Il Consiglio regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Partecipazione alla società e svolgimento dell’attività)
1. La Giunta regionale promuove l’ingresso di nuovi soci nella società Aerdorica s.p.a., anche con la partecipazione di soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 3 della legge regionale 24 marzo 1986, n. 6 (Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società Aerdorica-Sogesam s.p.a.) e con l’eventuale riduzione del capitale pubblico previsto dall’articolo 4 della medesima legge regionale, che non può comunque risultare inferiore al 20 per cento.
2. L’Assemblea legislativa regionale nomina un componente del collegio sindacale ai sensi dell’articolo 2449 del codice civile.
3. La fornitura di servizi aeroportuali a terra strettamente connessi al trasporto aereo di passeggeri e merci, svolta dalla società di cui al comma 1, costituisce per la collettività regionale un servizio di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 86, paragrafo 2, del Trattato CE, i cui obblighi di servizio pubblico possono essere compensati in osservanza della Comunicazione della Commissione orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (2005/C 312/01).
4. Al fine di assicurare gli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 3, la Giunta regionale approva, sentita la Commissione assembleare competente, lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione e la società di gestione.
Formula Finale: La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Marche.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.
Data ad Ancona, addì marzo 2009.