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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 18 agosto 2005, n. 21
Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanita’ pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale
 
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge


Capo I
Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanita’ pubblica

ARTICOLO 1
(Oggetto)

1. Le norme di cui al presente capo disciplinano, per il territorio della regione Friuli Venezia Giulia, l’attivita’ di certificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanita’ pubblica.

ARTICOLO 2
(Certificazioni sanitarie)

1. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia e’ abolito l’obbligo della presentazione dei seguenti certificati sanitari:
a) certificato di sana e robusta costituzione;
b) certificato di idoneita’ fisica per l’assunzione nel pubblico impiego o per lo svolgimento del servizio civile;
c) certificato di idoneita’ per l’esecuzione di operazioni relative all’impiego di gas tossici;
d) certificato di idoneita’ fisica per l’assunzione di insegnanti;
e) certificati di idoneita’ fisica per l’assunzione di minori;
f) certificato di idoneita’ fisica per l’assunzione di apprendisti;
g) certificato di idoneita’ psico-fisica per la frequenza di istituti professionali o corsi di formazione professionale o per l’ammissione ai soggiorni di vacanza per minori;
h) certificato di idoneita’ fisica alla qualifica di responsabile tecnico all’esercizio dell’attivita’ di autoriparazione;
i) certificato di idoneita’ fisica al mestiere di fochino;
j) certificato di possesso dei requisiti fisici per l’idoneita’ per direttore o responsabile dell’esercizio di impianto di risalita;
k) certificato di idoneita’ psico-fisica alla conduzione di generatori a vapore;
l) certificato di idoneita’ psico-fisica all’attivita’ di maestro di sci;
m) certificato di idoneita’ psico-fisica all’attivita’ di giudice onorario o di pace;
n) certificato di idoneita’ per la vendita dei generi di monopolio;
o) libretto di idoneita’ sanitaria per barbieri, parrucchieri, estetisti;
p) certificato di idoneita’ al lavoro notturno;
q) certificato medico di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia;
r) certificati previsti dagli articoli 137, comma 1, lettera e), 145, comma 2, lettera d), e 150, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);
s) certificati di idoneita’ fisica e psico-fisica all’esercizio di una professione o attivita’.
2. I certificati di cui al comma 1, lettere c), h), i), k) e r), vengono rilasciati a ogni richiedente dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, qualora previsti dalle norme di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, e quando il richiedente non rientri nella definizione di lavoratore ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), e successive modifiche.
3. E’ fatto salvo il rilascio delle certificazioni indicate al comma 1 ai soggetti che svolgono la loro attivita’ in regioni in cui vige una diversa disciplina, nonche’ il rilascio di certificazioni richieste da uffici periferici, ubicati nel territorio regionale, di enti o istituzioni aventi sede al di fuori del predetto territorio.
4. In tutti i casi in cui e’ richiesto il certificato che attesta l’avvenuta esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie, lo stesso e’ sostituto da autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) (Testo C).
5. Il certificato per l’esonero degli studenti dalle lezioni di educazione fisica, da considerarsi equiparato al certificato di inabilita’ temporanea al lavoro, e’ rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

ARTICOLO 3
(Accertamenti igienico-sanitari)

1. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia e’ abolito l’obbligo dei seguenti accertamenti igienico-sanitari:
a) accertamenti di cui agli articoli 30 e 35 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato);
b) certificato attestante i requisiti igienico-sanitari dei locali per il commercio di alimenti surgelati;
c) certificati concernenti la sicurezza sanitaria di un’attivita’ soggetta alla valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 626/1994 e successive modifiche;
d) accertamenti concernenti la sicurezza sanitaria di cui all’articolo 10, comma 6, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l’esercizio delle funzioni amministrative);
e) provvedimento concernente l’idoneita’ dei locali da adibire ad attivita’ agrituristiche di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo);
f) accertamento di cui all’articolo 70, comma 1, della legge regionale 2/2002, relativo ai requisiti igienico-sanitari dei campeggi mobili.
2. Nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia e’ abolito l’obbligo del libretto di idoneita’ sanitaria di cui all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), e all’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), quale titolo per l’esercizio delle attivita’ di produzione, preparazione, somministrazione, deposito, vendita o distribuzione di alimenti.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti dei soggetti che operano in stabilimenti di produzione e deposito di alimenti destinati all’esportazione, qualora i Paesi importatori richiedano il possesso di una certificazione sanitaria equivalente al libretto di idoneita’ sanitaria.

