiali da costruzione, i componenti per l’edilizia, gli impianti, gli elementi di finitura, gli arredi fissi sono selezionati tra quelli che non determinano sviluppo di gas tossici, emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento dell’acqua o del suolo; tale requisito deve conservarsi per l’intero ciclo di vita del fabbricato; g) favoriscono l’impiego di materiali e manufatti per cui sia possibile il loro riutilizzo anche al termine del ciclo di vita dell’edificio e la cui produzione comporti un basso bilancio energetico (energia grigia – sviluppo risorse locali).
ARTICOLO 3 (Criteri di selezione dei materiali da costruzione)
1. La selezione dei materiali da costruzione di cui all’articolo 2 va eseguita con i seguenti criteri: a) utilizzo di materiali il cui ciclo di vita sia scientificamente valutato come ecologicamente sostenibile con un metodo, disciplinato con regolamento, che prevede la valutazione dei seguenti requisiti in ambito ambientale, locale ed economico: 1) cicli chiusi, riciclaggio globale e materie prime rinnovabili; 2) risparmio energetico nelle fasi di estrazione, produzione, distribuzione e smaltimento; b) utilizzo di materiali, tecniche e tecnologie costruttive locali, al fine di incentivare il recupero e la salvaguardia della tradizione socio – culturale e produttiva locale e di ridurre i costi dei trasporti, incentivando l’innovazione e la sua diffusione; c) assenza di sostanze riconosciute nocive per la salute dell’uomo e dell’ambiente; d) assenza di radioattivita’ riconosciuta nociva per la salute dell’uomo; e) rispetto dei ritmi naturali delle risorse rigenerabili. 2. I materiali isolanti termoacustici, oltre a rispondere a quanto elencato al comma 1, devono soddisfare anche i seguenti requisiti sulla base di soglie da definire con regolamento: a) possedere permeabilita’ al vapore e alta traspirabilita’; b) essere elettricamente neutri ovvero tali da non alterare il campo elettrico naturale dell’aria e il campo magnetico terrestre; c) essere inattaccabili da insetti e roditori quando sono messi in opera; d) essere inalterabili nel tempo.
ARTICOLO 4 (Biocompatibilita’ e tutela del patrimonio edilizio storico)
1. Gli elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell’edilizia tradizionale locale e/o rurale che, in virtu’ della loro origine trovano piena rispondenza nei principi dell’architettura ecologica, devono essere preservati come elementi di qualita’ edilizia e di biocompatibilita’ e bioecocompatibilita’. 2. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti, la presenza di elementi e soluzioni costruttive proprie dell’architettura sostenibile deve essere mantenuta attraverso la conservazione e il ripristino degli elementi stessi o la sostituzione con materiali che ne mantengano inalterate le caratteristiche originali di biocompatibilita’. 3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, con apposito regolamento definisce gli elementi costruttivi e architettonici che, in conseguenza dei commi 1 e 2, devono essere mantenuti e considerati biocompatibili a tutela del patrimonio edilizio storico.
ARTICOLO 5 (Raccolta, accumulo ed utilizzo di acqua piovana nei singoli edifici)
1. Negli edifici di nuova costruzione, e in quelli esistenti in occasione di lavori di ristrutturazione, e’ previsto di norma l’utilizzo delle acque piovane attraverso la realizzazione di un impianto idraulico integrativo per gli usi compatibili. 2. Con apposito regolamento sono disciplinate la decorrenza delle disposizioni di cui al comma 1 e le relative modalita’ di adempimento.
