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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 18.01.2006, n. 2
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)
 
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)

1. L’ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 23.054.860.666,39 euro, suddivisi in ragione di 8.293.267.776,62 euro per l’anno 2006, di 7.379.645.814,84 euro per l’anno 2007 e di 7.381.947.074,93 per l’anno 2008, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A1, a carico delle unita’ previsionali di base del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
2. Ai sensi dell’articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 1/1963 e dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita’ regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), nel triennio 2006-2008 e’ autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 876.325.854,71 euro, suddivisi in ragione di 323.256.490,44 euro per l’anno 2006, di 295.211.755,58 euro per l’anno 2007 e di 257.857.608,69 euro per l’anno 2008.
3. Per le finalita’ di cui al comma 2, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a stipulare nell’anno 2006 uno o piu’ contratti di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 323.256.490,44 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unita’ previsionali di base del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, ivi indicate, con riferimento ai capitoli di spesa di cui al prospetto B/1 del documento tecnico allegato ai bilanci per gli anni medesimi, in conformita’ alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
4. L’Amministrazione regionale e’ altresi’ autorizzata a stipulare nell’anno 2006 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell’importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali e’ stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), e dell’articolo 1, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), nonche’ dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), nella misura massima di 433.203.034,48 euro.
5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, primo comma, della legge 144/1989;
b) durata non superiore ai venti anni.
6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4 e’ autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.
7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, nonche’ a quanto disposto con il comma 6, e’ autorizzato, nel triennio 2006-2008, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale 7/1999, nell’ambito del nuovo programma EMTN in fase di deposito presso la Borsa del Lussemburgo.
8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile;
b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell’emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicita’ trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo;
c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni;
d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;
e) in relazione all’andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola, ovvero in un’unica soluzione a scadenza con utilizzo di strumenti finanziari derivati per l’ammortamento periodico.
9. L’Amministrazione regionale, in relazione all’andamento del mercato finanziario, e’ altresi’ autorizzata a modificare il profilo dell’indebitamento, sia in linea capitale sia in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le forme contrattuali da adottare per il ricorso al mercato dei capitali.
10. L’Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunita’, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l’adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 2, 4, 6 e 7, nonche’ al ricorso agli strumenti finanziari derivati previsto al comma 9, anche istituendo all’uopo nel bilancio e nel documento tecnico nuove unita’ previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unita’ previsionali di base e dei capitoli relativi al ricavo e all’ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:
a) iscrizione in apposite unita’ previsionali di base e capitoli di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
b) iscrizione in apposite unita’ previsionali di base e capitoli di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 7 sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.
11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, dei BOR e degli strumenti finanziari derivati di cui al presente articolo, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a prestare garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all’Istituto tesoriere a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto speciale, come da ultimo modificato dall’articolo 30, comma 10, della legge 289/2002.
12. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della legge regionale 7/1999, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati in complessivi 817.038.166 euro, suddivisi in ragione di 15.400.000 euro per l’anno 2006, di 394.500.000 euro per l’anno 2007 e di 394.700.000 euro per l’anno 2008 relativamente al fondo destinato alle spese di parte corrente e in complessivi 12.438.166 euro, suddivisi in ragione di 7.628.166 euro per l’anno 2006, di 2.500.000 euro per l’anno 2007 e di 2.310.000 euro per l’anno 2008 relativamente al fondo destinato alle spese in conto capitale, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A2, a carico delle unita’ previsionali di base del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo.
13. L’importo da iscrivere nei fondi di cui all’articolo 9, comma 1, lettere b), c), d) e d sexies), come aggiunta dall’articolo 33, comma 1, della legge regionale 26/2005, della legge regionale 7/1999, resta determinato, per ciascun fondo, nell’ammontare a fianco di ciascuno come di seguito indicato, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A3, a carico delle unita’ previsionali di base del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, ivi indicate, con riferimento agli appropriati capitoli del documento tecnico di accompagnamento del bilancio medesimo:
a) fondo per le spese impreviste: complessivi 19.700.000 euro, suddivisi in ragione di 12.700.000 euro per l’anno 2006, di 3.420.000 euro per l’anno 2007 e di 3.580.000 euro per l’anno 2008;
b) fondo per le spese obbligatorie e d’ordine: complessivi 18.508.931,10 euro, suddivisi in ragione di 11.616.484,54 euro per l’anno 2006, di 3.366.524,01 euro per l’anno 2007 e di 3.525.922,55 euro per l’anno 2008;
c) fondo per la riassegnazione dei residui perenti: complessivi 265 milioni di euro, suddivisi in ragione di 236 milioni di euro per l’anno 2006, di 13 milioni di euro per l’anno 2007 e di 16 milioni di euro per l’anno 2008;
d) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 1998-1999 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 49.722 euro, suddivisi in ragione di 16.574 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008;
e) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2002-2003 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 13.838.436 euro, suddivisi in ragione di 4.612.812 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008;
f) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2004-2005 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 13.753.962 euro, suddivisi in ragione di 4.584.654 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008;
g) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2006-2007 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: complessivi 25.947.000 euro, suddivisi in ragione di 8.649.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008;
h) fondo per l’attuazione del contratto collettivo per il biennio 2008-2009 del personale regionale, ivi compresa l’area dirigenziale: 4.550.000 euro per l’anno 2008;
i) fondo per la contrattazione integrativa di cui all’articolo 4, comma 8, della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonche’ ulteriori disposizioni in materia di personale): complessivi 440.937 euro, suddivisi in ragione di 146.979 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008;
l) fondo per il finanziamento e l’adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario: complessivi 81.484.900 euro, suddivisi in ragione di 16.484.900 euro per l’anno 2006, di 35 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni di euro per l’anno 2008;
m) fondo per gli interventi in materia di innovazione, ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico: complessivi 60 milioni di euro, suddivisi in ragione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.

ARTICOLO 2
(Fissazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive)

1. Ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4 (Disposizioni inerenti all’istituzione e alla disciplina dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive (IRAP) e altre disposizioni in materia tributaria), le aliquote dell’IRAP di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche’ riordino della disciplina dei tributi locali), e successive modifiche, sono fissate nei termini seguenti:
a) 4,25 per cento del valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale, salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 446/1997, concernente la maggiore aliquota applicabile al valore della produzione netta prodotto nell’esercizio di attivita’ non commerciale dalle amministrazioni ed enti pubblici, nonche’ dall’articolo 45, comma 1, del medesimo decreto, concernente la minore aliquota applicabile al valore della produzione netta dei soggetti che operano nel settore agricolo e delle cooperative della piccola pesca e dei loro consorzi;
b) 3,25 per cento del valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale per le nuove imprese artigiane, insediate nelle zone di svantaggio socio-economico del territorio montano, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, commi da 13 a 17, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);
c) 3,45 per cento del valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale per le nuove imprese artigiane, insediate nelle aree del territorio regionale diverse da quelle indicate alla precedente lettera b), secondo quanto stabilito dall’articolo 1, commi da 13 a 17, della legge regionale 1/2004.
2. Si applica l’aliquota del 3,25 per cento del valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale per i soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d’imposta, presentino:
a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, realizzato nel territorio regionale, di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente;
b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP e attribuibili alla produzione regionale, di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente.
3. I criteri e le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.
4. Per gli esercenti arti e professioni in forma individuale o associata si applica, in ogni caso, l’aliquota ordinaria del 4,25 per cento.
5. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge.
6. Le Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, sono esonerate dall’imposta di cui al decreto legislativo 446/1997 ai sensi di quanto disposto dalla normativa statale.

ARTICOLO 3
(Riforma del sistema dei trasferimenti ordinari a favore dei Comuni)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia adotta un sistema di trasferimenti a favore dei Comuni che favorisce l’autonomia finanziaria degli enti medesimi riconosciuta dall’articolo 119 della Costituzione e che tiene conto delle peculiarita’ locali in modo da assicurare una distribuzione equa, funzionale e coerente delle risorse regionali.
2. Per la finalita’ di cui al comma 1 la Regione finanzia in modo indistinto i bilanci delle amministrazioni comunali principalmente mediante trasferimenti ordinari, erogati senza vincolo di destinazione e senza obbligo di rendicontazione.
3. I trasferimenti ordinari spettanti annualmente ai Comuni sono suddivisi nelle seguenti quote:
a) quota di fiscalita’ legata al territorio da assegnare sulla base di parametri di fiscalita’ locale, pari al 65 per cento dei trasferimenti ordinari;
b) quota di compensazione, pari al 35 per cento dei trasferimenti ordinari.4. I trasferimenti ordinari di cui al comma 3 assicurano almeno il 95 per cento del trasferimento ordinario dell’anno 2005, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005); per i Comuni ai quali, ai sensi del comma 3, spetta un’assegnazione superiore ai trasferimenti ordinari dell’anno 2005, e’ attribuita una quota pari al trasferimento ordinario 2005 maggiorato del 5 per cento della differenza tra assegnazione ai sensi del comma 3 e il trasferimento ordinario 2005.
5. La quota residuata dopo il riparto di cui al comma 3 e’ destinata a incentivare miglioramenti organizzativi e gestionali, con particolare riferimento all’esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi.

ARTICOLO 4
(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)

1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall’articolo 30, comma 10, della legge 289/2002;
d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dell’imposta erariale sui consumi d’energia elettrica di cui all’articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984;
e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all’articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984;
f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all’articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall’articolo 1 della legge 457/1984.
2. L’importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi e’ accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell’anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalita’ conseguenti all’eventuale conguaglio, positivo o negativo.
3. Per l’anno 2006 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 395.600.000 euro, incrementate di una assegnazione straordinaria di 19.426.123 euro.
4. Le assegnazioni di cui al comma 3, ammontanti complessivamente a 415.026.123 euro, sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi da 5 a 8, dai commi da 12 a 16 e dal comma 29.
5. Le assegnazioni sono attribuite alle Province:
a) per 45.761.230 euro, quale trasferimento ordinario, in misura pari alle assegnazioni attribuite alle Province, per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettere a) e d), della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
b) per 1.454.638 euro, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, in misura pari alle assegnazioni attribuite alle Province nell’anno 2005, ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettere b) ed e), della legge regionale 1/2005;
c) per 686.558 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego e da ripartire, per l’anno 2006, in misura proporzionale all’assegnazione attribuita alle stesse Province, per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 2, commi 15, 16 e 17, della legge regionale 1/2005.
6. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:
a) per 314.045.813 euro, quale trasferimento ordinario suddiviso nelle seguenti quote e tenuto conto dei correttivi di cui ai commi 7 e 8:
1) per 204.129.779 euro, a titolo di quota di fiscalita’ legata al territorio, da assegnare in misura proporzionale all’incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all’ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, sul totale del gettito medio d’imposta del triennio di tutti i Comuni della regione;
2) per 109.916.034 euro a titolo di quota compensativa, da assegnare sulla base dei criteri di riparto definiti con regolamento, rapportati alla popolazione residente, alla montanita’ e alla classe demografica di appartenenza, con particolare riguardo ai Comuni di ridotte dimensioni demografiche, strutturati sulla base di un indicatore unitario di disagio desunto dalle seguenti variabili:
2.1) variazione della popolazione nel quinquennio;
2.2) variazione della popolazione nel ventennio;
2.3) indice di vecchiaia;
2.4) densita’;
2.5) tasso di attivita’;
2.6) unita’ locali per abitante;
2.7) pressione finanziaria;
b) per 400.000 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite ai Comuni, per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera b), della legge regionale 1/2005;
c) per 7.079.343 euro a favore dei Comuni per l’esercizio coordinato di funzioni e la gestione associata di servizi tra enti locali, da assegnare secondo criteri e modalita’ definiti con il Piano di valorizzazione territoriale di cui all’articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia); solo per l’anno 2006 una quota dello stanziamento puo’ essere destinata al finanziamento delle convenzioni stipulate tra Comuni al di fuori di una stessa associazione intercomunale, con priorita’ nell’assegnazione delle risorse per i Comuni interamente montani e per quelli non interamente montani con popolazione fino a tremila abitanti;
d) per 3.500.000 di euro al fine di contenere le tariffe, a titolo di concorso negli oneri relativi all’imposta sul valore aggiunto per l’affidamento a soggetti esterni di servizi non commerciali per i quali e’ previsto un corrispettivo da parte dell’utenza, da ripartirsi in misura pari agli otto decimi dell’ammontare degli oneri relativi all’imposta sul valore aggiunto sostenuti nel 2005; in caso di insufficienza dello stanziamento l’assegnazione spettante a ciascun beneficiario e’ ridotta in misura proporzionale;
e) per 14.216.766 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, in misura pari alle assegnazioni attribuite ai Comuni nell’anno 2005, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettere f) e g), e comma 11, della legge regionale 1/2005;
f) per 6.251.965 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego e da ripartire, per l’anno 2006, in misura proporzionale all’assegnazione attribuita agli stessi Comuni, per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 2, commi 15, 16 e 17, della legge regionale 1/2005; relativamente all’assegnazione a favore del Comune di Moggio Udinese non si tiene conto della quota assegnata nel 2005 relativa al personale della casa di riposo <>;
g) per 1.078 euro a favore del Comune di Moggio Udinese a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego per il personale assegnato alla casa di riposo <>;
h) per euro 54.000 a favore dei Comuni che, nell’anno 2005, hanno beneficiato del fondo di cui all’articolo 2, comma 7, lettera h), della legge regionale 1/2005, da assegnare in misura pari agli oneri sostenuti per il personale in aspettativa sindacale retribuita nell’anno 2005, al netto di quanto gia’ assegnato dalla Regione, a medesimo titolo, nell’anno 2005; in caso di insufficienza del fondo l’assegnazione e’ ridotta in misura proporzionale;
i) per euro 542.000 a favore dei Comuni che, nell’anno 2006, sostengono oneri relativi alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale retribuita, da assegnare secondo criteri e modalita’ definiti con regolamento;
la quota residuata dopo tale riparto e’ destinata, prioritariamente, al saldo della quota di cui alla lettera h), e la parte ulteriormente residua va a incrementare il fondo di cui al comma 15.
7. Per i Comuni ai quali, nel riparto di cui al comma 6, lettera a), spetta complessivamente un’assegnazione inferiore al 95 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, l’assegnazione complessiva per ciascuno di essi, determinata secondo i criteri indicati al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), e’ incrementata della quota necessaria a raggiungere un’assegnazione pari al 95 per cento dei trasferimenti ordinari 2005.
8. Per i Comuni ai quali, nel riparto di cui al comma 6, lettera a), spetta complessivamente un’assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, la quota di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), e’ assegnata in misura pari all’assegnazione dei trasferimenti ordinari 2005, incrementata del 5 per cento della differenza tra l’assegnazione complessiva di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), e quella dei trasferimenti ordinari 2005.
9. La quota eventualmente residuata dopo il riparto dei trasferimenti ordinari di cui al comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), e’ assegnata per il 90 per cento sulla base dei criteri definiti con il Piano di valorizzazione territoriale di cui al comma 6, lettera c), per il 10 per cento a titolo di compensazione per situazioni particolari dei Comuni, secondo criteri e modalita’ definite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 31.
10. Il riparto del fondo di cui al comma 6, lettera d), e’ disposto a favore di ciascun Comune la cui domanda di assegnazione, indicante il totale complessivo degli oneri IVA sostenuti nel 2005, corredata di relativa autocertificazione a firma del responsabile del servizio finanziario, pervenga al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali entro e non oltre il termine del 30 aprile 2006; in relazione ai servizi esternalizzati, si considerano solo i contratti aventi a oggetto servizi non commerciali, intendendosi per tali quelli assoggettati all’imposta sul valore aggiunto che, ove prestati dai Comuni, sarebbero considerati esenti ovvero non rientrerebbero nel campo d’applicazione dell’imposta medesima; sono esclusi i servizi relativi al trasporto pubblico locale.
11. Il riparto del fondo di cui al comma 6, lettera h), e’ disposto a favore di ciascun Comune la cui domanda, indicante il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri sostenuti nel 2005, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, pervenga al Servizio finanza locale della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali entro e non oltre il termine del 30 aprile 2006.
12. Le assegnazioni sono attribuite alle Comunita’ montane:
a) per 8.133.840 euro, quale trasferimento ordinario, in misura pari alle assegnazioni attribuite alle Comunita’ montane, per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 2, comma 13, lettera a), della legge regionale 1/2005;
b) per 222.251 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, in misura pari alle assegnazioni attribuite alle Comunita’ montane, per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 2, comma 13, lettera b), della legge regionale 1/2005;
c) per 113.967 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego e da ripartire, per l’anno 2006, in misura proporzionale all’assegnazione attribuita alle stesse Comunita’ montane, per l’anno 2005, ai sensi dell’articolo 2, commi 15, 16 e 17, della legge regionale 1/2005; per la Comunita’ montana Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale non si tiene conto della quota trasferita nel 2005 per il personale della casa di riposo <>.
13. Le assegnazioni sono attribuite alla Comunita’ collinare del Friuli:
a) per 801.693 euro, quale trasferimento ordinario;
b) per 27.853 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego;
c) per 20.540 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego.
14. L’assegnazione di cui al comma 6, lettera e), spettante al Comune di Moggio Udinese e’ incrementata di 22.750 euro che viene corrispondentemente detratta dall’assegnazione di cui al comma 12, lettera b), spettante alla Comunita’ montana Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale per il personale della casa di riposo <> transitato a decorrere dal 30 marzo 2003 dalla citata Comunita’ montana al Comune di Moggio Udinese.
15. Alle Province, ai Comuni, alle Comunita’ montane e alla Comunita’ collinare del Friuli e’ assegnato un fondo di 208.000 euro per il concorso negli oneri che gli enti medesimi sostengono nell’anno 2006, relativi alla concessione ai propri dipendenti di aspettativa sindacale retribuita, da assegnare secondo criteri e modalita’ definiti con regolamento.
16. Alle Province, ai Comuni, alle Comunita’ montane e alla Comunita’ collinare del Friuli e’ assegnato un fondo di 10.365.338 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri sostenuti negli anni precedenti o da sostenere nel 2006, derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l’assegnazione e’ concessa secondo criteri e modalita’ stabiliti con regolamento che tenga conto del turn over e dei conseguenti conguagli.
17. Alle Province, ai Comuni, alle Comunita’ montane e alla Comunita’ collinare del Friuli e’ assegnato un fondo di 3.217.125,53 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri sostenuti negli anni precedenti o da sostenere nel 2006, derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego; l’assegnazione e’ concessa secondo criteri e modalita’ stabiliti con regolamento che tenga conto del turn over e dei conseguenti conguagli.
18. Le assegnazioni previste dal comma 5, lettera a), dal comma 12, lettera a), e dal comma 13, lettera a), sono erogate in due rate per le Comunita’ montane e per la Comunita’ collinare del Friuli e in quattro rate per le Province; la prima rata deve essere erogata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; la seconda rata entro un mese dalla data d’approvazione della legge regionale d’assestamento di bilancio per l’anno 2006; la terza e la quarta entro il mese di novembre, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilita’ e di crescita.
19. L’assegnazione di cui al comma 6, lettera a), e’ erogata con le seguenti modalita’ e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilita’ e crescita, nonche’ compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:
a) per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti in due rate; la prima delle quali pari al 60 per cento del 95 per cento del trasferimento ordinario dell’anno 2005 di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; la seconda e’ disposta in misura corrispondente al trasferimento ordinario di cui al comma 6, lettera a), con i correttivi di cui ai commi 7 e 8 al netto di quanto gia’ assegnato quale prima rata, entro sessanta giorni dall’approvazione della legge regionale di assestamento di bilancio per l’anno 2006;
b) per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti in quattro rate, le prime tre pari ciascuna al 30 per cento del 95 per cento del trasferimento ordinario dell’anno 2005 di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 1/2005, la quarta rata e’ disposta in misura corrispondente al trasferimento ordinario di cui al comma 6, lettera a), con i correttivi di cui ai commi 7 e 8, al netto di quanto gia’ assegnato con le precedenti tre rate;
la prima rata verra’ erogata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge; la seconda entro sessanta giorni dall’approvazione della legge regionale di assestamento di bilancio per l’anno 2006; la terza e la quarta rata entro il mese di novembre.
20. Le assegnazioni previste dal comma 5, lettere b) e c), dal comma 6, lettere b), d), e), f), g), e h), dal comma 12, lettere b) e c), e dal comma 13, lettere b) e c), sono erogate in unica soluzione entro il mese di agosto 2006, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilita’ e di crescita, nonche’ compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale.
21. Le assegnazioni previste dal comma 13 sono erogate senza l’obbligo dell’effettivo e dimostrato fabbisogno di cassa.
22. Le assegnazioni previste dai commi da 5 a 17 non sono soggette a vincoli ne’ a rendicontazione.
23. Per le finalita’ previste dal comma 5, lettera a), dal comma 6, lettere a), b), c), d), h) e i), dal comma 12, lettera a), dal comma 13, lettera a), e dal comma 15, e’ autorizzata la spesa complessiva di 380.525.919 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1573 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. Per le finalita’ previste dal comma 5, lettera b), dal comma 6, lettera e), dal comma 12, lettera b), e dal comma 13, lettera b), e’ autorizzata la spesa di 427.800 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Il restante onere di 15.493.708 euro, autorizzato con l’articolo 2, comma 32, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), continua a far carico all’unita’ previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. Gli oneri derivanti dal comma 5, lettera c), dal comma 6, lettere f) e g), dal comma 12, lettera c), e dal comma 13, lettera c), di 7.074.108 euro e dal comma 16 di 10.365.338 euro, autorizzati con l’articolo 2, comma 33, della legge regionale 1/2004, con l’articolo 2, comma 30, della legge regionale 1/2005 e con l’articolo 2, comma 26, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), continuano a far carico all’unita’ previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
26. Per le finalita’ previste dal comma 17 e’ autorizzata la spesa di 3.217.125,53 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 1.3.370.1.2831 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 1653 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Alla copertura di detto onere e’ vincolata quota dell’avanzo presunto dell’anno 2005 derivante dall’economia di spesa accertata per pari importo al 31 dicembre 2005 a carico dello stanziamento autorizzato per l’anno 2005 dall’articolo 2, comma 33, della legge regionale 1/2004, dall’articolo 2, comma 26, della legge regionale 1/2005 e dall’articolo 2, comma 26, della legge regionale 15/2005, sull’unita’ previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. Per le finalita’ connesse al concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego e’ autorizzata la spesa complessiva di 16.349.308 euro suddivisa in ragione di 427.800 euro per l’anno 2007 e di 15.921.508 euro per l’anno 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento al capitolo 1641 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. Per le finalita’ connesse al definitivo concorso negli oneri derivanti dall’istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, e’ autorizzata la spesa complessiva di 17.439.446 euro per l’anno 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2006-2008, con riferimento al capitolo 1642 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. L’amministrazione regionale e’ autorizzata ad assegnare alle Province, per l’anno 2006, un fondo di 1.139.250 euro, quale trasferimento per le spese che le stesse sostengono per la gestione dei beni messi a loro disposizione ai sensi dell’articolo 2, comma 8, delle legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), ripartito in misura pari alle assegnazioni attribuite alle medesime Province nell’anno 2005 ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lettera c), della legge regionale 1/2005;
l’erogazione e’ disposta in unica soluzione entro il mese di agosto 2006;
l’assegnazione non e’ soggetta a rendicontazione.
30. Per le finalita’ di cui al comma 29 e’ autorizzata la spesa di 1.139.250 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1645 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. Ai Comuni e’ attribuita un’assegnazione di 400.000 euro per la compensazione a favore di particolari situazioni, secondo criteri e modalita’ da definirsi con deliberazione della Giunta regionale con particolare riguardo ai Comuni con minore dimensione demografica, nonche’ quelli soggetti a intensi flussi turistici stagionali.
32. Per le finalita’ di cui al comma 31 e’ autorizzata la spesa di 400.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 1.1.370.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1575 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33. In attuazione di quanto disposto dall’articolo 3, comma 20, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), l’Amministrazione regionale eroga ai Comuni assegnazioni compensative dei minori introiti derivanti dai provvedimenti statali di esenzione in materia di imposta comunale sulla pubblicita’ ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)), per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato.
L’assegnazione e’ disposta, relativamente ai minori introiti dell’anno 2002, in misura proporzionale ai minori introiti gia’ oggetto di dichiarazione ai sensi della normativa statale, per complessivi 1.804.983,25 euro, e ai minori introiti degli anni 2003, 2004 e 2005 per i Comuni per i quali lo Stato non ha gia’ provveduto ad assegnare le quote spettanti, ammontanti a 8.986,29 euro.
34. Per le finalita’ previste dal comma 33 e’ autorizzata la spesa di 1.813.969,54 euro per l’anno 2006, a carico dell’unita’ previsionale di base 1.3.370.1.536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2006 al 2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1580 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. Dall’anno 2006 l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a erogare annualmente ai Comuni assegnazioni compensative dei minori introiti derivanti dai provvedimenti statali di esenzione in materia di imposta comunale sulla pubblicita’ per un importo complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato e da ripartire in misura proporzionale a quanto assegnato ai sensi del comma 33.
36. Per le finalita’ previste dal comma 35 e’ autorizzata la spesa complessiva di 5.414.949,75 euro, suddivisa in ragione di 1.804.983,25 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell’unita’ previsionale di base 1.3.370.1.536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2006 al 2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37. In aderenza a quanto previsto dall’articolo 2, comma 54, della legge regionale 1/2005, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere ai Comuni di Codroipo, Cormons e Zuglio un contributo straordinario, rispettivamente di 40.000 euro, 50.000 euro e 70.000 euro al fine di sostenere le attivita’ connesse alla gestione museale, agli scavi archeologici o alla riqualificazione e valorizzazione delle zone adiacenti alle aree archeologiche vincolate.
38. Per le finalita’ previste dal comma 37 e’ autorizzata la spesa di 160.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1654 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Comune di Chiusaforte un contributo straordinario di 60.000 euro, a sostegno delle spese di primo intervento, di riqualificazione dell’area sulla quale insistono gli alloggi prefabbricati comunali sita in localita’ Piani di Sotto e interessata dall’incendio del 30 novembre 2005.
40. Per le finalita’ previste dal comma 39 e’ autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 1.3.370.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1655 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
41. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo straordinario di 50.000 euro per iniziative di carattere culturale e di socializzazione a favore della popolazione scolastica della Carnia da attuarsi anche con la collaborazione degli Istituti comprensivi e dei Comuni del territorio, con priorita’ per i Comuni territorialmente piu’ marginali rispetto a Tolmezzo.
42. Per le finalita’ previste dal comma 41 e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1660, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata ad assegnare in unica soluzione all’Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (AICCRE) sezione del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario di 40.000 euro per il perseguimento delle finalita’ istituzionali.
44. Per le finalita’ di cui al comma 43 e’ autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 1.3.370.1.18 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1692 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
45. Al fine di contribuire al perseguimento degli obiettivi in materia di patto di stabilita’ e di contenimento della spesa pubblica, come concordati tra Stato e Regione nell’ambito dell’annuale stipula del patto medesimo, l’Amministrazione regionale, sentita l’Assemblea delle Autonomie locali, con regolamento, da adottarsi entro il termine previsto dalla normativa nazionale, individua gli enti locali tenuti al rispetto dello stesso e determina, tenendo conto delle peculiarita’ degli enti medesimi, i vincoli, i criteri e le modalita’ per il loro concorso al perseguimento dei citati obiettivi.
46. L’Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, d’intesa con la Direzione centrale risorse economiche e finanziarie, attiva il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita’ interno, attraverso delle rilevazioni, con modalita’ e termini fissati nel regolamento di cui al comma 45.
47. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 45 le Province, le Comunita’ montane e i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, non possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.
48. Ai fini del concorso del sistema Regione - Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia al rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, diversi da quelli di cui al comma 45, negoziati con lo Stato e riferiti al sistema regionale nel suo complesso per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, l’Amministrazione regionale, sentita l’Assemblea delle Autonomie locali, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e di concerto con l’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, definisce con regolamento i criteri e le modalita’ per il concorso degli enti locali della Regione al raggiungimento dei predetti obiettivi.
49. La realizzazione del programma di eventi formativi di cui all’articolo 2, comma 13, della legge regionale 15/2005 e’ effettuata mediante stipulazione di accordo di programma con le associazioni degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, cui sono trasferite le risorse necessarie, da impiegare per iniziative formative attuate prioritariamente da proprie strutture specializzate. Il programma di formazione e’ integrato con la previsione di iniziative di formazione del personale della polizia municipale nel settore della polizia amministrativa e della sicurezza urbana, nonche’ del personale addetto agli uffici di controllo interno.
50. Per le finalita’ previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, nelle unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unita’ previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