ARTICOLO 4
(Determinazioni in materia di medicina scolastica)

1. Sono aboliti gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di medicina scolastica, degli archivi delle cartelle sanitarie individuali, a esclusione di quelle compilate ai sensi delle normative di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, nonche’ l’obbligo di effettuare periodiche disinfezioni e disinfestazioni degli ambienti scolastici al di fuori delle esigenze di sanita’ pubblica.

ARTICOLO 5
(Formazione del personale finalizzata alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti)

1. Al fine dell’esercizio delle attivita’ di vigilanza dirette alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti, le Aziende per i servizi sanitari devono farsi carico:
a) della formazione del proprio personale mediante l’acquisizione e il costante aggiornamento delle conoscenze sull’epidemiologia dei rischi correlati agli alimenti, sui meccanismi di azione e sulle misure di prevenzione e controllo;
b) della dimostrata efficacia delle misure di prevenzione e controllo proposte che devono risultare uniformi e omogenee per tutto il territorio regionale.
2. Gli operatori addetti alla produzione, preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell’attivita’ lavorativa ed essere aggiornati, con la periodicita’ dettata dalla complessita’ delle lavorazioni nelle quali sono impiegati. L’onere della formazione e dell’aggiornamento obbligatorio e’ a carico del datore di lavoro come definito dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari).
3. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, nell’ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e ispezione, pongono in atto specifiche verifiche sullo stato di applicazione della normativa vigente, in particolare per quanto concerne la corretta individuazione e gestione dei rischi presenti, nonche’ iniziative per l’aggiornamento e la formazione di tutti gli addetti; tale attivita’ e’ esercitata sulla base delle direttive impartite dai competenti uffici dell’Amministrazione regionale.

ARTICOLO 6
(Obiettivi dei dipartimenti di prevenzione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti, con apposita deliberazione della Giunta regionale, gli obiettivi uniformi, comuni e omogenei delle attivita’ dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari della regione, tenendo conto di quanto stabilito dagli atti di programmazione regionale in ordine alla necessita’ di un forte coordinamento fra i medesimi e le strutture e i soggetti che rappresentano il territorio e nello stesso operano.
2. Fino alla definizione degli obiettivi di cui al comma 1, per gli ambiti relativi alla medicina del lavoro rimangono validi gli obiettivi gia’ fissati negli atti di programmazione regionale vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 e’ verificato dall’Agenzia regionale della sanita’ che, qualora rilevi una diminuita tutela della salute del cittadino, ne da’ immediata notizia alla Direzione centrale salute e protezione sociale.

Capo II
Altre disposizioni per il settore sanitario e sociale

ARTICOLO 7
(Disposizioni in materia di personale del Servizio sanitario regionale)

1. Il servizio svolto presso la Direzione centrale salute e protezione sociale da personale proveniente dal Servizio sanitario regionale al quale sia stato conferito, ai sensi dell’articolo 26, comma 3, del regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, l’incarico di direttore di servizio o di staff, mediante contratto di diritto privato a tempo determinato, e’ utile ai fini della maturazione dell’anzianita’ di servizio presso le amministrazioni di provenienza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con effetto dalla data di conferimento dell’incarico anche se anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 8
(Modifiche della legge regionale 37/1995)

