Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Principi e finalita’)
1. In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione e in armonia con i principi internazionali di rispetto delle diversita’ culturali e linguistiche, la Regione valorizza i dialetti di origine veneta individuati all’articolo 2, quali patrimonio tradizionale della comunita’ regionale e strumento di dialogo nelle aree frontaliere e nelle comunita’ dei corregionali all’estero.
2. Le attivita’ di valorizzazione previste dalla presente legge sono dirette a conservare la ricchezza culturale presente nel territorio regionale e nelle comunita’ dei corregionali all’estero, e renderla fruibile anche alle future generazioni, sviluppando l’identita’ culturale e favorendo l’utilizzo del dialetto nella vita sociale.
3. Le Province e i Comuni concorrono alla valorizzazione dei dialetti di cui all’articolo 2 secondo le modalita’ indicate nel capo III.
ARTICOLO 2
(Dialetti)
1. Ai fini della presente legge, sono oggetto di valorizzazione i dialetti di origine veneta nelle seguenti espressioni: il triestino, il bisiaco, il gradese, il maranese, il muggesano, il liventino, il veneto dell’Istria e della Dalmazia, nonche’ il veneto goriziano, pordenonese e udinese.
CAPO II
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE
ARTICOLO 3
(Tipologia di interventi di valorizzazione)
1. Al fine di valorizzare i dialetti di cui all’articolo 2, la Regione promuove e sostiene interventi nei seguenti settori:
a) studi e ricerche;
b) attivita’ culturali e spettacolo;
c) comunicazione;
d) istruzione;
e) toponomastica e cartellonistica.
2. La Regione promuove lo sviluppo di progetti e incontri tra le comunita’ venetofone del Friuli Venezia Giulia e tra queste e quelle dei corregionali all’estero che parlano i dialetti di cui all’articolo 2.
3. La Regione promuove altresi’ progetti e incontri con le comunita’ venetofone presenti in Italia e con quelle di Slovenia e Croazia, nonche’ con le comunita’ di lingua friulana, slovena e tedesca del Friuli Venezia Giulia al fine di approfondire la reciproca conoscenza.
ARTICOLO 4
(Interventi nel settore studi e ricerche)
1. Nel settore degli studi e delle ricerche, le attivita’ di valorizzazione riguardano in particolare:
a) studio e ricerca storica e demo-etno-antropologica;
b) organizzazione di seminari e convegni;
c) raccolta e conservazione del patrimonio culturale e dialettale;
d) concorsi, premi e borse di studio, anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le universita’ della regione;
e) redazione e pubblicazione di repertori dialettali e altri documenti delle aree storiche, culturali e linguistiche della regione.
2. Nell’ambito delle attivita’ di cui al comma 1 la Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e con qualificati istituti, enti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sul patrimonio dei dialetti di cui all’articolo 2.
3. La Regione promuove altresi’ la costituzione, l’informatizzazione e l’incremento di fondi bibliografici e archivi, anche sonori e video cinematografici, che raccolgono la documentazione di testimonianze di carattere autobiografico, interviste, racconti e memorie orali e loro trascrizioni, canti, musiche e danze tradizionali, nonché la creazione, nelle biblioteche di enti locali e d’interesse regionale, di specifiche sezioni dedicate ai dialetti di origine veneta.
4. La Regione favorisce la raccolta e la conservazione della documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui al comma 2 e, previo accordo, ne dispone il deposito presso le biblioteche di ente locale, una per Provincia.
ARTICOLO 5
(Interventi nel settore attivita’ culturali e spettacolo)
1. Nel settore delle attivita’ culturali e dello spettacolo, gli interventi di valorizzazione riguardano in particolare le seguenti iniziative:
a) editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive;
b) produzione e distribuzione di spettacoli musicali e teatrali;
c) festival e manifestazioni culturali, teatrali e musicali;
d) promozione delle tradizioni folcloristiche e popolari regionali.
ARTICOLO 6
(Interventi nel settore comunicazione)
1. Nel settore della comunicazione, la Regione promuove la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive realizzate da emittenti pubbliche e private per la valorizzazione dei dialetti di cui all’articolo 2.