ARTICOLO 5
(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)

1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che il Comune stipula per la costruzione del nuovo edificio destinato a punto di primo soccorso, sede infermeria di comunita’ e delle associazioni sociosanitarie e foresteria per gli operatori del pronto soccorso.
2. Il progetto dell’opera e’ elaborato in accordo con l’Azienda per i servizi sanitari n. 5 <> per la parte relativa all’attivita’ sanitaria di pronto soccorso. Ai fini dell’ammissibilita’ della spesa, il progetto dell’opera e’ sottoposto all’esame del Nucleo di valutazione dell’edilizia sanitaria e socio-assistenziale.
3. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 e’ presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio economia sanitaria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda e’ corredata della deliberazione esecutiva con cui il Comune beneficiario dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante, nonche’ del progetto preliminare dei lavori.
L’erogazione della prima annualita’ del finanziamento e’ disposta all’atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
4. Per le finalita’ previste dal comma 1 e’ autorizzato un limite di impegno decennale di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2007, con l’onere di 200.000 euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2007 al 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 7.2.310.2.223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4406 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2009 al 2016 a carico delle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
5. Al fine di sostenere l’attivita’ svolta per finalita’ di solidarieta’ sociale, ivi compresi l’acquisizione di automezzi, attrezzature e arredi nonche’ lavori relativi alle sedi sociali, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi straordinari, nella misura di cui al comma 7, alla Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Maniago e, limitatamente all’attuazione del progetto denominato <>, al Gruppo oncologico cooperativo del Nord Est - GOCNE-ONLUS di Cordenons.
6. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 5 sono presentate singolarmente da ciascun soggetto, corredate di un programma di attivita’ e di un preventivo di spesa, alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalita’ di erogazione e rendicontazione. Con il medesimo decreto e’ altresi’ disposta l’erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo.
7. Per le finalita’ previste dal comma 5 e’ autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2006, da ripartire in parti uguali tra ciascun soggetto richiedente, a carico dell’unita’ previsionale di base 7.2.310.2.226 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4460 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Al fine di introdurre modalita’ innovative di intervento a favore di coloro che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri, la Regione promuove la sperimentazione di un fondo regionale a sostegno dell’autonomia possibile e per l’assistenza a lungo termine, formato con risorse del Fondo sociale regionale, del Fondo sanitario regionale e del Fondo nazionale per le politiche sociali, alla cui ripartizione tra gli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni si provvede secondo criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
9. La sperimentazione di cui al comma 8 e’ disciplinata con atto della Giunta regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della competente Commissione del Consiglio regionale, che si pronunciano entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.
10. Fino alla data di emanazione dell’atto di cui al comma 9, gli enti gestori dei servizi sociali dei Comuni sono autorizzati a utilizzare le risorse del fondo di cui al comma 8 secondo le vigenti discipline di attuazione dell’articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonche’ modifiche all’articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), dell’articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell’attivita’ di assistenza familiare), e successive modifiche, nonche’ secondo quanto previsto dagli atti attuativi dell’articolo 39, comma 2, lettere l bis) e l ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come aggiunte dall’articolo 1, comma 1, della legge 162/1998.
Dalla medesima data sono abrogati l’articolo 32 della legge regionale 10/1998 e successive modifiche e l’articolo 9 della legge regionale 24/2004 e successive modifiche.
11. Al comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 24/2004, come sostituito dall’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge regionale 21/2005, le parole: <> sono soppresse.
12. Per le finalita’ previste dal comma 8 e’ autorizzata la spesa complessiva di 30 milioni di euro, suddivisa in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell’unita’ previsionale di base 7.4.310.1.1251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 4517 e 4518 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, rispettivamente per 3 milioni di euro e per 7 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.
13. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’AUSER provinciale di Pordenone, associazione per l’autogestione di servizi e la solidarieta’, un contributo straordinario per l’acquisto di mezzi di trasporto funzionale allo scopo sociale dell’associazione medesima.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 e’ presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalita’ di rendicontazione.
15. Per le finalita’ previste dal comma 13 e’ autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4576 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla Fondazione E. Muner de Giudici di Lovaria (Pradamano) un contributo straordinario per l’acquisto di presidi finalizzati a migliorare la qualita’ della vita degli ospiti e per l’attivazione di un centro diurno.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 e’ presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalita’ di rendicontazione.
18. Per le finalita’ previste dal comma 16 e’ autorizzata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4577 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Associazione Italiana Trapiantati di Fegato del Friuli Venezia Giulia, con sede in Udine, e al Centro studi internazionali Perusini - Alzheimer di Pordenone un contributo straordinario per la realizzazione di progetti relativi agli scopi statutari e all’ammodernamento dei mezzi in uso.
20. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 19 sono presentate singolarmente da ciascuna associazione alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalita’ di rendicontazione.
21. Per le finalita’ previste dal comma 19 e’ autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4578 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla Cooperativa sociale L’Abete Bianco un contributo straordinario di 50.000 euro per la copertura dei costi inerenti all’attivita’ istituzionale da svolgersi per la gestione e il funzionamento della Comunita’ residenziale La Selina di Montereale Valcellina.
23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22 e’ presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalita’ di rendicontazione.
24. Per le finalita’ previste dal comma 22 e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4581 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
25. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Fondazione Bambini e Autismo ONLUS, con sede in Pordenone, per il sostegno di attivita’ di formazione e inserimento lavorativo dei propri pazienti adulti.
26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 e’ presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio interventi e servizi sociali, corredata di una relazione illustrativa dell’attivita’ da realizzare e del preventivo di spesa, entro il 31 marzo 2006. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalita’ di rendicontazione.
27. Per le finalita’ previste dal comma 25 e’ autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4624 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. Per le finalita’ previste dall’articolo 3, comma 98, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), con riferimento allo stanziamento di cui all’unita’ previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, capitolo 4812 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la domanda per la concessione del contributo e’ presentata con le modalita’ ivi previste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alle Associazioni L’Arcobaleno - ONLUS di Porcia e La Pannocchia - ONLUS di Codroipo un contributo straordinario di 40.000 euro ciascuna e all’Associazione Casa famiglia L. Scrosoppi di Udine un contributo straordinario di 20.000 euro, a parziale copertura degli oneri per la realizzazione di un centro semiresidenziale e residenziale per minori con disagio giovanile nonche’ per l’acquisto di arredi e attrezzature per i rispettivi centri residenziali per disabili. L’Amministrazione regionale e’ altresi’ autorizzata a concedere al Centro Solidarieta’ Giovani di Udine un contributo straordinario di 40.000 euro per sopperire a oneri straordinari di gestione della comunita’ terapeutica e dei servizi sociali in gestione, ivi comprese le passivita’ pregresse.
30. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 29 sono presentate alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa degli interventi realizzati nonche’ di un elenco analitico delle spese sostenute. Il decreto di concessione del contributo stabilisce le modalita’ di erogazione e rendicontazione.
31. Per le finalita’ previste dal comma 29 e’ autorizzata la spesa di 140.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4813 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. Il comma 108 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2005 e’ sostituito dal seguente:
<<108. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Centro Medico Psicopedagogico <> di Fraelacco e alla <> di Udine un contributo straordinario pluriennale di 100.000 euro per quindici anni, per ciascuna delle istituzioni, al fine di consentire interventi di nuova edificazione, manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale delle strutture di proprieta’ finalizzati all’adeguamento e riconversione dell’attivita’ residenziale e semiresidenziale socio-assistenziale.>>.
33. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 108 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 32, fanno carico all’unita’ previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4844 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Comune di Trieste contributi annui costanti per interventi di ristrutturazione, riconversione, adeguamento e trasformazione di immobili, al fine di realizzare sul territorio del Comune medesimo una rete integrata di servizi diurni e semiresidenziali, destinati a soddisfare i bisogni della popolazione anziana e adulta del territorio provinciale affetta da patologie dementigene o morbo di Alzheimer, rilevati dalla programmazione sociosanitaria concertata prevista dai Piani di zona (PDZ) e dai Programmi delle attivita’ territoriali (PAT) di cui all’articolo 7 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonche’ altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale).
35. Ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui al comma 34, il Comune di Trieste e’ tenuto a presentare alla Direzione centrale salute e protezione sociale un’istanza di finanziamento corredata di:
a) un programma organico degli interventi, predisposto sulla base del fabbisogno dei servizi di cui al comma 34, rilevato nell’ambito dei Piani di zona 2006-2008, approvato con un accordo di programma sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dei nuovi servizi, ovvero dalla Provincia di Trieste, dall’Azienda per i servizi sanitari e da tutti i Comuni del territorio provinciale;
b) relazioni tecniche ed elaborati grafici di massima predisposti da tecnici abilitati atti a individuare le strutture oggetto di intervento, le modalita’ e i relativi costi di ristrutturazione.
36. La concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 34 sono disposti con l’osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
37. In relazione a quanto stabilito dai commi 34 e 35, sono abrogati, con effetto dall’1 gennaio 2003, il comma 32, come da ultimo modificato dall’articolo 8, comma 10, della legge regionale 12/2003, il comma 32 bis, come inserito dall’articolo 8, comma 11, della legge regionale 12/2003, e i commi 33 e 34 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001). E’ fatta salva la conclusione dei procedimenti connessi alle annualita’ gia’ concesse e parzialmente erogate relative al periodo antecedente alla predetta data.
38. Per le finalita’ previste dai commi 34 e 35 e’ autorizzato un limite di impegno di otto anni di 774.690,35 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 2.324.071,05 euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 7.6.310.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4886 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2009 al 2013 fa carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
39. Per le finalita’ previste dal comma 78 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005 nonche’ per il perseguimento delle finalita’ istituzionali, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un ulteriore contributo di 80.000 euro per l’anno 2006.
40. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 39 e’ presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata di una relazione illustrativa degli interventi proposti e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita’ di erogazione e rendicontazione.
41. Per le finalita’ previste dal comma 39 e’ autorizzata la spesa di 80.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 7.6.310.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4598 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
42. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a ricorrere a forme di accesso al credito e ad altri strumenti, quali la locazione finanziaria e la finanza di progetto, al fine di finanziare la realizzazione di opere di edilizia sanitaria e l’acquisizione di apparecchiature sanitarie di rilevante impatto funzionale ed economico. Possono, altresi’, ricorrere a detti strumenti le Aziende sanitarie regionali e gli altri enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario nazionale, previa autorizzazione della Giunta regionale e con le modalita’ di coordinamento fissate dalla medesima.
43. In relazione a quanto previsto al comma 42, l’articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilita’ e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria), e’ sostituito dal seguente:
<1. E’ fatto divieto alle Aziende di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento verso istituzioni finanziarie, ad eccezione:
a) dell’anticipazione da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell’ammontare annuo dei ricavi previsti nel bilancio preventivo annuale;
b) della contrazione di mutui o dell’accensione di altre forme di credito, nonche’ dell’utilizzo della locazione finanziaria e della finanza di progetto per il finanziamento degli investimenti patrimoniali.
2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1, lettera b), e’ autorizzato dalla Giunta regionale, fatto salvo il caso in cui esso sia gia’ contenuto nel programma annuale di cui all’articolo 18.>>.
44. Al comma 41 dell’articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>.
45. Al comma 42 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2004 le parole: <<, previa verifica della natura e delle funzioni assistenziali svolte in via esclusiva nelle strutture>> sono soppresse.
46. I finanziamenti gia’ concessi, ai sensi della legge regionale 27 ottobre 1994, n. 17 (Interventi per l’integrazione lavorativa delle persone handicappate), agli enti cui fanno capo i servizi per l’inserimento lavorativo, riferiti al biennio 2005/2006 e non utilizzati entro il 31 dicembre 2005, possono essere utilizzati per i percorsi propedeutici all’integrazione lavorativa e per i progetti per l’inserimento socio-lavorativo di cui all’articolo 14 ter della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <>), come inserito dall’articolo 43, comma 2, della legge regionale 18/2005. Fino all’adozione degli atti previsti dall’articolo 37, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualita’ del lavoro) e dall’articolo 14 bis, commi 2 e 3, della legge regionale 41/1996, come inserito dall’articolo 43, comma 2, della legge regionale 18/2005, rimangono confermati gli atti emanati ai sensi della legge regionale 17/1994.
47. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 126, della legge regionale 1/2005 si applicano anche per l’anno 2006.
48. Il comma 112 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2005 e’ sostituito dal seguente:
<<112. Nelle more dell’attuazione del progetto di revisione dell’offerta residenziale per anziani, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere la realizzazione, a titolo sperimentale, di servizi residenziali e diurni integrati con i servizi socio-assistenziali e sociosanitari territoriali, alternativi alle strutture protette, da destinare all’accoglimento di anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti.>>.
49. Al comma 113 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2005 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>.
50. Il comma 114 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2005 e’ sostituito dal seguente:
<<114. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 113, da inoltrare alla Direzione centrale salute e protezione sociale, devono pervenire, pena la decadenza, entro e non oltre il 31 maggio ed essere corredate di:
a) progetto di massima dei lavori da eseguire;
b) relazione tecnica illustrativa degli interventi, dei costi dell’iniziativa e dei soggetti coinvolti nella realizzazione;
c) relazione generale con descrizione delle finalita’, dei costi, delle modalita’ e dei soggetti coinvolti nella gestione del nuovo servizio.>>.
51. Il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), come da ultimo sostituito dall’articolo 8, comma 6, della legge regionale 12/2003, e’ sostituito dal seguente:
<<4. L’Amministrazione regionale provvede al rimborso dei fondi erogati dai Comuni per le finalita’ di cui al comma 2. A tal fine i Comuni inviano alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, l’attestazione della spesa sostenuta, rispettivamente nel primo e nel secondo semestre.>>.
52. Al comma 6 dell’articolo 14 della legge regionale 49/1993, come da ultimo sostituito dall’articolo 8, comma 6, della legge regionale 12/2003, le parole:
<> sono sostituite dalle seguenti: <>.
53. Al comma 15 dell’articolo 3 della legge regionale 1/2005 le parole:
<> sono sostituite dalle seguenti: <>.
54. Per le finalita’ previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C, allegata alla presente legge, nelle unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s’intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente
unita’ previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d’accompagnamento.