1. All’articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37 (Istituzione, compiti ed assetto organizzativo dell’Agenzia regionale della sanita’ ed altre norme in materia sanitaria), come modificato dall’articolo 19, comma 1, della legge regionale 20/1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <> sono soppresse;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. L’Agenzia puo’ conferire incarichi, per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza ed interesse strategico, mediante la stipulazione di contratti a tempo determinato, con rapporto di lavoro esclusivo, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attivita’ in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facolta’ di rinnovo, ed il relativo trattamento economico e’ determinato sulla base dei criteri stabiliti nei contratti collettivi della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.
3 ter. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 3 bis puo’ avvenire per un numero massimo di unita’ determinate con il provvedimento giuntale di cui al comma 1, previa opportuna pubblicizzazione e valutazione dei candidati da parte di una commissione composta dal Direttore generale dell’Agenzia regionale della sanita’ e dal Direttore centrale della Direzione centrale salute e protezione sociale.>>.

ARTICOLO 9
(Interpretazione autentica dell’articolo 18 della legge regionale 20/2004)

1. I commi 3 e 4 dell’articolo 18 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore dei servizi sociali), vanno interpretati nel senso che all’amministratore unico del consorzio denominato <> viene applicata la medesima disciplina giuridica, economica e previdenziale prevista per il direttore generale dell’Agenzia regionale della sanita’.

ARTICOLO 10
(Norme in materia di personale del Servizio sanitario regionale)

1. Al personale in servizio presso l’ente di cui all’articolo 18 della legge regionale 20/2004, cosi’ come disciplinato dal relativo statuto, si applica il trattamento economico, giuridico e previdenziale previsto per il personale delle Aziende sanitarie regionali che ricopre analoghe posizioni organizzative.

ARTICOLO 11
(Modifiche della legge regionale 22/2001)

1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 22 (Disposizioni in materia di sorveglianza, prevenzione e informazione delle situazioni da rischio amianto e interventi regionali ad esso correlati), e’ abrogato.
2. All’articolo 3 della legge regionale 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 la parola <> e’ sostituita dalla seguente:
<>;
b) il comma 2 e’ abrogato.
3. I commi 2 e 3 dell’articolo 4 della legge regionale 22/2001 sono sostituiti dai seguenti:
<<2. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla tenuta e all’aggiornamento dei registri di cui all’articolo 3, iscrivendo i soggetti che ne abbiano fatto istanza;
b) esprime parere sui progetti di ricerca di cui all’articolo 8, comma 1;
c) propone l’attivazione di ricerche cliniche e di base su problematiche connesse a specifiche situazioni di rischio e di patologie correlate all’amianto;
d) propone iniziative di sorveglianza sanitaria degli esposti all’asbesto;
e) propone interventi di recupero ambientale;
f) propone iniziative formative e informative nei settori sanitario e ambientale.
3. Ai fini dell’iscrizione nei registri di cui all’articolo 3, i soggetti interessati presentano istanza per il tramite dell’Azienda per i servizi sanitari di residenza che, effettuata la valutazione di ogni caso, provvede a trasmettere le istanze alla Commissione presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.>>.
4. L’articolo 5 della legge regionale 22/2001 e’ sostituito dal seguente:
<(Nomina e composizione della Commissione)
1. La Commissione e’ costituita, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla salute e protezione sociale.
2. La Commissione e’ composta da:
a) quattro esperti con comprovata esperienza nell’ambito delle patologie correlate all’esposizione all’amianto, in servizio presso le Aziende sanitarie regionali o presso le strutture universitarie, individuati dall’Assessore regionale alla salute e protezione sociale, di cui:
1) un rappresentante delle unita’ operative di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende per i servizi sanitari;
2) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni;
3) un medico specialista in medicina del lavoro e un tecnico specialista individuato fra anatomo – patologi, chimici, igienisti industriali ed epidemiologi;
b) tre esperti con comprovata esperienza in materia designati dai Presidenti delle Assemblee dei Sindaci di ambito distrettuale di cui alla legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilita’ e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria), che presentino, nell’ultimo quinquennio, sulla base dei dati risultanti dal registro regionale di cui all’articolo 3, il piu’ elevato numero di esposti;
c) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni esposti all’amianto aventi sede nel territorio regionale;
d) un rappresentante dell’Associazione mutilati e invalidi del lavoro, sezione regionale;
e) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Le funzioni di presidente e di vicepresidente sono esercitate da componenti della Commissione eletti dalla stessa a maggioranza assoluta. Gli esperti di cui al comma 2, lettera a), completano il mandato anche se nel corso del medesimo vengono collocati in quiescenza.
4. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unita’ di personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.
6. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonche’ le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, la Commissione puo’ dotarsi di un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta, per disciplinare le modalita’ di svolgimento delle proprie funzioni.
7. La Commissione puo’ articolarsi in sottocommissioni o gruppi la costituzione dei quali avviene ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale).>>.
5. All’articolo 6 della legge regionale 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>;
b) al comma 2 le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.
6. All’articolo 7 della legge regionale 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dell’articolo sono aggiunte, in fine, le parole: <>;
b) al comma 6 dopo la parola <> sono aggiunte le seguenti: <>.
7. All’articolo 8 della legge regionale 22/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla rubrica dell’articolo le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>;
b) al comma 3 le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>;
c) al comma 4 le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.
8. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 22/2001 le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

