Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modificazioni al titolo IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)
1. Al titolo IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ - IMPIANTI DI ENERGIA EOLICA”.
ARTICOLO 2
(Inserimento dell’articolo 32bis)
1. Dopo l’articolo 32 della 1.r. 11/1998, è inserito il seguente:
“Art. 32bis (Disposizioni relative agli impianti di energia eolica)1. I Comuni individuano, in sede di adeguamento del PRG ai sensi dell’articolo 13, gli ambiti territoriali sui quali possono essere realizzati gli impianti di energia eolica, sulla base delle linee-guida approvate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. I Comuni che hanno già provveduto all’adeguamento del PRG ai sensi dell’articolo 13 individuano gli ambiti territoriali di cui al comma 1 con variante da adottarsi con le modalità e le procedure di cui all’articolo 16, entro dodici mesi dall’approvazione delle linee-guida da parte della Giunta regionale.”.
ARTICOLO 3
(Sostituzione dell’articolo 33)
1. L’articolo 33 della 1.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 33 (Aree boscate)
1. E’ vietata l’edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendono i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno dieci anni di età, anche se sviluppatisi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l’arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all’espansione di insediamenti preesistenti.
3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, sono ammessi i seguenti interventi:
a) l’esecuzione di opere direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali;
b) la ristrutturazione edilizia che comporti ampliamenti sino ad un massimo del 20 per cento del volume esistente;
c) il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati o la cui esistenza sia provata da documentazione fotografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili sui fabbricati diroccati consistono in un insieme sistematico di opere, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla documentazione fotografica o scritta attestante la loro preesistenza;
d) gli interventi infrastrutturali, anche di natura temporanea, per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi e la costruzione di altre infrastrutture primarie necessarie;
e) gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario che comportano opere di edificazione, su terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effetto dell’abbandono, indipendentemente dalla loro attuale designazione catastale, purché la loro passata coltivazione sia comprovata da documentazione fotografica o scritta;
f) le attività estrattive inserite nel Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) di cui all’articolo 3 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), e le relative opere infrastrutturali.
4. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia gli ambiti di cui al comma 1. Le cartografie delle aree boscate e le eventuali successive revisioni e varianti sono approvate dal Comune, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste che vi provvede entro novanta giorni dalla ricezione degli atti relativi. L’individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG.5. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, provvede, con propria deliberazione, alla definizione dei criteri e delle modalità procedimentali per l’espressione del parere di cui al comma 3 e per l’approvazione, da parte del Comune, delle cartografie di cui al comma 4.
6. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i Comuni possono prevedere una fascia di salvaguardia inedificabile circostante le aree boscate. Tale fascia è fissata in metri trenta ed esclude le zone destinate all’edificazione dai PRG vigenti. Il vincolo di inedificabilità, fatte salve le eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, non si applica alle costruzioni e alle infrastrutture agricole senza possibilità di mutamento della destinazione d’uso né alle opere di cui al comma 3, lettere d) ed e).
7. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137).”.
2. La deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 33, comma 5, della l.r. 11/1998, come sostituito dal comma 1, è adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle aree boscate effettuate e approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 4
(Inserimento dell’articolo 90bis)
1. Dopo l’articolo 90 della l.r. 11/1998 è inserito il seguente:
“Art. 90bis (Ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere nelle more
dell’adeguamento dei PRG)
1. Nelle more dell’adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all’effettuazione degli adempimenti di cui all’articolo 15, comma 10, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 (Definizione dei requisiti igienico-sanitari per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e di bevande, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1), e quelli di cui alla lettera c) del medesimo comma che intendano acquisire i requisiti previsti per la tipologia di cui alla lettera d) possono formare oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d’uso di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento volumetrico, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, nel rispetto dei requisiti di salubrità e igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Nelle more dell’adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all’effettuazione degli adempimenti di cui all’articolo 15, comma 10, gli alberghi esistenti, come definiti dall’articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), ivi compresi quelli ricadenti all’interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purchè in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all’adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all’efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva. Tale disposizione si applica anche:
a) agli alberghi, come definiti dall’articolo 2, comma 3, della l.r. 33/1984, che, pur avendo ottenuto la classificazione regionale ai sensi della l.r. 33/1984 medesima e l’autorizzazione comunale all’esercizio, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia mutata la destinazione d’uso e purché sia presentato un piano di ripresa dell’attività entro un anno dalla conclusione dei lavori;
b) alle strutture in fase di realizzazione alla data del 31 marzo 2009, assentite da concessione edilizia con espressa destinazione alberghiera, ancorché eventualmente non ultimate.