ARTICOLO 6
(Interventi in materia di protezione civile, ambiente, edilizia, mobilita’ e infrastrutture di trasporto, ricostruzione e pianificazione territoriale)

1. Per il superamento della situazione di emergenza e per la messa in sicurezza del territorio regionale a seguito dell’evento alluvionale del 9 settembre 2005, per il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 14 ottobre 2005, l’Amministrazione regionale, attraverso la Protezione civile della Regione, realizza, a titolo di compartecipazione finanziaria con lo Stato, interventi di difesa del suolo, di ripristino del demanio idrico e di monitoraggio fisico del territorio, nonche’ di ristoro dei danni subiti, al fine della ripresa delle attivita’ produttive e delle normali condizioni di vita delle popolazioni.
2. Gli oneri conseguenti all’attuazione del comma 1 sono posti a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all’articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture e interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
3. Per le finalita’ di cui ai commi 1 e 2 e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2006, a carico dell’unita’ previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4130 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. L’Amministrazione regionale, al fine di garantire l’incremento delle condizioni di sicurezza dei cittadini nell’ambito del territorio regionale, sostiene, a supporto e in collaborazione con il sistema delle Autonomie locali, iniziative finalizzate all’integrazione delle azioni di salvaguardia dell’incolumita’ della popolazione regionale e del territorio, di competenza regionale e degli enti locali, con le azioni di contrasto della criminalita’, di competenza degli organi dello Stato.
5. Per il perseguimento delle finalita’ di cui al comma 4 l’Amministrazione regionale:
a) promuove e sostiene la stipulazione di accordi con lo Stato in materia di sicurezza urbana e territoriale;
b) promuove e sostiene gli accordi tra gli enti locali, gli organi dello Stato e altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, in materia di sicurezza urbana e territoriale;
c) sviluppa e incentiva l’adeguamento tecnologico coordinato delle forze di polizia locale al fine dell’integrazione operativa con le Forze dello Stato e dell’interconnessione con la sala operativa regionale della Protezione civile, di cui all’articolo 28 della legge regionale 64/1986.
6. Con regolamento regionale proposto dall’Assessore alla protezione civile,
sentito l’Assessore alle relazioni internazionali, comunitarie e alle autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalita’ di erogazione dei contributi previsti dal comma 5.
7. Gli oneri conseguenti all’attuazione del comma 5 sono posti a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all’articolo 33 della legge regionale 64/1986, iscritto a carico dell’unita’ previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 4148 e 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Il comma 18 dell’articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), e’ sostituito dal seguente:
<<18. I contributi di cui al comma 17 sono concessi sulla base di apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 7/2000.>>.
9. Gli oneri relativi all’applicazione del disposto di cui all’articolo 4, comma 18, della legge regionale 1/2005, come sostituito dal comma 8, fanno carico all’unita’ previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2214 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. L’Amministrazione regionale promuove la metodologia di Agenda 21 mediante iniziative di promozione e divulgazione dei contenuti, nonche’ mediante iniziative di formazione rivolte ai potenziali partner della comunita’ regionale.
11. Per le finalita’ di cui al comma 10 e’ autorizzata la spesa complessiva di 149.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l’anno 2006 e di 49.500 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, a carico dell’unita’ previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2217 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. L’Amministrazione e’ autorizzata a concedere a Legambiente Friuli Venezia Giulia - onlus - un finanziamento per la redazione di uno studio di fattibilita’ propedeutico alla redazione del piano di conservazione e sviluppo (PCS) di un Parco naturale regionale, utilizzando la procedura partecipata e l’approccio scientifico e socio–economico, previsti a livello europeo, per la formazione dei piani di gestione secondo i principi di Agenda 21.
13. Lo studio di fattibilita’, condotto con la collaborazione dell’Ente parco di riferimento, dovra’ prevedere specifiche formazioni su Agenda 21 locale, sugli strumenti di pianificazione di un’area protetta, con scambi di esperienze sia nazionali che internazionali.
14. Per le finalita’ previste dal comma 12 e’ autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell’unita’ previsionale di base 3.1.190.1.2094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2218 del do
15. Per sovvenire alle esigenze del CISES di San Vito al Tagliamento, a fronte del disavanzo di bilancio accertato alla data del 31 dicembre 2005, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un contributo straordinario di 300.000 euro.
16. Il contributo di cui al comma 15 e’ concesso su presentazione di apposita domanda, con allegata copia del bilancio dal quale risulti detto disavanzo, alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
euro per l’anno 2006, a carico dell’unita’ previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2225 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. Nelle more dell’emanazione delle norme tecniche nazionali di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), l’Amministrazione regionale provvede:
a) ad effettuare, per il tramite dell’ARPA, controlli a campione sulle attivita’ di spandimento degli effluenti di allevamento sulla base di un apposito programma approvato dalla Giunta regionale. Gli esiti dei controlli sono comunicati ai Comuni di competenza;
b) a disciplinare le modalita’ di comunicazione ai Comuni da parte dei legali rappresentanti degli allevamenti zootecnici, dell’avvio dell’attivita’ di spandimento degli effluenti provenienti dall’allevamento stesso.
19. Per le finalita’ di cui al comma 18, lettera b), la Giunta regionale con proprio atto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:
a) i limiti temporali entro i quali le comunicazioni devono essere effettuate;
b) il contenuto specifico delle singole comunicazioni;
c) la documentazione eventualmente da produrre a corredo della comunicazione anche differenziata in relazione all’entita’ dell’allevamento.
20. Per le finalita’ di cui al comma 18, lettera a) e’ autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unita’ previsionale di base 3.1.340.1.1094 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2256 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
21. Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata comunicazione comporta l’irrogazione da parte dell’Amministrazione comunale di una sanzione amministrativa da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2500 euro.
22. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), le spese relative ai rilievi, agli accertamenti e ai sopralluoghi necessari per effettuare l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e i controlli previsti dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, sono a carico del gestore.
23. Il gestore, in relazione alle attivita’ istruttorie e di controllo di cui al comma 22, versa all’Amministrazione regionale le tariffe determinate dal decreto ministeriale di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 59/2005.
24. Nel caso in cui l’autorizzazione integrata ambientale sia rilasciata prima dell’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 23, il gestore versa la tariffa ad avvenuta entrata in vigore del decreto stesso, a pena di revoca del provvedimento di autorizzazione.
25. Le entrate di cui al comma 23 sono destinate alla copertura dei costi delle attivita’ istruttorie e di controllo di cui al comma 22 dell’attivita’ dell’ARPA e dell’aggiornamento professionale del personale dell’Agenzia medesima. Le modalita’ di erogazione e l’entita’ degli importi dovuti all’ARPA sono determinate da una convenzione.26. Le entrate derivanti dall’applicazione di quanto disposto dal comma 23 sono accertate e riscosse sull’unita’ previsionale di base 3.2.804 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 903 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. Per le finalita’ di cui al comma 25 e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unita’ previsionale di base 3.1.340.1.1230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2223 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
28. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <>. Dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <>. Le parole: <> sono soppresse. Le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>.
29. Al comma 2 bis dell’articolo 10 della legge regionale 16/2002 le parole:
<<, qualora non vi sia la possibilita’ di avvalersi di personale in mobilita’ da altre pubbliche amministrazioni,>> sono soppresse.
30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 10 della legge regionale 16/2002, come modificato dai commi 28 e 29, fanno carico all’unita’ previsionale di base 3.1.340.1.2002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9901 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
31. Al comma 15 dell’articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), dopo le parole: <> sono inserite le seguenti: <> e, sono aggiunte, in fine, le parole: <<, nonche’ per lo svolgimento di indagini finalizzate all’attivita’ di vigilanza, ricerca, indirizzo e studio in materia di attivita’ estrattive>>.
32. Le spese relative agli interventi previsti dall’articolo 4, comma 15, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 31, possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente dell’Amministrazione regionale.
33. Gli oneri derivanti dall’articolo 4, comma 15, della legge regionale 2/2000, come modificato dal comma 31, continuano a far carico all’unita’ previsionale di base 3.1.340.2.64 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 2260 e 2261 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a finanziare studi e attivita’ connesse con l’analisi dello stato ambientale, la programmazione degli interventi e la gestione delle azioni finalizzate alla salvaguardia ambientale ed idrogeologica del bacino idrografico del fiume Ledra.
35. I Comuni facenti parte del bacino idrografico stipulano un apposito accordo di programma, al fine di disciplinare gli studi e le attivita’ di cui al comma 34, nonche’ le relative modalita’ di svolgimento. All’accordo possono partecipare anche altri enti territoriali interessati allo studio delle tematiche ambientali, nonche’ le Universita’ degli Studi.
36. I finanziamenti di cui al comma 34 sono erogati con decreto del Direttore del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, a favore di un’Amministrazione comunale a tal fine individuata dall’accordo di programma di cui al comma 35, a seguito di richiesta della stessa.
37. Per le finalita’ previste dal comma 34 e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unita’ previsionale di base 3.1.340.2.518 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2101 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. Al fine di contenere l’inquinamento atmosferico, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere ai Comuni appartenenti alle zone di piano individuate dall’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 4 marzo 2005, contributi annui costanti per l’installazione di dispositivi atti a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti mediante segnaletica variabile combinata con i cicli semaforici.
39. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente e lavori pubblici, individua annualmente la percentuale annua di contributo sulla spesa ammissibile. Le domande di finanziamento degli interventi sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale, nei termini previsti dall’articolo 33 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Con regolamento sono disciplinati criteri e modalita’ di concessione dei contributi.
40. Per le finalita’ previste dal comma 38 e’ autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni 2006-2008, a carico dell’unita’ previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2290 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
41. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi annui costanti al Consorzio Depurazione Laguna di San Giorgio di Nogaro per la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti liquidi e per un impianto di trattamento dei fanghi di dragaggio della laguna di Marano e Grado, provenienti dalle vasche di stoccaggio del Consorzio Aussa-Corno.
42. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente e lavori pubblici, individua la percentuale annua di contributo sulla spesa ammissibile e la quota di finanziamento da destinare a ciascun intervento. Le domande di finanziamento degli interventi sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio infrastrutture civili e tutela acque da inquinamento, nei termini previsti dall’articolo 33 della legge regionale 7/2000. La concessione ed erogazione dei contributi verra’ disposta con le modalita’ di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
43. Per le finalita’ previste dal comma 41 e’ autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni 2006-2008, a carico dell’unita’ previsionale di base 3.2.340.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2601 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020, fanno carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
44. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere agli Enti locali contributi annui costanti a sostegno di interventi di riqualificazione ambientale, finalizzati ad arginare e invertire il processo di riduzione della diversita’ biologica e paesistica, attraverso la costituzione di connessioni funzionali tra unita’ ecosistemiche naturali esistenti o di nuova formazione.
45. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente e lavori pubblici, individua la percentuale annua di contributo sulla spesa ammissibile. Le domande di finanziamento degli interventi sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio disciplina gestione rifiuti, nei termini previsti dall’articolo 33 della legge regionale 7/2000. Con regolamento sono disciplinati criteri e modalita’ di concessione dei contributi.
46. Per le finalita’ previste dal comma 44 e’ autorizzato un limite di impegno quindicennale di 100.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 300.000 euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni 2006-2008, a carico dell’unita’ previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2426 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
47. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), le parole:
<> sono sostituite dalle seguenti: <>.
48. In sede di prima applicazione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 78, della legge regionale 1/2005, come modificato dall’articolo 4, comma 22, della legge regionale 15/2005, e degli interventi di cui all’articolo 4, comma 17, della legge regionale 15/2005, sono ammissibili a contributo, a valere sui fondi concessi per l’anno 2005, le spese sostenute nell’anno 2005 anche prima della concessione, purche’ dopo l’entrata in vigore delle leggi medesime. Le disponibilita’ residue possono essere utilizzate a fronte dell’attivita’ per l’anno 2006, fermi restando i criteri di utilizzo fissati dal regolamento di cui all’articolo 20 della legge regionale 15/2005; tale opzione e’ alternativa rispetto alla richiesta di finanziamento a valere sui fondi stanziati per l’anno 2006 con il comma 123 – tabella D - sull’unita’ previsionale di base 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3245 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49. Il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale, nonche’ modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), e’ sostituito dal seguente:
<<3. La Regione attribuisce alle ATER le risorse di cui al precedente comma 2, lettera c), in rapporto alla differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e il canone che si ricaverebbe dall’applicazione dell’incidenza sul valore catastale dell’alloggio, stabilita ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale. Tali finanziamenti sono destinati ad interventi di manutenzione degli immobili di edilizia sovvenzionata.>>.
50. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 16, comma 3, della legge regionale 24/1999, come sostituito dal comma 49 continuano a fare carico all’unita’ previsionale di base. 4.1.340.1.1126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3242 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. Per le finalita’ di cui all’articolo 5, comma 16, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), al fine dello scorrimento della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 763 del 15 aprile 2005, a fronte del bando approvato con decreto del Direttore centrale ambiente e lavori pubblici ALP/1914-E/1/4/A del 25 ottobre 2004, e’ autorizzato il limite di impegno decennale di 315.480,79 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 946.442,37 euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008, a carico dell’unita’ previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2006-2008, con riferimento al capitolo 3313 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; l’onere relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2009 al 2015 fa carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
52. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) i contributi di cui all’articolo 5, comma 16, della legge regionale 4/2001, per l’attuazione degli interventi ivi previsti negli edifici di proprieta’ delle stesse. A detti interventi si applicano le modalita’ e i criteri fissati dall’articolo 5, commi 17, 18, 19 e 20, della legge regionale 4/2001.
53. Per le finalita’ di cui al comma 52, e’ autorizzato il limite di impegno decennale di 140.000 euro a decorrere dall’anno 2006 e il limite di impegno decennale di 130.000 euro a decorrere dall’anno 2007, con l’onere complessivo di 680.000 euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni 2006-2008, a carico dell’unita’ previsionale di base 4.1.340.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3319 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2009 al 2016 a carico delle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
54. Al fine di favorire l’avvio e l’inserimento equilibrato e sostenibile degli interventi di edilizia sovvenzionata ecocompatibile di cui all’articolo 4, commi 57, 58 e 59, della legge regionale 1/2005, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere ai Comuni, nei cui territori siano localizzati gli interventi previsti dalla citata disposizione di legge regionale, contributi in conto capitale ed interessi previsti dalla citata medesima tipologia, con la medesima durata ed alle medesime condizioni di quelli previsti dalla disposizione di legge sopraccitata, esclusivamente per lavori di urbanizzazione e di valorizzazione ambientale connessi con l’intervento di edilizia sovvenzionata ecocompatibile.
55. Per le finalita’ di cui al comma 54 e’ autorizzato un limite d’impegno quindicennale di 40.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 120.000 euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008, a carico dell’unita’ previsionale di base 4.1.340.2.1007 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3307 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
56. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e’ inserito il seguente:
<<2 bis. I contributi di cui al comma 2 concessi alle ATER possono essere utilizzati anche a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui e dei prefinanziamenti stipulati dalle Aziende medesime.>>.
57. Le ATER possono utilizzare i contributi in conto capitale pluriennali assegnati o da assegnare per gli anni 2004-2005 per la realizzazione di interventi di recupero del proprio patrimonio edilizio, a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui e dei prefinanziamenti stipulati dalle Aziende medesime, ai sensi dell’articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 6/2003, come inserito dal comma 56.
58. Gli oneri derivanti dal comma 57 continuano a far carico all’unita’ previsionale di base 4.1.340.2.1124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3234 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
59. E’ revocata la spesa complessiva di 28.345.482,70 euro, suddivisa in ragione di 7.926.931,93 euro per l’anno 2006, di 9.871.644,43 euro per l’anno 2007 e di 10.546.906,34 euro per l’anno 2008, autorizzate rispettivamente, per l’anno 2006, dall’articolo 4, comma 36, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e dall’articolo 4, comma 176, della legge regionale 1/2005, e per gli anni 2007 e 2008 dall’articolo 4, comma 176, della legge regionale 1/2005, a carico dell’unita’ previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3278 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
60. In corrispondenza al disposto di cui al comma 59 e al fine di dare sostanziale attuazione al combinato disposto di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo, della legge regionale 6/2003, come modificato dall’articolo 4, comma 49, lettera a), della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), all’articolo 10, comma 4, e all’articolo 11, comma 2, della legge regionale 6/2003, e’ autorizzata la spesa complessiva di 28.345.482,70 euro suddivisa in ragione di 7.926.931,93 euro per l’anno 2006, di 9.871.644,43 euro per l’anno 2007 e di 10.546.906,34 euro per l’anno 2008, finanziata con contrazione di mutuo, a carico dell’unita’ previsionale di base 4.1.340.2.2524 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3270 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
61. Al comma 1 bis dell’articolo 1 della legge regionale 17 luglio 1995, n. 28 (Sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano), le parole <>>> sono soppresse.
62. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 1 bis, della legge regionale 28/1995 come modificato dal comma 61 continuano a fare carico all’unita’ previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3366 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
63. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata ad utilizzare i fondi assegnati dall’Autorita’ per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi dell’articolo 5, comma 7 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), per le necessita’ relative all’acquisto di materiale hardware, software, di pubblicazioni specialistiche e per la realizzazione di corsi di formazione.
64. Le spese di cui al comma 63 possono essere disposte mediante apertura di credito ad un dipendente in servizio presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
65. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 63 fanno carico all’unita’ previsionale di base 4.3.340.1.2111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2222 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
66. In relazione al disposto dell’articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 270 (Piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita’ al di fuori del Lazio), l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla Parrocchia di Sant’Egidio Abate in Camporosso Valcanale, a sollievo delle spese gia’ sostenute per l’esecuzione dei lavori di recupero statico e funzionale di edifici da adibire a ricettivita’ a basso costo sul Monte Lussari e ad integrazione statale, un contributo straordinario tendente a coprire la differenza tra l’importo di contributo statale assegnato alla Parrocchia ai sensi della legge 270/1997 e quello effettivamente erogato ai sensi della medesima legge statale.
67. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 66 e’ presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici. La concessione del contributo avviene su presentazione della documentazione attestante l’importo statale erogato ai sensi della legge 270/1997. Il contributo straordinario di cui al comma 66 e’ definitivamente determinato ed erogato con il provvedimento di concessione.
68. Per le finalita’ di cui al comma 66 e’ autorizzata la spesa di 187.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unita’ previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3440 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
69. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Comune di Mereto di Tomba un contributo per la realizzazione di opere di arredo urbano e per interventi di manutenzione dell’illuminazione e dell’impiantistica pubblica.
70. La domanda per il contributo di cui al comma 69 e’ presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, corredata di una relazione illustrativa dell’attivita’ da realizzare, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.
71. Per le finalita’ previste dal comma 69 e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3382 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
72. Per le finalita’ previste dall’articolo 5, comma 75, della legge regionale 1/2005, e’ concesso l’ulteriore contributo di 40.000 euro a sostegno delle spese di ristrutturazione dell’immobile di proprieta’ adibito a palestra nel Comune di Gorizia.
73. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 72 e’ presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Per l’intervento di cui al comma 72 non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 14/2002. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalita’ di erogazione e rendicontazione.
74. Per le finalita’ previste dal comma 72 e’ autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unita’ previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3442 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
75. I contributi concessi per le finalita’ di cui all’articolo 5, comma 35, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), possono essere utilizzati a sollievo degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui stipulati per la realizzazione degli interventi medesimi.
76. Gli oneri derivanti dal comma 75 continuano a far carico all’unita’ previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3432 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
77. Al comma 91 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole:
<> sono aggiunte le seguenti: <>.
78. Al comma 91 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole <> sono aggiunte le seguenti: <>.
79. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 4, comma 91, della legge regionale 1/2005, come modificato dai commi 77 e 78, fanno carico all’unita’ previsionale di base 4.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3402 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
80. Ai commi 1 e 1 bis dell’articolo 39 ter della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l’adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), come inseriti rispettivamente dall’articolo 58 della legge regionale 40/1996, e dall’articolo 138, comma 23, della legge regionale 13/1998, le parole:
<> sono sostituite dalle seguenti <>.
81. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 39 ter della legge regionale 50/1990, come modificato dal comma 80, fanno carico all’unita’ previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 9508 e 9509 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
82. I finanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di manutenzione e sistemazione idraulica da attuare da parte delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici, la cui spesa e’ autorizzata dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti delle unita’ previsionali di base e dei capitoli di competenza del Servizio idraulica, sono allocati sulle unita’ previsionali di base e sui capitoli delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti con la procedura prevista dall’articolo 46, commi 3, 3 bis e 3 ter, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita’ regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7).
83. Al fine della gestione delle spese di cui al comma 82, il Direttore provinciale competente puo’ autorizzare aperture di credito a favore di un dipendente regionale.
84. In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, la quota di 3.356.969,85 euro non impegnata al 31 dicembre 2005, a carico dell’unita’ previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9549, limite 2, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 2004 e trasferite all’anno 2005, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, e dell’articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, con il decreto dell’Assessore regionale alle finanze 8 febbraio 2005, n. 17, non e’ trasferita nella competenza dell’esercizio 2006 e costituisce quota dell’avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 87.
85. In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 2, della legge regionale 7/1999, la quota di 145.231,58 euro non impegnata al 31 dicembre 2005 a carico dell’unita’ previsionale di base 4.5.340.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9620 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, corrispondente alle somme non utilizzate al 31 dicembre 2004 e trasferite all’anno 2005 ai sensi degli articoli 17, comma 12, e 44, comma 2, della legge regionale 7/1999, con il decreto dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie di data 8 febbraio 2005, n. 17, non e’ trasferita alla competenza dell’esercizio 2006 e costituisce quota dell’avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 87.
86. In deroga al disposto di cui all’articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999, la quota di 258.228,45 euro, relativa a competenza non impegnata al 31 dicembre 2005, a carico dell’unita’ previsionale di base 4.5.340.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 9549, limite 2, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non e’ trasferita nella competenza dell’esercizio 2006 e costituisce quota dell’avanzo vincolata alla copertura delle autorizzazioni di spesa indicate al comma 87.
87. Le quote rinvenienti dall’applicazione dei commi 84, 85 e 86, per complessivi 3.760.429,88 euro, sono vincolate alla copertura delle autorizzazioni di spesa disposte con il comma 123, tabella D, a carico delle seguenti unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli dell’allegato documento tecnico a fianco di ciascuna indicati: unita’ previsionale di base 4.5.340.1.636 – capitolo 9422 e unita’ previsionale di base 4.5.340.2.644 – capitoli 9500 e 9548.
88. Al comma 72 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2004, dopo le parole:
<> sono inserite le seguenti: <>.
89. Al comma 81 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005 le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>.
90. Il Comune di Gemona del Friuli e’ autorizzato ad utilizzare i finanziamenti concessi in base all’articolo 5, comma 56, della legge regionale 4/2001, all’articolo 5, comma 40, della legge regionale 1/2003, e all’articolo 4, comma 68, della legge regionale 1/2004, per altra destinazione, purche’ coerente con gli interventi previsti dall’articolo 4, comma 55, della legge regionale 2/2000.
91. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla conferma dei contributi erogati e alla devoluzione degli stessi, con riferimento alle finalita’ di cui al comma 90, su conforme domanda del Comune interessato, da presentarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge alla Direzione regionale ambiente e lavori pubblici.
92. Al comma 20 dell’articolo 4 della legge regionale 15/2005, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>.
93. Al comma 148 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005, sono aggiunte, in fine, le parole: <<, nonche’ operatori concessionari di aree demaniali portuali.>>.
94. Al comma 149 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole:
<> sono inserite le seguenti: <>.
95. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 4, comma 148, della legge regionale 1/2005, come modificato dal comma 93, continuano a far carico all’unita’ previsionale di base 5.2.350.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3775 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
96. Al fine di potenziare i servizi a terra correlati alla gestione delle autostrade del mare, anche attraverso la redazione di studi e progetti, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Azienda speciale per il Porto di Monfalcone un contributo straordinario di 75.000 euro.
97. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 96 e’ presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita’ ed infrastrutture di trasporto - Servizio trasporto merci - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita’ di erogazione e di rendicontazione.
98. Per le finalita’ previste dal comma 96 e’ autorizzata la spesa di 75.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unita’ previsionale di base 5.2.350.2.192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3763 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
99. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell’aeroporto <> di Gorizia di cui all’articolo 38 (Partecipazione al capitale sociale di una societa’ per azioni per il rilancio dell’aeroporto <> di Gorizia) della legge regionale 13/1998, sino alla concorrenza dell’importo di 50.000 euro.
100. Al comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale 13/1998, le parole: <<, in misura non superiore al 40 per cento,>> sono soppresse.
101. Per le finalita’ previste dal comma 99 e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unita’ previsionale di base 5.4.270.2.861 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1301 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
102. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi per lo svolgimento di autoservizi internazionali di collegamento tra il Friuli Venezia Giulia e la Croazia. I criteri e le modalita’ di concessione ed erogazione di tali contributi sono definiti con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 7/2000 e in ottemperanza alle vigenti disposizioni comunitarie.
103. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 102 fanno carico all’unita’ previsionale di base 5.4.350.1.202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3911 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
104. Il comma 168 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005 e’ sostituito dal seguente:
<<168. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi alle associazioni, cooperative sociali di tipo B e fondazioni ONLUS operanti nel territorio regionale per l’acquisto e il rinnovo del parco mezzi utilizzati ai fini della mobilita’ e per il superamento delle barriere architettoniche di soggetti diversamente abili.>>
105. Al comma 39 dell’articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), le parole: <
> sono sostituite dalle seguenti: <>.
106. Le spese per l’acquisizione di strumentazione, per l’attribuzione di incarichi in materia di geologia applicata e di idrogeologia del suolo e sottosuolo del territorio regionale, per la predisposizione e la redazione della cartografia geologico-tecnica e geologico-formazionale del territorio regionale, di cui all’articolo 14 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull’osservanza delle disposizioni sismiche e attuazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), possono essere disposte anche mediante apertura di credito ad un dipendente dell’Amministrazione regionale.
107. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 106 fanno carico all’unita’ previsionale di base 6.1.340.2.85 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 2220 e 2221 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
108. Al fine di attuare l’interconessione delle linee elettriche tra la valle del Piave e l’alta val Tagliamento mediante la realizzazione di idoneo elettrodotto, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Comune di Forni di Sopra un contributo straordinario di 160.000 euro quale compartecipazione economica per l’iniziativa da attuarsi da ENEL distribuzione SpA.
109. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 108 e’ presentata alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita’ ed infrastrutture di trasporto – Servizio pianificazione territoriale regionale ed energia - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita’ di erogazione e di rendicontazione.
110. Per le finalita’ previste dal comma 108 e’ autorizzata la spesa di 160.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unita’ previsionale di base 6.1.350.2.76 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1981 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
111. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata ad utilizzare il finanziamento di cui all’articolo 7, comma 13, della legge regionale 1/2004, per le finalita’ previste dall’articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005.
112. Per gli stanziamenti gia’ oggetto di formale impegno si provvede mediante conferma dello stesso con riferimento alla finalita’ di cui al comma 111, previa deliberazione della Giunta regionale.
113. Al comma 144 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole <> sono inserite le seguenti:
<>.
114. Al comma 144 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005, dopo le parole: <> sono aggiunte le seguenti: <<, nonche’ ad altre societa’ controllate dalla Regione, a condizione che gli aumenti in parola siano utilizzati per costituire o capitalizzare societa’ aventi le finalita’ di cui sopra>>.
115. Al comma 147 dell’articolo 4 della legge regionale 1/2005, le parole:
<> sono sostituite dalle seguenti: <>.
116. Gli enti locali, gli enti pubblici, anche economici, nonche’ gli altri soggetti beneficiari di incentivi pubblici per interventi di opere stradali e di altre infrastrutture civili, sono tenuti a prevedere nel progetto la realizzazione di opere destinate ad ospitare la rete in banda larga e le necessarie e correlate apparecchiature, nonche’ a garantire il diritto d’uso alla Regione o al soggetto di cui all’articolo 4, comma 144, della legge regionale 1/2005.
117. Eventuali deroghe possono essere motivatamente disposte dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita’ e infrastrutture di trasporto.
118. L’Amministrazione regionale stabilisce con regolamento la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga.
119. L’Amministrazione regionale, per le finalita’ di cui al comma 118, e’ autorizzata ad affidare all’Universita’ di Udine, Dipartimento di ingegneria elettrica, gestionale e meccanica, l’incarico per la definizione di un regolamento recante la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate ad ospitare le reti di banda larga.
120. I soggetti di cui all’articolo 3 della legge regionale 14/2002 sono tenuti al rispetto del regolamento nella progettazione e realizzazione di lavori pubblici. Eventuali deroghe possono essere concesse dalla Regione.
121. I Comuni inseriscono nelle convenzioni per le lottizzazioni convenzionate e nei titoli abilitativi edilizi, l’obbligo di osservare il regolamento di cui al comma 118, ogni qualvolta risulti possibile dal punto di vista costruttivo.
122. Per le finalita’ previste dal comma 119, e’ destinata la spesa di 7.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 52.2.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 9039 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
123. Per le finalita’ previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D, allegata alla presente legge, nelle unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate, con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unita’ previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d’accompagnamento.