2. La Regione sostiene la redazione e la stampa di giornali e periodici nei dialetti di cui all’articolo 2.
ARTICOLO 7
(Interventi nel settore istruzione)
1. Nel settore dell’istruzione, al fine di concorrere all’arricchimento dell’offerta formativa, proposta anche dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, la Regione promuove e sostiene progetti didattici diretti alla valorizzazione e alla conoscenza dei dialetti di cui all’articolo 2, anche ai fini dell’apprendimento della storia e delle tradizioni locali, e l’acquisizione nelle biblioteche scolastiche di testi e materiale documentale relativi al settore.
ARTICOLO 8
(Interventi nel settore toponomastica e cartellonistica)
1. Nel settore della toponomastica, la Regione sostiene indagini e partecipa alle iniziative di studio e ricerca promosse dai Comuni, anche in collaborazione con le universita’ degli studi del Friuli Venezia Giulia e gli istituti culturali della regione.
2. La Regione sostiene gli enti locali e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell’economia e del sociale per l’utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di cui all’articolo 2.
CAPO III
ATTUAZIONE DELLA LEGGE
ARTICOLO 9
(Funzioni della Regione e degli enti locali)
1. La Giunta regionale approva il programma triennale degli interventi di cui al capo II, sentito il Comitato di cui all’articolo 10 e la competente Commissione consiliare.
2. Le Province e i Comuni concorrono alla valorizzazione dei dialetti di cui all’articolo 2, secondo la programmazione prevista al comma 1.
3. Possono beneficiare dei contributi e dei finanziamenti regionali le Province, i Comuni, anche in forma associata, gli enti pubblici e privati e le associazioni culturali che attuano le iniziative di cui al capo II.
4. Con regolamento, approvato previo parere del Comitato previsto all’articolo 10 e della Commissione consiliare competente, sono definiti criteri e modalita’ per l’individuazione delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.
ARTICOLO 10
(Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta)
1. E’ istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, il Comitato regionale per la valorizzazione dei dialetti di cui all’articolo 2.
2. Al Comitato spettano funzioni consultive, di proposta e valutazione delle iniziative presentate e realizzate ai fini della presente legge; in particolare il Comitato esprime parere:
a) sulla programmazione di cui all’articolo 9;
b) sul regolamento di cui all’articolo 9.
3. Il Comitato e’ costituito con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore competente in materia di cultura, ed e’ composto da:
a) l’assessore regionale alla cultura o suo delegato;
b) il direttore centrale regionale alla cultura o suo delegato;
c) due esperti in dialetti e loro sostituti designati rispettivamente dall’Universita’ degli studi di Trieste e dall’Universita’ degli studi di Udine;
d) tre esperti rappresentanti delle realta’ culturali che realizzano le finalita’ della presente legge, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.
4. Il Comitato dura in carica per la legislatura. I componenti possono essere rieletti.
5. Il Comitato adotta un regolamento interno per l’organizzazione e la disciplina dei lavori.
6. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti l’ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti, il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.
7. Il Comitato e’ costituito entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 11
(Fondo regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta)
1. E’ istituito il “Fondo regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta” per il finanziamento degli interventi di valorizzazione previsti nel capo II.
2. Con delibera della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono determinate le quote del fondo istituito dal comma 1, da destinare ai settori di cui all’articolo 3.
CAPO IV
NORME FINALI
ARTICOLO 12
(Modifiche alla legge regionale 68/1981)
1. Al primo comma dell’articolo 25 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attivita’ culturali), le parole <<e culture locali di origine slovena, tedesca e veneta>> sono sostituite dalle seguenti: <<, culture e parlate locali non disciplinate e finanziate da altra normativa regionale,>>.
ARTICOLO 13
(Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 10, comma 6, fanno carico all’unita’ di bilancio 5.4.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 11, fanno carico all’unita’ di bilancio 5.4.1.5045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010 e al capitolo 5551 che si istituisce per memoria con la denominazione “Fondo regionale per la valorizzazione dei dialetti di origine veneta”.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 17 febbraio 2010.