ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. Con la presente legge la Regione istituisce l’ufficio del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, di seguito denominato Garante.
2. Il Garante, in armonia con i principi fondamentali della Costituzione, delle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, della normativa statale vigente e nell’ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti delle persone di cui al comma 1.
3. I destinatari della presente legge sono: le persone presenti negli istituti penitenziari, quelle in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, le persone in stato di arresto ovvero di fermo, nonché le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.
ARTICOLO 2
(Designazione e nomina del Garante)
1. Il Consiglio regionale designa, mediante elezione a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri regionali assegnati, il Garante di cui all’articolo 1.
2. Il Garante è scelto tra personalità con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario. Il Garante per esperienze acquisite nella tutela dei diritti deve offrire garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell’esercizio delle proprie funzioni. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.
3. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni e non può essere riconfermato. Alla scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo
non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento della nomina del nuovo Garante.
ARTICOLO 3
(Incompatibilità)
1. La carica di Garante è incompatibile con quella di:
a) membro del Parlamento italiano e membro del Parlamento europeo, Ministro, Presidente della Regione, Presidente della Provincia, Sindaco, Consigliere ed Assessore regionale, provinciale e comunale;
b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceve, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
2. Il Garante non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro autonomo. Il conferimento dell’incarico di Garante a personale regionale o di altri enti dipendenti o comunque controllati dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.
ARTICOLO 4
(Decadenza dall’incarico, sostituzione e revoca)
1. Il Presidente del Consiglio regionale, qualora accerti una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 3, sentito l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, invita l’interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dall’incarico dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale il quale provvede, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 1, alla designazione di un nuovo Garante entro e non oltre novanta giorni.
2. Il Consiglio regionale in caso di dimissioni, morte, accertato impedimento fisico o psichico del Garante o nel caso in cui lo stesso riporti condanna penale definitiva, provvede alla nuova designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1.
3. Il Consiglio regionale può revocare il Garante in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l’incarico affidato. In questo caso il Consiglio regionale procede ad una nuova designazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1.
ARTICOLO 5
(Trattamento economico)
1. Il trattamento economico è determinato dalla Giunta regionale in misura non superiore allo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale previsto dal CCNL dell’area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali.
2. Qualora il Garante eserciti una attività di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al comma 1 è ridotto del quaranta per cento.
3. Al Garante che, per ragioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni, si reca fuori regione è dovuto il trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali.
ARTICOLO 6
(Funzioni)
1. Il Garante per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale e in previsione della promozione dei diritti di partecipazione alla vita civile, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e con la magistratura di sorveglianza, le seguenti funzioni:
a) assume iniziative volte ad assicurare che alle persone di cui all’articolo 1, comma 3 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;
b) segnala eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all’articolo 1, comma 3 dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazioni sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative;
c) si attiva, anche nei confronti delle amministrazioni competenti, affinché queste assumano le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
d) si attiva presso le strutture e gli enti regionali competenti in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a);
e) propone agli organi regionali titolari della vigilanza, l’adozione delle opportune iniziative o l’esercizio del potere sostitutivo, in caso di perdurata assenza di quanto previsto alla lettera d);
f) propone agli organi regionali competenti, l’adozione di atti normativi e amministrativi per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all’articolo 1, comma 3;
g) esprime parere, su richiesta degli organi regionali competenti, relativamente alle materie della presente legge;
h) propone iniziative di informazione, di promozione culturale e di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.
2. Il Garante è membro dell’Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria.
3. Il Garante per le finalità di cui all’articolo 1, comma 2, ha facoltà di acquisire gli esiti delle decisioni conseguenti alla concertazione della programmazione sociale di territorio ed ha facoltà di formulare proposte al tavolo regionale del welfare per le tematiche inerenti la propria funzione.
4. Il Garante informa periodicamente la Commissione consiliare competente in materia, sull’attività svolta.
ARTICOLO 7
(Ufficio del Garante)
1. Il Garante si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di risorse messe a disposizione dalla Giunta regionale.
2. Le modalità organizzative e le risorse per lo svolgimento delle funzioni del Garante sono definite dalla Giunta regionale con proprio atto, d’intesa con il Garante stesso, sentita la competente Commissione consiliare.
3. Il Garante può avvalersi, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione dell’Osservatorio regionale sulla condizione penitenziaria e post penitenziaria, della Conferenza regionale volontariato giustizia, di centri universitari di studio e ricerca, di associazioni di volontariato che si occupano di diritti umani e di condizioni di detenzione.
ARTICOLO 8
(Protocolli d’intesa)
1. Il Garante promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti volti a:
a) attivare, all’interno degli istituti penitenziari, strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all’articolo 1;
b) prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Garante con particolare riguardo alle modalità di accesso negli istituti di pena.
ARTICOLO 9
(Relazione annuale)
1. Il Garante, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati ottenuti al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.
2. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su organi di stampa della regione o indipendenti.
3. Il Consiglio regionale discute la relazione in una apposita sessione, convocata entro due mesi dalla presentazione della stessa.
4. Le attività del Garante ed i materiali documentali ed informativi connessi alla sua funzione vengono pubblicati su apposita sezione del sito della Regione.
5. Gli organi regionali con competenze attinenti dovranno trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, relazioni riepilogative comprensive di statistiche sintetiche sui servizi o progetti attivati e sui risultati raggiunti.
ARTICOLO 10
(Norme finali e transitorie)
1. Il Consiglio regionale provvede alla elezione del Garante ai sensi dell’articolo 2 entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. La Giunta regionale approva l’atto di cui all’articolo 7, comma 2 entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 11
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti agli articoli 5, 6 comma 1, lettera h), 7 comma 3 e 8 comma 1, lettera a) è autorizzata per l’anno 2006 la spesa di 50.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 13.1.001 che assume la nuova denominazione “Interventi a favore delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale” (cap. 2711-2712-2713).
2. Al finanziamento della maggiore spesa di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.002 del bilancio di previsione 2006 denominata “Fondi di riserva” (cap. 6100).
3. Per gli anni 2007 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 18 ottobre 2006
LORENZETTI
Note:
Note all’art. 11, commi 2 e 3:
- La legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3, recante “Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006 – 2008”, è pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. n. 9 del 15 febbraio 2006.
- Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000), è il seguente:
«Art. 27.
Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».