ARTICOLO 7
(Interventi in materia di istruzione, cultura e sport)

1. Al fine di proseguire l’azione per lo sviluppo di un sistema regionale integrato di servizi per l’orientamento scolastico, formativo e professionale, avviata nell’ambito della programmazione 2000-2006 del Fondo sociale europeo, la Regione provvede ad assicurare continuita’ al finanziamento delle funzioni attivate a tale scopo dai propri Centri regionali per l’orientamento e delle azioni di sistema realizzate dal Centro risorse regionale costituito in attuazione del medesimo programma europeo.
2. Le spese per lo sviluppo dei servizi e delle azioni indicati al comma 1 fanno carico all’unita’ previsionale di base 8.1.300.1.265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5032 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Nell’ambito dell’azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell’offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere spese dirette per concorrere all’organizzazione e realizzazione di iniziative straordinarie e di progetti originali delle istituzioni scolastiche aventi ad oggetto attivita’ didattiche e formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo, sociale e culturale e per lo sviluppo dei rapporti tra le scuole e la realta’ sociale ed economica del territorio.
4. Per le finalita’ previste dal comma 3 e’ autorizzata la spesa complessiva di 288.250 euro, suddivisa in ragione di 113.250 euro per l’anno 2006, 100.000 euro per l’anno 2007, 75.000 euro per l’anno 2008, a carico dell’unita’ previsionale di base 8.1.300.1.265 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Dopo il primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 78 (Gestione della scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui alla legge regionale 21 maggio 1979, n. 21, modificata con legge regionale 28 giugno 1980, n. 21), e’ aggiunto il seguente:
<<2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta altresi’ un’indennita’ di carica determinata dalla Giunta regionale.>>.
6. Gli oneri derivanti dall’articolo 5 della legge regionale 78/1982, come modificato dal comma 5, fanno carico all’unita’ previsionale di base 8.1.300.1.368 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a erogare, per il tramite della Provincia di Gorizia, l’importo di 70.000 euro per l’acquisto di apparecchiature tecnologiche dirette al potenziamento funzionale e didattico dell’Istituto statale di istruzione professionale per l’industria, artigianato, per i servizi sociali e commerciale e per le attivita’ marinare, con annessa sezione alberghiera – sezione associata IPSIAM – settore marinaro:
Grado.
8. Per le finalita’ previste dal comma 7 e’ autorizzata la spesa di 70.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5055 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Istituto Statale di Istruzione superiore Fermo Solari di Tolmezzo un contributo straordinario per l’adeguamento relativo alle tecniche di trasferimento dei linguaggi CAD (Computer Aided Design) all’operativita’ di macchine impostate CAM (Computer Aided Machines), da attuarsi mediante un centro di lavoro a controllo numerico gestibile all’interno dei laboratori.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 e’ presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace – Servizio istruzione e orientamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalita’ di rendicontazione.
11. Per le finalita’ previste dal comma 9 e’ autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5067 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Il quinto comma dell’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 (Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario), come aggiunto dall’articolo 21, terzo comma, della legge regionale 57/1979, e’ sostituito dal seguente:
<<5. Il Centro e’ altresi’ autorizzato ad organizzare corsi pluriennali di restauro, cui si e’ ammessi previa frequenza di un corso propedeutico di lezioni teorico-pratiche e dopo avere superato il relativo programma di ammissione.>>.
13. Gli oneri relativi alle spese per l’organizzazione del corso quadriennale di restauro previsto, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 27/1971, come modificato dal comma 12, a partire dall’anno formativo 2006-2007, per le attivita’ istituzionali del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia, fanno carico all’unita’ previsionale di base 8.2.300.1.279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5170 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Per realizzare un programma straordinario di sviluppo nel territorio di un sistema di mediateche pubbliche di livello provinciale qualificate per la conservazione della documentazione audiovisiva multimediale, per la promozione di attivita’ di studio, didattica e diffusione del patrimonio audiovisivo multimediale, per la gestione di servizi di catalogazione e consultazione del patrimonio stesso nonche’ per la divulgazione della conoscenza della produzione audiovisiva multimediale quale forma di espressione artistica, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere gli organismi pubblici o privati senza fine di lucro che operano in tale ambito, mediante la concessione di contributi annuali fino al 50 per cento delle spese da essi sostenute per il funzionamento e per la dotazione tecnologica necessaria allo svolgimento delle attivita’ di mediateca. Con successivo regolamento di attuazione sono definiti i criteri e i requisiti di ammissibilita’ ai contributi regionali e le relative modalita’ di concessione.
15. Per le finalita’ previste dal comma 14 e’ autorizzata la spesa complessiva di 420.000 euro, suddivisa in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell’unita’ previsionale di base 8.2.300.1.283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5305 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. Il comma 27 dell’articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 (Assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e’ sostituito dal seguente:
<<27. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata ad assegnare all’Azienda speciale di Villa Manin un finanziamento ordinario annuale per l’attivita’ e gli oneri di funzionamento nonche’ per la realizzazione di attivita’ culturali ed espositive di interesse regionale nel compendio di Villa Manin, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lettera a), e dell’articolo 14, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell’Azienda speciale Villa Manin).>>.
17. I commi 95 e 96 dell’articolo 5 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono abrogati.
18. Gli oneri derivanti dal comma 27 dell’articolo 5 della legge regionale 19/2004, come sostituito dal comma 16, fanno carico all’unita’ previsionale di base 8.2.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5397 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. Al fine di concorrere al sostegno delle spese relative all’allestimento del Museo per la conservazione del patrimonio e per la valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni esuli dall’Istria, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Istituto regionale per la cultura istriana (IRCI) un contributo straordinario pluriennale, da utilizzare a sollievo degli oneri per l’ammortamento del mutuo contratto a tale scopo.
20. Per le finalita’ previste dal comma 19 e’ autorizzato un limite di impegno decennale di 150.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 450.000 euro, relativo alle annualita’ autorizzate dal 2006 al 2008, a carico dell’unita’ previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5053 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualita’ autorizzate per gli esercizi dal 2009 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base e al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.
21. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla Parrocchia Madonna di Rosa di San Vito al Tagliamento un contributo straordinario di 40.000 euro per la realizzazione di un mosaico monumentale da collocare nel santuario.
22. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 21 e’ presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita’ di erogazione e rendicontazione.
23. Per le finalita’ previste dal comma 21 e’ autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5171 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla Lega Nazionale di Trieste un contributo straordinario per l’espletamento dell’attivita’ istituzionale.
25. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 e’ presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attivita’ culturali, corredata di una relazione illustrativa dell’attivita’ istituzionale e del relativo preventivo di spesa. Il contributo puo’ essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
26. Per le finalita’ previste dal comma 24 e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5203 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
27. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un contributo straordinario di 45.000 euro per l’anno 2006 alla Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia, con sede in Trieste, a sostegno dell’attivita’ istituzionale.
28. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 27 e’ presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. Per le finalita’ previste dal comma 27 e’ autorizzata la spesa di 45.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5204 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
30. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000 euro per l’anno 2006 all’Associazione X.ma Regio Italica, con sede in Udine, a sostegno dell’attivita’ istituzionale.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 e’ presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
32. Per le finalita’ previste dal comma 30 e’ autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5213 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un contributo straordinario di 40.000 euro per l’anno 2006 all’Associazione Oltremare, con sede in Udine, a sostegno dell’attivita’ istituzionale.
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 e’ presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
35. Per le finalita’ previste dal comma 33 e’ autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5214 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
36. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla Parrocchia di Nostra Signora della Provvidenza e di Sion di Trieste un contributo straordinario in occasione del 25° anniversario della scomparsa dell’Arcivescovo Antonio Santin per tutte le iniziative commemorative, comprensive anche delle manifestazioni, dei convegni, delle mostre e delle pubblicazioni editoriali, che verranno effettuate a tal fine dalla parrocchia stessa.
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 e’ presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace – Servizio attivita’ culturali, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative commemorative e del relativo preventivo di spesa. Il contributo puo’ essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
38. Per le finalita’ previste dal comma 36 e’ autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5216 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
39. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un contributo, nella misura fissata dal comma 40, all’Associazione Comitato di promozione culturale genitori Istituto comprensivo di Azzano Decimo, con sede in Azzano Decimo, a sostegno delle attivita’ previste dallo statuto sociale, ivi compresa l’acquisizione di attrezzature e arredi.
40. Per le finalita’ previste dal comma 39 e’ autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5217 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
41. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi, nella misura fissata dal comma 42, all’Associazione Compagnia teatrale L’iniziativa di Sacile e all’Associazione Sportiva Dilettantistica Serenissima Cavalli di Sacile, a sostegno dell’attivita’ prevista dai rispettivi statuti sociali.
42. Per le finalita’ previste dal comma 41 e’ autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2006, da ripartire in parti uguali tra ciascuna associazione richiedente, a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5218 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
43. L’Amministrazione regionale, al fine di sostenere l’attuazione delle attivita’ previste dai rispettivi statuti sociali, e’ autorizzata a concedere un contributo, nella misura fissata dal comma 44, all’Associazione Corale Vincenzo Ruffo di Sacile e all’Associazione Gruppo Sportivo Condor di Azzano Decimo.
44. Per le finalita’ previste dal comma 43 e’ autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2006, da ripartire in parti uguali tra ciascuna associazione richiedente, a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5221 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
45. Al fine di sostenere le attivita’ di promozione e valorizzazione dei valori e delle tradizioni culturali, sociali e religiose del territorio nonche’ l’incontro delle stesse con analoghe espressioni di altri Paesi e con i corregionali all’estero, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi, nella misura fissata dal comma 46, all’Associazione Un Grup di Amis di Ciconicco di Fagagna, al Gruppo folkloristico Lis Primulis di Zampis di Pagnacco e al Centro Studi Alcide De Gasperi di Udine.
46. Per le finalita’ previste dal comma 45 e’ autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2006, da ripartire in parti uguali tra ciascun soggetto richiedente, a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5222 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
47. Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 39, 41, 43 e 45, corredate di una relazione illustrativa dell’attivita’ e del preventivo di spesa, sono presentate singolarmente da ciascun soggetto interessato alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo e’ disposta l’erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo medesimo.
48. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Associazione Culturale Maringa’ di Trieste un contributo straordinario allo scopo di elevare a livello internazionale, nell’ambito di Alpe Adria, il Carnevale triestino e il Palio di Trieste, edizione 2006.
49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 48 e’ presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace – Servizio attivita’ culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalita’ di rendicontazione.
50. Per le finalita’ previste dal comma 48 e’ autorizzata la spesa di 40.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5276 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
51. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Associazione Centro Culturale Il Villaggio, con sede in Udine, un contributo straordinario di 55.000 euro per il perseguimento delle finalita’ istituzionali.
52. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 51 e’ presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace – Servizio attivita’ culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo e’ concesso in via anticipata e in unica soluzione. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalita’ di erogazione e rendicontazione.
53. Per le finalita’ previste dal comma 51 e’ autorizzata la spesa di 55.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5306 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54. Al fine di implementare l’offerta dell’attivita’ culturale e teatrale a favore dei connazionali residenti nelle Repubbliche di Croazia e Slovenia, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Teatro popolare La Contrada di Trieste un contributo straordinario di 100.000 euro per l’anno 2006.
55. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 54 e’ presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace – Servizio attivita’ culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita’ di erogazione e rendicontazione.