ARTICOLO 12
(Ricostituzione della Commissione regionale sull’amianto)

1. La Commissione regionale sull’amianto di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 22/2001 e’ ricostituita in conformita’ a quanto disposto dall’articolo 5 della legge medesima, come sostituito dall’articolo 11, comma 4, entro novanta giorni dalla naturale scadenza della commissione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 13
(Modifiche della legge regionale 13/2002)

1. All’articolo 12, comma 17, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) la parola <> e’ sostituita dalla seguente:
<>;
b) alla lettera c) la parola <> e’ sostituita dalla seguente:
<>;
c) alla lettera d) le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>;
d) dopo la lettera e) e’ aggiunta la seguente:
<>.
2. Dopo il comma 18 dell’articolo 12 della legge regionale 13/2002 e’ inserito il seguente:
<<18 bis. La mancata partecipazione di un componente ad almeno quattro sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dello stesso. Alla sua sostituzione si procede conformemente a quanto previsto dal comma 17.>>.

ARTICOLO 14
(Trasferimento di funzioni in materia di controllo sulla produzione e vendita di prodotti cosmetici)

1. A decorrere dall’1 gennaio 2006 le funzioni in materia di controllo sulla produzione e vendita di prodotti cosmetici, previste dalla vigente legislazione in capo alla Regione, sono trasferite alle Aziende per i servizi sanitari.
2. Al fine di consentire l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1, in tutti i casi in cui le norme sulla produzione e la vendita di prodotti cosmetici prevedono l’effettuazione di comunicazioni all’Amministrazione regionale, le stesse sono effettuate alle Aziende per i servizi sanitari competenti per territorio.
3. Le Aziende per i servizi sanitari comunicano all’Amministrazione regionale i dati e le notizie concernenti l’attivita’ svolta per consentire, a termini di legge, l’invio al Ministero della salute delle informazioni riguardanti l’esercizio della funzione di cui trattasi nell’intero territorio regionale.
4. Le modalita’ e i contenuti delle comunicazioni di cui al comma 3 sono stabilite dalla Direzione centrale salute e protezione sociale.

