L'Assemblea regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Disposizioni relative alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto
1. Il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali marittime di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, come introdotto dall’articolo 75 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, non si applica nel caso di istanze presentate dagli enti pubblici territoriali in relazione agli interventi finanziati nell’ambito della programmazione regionale ed alle modalità ivi previste di realizzazione delle opere.
2. Per le istanze degli enti di cui al comma 1 volte alla realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all’articolo 2 del D.P.R. n. 509/1997, come introdotto dall’articolo 75 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente comunica l’assenso preventivo al rilascio della concessione delle aree e degli specchi acquei interessati, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza corredata da un progetto almeno preliminare redatto ai sensi dell’articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dall’articolo 10 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Prima di procedere all’indizione della Conferenza di servizi per l’approvazione del progetto definitivo, ai sensi del successivo comma 4, il sindaco del comune interessato ne dà avviso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.
4. Il progetto definitivo, redatto ai sensi del citato articolo 16 della legge n. 109/1994, come introdotto dall’articolo 10 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, è approvato, sulla base delle osservazioni avanzate ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 71/1978, esclusivamente dalla Conferenza di servizi convocata previo avviso pubblico dal sindaco, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Alla Conferenza di servizi partecipano i soggetti indicati all’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 509/1997, come introdotto dall’articolo 75, comma 5, della legge regionale n. 4/2003.
5. Nel caso in cui gli enti di cui al comma 1 realizzino le opere attraverso le procedure di cui agli articoli 19 e 37 bis della legge n. 109/1994, come introdotti rispettivamente dagli articoli 15 e 27 bis della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente provvede alla sostituzione nel godimento della concessione in favore del soggetto indicato dallo stesso ente. La durata della concessione demaniale, rilasciata a seguito dell’approvazione del progetto definitivo, è uguale a quella indicata nel piano economico finanziario dell’opera pubblica.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 2
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 17 marzo 2009.