56. Per le finalita’ previste dal comma 54 e’ autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5374 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
57. Il comma 12 dell’articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), e’ sostituito dal seguente:
<<12. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere spese dirette per l’elaborazione e divulgazione di studi e ricerche nonche’ per l’organizzazione di eventi culturali aventi ad oggetto la trattazione e la diffusione di conoscenze su temi di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia nelle materie delle discipline umanistiche e dello spettacolo, delle scienze dell’educazione e delle scienze naturali e ambientali.>>.
58. Gli oneri relativi agli interventi previsti dal comma 12 dell’articolo 19 della legge regionale 3/1998, come sostituito dal comma 57, fanno carico all’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5393 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
59. All’articolo 22 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attivita’ culturali), come da ultimo sostituito dall’articolo 5, comma 4, della legge regionale 2/2000, dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
<<1 bis. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 1, per consentire l’espletamento dell’attivita’ istruttoria di verifica della fattibilita’ delle ipotesi di iniziative di rilevante interesse culturale suscettibili di essere inserite nel Programma medesimo, si tiene conto delle proposte progettuali la cui segnalazione, corredata dall’indicazione dell’organismo culturale o scientifico individuato come responsabile dell’organizzazione e gestione del progetto e da un preventivo di massima dei costi presunti, sia pervenuta all’Amministrazione regionale entro il mese di novembre dell’anno precedente.>>.
60. Per l’anno 2006, il termine indicato dal comma 1 bis dell’articolo 22 della legge regionale 68/1981, come inserito dal comma 59, e’ fissato al 28 febbraio dell’esercizio di riferimento del Programma. Le spese relative al finanziamento del Programma medesimo fanno carico all’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5396 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
61. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Gruppo Folkloristico Pasian di Prato un contributo straordinario di 60.000 euro per il sostegno delle spese, anche riferite ad annualita’ pregresse, di acquisto, ristrutturazione e arredamento della sede sociale, nonche’ per le finalita’ istituzionali.
62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 e’ presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace – Servizio attivita’ culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita’ di erogazione e rendicontazione.
63. Per le finalita’ previste dal comma 61 e’ autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5280 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
64. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Associazione Sono Donna Scelgo Donna di Trieste un contributo straordinario di 60.000 euro per la realizzazione di un progetto, con l’utilizzo di mezzi informatici e radio-televisivi, a sostegno di una cultura di pari opportunita’ tra uomo e donna, di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva e di approfondimento dei valori civici e democratici.
65. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 e’ presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace – Servizio attivita’ culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono disciplinate le modalita’ di rendicontazione.
66. Per le finalita’ previste dal comma 64 e’ autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5286 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
67. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Istituto incontri culturali mitteleuropei di Gorizia un contributo straordinario di 50.000 euro per lo svolgimento dell’attivita’ istituzionale.
68. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 67 e’ presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace – Servizio attivita’ culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita’ di erogazione e rendicontazione.
69. Per le finalita’ previste dal comma 67 e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.1.946 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5287 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
70. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi pluriennali a sollievo degli oneri per l’ammortamento dei mutui contratti per sostenere la realizzazione degli investimenti di edilizia teatrale previsti ai sensi dell’articolo 5, comma 16, della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7). A tal fine e’ autorizzato un limite di impegno decennale di 150.000 euro, con l’onere complessivo di 450.000 euro relativo alle annualita’ autorizzate dal 2006 al 2008, a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli oneri relativi alle annualita’ autorizzate per gli esercizi dal 2009 al 2015 fanno carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base e al corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni medesimi.
71. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere la realizzazione dell’iniziativa denominata <> mediante la concessione alla Fondazione Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin ONLUS di un contributo annuo di 150.000 euro.
72. Per le finalita’ previste dal comma 71 e’ autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell’unita’ previsionale di base 8.3.300.2.302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5302 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
73. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato), e’ sostituito dal seguente:
<<2. Sono comprese tra le iniziative di cui al comma 1 quelle finalizzate al consolidamento delle organizzazioni di volontariato, mediante contributi per l’acquisto di attrezzature tecniche necessarie all’attivita’ espletata e per il rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell’articolo 4 della legge 266/1991, per l’assicurazione dei volontari, nonche’ quelle aventi ad oggetto l’attuazione di progetti speciali, anche sperimentali, finalizzati a far fronte ad emergenze sociali ovvero a favorire l’applicazione di modalita’ e metodologie di intervento particolarmente complesse.>>.
74. Per il finanziamento delle iniziative previste ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 12/1995, come sostituito dal comma 73, e’ autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell’unita’ previsionale di base 8.5.300.1.260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4999 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
75. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Comune di Ronchis un contributo straordinario per l’acquisto di materiali informatici hardware e software, reti di collegamento o altro materiale ritenuto utile per la realizzazione di un’aula informatica per la Scuola elementare Pietro Zorutti.
76. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 75 e’ presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace – Servizio istruzione e orientamento, corredata di una relazione illustrativa dei materiali e del relativo preventivo di spesa. Il contributo puo’ essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
77. Per le finalita’ previste dal comma 75 e’ autorizzata la spesa 40.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.6.300.2.2203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5068 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
78. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’AGESCI – Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani – Comitato regionale Friuli Venezia Giulia, con sede in Udine, un contributo straordinario di 65.000 euro per l’acquisto e l’approntamento di un’area da destinare all’attivita’ istituzionale.
79. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 78 e’ presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita’ di erogazione e rendicontazione.
80. Per le finalita’ previste dal comma 78 e’ autorizzata la spesa di 65.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6053 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
81. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Comune di Gemona del Friuli un contributo straordinario di 50.000 euro per l’allestimento di un’area attrezzata per attivita’ ludico-ricreative.
82. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 81 e’ presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita’ di erogazione e rendicontazione.
83. Per le finalita’ previste dal comma 81 e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6054 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
84. Al fine di diversificare gli interventi di sostegno alle discipline sportive invernali e di favorire in particolare la pratica dell’hockey su ghiaccio, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Associazione sportiva dilettantistica Aquile FVG di Pontebba un contributo straordinario di 60.000 euro per il sostegno delle finalita’ istituzionali.
85. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 84 e’ presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace – Servizio attivita’ ricreative, sportive e politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita’ di erogazione e rendicontazione.
86. Per le finalita’ previste dal comma 84 e’ autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6056 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
87. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro ciascuna all’Associazione Filarmonica di Maniago, per l’acquisto di un automezzo di trasporto ai fini sociali, all’Associazione sportiva dilettantistica Maniago Libero, per le finalita’ istituzionali ed eventuali interventi nelle strutture sociali, e all’Associazione dilettantistica Violis di Maniago, per l’acquisto di arredi e attrezzature per il perseguimento delle attivita’ istituzionali.
88. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 87 sono presentate alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace – Servizio attivita’ ricreative, sportive e politiche giovanili, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita’ di erogazione e rendicontazione.
89. Per le finalita’ previste dal comma 87 e’ autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2006, da ripartire in parti uguali tra ciascuna associazione richiedente, a carico dell’unita’ previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6057 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
90. Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e’ sostituito dal seguente:
<<1. Al fine di promuovere l’educazione all’attivita’ sportiva nella scuola primaria e secondaria, la Regione sostiene mediante la concessione di appositi contributi i progetti realizzati in tale ambito dalle istituzioni scolastiche, anche sulla base di convenzioni con le federazioni sportive operanti in ambito regionale.>>.
91. Gli oneri relativi agli interventi previsti dal comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 8/2003, come sostituito dal comma 90, fanno carico all’unita’ previsionale di base 8.7.300.1.321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6071 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
92. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Associazione Centro Ippico Campo di Bonis di Taipana un contributo per la realizzazione di strutture da destinare alle attivita’ equestri.
93. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 92 e’ presentata alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attivita’ ricreative, sportive e politiche giovanili, corredata di una relazione illustrativa dell’attivita’ da realizzare, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.
94. Per le finalita’ previste dal comma 92 e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6133 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
95. La misura dei contributi annui costanti sugli investimenti di impiantistica sportiva definiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 8/2003, e’ elevata al 9 per cento del capitale mutuato, per gli interventi destinati ai Comuni la cui popolazione e’ inferiore a 1.500 abitanti. Gli oneri di spesa derivanti dagli interventi medesimi trovano copertura nello stanziamento autorizzato a carico dell’unita’ previsionale di base 8.7.300.2.327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6136 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
96. Le anticipazioni di cassa previste ai sensi dell’articolo 7, comma 36, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e ai sensi dell’articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), possono essere erogate in misura non superiore al 50 per cento dell’importo del contributo statale effettivamente assegnato agli organismi richiedenti nell’esercizio precedente a quello cui si riferiscono.
97. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 96 fanno carico all’unita’ previsionale di base 53.1.42.1.1351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5094, ai sensi dell’articolo 7, comma 36, della legge regionale 3/2002, e con riferimento al capitolo 5073, ai sensi dell’articolo 8, comma 41, della legge regionale 1/2003, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
98. Le entrate derivanti dai rimborsi delle anticipazioni di cui al comma 96 sono previste nelle variazioni di cui alla tabella A1, con riferimento ai capitoli 60 e 61 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
99. Al comma 44 dell’articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>.
100. Il comma 46 dell’articolo 5 della legge regionale 1/2005 e’ sostituito dal seguente:
<<46. In sede di riparto dei fondi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge regionale 10/2000, l’Amministrazione regionale assicura priorita’ agli interventi relativi agli immobili fortificati ricadenti nei Comuni classificati disastrati con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modifiche, per i quali non siano ancora stati effettuati interventi organici di recupero delle strutture murarie danneggiate dal sisma.>>.
101. Al comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale 1/2004 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: <>.

102. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), come da ultimo sostituito dall’articolo 5, comma 41, della legge regionale 1/2004, e’ approvata la <> allegata alla presente legge.

103. I soggetti gia’ presenti nella tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale, come approvata con la disposizione di cui all’articolo 5, comma 54, della legge regionale 1/2005, non compresi tra quelli inseriti nella medesima tabella come aggiornata dalla presente legge, nonche’ le associazioni beneficiarie di contributo per l’esercizio 2005 ai sensi della legge regionale 68/1981, possono concorrere ai finanziamenti regionali previsti per il sostegno delle attivita’ culturali nei settori individuati ai titoli II e III della legge regionale 68/1981, presentando la relativa istanza alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
104. Per le finalita’ previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E, allegata alla presente legge, nelle unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s’intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unita’ previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d’accompagnamento.

ARTICOLO 8
(Interventi in materia di lavoro, formazione, universita’, ricerca e attivita’ produttive)

1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere spese per la diffusione della conoscenza dei contenuti della normativa regionale in materia di lavoro e professioni.
2. Per le finalita’ previste dal comma 1 e’ autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unita’ previsionale di base 9.2.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 8545 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a intervenire a sostegno di attivita’ riguardanti la formazione imprenditoriale.
4. Con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie delle attivita’ ammissibili a finanziamento e sono disciplinati termini e modalita’ dell’intervento regionale.
5. Per le finalita’ previste dal comma 3 e’ autorizzata la spesa complessiva di 1.650.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l’anno 2006, e di 675.000 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008, a carico dell’unita’ previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 8481 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 64 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualita’ del lavoro), l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a costituire presso il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA un Fondo, denominato Fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito da parte dei lavoratori precari, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, destinato alla concessione di garanzie a favore degli istituti bancari che accordino forme di finanziamento a lavoratori subordinati che siano privi di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o che si trovino in una delle particolari situazioni di difficolta’ occupazionale individuate con regolamento regionale, ovvero a collaboratori coordinati e continuativi a progetto o con altre forme di lavoro parasubordinato individuate con regolamento regionale, residenti nel territorio regionale.
7. Con regolamento regionale sono individuati:
a) i criteri e le modalita’ per la concessione delle garanzie di cui al comma 6;
b) le tipologie di spese, sostenute o da sostenere, da parte dei soggetti di cui al comma 6 e per le quali viene richiesto il finanziamento bancario, in relazione alle quali puo’ operare la garanzia del Fondo.
8. Le garanzie sono rilasciate dal Fondo di cui al comma 6 nella forma di fideiussioni a primo rischio decrescente per un importo massimo corrispondente a quello del finanziamento bancario e relativamente al solo debito in linea capitale.
9. Il Fondo di cui al comma 6 e’ gestito dal Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA ed e’ amministrato con contabilita’ separata. Allo stesso si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell’ambito delle Amministrazioni dello Stato), e successive modifiche. Il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA provvede altresi’ alla gestione di tutte le attivita’ connesse al rilascio delle garanzie di cui al comma 6.
10. La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 6 e’ esercitata dalla Direzione centrale lavoro, formazione, universita’ e ricerca.
11. E’ istituito il Comitato di gestione del Fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito da parte dei lavoratori precari.
12. Il Comitato di cui al comma 11 e’ costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro, ed e’ composto da:
a) l’Assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzione di Presidente;
b) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul territorio regionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro;
c) due esperti in materia di lavoro, designati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro.
13. Il Comitato di gestione esprime il parere sul regolamento di cui al comma 7 e supporta la Direzione centrale lavoro, formazione, universita’ e ricerca nell’esercizio della funzione di vigilanza di cui al comma 10.
14. Con il regolamento di cui al comma 7 sono individuate le modalita’ con le quali il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA presenta periodicamente al Comitato di gestione resoconti sull’amministrazione del Fondo. I resoconti devono riportare gli estremi di tutte le richieste di garanzia evase, con l’indicazione delle motivazioni nei casi di mancato accoglimento, e di tutte le richieste pervenute successivamente alla presentazione del precedente resoconto. Il Comitato di gestione puo’ richiedere al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA i chiarimenti ritenuti necessari all’esito dell’esame dei resoconti.
15. Il Comitato di gestione si riunisce almeno quattro volte all’anno, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o entro venti giorni dalla richiesta motivata di un terzo dei suoi componenti.
16. Le riunioni del Comitato di gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita’ prevale il voto del Presidente.
17. Alle sedute del Comitato di gestione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore centrale della Direzione centrale competente in materia di lavoro, o un suo delegato. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile.
18. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a C, nominato dal Direttore centrale competente in materia di lavoro. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennita’ destinate ai componenti del Comitato di gestione.
19. Per le finalita’ di cui al comma 6, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a stipulare, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di lavoro, di concerto con l’Assessore regionale competente in materia di risorse economiche e finanziarie, una convenzione per il conferimento del mandato al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA e per la definizione delle modalita’ di funzionamento del Fondo regionale di garanzia per l’accesso al credito da parte dei lavoratori precari, dei contenuti della fideiussione, nonche’ dell’entita’ del rimborso spese da riconoscere al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA per l’attivita’ di gestione del Fondo.
20. Le disponibilita’ finanziarie assegnate al Fondo di cui al comma 6 dall’Amministrazione regionale sono accreditate su apposito conto fruttifero intestato <>, acceso presso il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia
SpA. L’ammontare dell’impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie fideiussorie e’ fissato pari a dieci volte il saldo del succitato conto. L’ammontare del rischio effettivo in essere, tempo per tempo, e’ dato dall’esposizione delle fideiussioni rilasciate dal fondo e non ancora estinte o escusse.
21. Gli oneri relativi al disposto di cui al comma 6 fanno carico all’unita’ previsionale di base 9.2.320.1.2982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 8499 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 11 fanno carico all’unita’ previsionale di base 52.2.320.1.2969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5012 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
23. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere agli Enti regionali per il diritto e le opportunita’ allo studio universitario di Trieste e di Udine un finanziamento finalizzato all’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 34, comma 4, della legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunita’ allo studio universitario).
24. Il finanziamento e gli interventi di cui al comma 23 rientrano nel quadro delle risorse finanziarie e degli interventi considerati e regolati dal Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunita’ allo studio universitario di cui all’articolo 7 della legge regionale 12/2005.
25. Per le finalita’ previste dal comma 23 e’ autorizzata la spesa di 220.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unita’ previsionale di base 9.3.320.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5111 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
26. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Associazione Omnisalus di Cordovado un contributo straordinario a sostegno delle spese connesse alla realizzazione di attivita’ seminariali finalizzate alla diffusione della conoscenza delle pratiche e delle medicine non convenzionali.
27. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 26 e’ presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, universita’ e ricerca – Servizio universita’ e ricerca entro il 30 aprile 2006, corredata del programma di attivita’, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.
28. Per le finalita’ previste dal comma 26 e’ autorizzata la spesa di 25.000 euro per l’anno 2006, a carico dell’unita’ previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006 - 2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5028 di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Universita’ degli Studi di Trieste un contributo per la formazione degli insegnanti delle scuole con lingua d’insegnamento slovena e bilingue, da realizzarsi nell’ambito dei programmi del Consorzio interuniversitario per la formazione degli insegnanti (CIFI) costituito tra le Universita’ degli Studi di Trieste e di Udine.
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29 e’ presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, universita’ e ricerca – Servizio universita’ e ricerca, corredata di una relazione illustrativa dell’attivita’ da realizzare, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.
31. Per le finalita’ previste dal comma 29 e’ autorizzata la spesa di 45.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5114 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
32. L’articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attivita’ culturali e contributi per la conservazione, la valorizzazione e l’incremento del patrimonio bibliografico, storico ed artistico e per lo sviluppo dell’ istruzione universitaria e per la ricerca scientifica nella Regione Friuli - Venezia Giulia), come sostituito dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 22/1999, e modificato dall’articolo 9, comma 17, della legge regionale 13/2000, e’ sostituito dal seguente:
<a) istituzione di corsi di dottorato e di corrispondenti borse di studio destinate a laureati residenti nel Friuli Venezia Giulia;
b) attivita’ di formazione professionale superiore che si realizzano con la collaborazione degli ordini professionali della regione o che si avvalgono dell’apporto di competenze scientifiche e tecnico-professionali presenti nel Friuli Venezia Giulia;
c) altre iniziative didattiche e scientifiche anche finalizzate allo sviluppo dei collegamenti internazionali delle Universita’ o al rafforzamento dei poli universitari decentrati sul territorio.
2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere il finanziamento di programmi di iniziative didattiche e scientifiche promossi dai Consorzi per lo sviluppo degli insegnamenti universitari e/o Aziende Camerali Speciali all’uopo costituite operanti nei capoluoghi provinciali di Gorizia e di Pordenone.
3. Gli stanziamenti autorizzati annualmente per le finalita’ di cui al comma 1 sono ripartiti in parti uguali per la copertura delle spese relative ai programmi delle due Universita’.
4. Gli stanziamenti autorizzati annualmente per le finalita’ di cui al comma 2 sono ripartiti in parti uguali per la copertura delle spese relative ai programmi dei due Consorzi provinciali per lo sviluppo degli insegnamenti universitari e/o Aziende Camerali Speciali all’uopo costituite.
5. La domanda per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo e’ presentata annualmente alla Direzione centrale lavoro, formazione, universita’ e ricerca – Servizio universita’ e ricerca, corredata del programma delle attivita’ da realizzare, comprendente una relazione illustrativa, il preventivo di spesa e il relativo piano di finanziamento.>>.
33. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 11/1969, come da ultimo sostituito dal comma 32, continuano a far carico all’unita’ previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 5127, 5128 e 5131 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 15, comma 2, della legge regionale 11/1969, come da ultimo sostituito dal comma 32, continuano a far carico all’unita’ previsionale di base 9.3.320.1.272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5129 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Comune di Tarcento un contributo per l’arredamento e l’adattamento a centro studi universitari post laurea dell’immobile denominato Villa Moretti di Tarcento.
36. La domanda di contributo di cui al comma 35 e’ presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, universita’ e ricerca – Servizio universita’ e ricerca, corredata del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento.
37. Per le finalita’ previste dal comma 35 e’ autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell’unita’ previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5191 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
38. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Universita’ degli Studi di Udine contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 40, a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l’ammortamento del mutuo contratto per la ristrutturazione della sede universitaria denominata <>.
39. La domanda di contributo di cui al comma 38 e’ presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, universita’ e ricerca – Servizio universita’ e ricerca. Agli interventi si applicano le modalita’ e le condizioni fissate ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992).