ARTICOLO 6 (Protocollo regionale bioedilizia)
1. Il <>, in seguito denominato Protocollo, e’ lo strumento attuativo di cui si dota la Regione per disciplinare la valutazione del livello di biosostenibilita’ dei singoli interventi in bioedilizia e per graduare i contributi previsti dalla presente legge. 2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni due anni, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta il Protocollo. 3. Il Protocollo e’ diviso in aree di valutazione e comprende i requisiti bioedili richiesti con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e di prestazione qualitativa che determinano il punteggio di valutazione dei singoli interventi, con riferimento anche alle seguenti materie: a) utilizzo delle risorse climatiche finalizzato al riscaldamento, al raffrescamento e alla ventilazione naturale degli edifici (climatizzazione passiva); b) elevazione della qualita’ ambientale degli spazi esterni attraverso il controllo della temperatura superficiale e dei flussi d’aria, dell’inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico, nonche’ la valutazione degli aspetti di percezione sensoriale dell’ambiente costruito; c) integrazione paesaggistica degli edifici con il contesto ambientale; d) integrazione dell’edificato con la cultura locale, nel recupero delle tradizioni costruttive; e) contenimento dell’utilizzazione di risorse da realizzarsi mediante l’impiego di materiali da costruzione a limitato consumo, nelle fasi di produzione e di trasporto; f) riduzione del fabbisogno di energia elettrica mediante l’utilizzo di impianti di illuminazione e di elettrodomestici a basso consumo; g) contenimento dei consumi idrici di acqua potabile negli edifici, impianti e relative pertinenze; h) riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento degli edifici, garantendone l’ottimale isolamento termico, il miglior rendimento degli impianti e l’impiego di energie rinnovabili; i) realizzazione di impianti di ventilazione e raffrescamento efficienti, mediante il controllo degli apporti calorici solari e dell’inerzia termica degli elementi costruttivi; j) impiego di energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria; k) riduzione dei carichi ambientali degli edifici valutati nel corso dell’intero loro ciclo di vita, quali i rifiuti da costruzione e demolizione, le emissioni in atmosfera, il deflusso di acque reflue anche mediante il riutilizzo delle acque saponate, l’inquinamento acustico, la fitodepurazione; l) elevazione della qualita’ ambientale visiva, acustica, termica, elettromagnetica e dell’aria esterna e interna agli edifici; m) elevazione della qualita’ dei servizi forniti dagli edifici, in termini di adattabilita’, flessibilita’, gestione e controllo impiantistico; n) distanza da servizi sociali e qualita’ ambientale delle comunicazioni e dei trasporti esterni (accessibilita’ e prossimita’ dei servizi); o) predisposizione degli impianti. 4. Il Protocollo costituisce criterio di priorita’ nei finanziamenti, per gli interventi di acquisto, costruzione e/o ristrutturazione di edifici pubblici o privati previsti dalla legislazione regionale vigente sotto qualsiasi forma, ed in tal senso vanno modificati i regolamenti di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e i regolamenti eventualmente adottati ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 5. Ai fini della priorita’ prevista dal comma 4 e degli incentivi urbanistici previsti dall’articolo 11, il Protocollo individua inoltre minimi punteggi di valutazione dei singoli interventi sotto i quali la priorita’ nei finanziamenti e gli incentivi urbanistici non sono previsti.
ARTICOLO 7 (Formazione e informazione)
1. Per favorire la crescita di una cultura biosostenibile l’Amministrazione regionale, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, promuove specifici corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale rivolti agli Enti Locali, alle imprese e ai liberi professionisti. 2. Per le medesime finalita’, la Regione realizza e gestisce sul proprio sito internet uno sportello informativo sull’edilizia sostenibile.
ARTICOLO 8 (Conferenza Euro-Regionale edilizia sostenibile)
1. Al fine di un costante aggiornamento del Protocollo di cui all’articolo 6 e considerata la rapida evoluzione delle tecnologie e delle soluzioni progettuali adottate in materia, l’Amministrazione regionale promuove con cadenza biennale la Conferenza Euro-Regionale dell’edilizia sostenibile.
ARTICOLO 10 (Interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo ecosostenibile nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, l’Amministrazione regionale, nell’assegnazione delle risorse destinate alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) della Regione, riserva a favore della realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata caratterizzati dall’uso di tecniche e materiali propri della bioedilizia una quota non inferiore al 15 per cento dei fondi disponibili al momento del riparto.