3. Agli incrementi volumetrici realizzati ai sensi del presente articolo si applicano gli eventuali vincoli di destinazione di natura urbanistica già gravanti sull’immobile oggetto d’intervento purché di durata residua non inferiore a 5 anni. Qualora sull’immobile oggetto d’intervento non vi sia alcun vincolo di destinazione o vi sia, alla data di dichiarazione di abitabilità delle opere relative all’incremento volumetrico, un vincolo la cui durata residua è inferiore a 5 anni, al medesimo si applica comunque un vincolo di durata pari a 5 anni a decorrere dalla predetta data. Il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario.4. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall’articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall’articolo 59, comma 1, lettere a) e bbis), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984, quando si tratti degli interventi di cui al comma 2, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all’articolo 52, comma 4, lettera i).
5. Fatta salva la dotazione di parcheggi esistenti nel limite fissato dai parametri urbanistici inerenti alla quantità minima stabilita dal PRG o dal regolamento edilizio, gli interventi di cui al presente articolo che comportino incremento di capienza o di capacità ricettiva, ad eccezione di quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, devono assicurare la creazione di posti auto aggiuntivi rapportati esclusivamente alla maggiore capienza o capacità ricettiva, anche al di fuori del lotto oggetto d’intervento purché a distanza non superiore a 300 metri, in misura pari ad almeno il 50% dei parametri urbanistici medesimi.
6. Le volumetrie assentite ai sensi del presente articolo, che eccedono quelle assentibili nel rispetto delle norme di piano, non concorrono alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.”.
2. I Comuni, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con deliberazione del Consiglio comunale i criteri, le modalità, le condizioni ed i parametri necessari per l’individuazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono beneficiare degli incrementi volumetrici di cui all’articolo 90bis della l.r. 11/1998, come inserito dal comma 1. Nelle more dell’approvazione degli atti comunali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendano realizzare incrementi volumetrici ai sensi del predetto articolo possono formulare apposita istanza al Comune interessato corredata da un elaborato planimetrico e da una relazione che illustri l’intervento e ne motivi la valenza turistica. Il Comune, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, decide in merito al suo accoglimento. Il silenzio del Comune, decorso il predetto termine, equivale a provvedimento di accoglimento dell’istanza.
ARTICOLO 5
(Inserimento dell’articolo 90ter)
1. Dopo l’articolo 90bis della l.r. 11/1998, come introdotto
dall’articolo 4, è inserito il seguente:
“Art. 90ter (Volumi destinati a centro benessere in alcune tipologie di strutture ricettive)
1. Nelle aziende alberghiere di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, e nei complessi ricettivi all’aperto di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), ivi compresi quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, le superfici e i relativi volumi da destinare a centro benessere, realizzati al fine di soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, non sono assoggettati alla verifica degli indici urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le attività consentite nei centri benessere e le relative modalità di esercizio.
2. Alle residenze turistico-alberghiere di cui all’articolo 2, comma 4, della l.r. 33/1984, oggetto di intervento ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7bis della medesima legge.
3. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall’articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall’articolo 59, comma 1, lettere a) e bbis), fatti salvi i diritti di terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo, relativamente al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984 e della disciplina dei complessi ricettivi all’aperto di cui alla l.r. 8/2002, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all’articolo 52, comma 4, lettera i). Per gli interventi da realizzare nei complessi ricettivi all’aperto, la verifica della compatibilità della localizzazione dei medesimi rispetto agli ambiti inedificabili deve essere estesa all’intero complesso ricettivo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono.”.
ARTICOLO 6
(Abrogazione e disposizione transitoria)
1. L’articolo 27 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è abrogato.
2. L’articolo 27 della l.r. 34/2007, abrogato dal comma 1, continua a trovare applicazione per gli interventi di ampliamento ivi previsti, compresi quelli riferiti ad immobili ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, per i quali il procedimento volto all’ottenimento del relativo titolo abilitativo risulti già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora concluso alla medesima data.
3. I procedimenti relativi alla realizzazione di impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi sino all’individuazione da parte dei Comuni degli ambiti territoriali di cui all’articolo 32bis della 1.r. 11/1998, come introdotto dall’articolo 2.
ARTICOLO 7
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, omma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 17 giugno 2009.
Il Presidente
ROLLANDIN