40. Per le finalita’ previste dal comma 38 e’ autorizzato il limite di impegno ventennale di 750.000 euro a decorrere dall’anno 2007, con l’onere complessivo di 1.500.000 euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni 2007 e 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 9.3.320.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento al capitolo 5196 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2009 al 2026 fanno carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
41. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere spese dirette per l’organizzazione del Premio FVG Innovazione.
42. Il programma e il preventivo di spesa dell’iniziativa di cui al comma 41 sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, universita’ e ricerca.
43. Per le finalita’ previste dal comma 41 e’ autorizzata la spesa di 75.000
euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 10.1.320.1.1533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5056 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
44. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere ad Agemont SpA contributi annui, per un periodo di tre anni a decorrere dall’anno 2006, sino alla misura massima prevista dal comma 46, a sostegno degli oneri per la realizzazione del progetto finalizzato a promuovere e sviluppare la filiera imprenditoriale dell’ICT (Information, Communication, Technology).
45. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 44 e’ presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione, universita’ e ricerca – Servizio universita’ e ricerca, corredata di una relazione illustrativa dell’attivita’ da realizzare, del preventivo di spesa e del relativo piano di finanziamento, entro il 31 marzo di ciascun anno. E’ autorizzata l’erogazione anticipata di una quota pari all’80 per cento del contributo. Il saldo e’ erogato dopo la presentazione del rendiconto.
46. Per le finalita’ previste dal comma 44 e’ autorizzata la spesa complessiva di 750.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 10.1.320.1.1533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5058 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
47. Relativamente alle opere ricomprese nel programma nazionale per l’approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell’irrigazione di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), finanziate dallo Stato con fondi 2008, i Consorzi di bonifica, per eventuali pagamenti anticipati rispetto al trasferimento dei fondi statali, sono autorizzati a utilizzare l’anticipazione straordinaria di cassa appositamente concessa dal proprio tesoriere, il cui importo non puo’ eccedere quello dei progetti individuati dai decreti di concessione.
48. Gli oneri derivanti dalla predetta anticipazione, utilizzabile esclusivamente in presenza del totale esaurimento della liquidita’ di cassa del Consorzio, rimangono a totale carico della Regione.
49. Il rimborso degli oneri di anticipazione di cui al comma 48 e’ effettuato sulla base della richiesta del Consorzio, corredata di apposita dichiarazione del Presidente attestante il rispetto degli obblighi di cui al comma 48, nonche’ di attestazione del tesoriere sull’ammontare degli interessi maturati.
50. L’anticipazione di cassa e’ estinta contestualmente alla disponibilita’ dei fondi statali.
51. Per le finalita’ di cui al comma 48 e’ autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 11.2.330.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 6571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
52. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all’Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia per eseguire i lavori di ammodernamento e di ristrutturazione dell’impianto ittiogenico di Flambro, di cui e’ proprietaria, sito nei comuni di Talmassons e Rivignano.
53. Per le finalita’ di cui al comma 52 e’ autorizzata la spesa di 2.400.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 11.3.330.2.1237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4254 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
54. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a finanziare l’Universita’ degli Studi di Udine per l’istituzione e assegnazione di borse di studio a laureati che effettuano, presso i Dipartimenti delle Facolta’ di Agraria e di Medicina veterinaria, ricerche attinenti al settore agricolo, agro-alimentare e veterinario; l’Universita’ emana bandi di concorso pubblico, a seguito di deliberazione della Giunta regionale con la quale sono determinati gli importi delle borse di studio e i requisiti dei bandi.
55. Il Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna trasferisce le risorse finanziarie all’Universita’ degli Studi di Udine sulla base di istanza di finanziamento corredata dell’indicazione della ripartizione del numero delle borse di studio per ciascuno dei Dipartimenti interessati; per la rendicontazione del finanziamento di cui al comma 54 trova applicazione l’articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
56. La legge regionale 28 giugno 1982, n. 42 (Istituzione di borse di studio per ricerche attinenti al settore agricolo ed agro-alimentare), e’ abrogata.
57. Le disposizioni di cui ai commi da 54 a 56 trovano applicazione a decorrere dall’1 gennaio 2006; ai procedimenti amministrativi in corso continua ad applicarsi la normativa previgente.
58. Per le finalita’ previste dal comma 54 e’ autorizzata la spesa complessiva di 432.900 euro suddivisa in ragione di 144.300 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 11.5.330.1.372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 6893 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
59. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Comune di Artegna un finanziamento straordinario per la realizzazione, anche nelle zone collinari e pedemontane limitrofe, di un progetto pilota di allevamento di suini allo stato brado e semibrado, di trasformazione delle carni secondo metodiche tradizionali e di successiva commercializzazione dei prodotti. Il progetto potra’ venir attuato con la collaborazione operativa della Comunita’ montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, della Pro Loco di Artegna, nonche’ di eventuali aziende operanti sul territorio, previe apposite convenzioni da stipularsi tra il Comune di Artegna e i soggetti medesimi.
60. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 59 e’ presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna – Servizio produzioni agricole, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative da realizzare e di un preventivo di spesa.
61. Il finanziamento di cui al comma 59 viene erogato a titolo di anticipo in misura non superiore al 70 per cento dell’importo totale. Con il decreto di concessione del finanziamento di cui al comma 59 sono stabiliti i termini di esecuzione delle attivita’, le modalita’ di erogazione del saldo e di rendicontazione.
62. Per le finalita’ di cui al comma 59 e’ autorizzata la spesa di 35.000 euro per l’anno 2006, a carico della unita’ previsionale di base 11.5.330.2.378 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6999 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
63. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere all’Associazione Cultura e Natura di Trieste un contributo straordinario per la realizzazione di interventi di valorizzazione e tutela dei siti di interesse comunitario (SIC), nonche’ di siti storici, culturali e dei parchi urbani e tematici del Friuli Venezia Giulia.
64. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 63 e’ presentata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna – Servizio tutela ambienti naturali, fauna e Corpo forestale regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalita’ di erogazione e di rendicontazione.
65. Per le finalita’ previste dal comma 63 e’ autorizzata la spesa di 365.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 11.6.330.2.133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3141 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
66. Ai fini dell’utilizzo delle risorse assegnate alla Regione con deliberazione CIPE del 27 maggio 2005, n. 35 (Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - Rifinanziamento della legge n. 208/1998 - periodo 2005-2008 (legge finanziaria 2005)), per gli interventi di prima realizzazione della filiera <>, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e’ emanato apposito bando-regolamento per l’erogazione dei relativi finanziamenti a soggetti pubblici e privati.
67. In relazione al disposto di cui al comma 66 negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, sono istituiti <> i seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi:
a) nell’ambito dell’unita’ previsionale di base 2.3.1384 dello stato di previsione dell’entrata il capitolo 651;
b) nell’ambito dell’unita’ previsionale di base 11.6.330.2.538 dello stato di previsione della spesa il capitolo 2224.
68. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), la liquidazione del contributo concesso per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7/1998, avviene previa presentazione di un programma annuale di attivita’ e del relativo preventivo particolareggiato di spesa, da far pervenire, relativamente all’anno 2006, entro il 28 febbraio dell’anno per il quale il contributo viene richiesto. Gli oneri derivanti fanno carico all’unita’ previsionale di base 11.6.330.1.950 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 3105 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
69. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a erogare finanziamenti a favore delle societa’ di gestione degli alberghi diffusi di cui all’articolo 64, comma 7, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).
70. I finanziamenti di cui al comma 69 sono concessi, nella forma di contributo, entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa europea, applicando il disposto della legge regionale 1 dicembre 1997, n. 37 (Disciplina degli interventi <>), e sono cumulabili con altri finanziamenti previsti dalla normativa vigente.
71. Le domande di finanziamento sono presentate alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna da societa’ di gestione che risultano formalmente costituite ed effettivamente operative in Comuni ubicati nel territorio montano di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
72. Con regolamento di esecuzione sono determinati i criteri e le modalita’ di presentazione delle domande, di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti concessi.
73. Per le finalita’ di cui al comma 69 e’ autorizzata la spesa di 500.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 11.8.330.2.25 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1093 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
74. Per il sostegno delle attivita’ agrituristiche previste dai programmi di sviluppo montano, di cui all’articolo 19 della legge regionale 33/2002, delle Comunita’ montane e delle Province di Gorizia e Trieste e’ autorizzato il limite di impegno quindicennale di 250.000 euro.
75. Per le finalita’ di cui al comma 74 si applica l’articolo 19, comma 9, della legge regionale 33/2002.
76. Per le finalita’ previste dal comma 74 e’ autorizzato il limite di impegno quindicennale di 250.000 euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 750.000 euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 11.8.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, con riferimento al capitolo 1094 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 fanno carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
77. E’ istituito il Fondo per lo sviluppo socio-economico della montagna che, in via transitoria, per consentire alle Comunita’ montane di avviare il processo di programmazione, e’ utilizzato per sostenere gli oneri di assistenza tecnica alle Comunita’ montane medesime.
78. Per le finalita’ di cui al comma 77 e’ autorizzata la spesa per l’anno 2006 di 200.000 euro, a carico dell’unita’ previsionale di base 11.8.330.1.3245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1049 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
79. Gli introiti derivanti dall’applicazione dell’articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunita’ di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), sono destinati a coprire i costi delle operazioni di controllo per l’importazione, l’esportazione, la riesportazione e i costi per il rilascio delle autorizzazioni e per i controlli alla produzione e alla circolazione dei vegetali o prodotti vegetali.
80. Gli importi di cui al comma 79 sono quelli indicati come tariffa fitosanitaria standard nell’allegato XX, parti A e B, di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 214/ 2005.
81. Le somme derivanti dall’applicazione del comma 79, nonche’ gli importi derivanti dall’applicazione dell’articolo 54 del decreto legislativo 214/2005, riguardanti le sanzioni amministrative, affluiscono all’unita’ previsionale di base 3.5.1057 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 977 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
82. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA), l’ERSA e’ autorizzata a trasferire alla Provincia di Pordenone l’importo di 200.000 euro per l’anno 2006, volto a supportare l’attivita’ del Settore agricoltura aziende sperimentali e dimostrative – SAASD nel comparto agricolo, nei settori specifici della ricerca, della sperimentazione e della divulgazione.
83. Ai fini del concorso nella massima misura possibile di previste utilizzazioni di fondi comunitari aggiuntivi in atto nell’ambito della programmazione 2000-2006 dello sviluppo rurale, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a emanare appositi bandi per la presentazione delle domande a valere sulle misure del Piano di sviluppo rurale; per quanto riguarda la misura <> trova applicazione la proroga del periodo di impegno prevista dal regolamento (CE) n. 1360/2005, della Commissione, del 18 agosto 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 817/2004 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). I bandi vengono emanati previa autorizzazione della Giunta regionale.
84. Per gli interventi di cui all’articolo 17, comma 1, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo), le Comunita’ montane e le Province di Gorizia e di Trieste devono procedere ad idonee forme di pubblicizzazione da attuarsi anche mediante avviso da affiggersi negli albi pretori dei Comuni facenti parte dei rispettivi ambiti territoriali di riferimento.
85. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a fornire le piante forestali per i ripristini vegetazionali mediante specie vegetali autoctone nell’ambito dei lavori di costruzione, da parte della societa’ SNAM Rete Gas SpA, del terzo metanodotto nelle tratte Bordano - Malborghetto, Bordano - Flaibano e Malborghetto - Tarvisio. La societa’ SNAM Rete Gas SpA riversa all’Amministrazione regionale il valore delle piante forestali che sara’ destinato a potenziare i vivai forestali di cui all’articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale).
86. Le entrate derivanti dal comma 85 vengono introitate sull’unita’ previsionale di base 3.4.1843 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per gli anni dal 2006 al 2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo di entrata 716 che si istituisce <> nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
87. A decorrere dall’1 gennaio 2006 Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA e’ autorizzato a destinare, per le finalita’ di cui all’articolo 50 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), le disponibilita’ finanziarie trasferite a valere sui fondi di cui all’articolo 142, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), ivi compresi gli introiti e gli utilizzi di fondi effettuati a diverso titolo relativi alla medesima gestione agevolativa.
88. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a confermare a favore di Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA i finanziamenti gia’ concessi ai sensi dell’articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 5/1994, per le finalita’ di cui, rispettivamente, agli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002.
89. A decorrere dall’1 gennaio 2006 Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA e’ autorizzato a destinare gli introiti e gli utilizzi di fondi di competenza della gestione agevolativa di cui all’articolo 142, comma 6 bis, della legge regionale 5/1994, a valere sulle disponibilita’ di cui all’articolo 51 della legge regionale 12/2002.
90. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a confermare a favore del Consorzio regionale garanzia fidi (Finreco), fino alla concorrenza dell’importo di 500.000 euro, per le finalita’ di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato), i finanziamenti gia’ concessi per le finalita’ di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 28/1999, come sostituiti dall’articolo 21, comma 1, della legge regionale 18/2003.
91. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 90 fanno carico all’unita’ previsionale di base 13.3.360.2.447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 8799 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
92. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di Gorizia un finanziamento pluriennale per la durata di venti anni, nella misura massima prevista dal comma 94, a favore dell’Azienda speciale fiere convegni e organizzazioni, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per il completamento e la messa a norma degli immobili del complesso fieristico di Gorizia.
93. Il finanziamento e’ concesso a seguito della presentazione della domanda, da effettuarsi alla Direzione centrale attivita’ produttive – Servizio sostegno e promozione comparti commercio e terziario, corredata della deliberazione del Consiglio di amministrazione con la quale si dispone l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante, nonche’ di una relazione illustrativa degli investimenti. L’erogazione della prima annualita’ del finanziamento e’ disposta all’atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo.