ARTICOLO 15
(Modifiche della legge regionale 20/2004)

1. Alla legge regionale 20/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 dell’articolo 19 le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>;
b) alla rubrica dell’articolo 24 sono aggiunte, in fine, le parole:
<>;
c) al comma 1 dell’articolo 24 dopo le parole <> sono inserite le seguenti: <>;
d) il comma 2 dell’articolo 24 e’ sostituito dal seguente:
<<2. Il personale di cui al comma 1 e’ acquisito in posizione di comando con le modalita’ stabilite dall’articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), anche in eccedenza rispetto alla dotazione organica della predetta Direzione nel limite massimo di dieci unita’, ferma restando la corresponsione, per il periodo del comando, del trattamento economico globale gia’ in godimento presso l’ente di provenienza, comprensivo delle indennita’ o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi. Qualora a detto personale sia conferito un incarico dirigenziale presso l’Amministrazione regionale spettano, in alternativa alle predette indennita’ o compensi, le indennita’ previste per il personale della categoria dirigenziale, se piu’ favorevoli.>>.

ARTICOLO 16
(Modifiche della legge regionale 19/2003)

1. All’articolo 5 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 dopo le parole <> sono aggiunte le seguenti: <>;
b) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
<<2 bis. Qualora i soggetti competenti alla nomina o elezione dei componenti del consiglio di amministrazione non vi provvedano entro il termine di venti giorni dopo la scadenza, l’Assessore regionale competente assegna ad essi un ulteriore termine di venti giorni, decorso il quale vi provvede d’ufficio.>>;
c) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
<<6. Gli statuti delle aziende definiscono i criteri e le modalita’ di determinazione delle indennita’ e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori, tenendo conto dei rispettivi equilibri di bilancio. E’ fatta salva la facolta’ degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all’indennita’ o al gettone di presenza.>>.

ARTICOLO 17
(Modifica della legge regionale 8/2001)

1. Al comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanita’ e politiche sociali), come sostituito dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 23/2004, le parole <> sono sostituite dalle seguenti: <>.

ARTICOLO 18
(Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive)

1 E’ istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive.
2. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) definizione e aggiornamento periodico del calendario vaccinale;
b) elaborazione di un piano vaccini regionale;
c) valutazione di studi e iniziative per la sorveglianza specifica delle malattie e delle infezioni prevenibili con la vaccinazione e dei correlati effetti indesiderati.
3. La Commissione e’ composta da:
a) il direttore del servizio prevenzione e promozione della salute in ambienti di vita e di lavoro della Direzione centrale salute e protezione sociale, con funzioni di coordinamento;
b) il direttore generale dell’Agenzia regionale della sanita’, o suo delegato;
c) due esperti in materia di sanita’ pubblica ed epidemiologia;
d) due esperti in pediatria;
e) un pediatra di libera scelta;
f) un medico di medicina generale;
g) un direttore di dipartimento materno - infantile;
h) un rappresentante, per ciascuna area vasta, dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali.
4. I componenti di cui al comma 3, lettere c), d), e), f), g) e h), sono individuati dall’Assessore regionale alla salute e protezione sociale.
5. La Commissione dura in carica tre anni e comunque svolge le funzioni fino alla sua ricostituzione.
6. La Commissione puo’ avvalersi, a seconda della materia trattata, di ulteriori esperti in altre discipline, senza diritto di voto, individuati di volta in volta dal coordinatore della Commissione.
7. Ai componenti esterni, ivi compresi gli esperti individuati di volta in volta, e’ corrisposto un gettone di presenza, quantificato all’atto della costituzione della Commissione, nonche’ il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile.
L’equiparazione e’ disposta con il provvedimento di nomina.
8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.

