L'Assemblea regionale
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Disposizioni in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori
1. L’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, per l’esercizio finanziario 2009, provvede all’erogazione dell’indennità in favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori, prevista dall’articolo 27, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto delle modalità previste nello stesso articolo, quantificata complessivamente in 400 migliaia di euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.
2. A valere sulle medesime risorse previste per l’esercizio finanziario 2009 l’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali è autorizzato ad erogare l’indennità di cui al comma 1 relativa all’anno 2008, quantificata complessivamente in 400 migliaia di euro.
ARTICOLO 2
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 17 marzo 2009.