94. Per le finalita’ previste dal comma 92 e’ autorizzato un limite di impegno ventennale di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2006, con l’onere di 600.000 euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 14.1.360.2.480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9095 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2009 al 2025 a carico delle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
95. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere un finanziamento straordinario al Comune di Amaro al fine di redigere un accordo di programma con il Consorzio per lo sviluppo industriale dell’Alto Tagliamento, la Societa’ Autostrade SpA e l’ANAS e provvedere alla stesura del progetto <> teso all’abbellimento e alla valorizzazione della zona di uscita dal casello autostradale di Amaro, nell’ambito delle iniziative volte alla riqualificazione ambientale e turistica dell’area, con particolare riferimento al sostegno delle produzioni tipiche locali.
96. Il finanziamento e’ concesso dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici – Servizio disciplina lavori pubblici, previa stipula dell’accordo di programma di cui al comma 95, e conseguente presentazione della domanda da parte del Comune di Amaro entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
97. Per le finalita’ di cui al comma 95 e’ autorizzata la spesa di 30.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 14.3.340.1.2995 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3260 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
98. Al fine di garantire un adeguato sostegno all’attivita’ istituzionale relativa ai campionati 2005-2006 delle societa’ sportive non professionistiche regionali, in linea con la nuova disciplina regolamentare di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle societa’ sportive non professionistiche regionali di cui all’articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, come modificato dall’articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1), l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a finanziare ai sensi dell’articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e successive modifiche, le domande assentite dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia del CONI e presentate oltre i termini previsti dal Decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2002, n. 0209/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle Societa’ sportive regionali ai sensi del comma 63 dell’articolo 8 della legge regionale 3/2002), mediante scorrimento della graduatoria 2005.
99. Per le finalita’ di cui al comma 98 e’ autorizzata la spesa di 222.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 8977 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
100. L’Amministrazione regionale sostiene, tramite l’agenzia TurismoFVG, la promozione e le attivita’ relative al campionato mondiale di maratonina assegnato alla citta’ di Udine.
101. Per le finalita’ previste dal comma 100 e’ autorizzata la spesa complessiva di 700.000 euro per l’anno 2007, a carico dell’unita’ previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9194 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
102. In riferimento ai finanziamenti previsti dall’articolo 6, comma 137, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), i progetti raccolti tramite le AIAT per il 2006 vengono finanziati tramite la TurismoFVG.
103. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 102 fanno carico all’unita’ previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9199 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
104. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a trasferire alla TurismoFVG i procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2005 presso l’Amministrazione regionale e relativi alle domande di contributo presentate ai sensi dell’articolo 6, commi da 123 a 126, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), e successive modifiche.
105. Per le finalita’ di cui al comma 104 e’ autorizzata la spesa di 150.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 14.3.360.1.1301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
106. Il comma 80 dell’articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e’ sostituito dal seguente :
<<80. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere finanziamenti a favore della Agenzia per lo sviluppo del turismo – Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), come modificata dall’articolo 106 della legge regionale 29/2005, per l’apertura e il funzionamento di uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), cosi’ come previsti dall’articolo 24 della legge regionale 2/2002, come modificato dall’articolo 106, commi 22, 23 e 24, della legge regionale 29/2005. L’Amministrazione regionale e’ altresi’ autorizzata a concedere finanziamenti a favore della TurismoFVG per l’apertura di IAT da parte dei Comuni della regione.>>.
107. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 7, comma 80, della legge regionale 1/2003, come sostituito dal comma 106, continuano a far carico all’unita’ previsionale di base 14.3.360.1.1301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9348 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
108. Gli interventi di cui ai capitoli e alle disposizioni sotto elencati, a decorrere dall’anno 2006, sono realizzati tramite TurismoFVG di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 2/2002, come sostituiti dall’articolo 106 della legge regionale 29/2005:
a) capitolo 9004 - articolo 6, comma 59, legge regionale 1/2004;
b) capitolo 9242 - articolo 111, comma 1, legge regionale 2/2002;
c) capitolo 9258 - articolo 31, comma 1, legge regionale 2/2002;
d) capitolo 9259 - articolo 32, comma 1, legge regionale 2/2002;
e) capitolo 9264 - articolo 49, comma 1, legge regionale 18/2003;
f) capitolo 9299 - articolo 6, comma 123, legge regionale 1/2005;
g) capitolo 9431 - articolo 166, comma 1, legge regionale 2/2002;
h) capitolo 9432 - articolo 167, comma 1, legge regionale 2/2002.
109. Qualora le disposizioni richiamate al comma 108 o i relativi regolamenti di esecuzione prevedano la presentazione di domande all’Amministrazione regionale, con riferimento alle risorse dal 2006 in poi, tali domande devono intendersi riferite alla TurismoFVG e pertanto sono eventualmente trasmesse dall’Amministrazione regionale alla stessa.
110. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 108 fanno carico alle seguenti unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 14.3.360.1.1300 – capitoli 9004, 9258, 9259 e 9264;
b) UPB 14.3.360.1.1301 – capitoli 9242 e 9299;
c) UPB 14.4.360.2.45 – capitoli 9431 e 9432.
111. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere al Comune di Lusevera un finanziamento pluriennale per la durata di quindici anni, nella misura massima prevista dal comma 113, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per il completamento del percorso circolare turistico all’interno delle Grotte di Villanova.
112. Il finanziamento e’ concesso a seguito della presentazione della domanda, da effettuarsi alla Direzione centrale attivita’ produttive - Servizio sostegno e promozione comparto turistico, corredata di una relazione illustrativa degli investimenti. L’erogazione della prima annualita’ del finanziamento e’ disposta all’atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo.
113. Per le finalita’ previste dal comma 111 e’ autorizzato un limite di impegno quindicennale di 200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2006, con l’onere di 600.000 euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 8997 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2009 al 2020 a carico delle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
114. Nell’ambito del processo di riordino e razionalizzazione delle societa’ partecipate dalla Regione, di cui all’articolo 7, commi 48 e seguenti, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), al fine di concorrere allo sviluppo strategico dell’azione pubblica nei confronti dell’economia turistica montana, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a finanziare la costituzione presso la <> di uno speciale fondo di dotazione, nella misura di cui al comma 115, con vincolo di utilizzo alla realizzazione del piano industriale di Promotur SpA.
115. Per le finalita’ previste dal comma 114 e’ autorizzato il limite di impegno ventennale di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, con l’onere complessivo di 30 milioni di euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 14.4.360.2.45 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9009 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; gli oneri relativi alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2009 al 2025 fanno carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
116. L’utilizzo del finanziamento di cui al comma 114 e’ regolato da apposita convenzione in cui sono definiti, in particolare, gli strumenti di indirizzo, verifica e valutazione inerenti la realizzazione del piano industriale con le risorse del fondo di dotazione da parte della Direzione centrale attivita’ produttive, nonche’ le relative modalita’ di rendicontazione. La convenzione e’ stipulata, su conforme deliberazione della Giunta regionale, proposta dall’Assessore alle attivita’ produttive di concerto con l’Assessore al patrimonio e servizi generali, previo parere della competente Commissione consiliare.
Promotur SpA i beni immobili relativi alla parte di immobile denominata <> sita in Tarvisio, al palaghiaccio e foresteria del <>, nonche’ al palazzetto polifunzionale con annesso gruppo spogliatoi. Conseguentemente, il finanziamento di cui all’articolo 6, comma 132, della legge regionale 1/2005, e’ disposto in favore della Promotur SpA.
118. Il comma 47 dell’articolo 7 della legge regionale 1/2005 e’ sostituito dal seguente :
<<47. La gestione e la vigilanza dei beni immobili trasferiti ai sensi dei commi 45 e 46 sono attribuite all’Agenzia per lo sviluppo del turismo – Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG), ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 8, comma 117, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2.(V. nota all’articolo)>>.
119. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 117 fanno carico all’unita’ previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9200 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
120. Nell’ambito del processo di rafforzamento patrimoniale delle societa’ d’area dell’ambito marino, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata, anche attraverso la TurismoFVG, ad acquisire azioni della Societa’ impianti turistici di Grado – GIT e della Societa’ d’area <>. Per l’acquisizione delle azioni suddette e’ autorizzato il conferimento nel capitale sociale dei diritti reali di godimento, di beni immobili e mobili appartenenti al patrimonio della Regione e delle AIAT di riferimento, o eventualmente trasferiti alla TurismoFVG, individuati con deliberazione della Giunta regionale per il perseguimento delle finalita’ di sviluppo e potenziamento dell’offerta di servizi turistici.
121. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla TurismoFVG un finanziamento fino a un massimo di 780.000 euro per il rafforzamento patrimoniale e finanziario della Societa’ impianti turistici - GIT di Grado tramite la sottoscrizione di quote del capitale sociale della medesima, anche inoptate.
122. La domanda relativa all’intervento di cui al comma 121 e’ presentata alla Direzione centrale attivita’ produttive entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
123. Per le finalita’ previste dal comma 121 e’ autorizzata la spesa di 780.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9201 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
124. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alla TurismoFVG finanziamenti quindicennali, nella misura massima prevista dal comma 125, a sollievo degli oneri per l’ammodernamento e la ristrutturazione degli stabilimenti termali, per il completamento e potenziamento del Parco Termale Acquatico, per il rinnovo e l’acquisto delle attrezzature e degli arredi a essi relativi, nonche’ per opere di straordinaria manutenzione dei beni gia’ dell’AIAT di Grado, Aquileia e Palmanova da realizzarsi anche tramite delegazione amministrativa intersoggettiva al Comune di Grado sulla base di un programma concordato con la societa’ a prevalente partecipazione pubblica di cui all’articolo 7 della legge regionale 2/2002, operante sul territorio.
125. Per le finalita’ previste dal comma 124 sono autorizzati due limiti di impegno quindicennali di cui uno di 400.000 euro a decorrere dall’anno 2006 e uno di 508.228 euro a decorrere dall’anno 2007, con l’onere di 2.216.456 euro relativo alle annualita’ autorizzate dall’anno 2006 all’anno 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9212 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L’onere relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2009 al 2021 fa carico alle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
126. Per le finalita’ previste dall’articolo 7, commi 48 e seguenti, della legge regionale 1/2004, e nell’ambito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie della Regione e della valorizzazione del ruolo delle Autonomie funzionali previsto dal Capo V (Delega di funzioni) della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia.
Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita’ europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunita’ europee del 7 luglio 2004), l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a cedere la partecipazione azionaria detenuta nella Udine Fiere SpA al valore desumibile dal patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio d’esercizio approvato.
127. La cessione di cui al comma 126 puo’ essere effettuata esclusivamente nei confronti del socio CCIAA di Udine, nel rispetto delle procedure di trasferimento azionario previste dallo statuto societario.
128. Le entrate derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie spettanti alla Regione in qualita’ di socio, previste dall’articolo 1, comma 1, tabella A1, nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2006, affluiscono all’unita’ previsionale di base 4.1.1876 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1768 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e sono destinate alla copertura degli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 129.
129. Per le finalita’ previste dall’articolo 161, comma 4, della legge regionale 2/2002, e’ autorizzata la spesa di 1 milione di euro a carico dell’unita’ previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9274 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
130. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere, a decorrere dall’anno 2006, al Comune di Aviano il finanziamento pluriennale per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 132, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per la realizzazione di una sala polivalente, gia’ assegnato con deliberazione della Giunta regionale dell’11 giugno 2004, n. 1500.
131. Il finanziamento e’ concesso a seguito della presentazione della domanda, da effettuarsi alla Direzione centrale attivita’ produttive – Servizio sostegno e promozione comparto turistico, corredata di una relazione illustrativa degli investimenti. L’erogazione della prima annualita’ del finanziamento e’ disposta all’atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo.
32. Per le finalita’ previste dal comma 130 e’ autorizzato un limite di impegno decennale di 53.376,26 euro annui a decorrere dall’anno 2006, con l’onere di 160.128,78 euro relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9283 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l’onere relativo alle annualita’ autorizzate per gli anni dal 2009 al 2015 a carico delle corrispondenti unita’ previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.
133. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere alle societa’ operaie costituite in societa’ cooperativa a responsabilita’ limitata aventi sede legale nella regione Friuli Venezia Giulia che hanno eseguito lavori, assistiti da contributo regionale, di ampliamento e ammodernamento di edifici uso casa per ferie entro il 31 dicembre 2002, un’ulteriore assegnazione straordinaria pari alla differenza della spesa ammessa e il contributo concesso.
domanda, da effettuarsi alla Direzione centrale attivita’ produttive – Servizio sostegno e promozione comparto turistico entro il 31 marzo 2006, corredata di una relazione illustrativa degli investimenti effettuati e di una ricognizione dei contributi gia’ decretati. In caso di presentazione di piu’ domande l’intervento sara’ proporzionalmente ridotto.
135. Per le finalita’ previste dal comma 133 e’ autorizzata la spesa di 75.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 9290 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
136. L’Amministrazione regionale, in sede di riparto dei fondi per l’esercizio finanziario 2006 di cui all’articolo 161 della legge regionale 2/2002, assicura priorita’ alle domande di contributo presentate dal Comune sede dell’Ente parco delle Prealpi Giulie riconoscendo sino al 95 per cento della spesa ammessa per gli oneri relativi alle opere di ristrutturazione e adeguamento di un immobile da destinare a struttura ricettiva e casa per ferie.
137. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 136 fanno carico all’unita’ previsionale di base 14.4.360.2.1305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 9273, 9274 e 9374 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
138. Al comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 2/2002, dopo la parola:
<>, sono aggiunte le seguenti: <<, per il tramite della TurismoFVG,>>.
139. Al comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale 2/2002, dopo la parola:
<>, sono aggiunte le seguenti: <>.
140. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 2/2002, come sostituito dall’articolo 53, comma 1, della legge regionale 18/2003, dopo la parola:
<>, sono aggiunte le seguenti: <<, per il tramite della TurismoFVG,>>.
141. I rientri a titolo di cofinanziamento statale del Programma Interact per il periodo 2002-2008 approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2002) 4612 del 16 dicembre 2002 in relazione ai progetti <> e <> per complessivi 60.900 euro per l’anno 2006 affluiscono all’unita’ previsionale di base 4.3.1234 con riferimento al capitolo 1235 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
142. In relazione al disposto di cui al comma 141, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita’ regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), e’ iscritto lo stanziamento di 60.900 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 15.1.370.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9600 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi <>.
143. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a confermare il finanziamento concesso ai sensi dell’articolo 6, comma 12, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e le eventuali economie di spesa, a fronte di apposita domanda, corredata di un programma di utilizzo, per iniziative promozionali. Nell’ambito della rendicontazione del finanziamento gia’ utilizzato, sono ammesse le spese gia’ sostenute e preventivamente deliberate e comunicate dal beneficiario.
144. Al fine di favorire il consolidamento nel settore dei Confidi regionali e mantenere l’attivita’ di sviluppo e promozione del comparto produttivo del prosciutto di San Daniele, il <> e’ autorizzato a destinare, previa domanda alla Direzione centrale attivita’ produttive, fino a un importo massimo pari a 2 milioni di euro, i fondi relativi al fondo rischi costituito anche con i contributi concessi ai sensi della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un <> a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), e successive modifiche, alla costituzione di una fondazione avente come scopo la ricerca, la promozione e lo sviluppo del prosciutto di San Daniele, a condizione che proceda ad aggregarsi con uno o piu’ Confidi di cui all’articolo 1 della legge regionale 25/1970, e successive modifiche, all’articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attivita’ economiche nella regione), e successive modifiche, e all’articolo 59, comma 1, della legge regionale 12/2002, e successive modifiche. Il provvedimento di presa d’atto di tale destinazione fissa i termini per la realizzazione della condizione di cui alla presente disposizione.
145. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), come sostituito dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 4/2005, le parole: <<, costituita ai sensi dell’articolo 27 della legge 317/1991,>> sono soppresse.
146. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 27/1999, come sostituito dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 4/2005, e’ aggiunto il seguente:
<<4 bis. Trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 27 della legge 317/1991, qualora la compagine sociale e la composizione del capitale sociale della societa’ consortile siano conformi a quanto stabilito dai commi 2 e 4 del medesimo articolo e con riferimento alle agevolazioni previste dalla normativa statale ivi contemplate.>>.
147. Al comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale 4/2005 le parole:
<
> sono soppresse.
148. I commi 67 e 68 dell’articolo 6 della legge regionale 15/2005 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono sostituiti dai seguenti:
<<67. I piani di ristrutturazione delle aziende agricole in difficolta’ presentati ai sensi del regolamento di attuazione delle disposizioni applicative dell’articolo 16 delle legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attivita’ economiche e produttive), per la concessione di aiuti individuali notificati singolarmente alla Commissione europea, possono prevedere la trasformazione del prestito in contributo in conto capitale nei limiti della decisione della Commissione europea di approvazione dei singoli piani.
68. L’Amministrazione regionale, con proprio atto, individua i settori di intervento e le priorita’ per la concessione in conto capitale degli aiuti individuali ai piani di ristrutturazione notificati singolarmente alla Commissione europea, nei limiti di dotazione stabiliti annualmente dalla legge finanziaria, fino ad un massimo di 3 milioni di euro per piano di ristrutturazione.>>.
149. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a confermare l’impegno di spesa conseguente all’accordo di programma stipulato in data 5 febbraio 2004 con l’allora Comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, per la realizzazione di un capannone industriale nel Comune di Chiusaforte a favore del Comune medesimo, previa revisione dell’accordo stesso per le medesime finalita’ e analoghi interventi.
150. Per le finalita’ previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F, allegata alla presente legge, nelle unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, s’intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unita’ previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico d’accompagnamento.

Note:
Si comunica che sul BUR n. 6 del 08/02/2006 è stato pubblicato (pag. 167) l’avviso di rettifica riguardante l’art. 8, comma 118 della L.R. 2/2006.
Il testo del BUR è il seguente: "ERRATA CORRIGE Supplemento straordinario n. 1 del 23 gennaio 2006 - Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)".
Si rende noto che nel Supplemento straordinario n. 1 del 23 gennaio 2006 nella legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 di cui all’oggetto, a pag. 50, all’articolo 8, comma 118, anzichè "legge regionale (n. 169).", deve correttamente leggersi "legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2.".
é’ possibile consultare il BUR in oggetto al seguente indirizzo:
http://www.regione.fvg.it/asp/bur/reposit/bur/06/1/bu_06_06.pdf oppure:
http://www.regione.fvg.it/istituzionale/bur/bur.htm