ARTICOLO 19
(Commissione regionale per l’educazione continua in medicina)

1. E’ istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Commissione regionale per l’educazione continua in medicina, con il compito di fornire all’Amministrazione regionale il supporto tecnico-scientifico per la programmazione del sistema di formazione continua di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).
2. La Commissione e’ composta da:
a) il direttore della Direzione centrale salute e protezione sociale, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) un funzionario medico della Direzione centrale salute e protezione sociale;
c) il direttore della Direzione centrale lavoro, formazione, universita’ e ricerca, o suo delegato;
d) due rappresentanti designati congiuntamente dagli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
e) un rappresentante designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei farmacisti;
f) un rappresentante designato congiuntamente dagli ordini provinciali dei veterinari;
g) un rappresentante designato congiuntamente dai collegi degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia;
h) esperti nelle materie di volta in volta trattate.
3. La Commissione dura in carica tre anni e comunque svolge le funzioni fino alla sua ricostituzione.
4. La Commissione presenta alla Direzione centrale salute e protezione sociale una relazione semestrale sull’attivita’ svolta.
5. Ai componenti esterni e’ corrisposto un gettone di presenza, quantificato all’atto della costituzione della Commissione, nonche’ il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile.
L’equiparazione e’ disposta con il provvedimento di nomina.
6. La mancata partecipazione di un componente ad almeno quattro sedute consecutive della Commissione comporta la decadenza dello stesso. Alla sua sostituzione si procede conformemente a quanto previsto dal comma 2.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.

ARTICOLO 20
(Modifica della legge regionale 24/2004)

1. All’articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attivita’ di assistenza familiare), sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. La Regione sostiene le persone singole e le famiglie che, per l’accudimento di persone non autosufficienti riconosciute ai sensi delle norme regionali vigenti, si avvalgono di personale addetto all’assistenza familiare, regolarmente assunto con contratto di lavoro dipendente.
2. Le finalita’ di cui al comma 1 si realizzano tramite la concessione da parte degli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni di appositi contributi economici a favore di coloro che intervengono nel rapporto con il personale di cui al comma 1 in qualita’ di datori di lavoro.
3. La Giunta regionale stabilisce la misura, la periodicita’ e la durata dei contributi nonche’ il limite di reddito oltre il quale non vi e’ titolo al percepimento.
4. I beneficiari dei contributi si impegnano a far partecipare il personale addetto all’assistenza familiare ai programmi di formazione e aggiornamento di cui all’articolo 3.
5. I contributi sono cumulabili con l’assegno di cura e assistenza di cui all’articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonche’ modifiche all’articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali) e con le agevolazioni relative ai progetti individuali per la vita indipendente di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave).
6. Alle finalita’ di cui al presente articolo, gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni provvedono con le risorse del Fondo sociale regionale per un importo non inferiore a quello specificamente assegnato.>>;
b) il comma 7 e’ abrogato.
2. La Giunta regionale adempie alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 24/2004, come sostituito dal comma 1, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In sede di prima applicazione, una quota del Fondo sociale regionale, pari all’importo per l’anno 2005 riportato all’articolo 21, comma 4, viene destinata e ripartita tra gli Enti gestori del servizio sociale dei Comuni per le finalita’ di cui all’articolo 9 della legge regionale 24/2004, come modificato dal comma 1, sulla base della popolazione ultrasessantacinquenne residente nell’ambito territoriale di riferimento.

ARTICOLO 21
(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti dall’articolo 8, comma 3, della legge regionale 22/2001, come modificato dall’articolo 11, comma 7, lettera a), continuano a fare carico all’unita’ previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4761 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione e’ sostituita dalla seguente <nel territorio regionale>>.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 24 della legge regionale 20/2004, come modificato dall’articolo 15, continuano a fare carico alle unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 51.1.280.1.1 - capitoli 550 e 551;
b) UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 12, 18 e 19 fanno carico all’unita’ previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 9 della legge regionale 24/2004, come modificato dall’articolo 20, comma 1, fanno carico all’unita’ previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento e’ incrementato di complessivi 1.665.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per l’anno 2005 e di 465.000 euro per l’anno 2006.
5. All’onere complessivo di 1.665.000 euro, suddiviso in ragione di 1.200.000 euro per l’anno 2005 e di 465.000 euro per l’anno 2006, si provvede mediante storno di pari importo dall’unita’ previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 4671 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.

Data a Trieste, addi’ 18 agosto 2005.


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