ARTICOLO 11 (Incentivi per gli interventi in bioedilizia)
1. Per le finalita’ della presente legge, i Comuni possono prevedere, nei loro strumenti urbanistici, per gli interventi in bioedilizia riconosciuti dal Protocollo secondo i criteri di cui all’articolo 6, comma 5, lo scomputo della superficie o del volume urbanistico delle murature perimetrali degli edifici, dei solai e dei vani scala comuni solo in unita’ immobiliari condominiali nella misura massima del 100 per cento, purche’ realizzate con le finalita’ del contenimento del fabbisogno energetico dell’edificio. 2. Con il regolamento previsto dall’articolo 5 la Giunta regionale disciplina, altresi’, forme di incentivi economici e fiscali da attribuirsi a cura dei Comuni ove sono realizzati interventi di edilizia sostenibile.
ARTICOLO 12 (Incentivi ai Comuni per strumenti di indagine territoriale in materia di bioedilizia)
1. Per le finalita’ della presente legge, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi, fino al 70 per cento della spesa ammissibile ai Comuni o a chi da loro indicati o incaricati, che intendono dotarsi in tutto o in parte dei seguenti strumenti cartografici tematici: a) carta dei rischi ambientali artificiali nella quale sono evidenziate in particolare cave, dighe, fabbriche ad alto rischio, centrali, linee elettriche a media ed alta tensione, sorgenti puntuali di emissione elettromagnetica; b) carta dei rischi ambientali naturali nella quale sono rappresentate in particolare la vulnerabilita’ dei suoli e degli acquiferi e la presenza di radon; c) carta climatica nella quale sono rappresentati in particolare gli elementi relativi alla conoscenza della temperatura media mensile, della pluviometria, dell’umidita’ e dei venti; d) carta del soleggiamento nella quale sono rappresentate in particolare le condizioni di soleggiamento dei singoli comparti o quartieri, in base all’orientamento, all’orografia, all’altezza degli edifici esistenti, con indicazioni circa la radiazione solare diretta e totale, nonche’ la ripartizione oraria dell’irraggiamento; e) carta dei regimi delle acque nella quale sono individuati le sorgenti, i pozzi e le cisterne, i percorsi fognari e la distribuzione della rete idrica; sono inoltre evidenziati i regimi di portata stagionale delle acque superficiali e lo scorrimento delle acque profonde; f) carta delle biomasse.
ARTICOLO 13 (Norme finanziarie)
1. Per le finalita’ di cui all’articolo 7 e’ autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unita’ previsionale di base 4.1.340.1.1006 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, alla funzione obiettivo 4 - programma 4.1 -rubrica n. 340 - spese correnti - con la denominazione <> con riferimento al capitolo 3012 (2.1.142.2.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 -Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione <> con lo stanziamento di 40.000 euro per l’anno 2005. 2. Per le finalita’ di cui all’articolo 8 e’ autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unita’ previsionale di base 4.1.340.1.1006 con riferimento al capitolo 3013 (2.1.141.2.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione <> con lo stanziamento di 10.000 euro per l’anno 2005. 3. Per le finalita’ di cui all’articolo 9 e’ autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unita’ previsionale di base 4.1.340.2.1007 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, alla funzione obiettivo 4 - programma 4.1 -rubrica n. 340 - spese di investimento - con la denominazione <> con riferimento al capitolo 3014 (2.1.232.3.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione <> con lo stanziamento di 10.000 euro per l’anno 2005. 4. Per le finalita’ di cui all’articolo 12 e’ autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2005 a carico dell’unita’ previsionale di base 4.1.340.2.1007 con riferimento al capitolo 3015 (2.1.232.3.07.26) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - Servizio n. 269 - Disciplina tecnica edilizia e strutture a supporto residenza - con la denominazione <> con lo stanziamento di 100.000 euro per l’anno 2005. 5. All’onere complessivo di 160.000 euro per l’anno 2005 derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 4 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sull’unita’ previsionale di base 53.6.250.2.9 - capitolo 9710 (partita n. 857 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento e’ conseguentemente ridotto di pari importo.
ARTICOLO 14 (Norme finali e transitorie)
1. L’articolo 4, comma 18, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e’ abrogato. 2. Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 4 e 5, trovano applicazione a decorrere dall’1 gennaio 2006.
Formula Finale: La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 18 agosto 2005.
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