ARTICOLO 9
(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

1. I canoni demaniali determinati ai sensi dell’articolo 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano fino al 31 dicembre 2006.
2. A partire dall’1 gennaio 2007 la decorrenza dell’entrata in vigore dell’aggiornamento biennale dei canoni di cui all’articolo 57, comma 1, della legge regionale 16/2002 e’ riferita all’anno solare.
3. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), come modificato dall’articolo 8, comma 106, della legge regionale 2/2000, sono aggiunte, in fine, le parole: <>.
4. All’articolo 6 della legge regionale 57/1971 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo comma, come sostituito dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 11/1999, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <<75.000 euro>>;
b) al terzo comma, come sostituito dall’articolo 12, comma 3, della legge regionale 11/1999, le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <<75.000 euro>>; le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <<1 milione di euro>> e le parole: <> sono sostituite dalle seguenti:
<>.
5. Al comma 53 dell’articolo 7 della legge regionale 1/2005, dopo le parole:
<> sono aggiunte le seguenti: <>.
6. Al fine di garantire la continuita’ operativa del Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil con il completo impiego delle risorse ad esso destinate, nell’ambito della gestione affidata al commissario straordinario istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attivita’ di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l’attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all’area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, localita’ Cave del Predil e Riofreddo), come modificato dall’articolo 7, comma 27, della legge regionale 23/2002, all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 2/1999, come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 13, della legge regionale 14/2003, le parole: <<31 dicembre 2005>> sono sostituite dalle seguenti:
<<31 dicembre 2008>>.
7. Per la presentazione delle domande di acquisto degli alloggi di cui all’articolo 65 (Alloggi di proprieta’ regionale destinati a particolari categorie) della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, da parte dei soggetti nello stesso articolo indicati, si applica il termine previsto dalla vigente normativa statale per le analoghe operazioni effettuate dallo Stato. Sono fatte salve le domande di acquisto gia’ presentate entro i suddetti termini anteriormente all’entrata in vigore della presente legge.
8. I canoni di locazione relativi al periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e quella di stipulazione del contratto di vendita sono considerati quali anticipazioni sul prezzo di acquisto, relativamente agli alloggi per i quali non abbia ancora avuto luogo la stipulazione dei contratti di vendita.
9. Le entrate derivanti dalla vendita degli alloggi di cui al comma 7, sono introitati all’unita’ previsionale di base 4.1.560 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 1299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. I canoni di locazione degli alloggi di cui al comma 7, dovuti dai soggetti nello stesso comma indicati, sono determinati con applicazione della disciplina prevista dal comma 8 ter, dell’articolo 5, del decreto legge 2 ottobre 1995, n. 415 (Proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, dalla legge 507/1995.
11. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 10, sono introitate all’unita’ previsionale di base 3.2.519 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento al capitolo 751 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
12. Le entrate rinvenienti dalle operazioni di cui all’articolo 7, comma 29, della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (Legge finanziaria 2005), previste dall’articolo 1, tabella A1, nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2006 sulla unita’ previsionale di base 4.1.1876 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1769 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono destinate alla copertura delle spese autorizzate per l’anno 2006 che sono di seguito elencate:
autorizzazione art UPB capitolo limite importo 1 tab A 3 10.1.260.2.22 8649 20.000.000,00 6 tab D 5.2.350.2.192 3792 13 230.000,00 6 tab D 5.2.350.2.192 3798 4 464.816,21 6 tab D 5.2.350.2.193 3800 13 230.000,00 6 tab D 4.2.340.2.433 3356 13 1.000.000,00 7 tab E 8.7.300.2.327 6136 10 1.000.000,00 8 comma 73 11.8.330.2.25 1093 500.000,00 8 comma 76 11.8.330.2.514 1094 1 250.000,00 8 comma 94 14.1.360.2.2480 9095 1 200.000,00 8 comma 113 14.4.360.2.45 8997 1 200.000,00 8 tab F 11.1.330.2.352 6293 250.000,00 8 tab F 12.2.360.2.308 7810 750.000,00 8 tab F 12.2.360.2.308 7813 100.000,00 8 tab F 10.1.360.2.331 8020 20.000.000,00 8 tab F 13.2.360.2.356 8702 1.500.000,00 8 tab F 14.4.360.2.45 8992 2 500.000,00 8 tab F 14.2.360.2.487 9130 limitatamente a 750.000,00 8 tab F 14.2.360.2.1100 9146 limitatamente a 1.740.183,79 8 tab F 14.4.360.2.1305 9273 6 335.000,00
13. L’articolo 23 della legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 (Norme sulle procedure della programmazione regionale e istituzione di organismi collegati all’attivita’ di programmazione), come sostituito dall’articolo 16 della legge regionale 27/1985, e’ sostituito dal seguente:
<<<1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata ad avvalersi della consulenza di esperti di alta qualificazione nelle discipline inerenti all’attivita’ di pianificazione e orgrammazione.
2. L’Amministrazione regionale inoltre puo’ partecipare a ovvero affidare o promuovere lo svolgimento di studi, indagini e ricerche volte all’acquisizione di conoscenze su aspetti e problemi determinati della realta’ sociale, economica e territoriale della regione, di particolare rilevanza ai fini della elaborazione dei documenti di pianificazione strategica e di programmazione operativa, nonche’ della formazione degli strumenti di pianificazione settoriale avvalendosi a tal fine della collaborazione di esperti, istituti e centri di ricerca specializzati.
3. La raccolta e l’elaborazione di informazioni e dati rilevanti per migliorare la conoscenza dei fenomeni e delle problematiche di interesse regionale, mediante rilevazioni dirette e sondaggi, puo’ essere realizzata dall’Amministrazione regionale mediante servizi in economia ovvero essere affidata a societa’, istituti o esperti specializzati.>>.
14. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 23, della legge regionale 7/1981, come da ultimo sostituito dal comma 13, fanno carico all’unita’ previsionale di base 6.2.190.1.2069 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 886 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. Il comma 1 dell’articolo 171 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), e’ sostituito dal seguente:
<<1. Nell’ambito dell’attivita’ statistica prevista dal regolamento di organizzazione di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a intervenire per:
a) lo svolgimento di indagini e rilevazioni anche per l’acquisizione di conoscenze in merito alla realta’ sociale, economica e territoriale della regione, sia direttamente che mediante stipula di convenzioni con enti, istituti e centri di ricerca;
b) l’acquisizione di dati, incluso il relativo software operativo, dall’ISTATe da altri enti, istituti e centri di ricerca specializzati.>>.
16. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 dell’articolo 171 della legge regionale 5/1994, come sostituito dal comma 15, fanno carico all’unita’ previsionale di base 6.2.190.1.74 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1950 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)) e’ sostituito dal seguente:
<<2. Affluiscono altresi’ al bilancio del Consiglio regionale, per la conseguente attribuzione al Co.Re.Com, le assegnazioni disposte dall’Autorita’ per l’esercizio delle funzioni delegate in conformita’ a quanto previsto dalle convenzioni di cui all’articolo 7.>>.
18. Per le finalita’ previste dall’articolo 12, comma 2, della legge regionale 11/2001, come sostituito dal comma 17, e’ iscritto lo stanziamento di 24.127,99 euro per l’anno 2006 a carico dell’unita’ previsionale di base 6.2.260.1.5000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4000 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Corrispondentemente alla Tabella A1, approvata con l’articolo 1, comma 1, e’ prevista l’entrata di pari importo iscritta sull’unita’ previsionale di base 2.3.2000 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1010 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
19. L’Amministrazione regionale puo’ ricoprire i posti disponibili nell’ambito della categoria D, posizione economica D1, profilo professionale specialista tecnico a indirizzo medico, veterinario e farmaceutico, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate dagli enti del Servizio sanitario regionale, previa intesa con gli enti medesimi e purche’ sia rispettato l’obbligo di scorrimento delle graduatorie. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l’assunzione presso l’Amministrazione regionale.
20. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 20 (Riordino normativo dell’anno 2004 per il settore dei servizi sociali), come da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 21/2005, la parola: <> e’ sostituita dalla seguente:
<>.
21. Gli oneri derivanti da quanto disposto ai commi 19 e 20 fanno carico all’unita’ previsionale di base 51.1.280.1.3501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 3550, 3551 e 3561 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; all’unita’ previsionale di base 51.1.280.1.3651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 3552 e 3553 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e all’unita’ previsionale di base 51.1.250.1.3659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9670 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
22. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 8/2005, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>;
b) alla lettera d) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>;
c) alla lettera e) le parole: <> sono sostituite dalle seguenti: <>.
23. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 52/1980 e’ sostituito dal seguente:
<<2. Qualora a un gruppo appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unita’ di cui al comma 1, lettere c) e d).>>.
24. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 52/1980, e’ inserito il seguente:
<<2bis. Qualora al gruppo misto appartenga un solo consigliere non sono assegnate le unita’ di cui al comma 1, lettere c) e d), ed e’ assegnata una sola unita’ di cui al comma 1, lettera b).>>.
25. Al comma 2 bis, secondo periodo, dell’articolo 9 della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale), dopo le parole: <> sono inserite le seguenti:
<>.
26. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 52/1980 e’ inserito il seguente:
<1. Al fine di snellire e semplificare le procedure di rendicontazione, i beni strumentali acquisiti dai soggetti beneficiari con i fondi di cui all’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari) e all’articolo 8 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 sono soggetti a inventario solo nel caso si tratti di beni mobili soggetti a iscrizione nei pubblici registri ai sensi del codice civile.
2. Con regolamento di esecuzione si provvede alla disciplina del trasferimento dei beni risultanti dall’inventario di cui al comma 1 al patrimonio del Consiglio regionale per l’utilizzo ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, della legge regionale 52/1980.>>.
27. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere per l’analisi di impatto della regolazione, nonche’ per lo sviluppo di programmi che promuovono la qualita’ e la semplificazione amministrativa, spese relative ad acquisti di beni e servizi, ivi inclusi gli interventi per la formazione professionale e la consulenza a istituti, enti e societa’ o esperti particolarmente qualificati in materia.
28. Per le finalita’ di cui al comma 27, e’ autorizzata la spesa complessiva di 89.400 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l’anno 2006 e 29.700 euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2008, a carico all’unita’ previsionale di base 52.2.190.1.833 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 582 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l’attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l’applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali), come inserito dall’articolo 8, comma 2, della legge regionale 11/2000, fanno carico all’unita’ previsionale di base 52.2.250.1.474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9827 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
30. Nell’ambito dell’adeguamento delle procedure di Tesoreria regionale, propedeutico all’introduzione dei titoli in forma informatizzata, i ruoli di spesa fissa e gli ordini di accreditamento sono trasmessi in Tesoreria regionale esclusivamente in forma cartacea.
31. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell’impresa e dell’occupazione, nonche’ per la raccolta e l’impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), e’ inserito il seguente:
<1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a sostenere le spese relative all’acquisizione di un prodotto informatico per il monitoraggio in tempo reale sul mercato finanziario dei tassi di interesse, ai fini della loro valutazione in relazione all’emissione dei prestiti obbligazionari di cui all’articolo 14 e per consentire operazioni di finanza derivata.
2. Gli impegni di spesa relativi agli oneri di cui al comma 1 sono assunti nel limite dell’intero stanziamento finanziario previsto nel bilancio pluriennale.>>.
32. Per le finalita’ previste dall’articolo 14 bis, comma 1, della legge regionale 20/1999, come inserito dal comma 31, e’ autorizzata la spesa complessiva di 90.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 52.2.250.1.474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1211 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
33. Al comma 11 dell’articolo 7 della legge regionale 15/2005, le parole:
<> sono sostituite dalle seguenti: <>.
34. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 7, comma 11, della legge regionale 15/2005, come modificato dal comma 33, continuano a far carico all’unita’ previsionale di base 52.2.260.1.1637 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9898 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35. Alla chiusura dell’esercizio i funzionari delegati trasmettono alla Direzione centrale risorse economiche e finanziarie i prospetti contenenti i dati relativi a tutti gli ordini di accreditamento emessi a favore di ciascun funzionario delegato, ai fini della verifica di concordanza con i dati relativi ai pagamenti e della emissione dei modelli relativi al trasporto degli ordini di accreditamento.
36. Al comma 14 dell’articolo 1 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), come sostituito dall’articolo 1, comma 13, della legge regionale 1/2005, la parola <> e’ soppressa.
37. I contributi straordinari autorizzati con legge regionale 1/2005, e rifinanziati dalla presente legge, sono erogati secondo le modalita’ gia’ previste per le iniziative dell’anno 2005 per gli importi indicati nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione allegato al bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l’anno 2006.
38. Alla legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 7 e’ sostituito dal seguente:
<1. Per le violazioni di cui all’articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662), e successive modifiche e integrazioni, trovano applicazione il sistema sanzionatorio ivi previsto nonche’ le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).>>;
b) l’articolo 8 e’ abrogato.
39. La documentazione richiesta a sostegno delle assegnazioni contributive nell’ambito del regime europeo <>, per quanto concerne il dettaglio della quota gia’ ottenuta nell’ultimo triennio, puo’ essere sostituita da una autocertificazione sintetica di non superamento del limite qualora il beneficiario non abbia usufruito complessivamente, compreso il contributo di cui e’ fatta richiesta, di importi superiori alla meta’ del limite massimo consentito.
40. Al comma 25 dell’articolo 4 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005 e del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), sono aggiunte, in fine, le parole: <>.
41. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita’ regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), i capitoli 140, 141, 144, 3545, 3548, 3550, 3561, 3562, 3591, 9667, 9668 e 9670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e’ inserito nell’elenco n. 1 <> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
42. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge regionale 7/1999, i capitoli 140, 141, 144, 582, 1211, 3550, 3551, 3552, 3553, 3561, 3562, 3591, 9667, 9668 e 9670 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono inseriti nell’elenco n. 3 <> annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
43. In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, primo periodo, della legge regionale 7/1999, lo stanziamento non impegnato al 31 dicembre 2005, iscritto sull’unita’ previsionale di base 52.2.270.2.678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1494 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, viene trasferito nella competenza 2006 entro il limite massimo, ivi comprese le somme impegnate al 31 dicembre 2005 sul medesimo capitolo 1494, di quanto accertato al 31 dicembre 2005 sull’unita’ previsionale di base 4.1.560 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 1299 del documento tecnico allegato ai bilanci sopra citati.
44. In deroga al disposto di cui all’articolo 17, comma 2, della legge regionale 7/1999, i seguenti stanziamenti non impegnati al 31 dicembre 2005, iscritti sulle unita’ previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico a fianco di ciascuno indicati, non sono trasferiti nella competenza dell’esercizio 2006 e costituiscono avanzo:
UPB capitolo limite euro 8.2.300.2.281 5178 27 651.000,00 8.2.300.2.281 5178 29 100.000,00 8.2.300.2.281 5192 1 200.000,00 8.2.300.2.281 5194 1 300.000,00 8.2.300.2.281 5195 1 300.000,00 8.3.300.2.300 5350 1 120.000,00 8.3.300.2.300 5461 5 150.000,00 8.7.300.2.327 6135 5 122.303,00 8.7.300.2. 327 6136 2 500.000,00 8.7.300.2. 327 6136 6 100.000,00 8.7.300.2. 327 6136 7 400.000,00 8.6.300.2.1650 6170 6 400.000,00 13.1.360.2.1338 8655 11.750,00 15.1.370.2.639 9600 4.050.265,73
45. In deroga al disposto di cui all’articolo 29, comma 6, della legge regionale 7/1999, sono conservate nel conto residui oltre il termine stabilito nel medesimo comma 6 le somme impegnate a carico della unita’ previsionale di base 53.4.340.1.1846 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 2005 con riferimento al capitolo 1145 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
46. Il comma 9 dell’articolo 17 della legge regionale 7/1999, e’ sostituito dal seguente:
<<9. Gli stanziamenti non impegnati di spese finanziate con ricorso al mercato finanziario sono trasferiti all’esercizio successivo, ai sensi del comma 2, in relazione a quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 326/2003.>>.
47. Il comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 7/1999, e’ sostituito dal seguente:
<<2. Al pagamento delle somme reclamate dai creditori o dai funzionari delegati e iscritte ai sensi del comma 1 si provvede con mandato diretto o con ordine di accreditamento sulla base degli atti che hanno dato origine all’impegno.>>.
48. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 26 della legge regionale 7/1999, come aggiunto dall’articolo 5, comma 2, della legge regionale 1/2000, e’ aggiunto il seguente:
<<1 ter. L’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e’ autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, la modifica del codice di finanza regionale dei capitoli di entrata e di spesa, fermo restando nell’ambito della classificazione economica il titolo, al fine di adeguarlo al codice di bilancio previsto dai decreti ministeriali contenenti la codificazione del SIOPE, in attuazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).>>.
49. Al comma 6 dell’articolo 29 della legge regionale 7/1999, sono aggiunte, in fine, le parole: <>.
50. Dopo il comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 7/1999, e’ aggiunto il seguente:
<<2 bis. Gli ordini di pagamento emessi sui ruoli di spesa fissa possono essere sottoscritti anche mediante sistemi di elaborazione automatica.>>.
51. Dopo il comma 3 dell’articolo 38 della legge regionale 7/1999, e’ inserito il seguente:
<<3 bis. Il controllo contabile sui mandati di pagamento e sui ruoli di spesa fissa si esercita accertando che i dati relativi ai codici gestionali riportati sui titoli di spesa corrispondano a quelli previsti dai decreti ministeriali contenenti la codificazione del SIOPE, in attuazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 289/2002.>>.
52. Per le finalita’ previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G, allegata alla presente legge, nelle unita’ previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unita’ previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

ARTICOLO 10
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dall’articolo 1, commi 12 e 13, e dagli articoli da 4 a 9, e alle riduzioni di entrata previste dall’articolo 1, comma 1, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dall’articolo 1, commi 12 e 13, e dagli articoli da 4 a 9 medesimi e degli incrementi di entrata previsti dall’articolo 1, comma 1.

ARTICOLO 11
(Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell’Unione europea)

1. Gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, notificate alla Commissione dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunita’ europea, secondo le modalita’ di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame della Commissione medesima.

ARTICOLO 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall’1 gennaio 2006.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma 45, esplicano i loro effetti dal 31 dicembre 2005.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 18 gennaio 2006.
ALLEGATO 1
ALLEGATO - Tabella degli organismi culturali riconosciuti di interesse regionale (articolo 7, comma 102)
N. Denominazione Liv. Categoria A 1 Comune di Cervignano - Teatro Pier Paolo Pasolini 1 2 Teatro Club di Udine 1 3 Associazione provinciale per la prosa di Pordenone 2 4 Ente Manifestazioni Artistico Culturali “Citta’ di Gorizia” 3 5 Centro Iniziative Teatrali – La tisana 3 6 Fondazione Luigi Bon 3 7 Comune di Sacile - Stagione teatrale 3 Totale Categoria A - Capitolo 5388 € 485.000 Categoria B 8 Consorzio Servizi Turistici del Tarvisiano e di Sella Nevea – No Border Music Festival 1 9 Associazione Culturale Euritmica - Udin&Jazz 1 10 Associazione Progetto Musica - Festival musicale internazionale “Nei suoni dei luoghi” 1 11 Associazione Onde Mediterranee 2 12 Circolo Controtempo 3 13 Comune di Tolmezzo-Carniarmonie 3 14 La Cappella Underground - Science plus fiction 1 15 Associazione per la promozione della cultura latino americana in Italia - Festival Cinema Latino 1 16 Comune di Gorizia - Rassegna Amidi 1 17 Associazione Uno - Festival Mille occhi 1 18 Maremetraggio - Festival nazionale del cortometraggio 3 19 Associazione Culturale Rodolfo Lipizer - Concorso internazionale di violino R. Lipizer 1 20 Associazione Chamber Music - Premio Trio di Trieste 2 21 Associazione Amici della Musica Salvador Gandino - Concorso Giovani Concertisti Citta’ di Porcia 2 22 Chromas - Associazione musica contemporanea 3 23 Associazione Corale Goriziana C.A. Seghizzi - Concorso Corale C.A. Seghizzi 2 24 Pro Loco di Gorizia - Festival Mondiale del Folklore 1 25 Comune di Muggia - Associazione delle Compagnie del Carnevale Maggesano 1 26 Associazione Rototom Reggae Sunsplash 2 27 Comune di Tarcento - Festival dei Cuori 2 28 Pro Loco di Aviano - Festival Internazionale del Folklore 3 Totale Categoria B - Capitolo 5400 € 2.000.000 Categorie C e D 29 Centro di Ricerche e Archiviazione della Fotografia 1 30 Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe onlus 1 31 Pordenonelegge 1 32 Orchestra e Coro San Marco 1 33 Societa’ Filarmonica 2 34 Associazione Teatrale Friulana 2 35 Hic et nunc - Arte contemporanea S. Vito al Tagliamento 2 36 Triennale Europea dell’Incisione 2 37 Trieste Contemporanea 2 38 Cinquantacinque Soc. Coop. a r.l. 3 39 Comune di Trieste - La Cappella Civica 3 40 YMISO Scuola per Giovani Musicisti 3 41 Coro polifonico di Ruda 3 42 Associazione Culturale Farandola 3 43 Istituto di Musica Vivaldi onlus 3 44 L’Armonia Associazione tra le compagnie teatrali triestine 3 45 Gruppo teatrale per il dialetto 3 46 Associazione Topolo’ Topoluove 3 47 Academia de “Gli Sventati” 3 48 Compagnia di arti e mestieri di Pordenone 3 Totale Categorie C e D - Capitolo 5401 € 1.460.000 Categoria E 49 IRSE - Istituto Regionale di Studi Europei 1 50 Istituto Internazionale Jacques Maritain 1 51 Associazione Globo 1 52 ICM - Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei 1 53 Pro Pordenone 2 54 Fondazione Internazionale Progresso e Liberta’ delle Scienze 2 55 Circolo Culturale Menocchio 2 56 Societa’ Operaia di Mutuo Soccorso di Pordenone 3 57 Laboratorio internazionale della comunicazione 3 58 Circolo Centro Studi Ercole Miani 3 59 Consorzio culturale del monfalconese 3 60 Centro Culturale Italo – Tedesco 3 61 Associazione Gilberto Pressacco 3 62 Istituto Gramsci del Friuli-Venezia Giulia 3 63 Associazione Culturale - Studium Fidei 3 64 Associazione Mitteleuropea 3 65 Associazione del Museo della Vita Contadina “Cjase Cocel” - Fagagna 3 66 Associazione Thesis 3 67 Associazione guide turistiche Itineraria 3 68 Associazione culturale La Bassa 3 69 Fondazione Palazzo Coronini Cronberg 3 Totale Categoria E - Capitolo 5403 € 1.500.000 Categoria F 1 70 ISIG - Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia 1 71 IRES - Istituto di ricerche economiche e sociali 2 72 IRTEF - Istituto per la ricerca sulle tecniche educative e formative 3 73 ISGRe - Istituto Studi Giuridici Regionali 3 Totale Categoria F1 - Capitolo 5140 € 420.000 Categoria F2 74 Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 1 75 Istituto Regionale per la Storia del Movimento di Liberazione del Friuli-Venezia Giulia 1 76 Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione 1 77 Istituto Regionale di Studi e Documentazione sul Movimento Sindacale “Livio Saranz” 2 78 Associazione Istituto Pio Paschini per la storia della Chiesa in Friuli 2 79 Historia - Gruppo studi storici e sociali 3 80 Istituto di Storia Sociale e Religiosa 3 Totale Categoria F2 - Capitolo 5404 € 615.000 TOTALE € 6.480.000 Legenda livello 1 : da 100.000 a 200.000 euro Livello 2 : da 70.000 a 99.000 euro Livello 3 : da 50.000 a 9.000 euro


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