Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. Con la presente legge la Regione riconosce il rilevante valore e la finalità pubblica della cooperazione sociale nel perseguimento della promozione umana edell'integrazione sociale dei cittadini nell'interesse generale della comunità.
2. A tal fine, in particolare:
a) istituisce e regolamenta l'Albo regionale delle cooperative sociali;
b) determina le modalità di raccordo ed integrazione con l'attività e la programmazione dei servizi sociali, sanitari, educativi, di formazione professionale, di turismo a fini sociali per soggetti svantaggiati, di sviluppodell'occupazione e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) fissa i criteri per gli affidamenti dei servizi cui debbono uniformarsi contratti econvenzioni tra cooperative sociali, consorzi ed enti ed aziende pubbliche;d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
e) istituisce e determina le funzioni della Commissione regionale della cooperazione sociale.
ARTICOLO 2
(Albo regionale delle cooperative sociali)
1. È istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito denominato Albo.
2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:
a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi sociali, sanitari ed educativi;
b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8, della legge 8novembre 1991, n. 381.
3. Le cooperative di nuova costituzione che richiedono l'iscrizione alla Sezione B trasmettono alla Commissione regionale di cui all'articolo 9, entro dodici mesi dalla data di iscrizione, la documentazione attestante l'inserimento di almeno il trenta per cento di lavoratori svantaggiati.
4. Il mancato inserimento della quota di lavoratori svantaggiati di cui al comma 3, comporta la cancellazione dall'Albo.
5. La Giunta regionale stabilisce, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, i requisiti per l'iscrizione, gli adempimenti ordinari e i provvedimenti di cancellazione dall'Albo con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria.
ARTICOLO 3
(Raccordo e integrazione tra la programmazione regionale e la cooperazione sociale)
1. I piani e gli atti di programmazione delle attività sociali, sanitarie ed educative di interesse socio-sanitario e di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, prevedono le modalità di specifica correlazione e di apporto della cooperazione sociale, sulla base dei principi di sussidiarietà e di programmazione condivisa. In particolare il piano sanitario e il piano sociale stabiliscono le modalità di apporto della cooperazione sociale e individuano i settori di intervento dello stesso.
2. Le cooperative sociali ed i loro consorzi possono realizzare interventi formativi rivolti alle persone svantaggiate, nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale, purché siano compresi nei piani annuali diformazione professionale ai sensi della disciplina regionale vigente,
ovvero previsti nell'ambito della programmazione regionale del Fondo sociale europeo e dei programmi di iniziativa comunitaria.
3. La Regione, nell'ambito della programmazione annuale e di promozione delle attività di formazione sul lavoro degli operatori professionali, promuove,
sentiti le cooperative sociali e i loro consorzi, e l'Ente bilaterale del settore, la individuazione e la definizione del fabbisogno formativo e dei relativi profili professionali.
4. Le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare autonome attività di formazione sul lavoro dei propri operatori, nonché iniziative per la formazione manageriale degli amministratori, nel rispetto della normativa regionale vigente in materia.
5. Le cooperative sociali e i loro consorzi possono promuovere azioni di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in attuazione e in conformità della legislazione nazionale e regionale di riferimento. Possono altresì promuovere accordi tra enti pubblici, società a partecipazione pubblica e cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'articolo 5, della legge n. 381/1991.
6. La Regione riconosce la cooperazione sociale quale soggetto privilegiato per la promozione di uno sviluppo occupazionale che coniughi efficienza,
solidarietà e coesione sociale.
ARTICOLO 4
(Affidamenti e convenzioni)
1. La Giunta regionale, con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria, sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, approva il tariffario regionale e stabilisce, nel rispetto delle norme vigenti in materia, i criteri e le procedure per l'affidamento dei servizi e gli schemi di convenzione cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica.
2. Le procedure di affidamento di servizi alle cooperative sociali tengono conto di criteri qualitativi, stabiliti con atto della Giunta regionale, sentite le parti sociali, sulla base del Piano sociale regionale, in particolare si terrà conto delle esperienze maturate nel settore, della capacità di rapporto con il territorio, della validità del progetto di intervento in relazione agli obiettivi individuati dall'ente, della professionalità e qualificazione degli operatori, della continuità del servizio nel rispetto dei diritti degli utenti, della creazione di occupazione stabile per i soggetti svantaggiati. L'affidamento dei servizi deve rispettare il tariffario regionale di cui al comma 1.
3. Possono partecipare alle procedure di affidamento di cui al comma 1 della presente legge, le cooperative ed i consorzi iscritti all'Albo di cui all'articolo 2. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione di diritto dei contratti e delle convenzioni in essere.
4. I contratti e le convenzioni relative alla gestione dei servizi, caratterizzate da prestazioni ricorrenti, sono di durata triennale e possono essere rinnovati sulla base delle valutazioni qualitative di cui all'articolo 6, comma 1, tenendo conto anche del grado di soddisfazione dei committenti e utenti.
5. La Giunta regionale definisce annualmente l'importo delle risorse da destinare all'acquisto di beni e servizi dalle cooperative sociali di tipo B iscritte
all'Albo secondo le modalità previste dall'articolo 5, della legge n. 381/1991 e ne promuove l'inserimento negli accordi di programma di cui all’articolo
11 della presente legge.
ARTICOLO 5
(Qualità della cooperazione sociale)
1. La Giunta regionale definisce, sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale, i criteri di valutazione della qualità dei servizi affidati.
2. Gli enti pubblici e/o loro associazioni che stipulano contratti e convenzioni con le cooperative sociali operano un monitoraggio sulla qualità ed efficienza dei servizi e sul rispetto dei criteri di affidamento degli stessi, sulle modalità di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
3. I risultati del monitoraggio di cui al comma 2 sono trasmessi annualmente e alla scadenza dei contratti o delle convenzioni alla Giunta regionale, la quale sentita la Commissione regionale della cooperazione sociale, ne valuta la coerenza con i criteri di cui al comma 1, ai fini dell'implementazione del sistema di qualità.
ARTICOLO 6
(Determinazione dei corrispettivi)
1. I contratti e le convenzioni sono stipulati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, nonché nel rispetto del tariffario vigente, considerato come elemento minimo al fine di garantire da parte delle cooperative sociali la corretta applicazione dei disposti contrattuali nazionali e anche di quelli raggiunti in sede di contrattazione decentrata. Il tariffario viene aggiornato al rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore.
2. Nei contratti o convenzioni in presenza di gestioni a corpo si deve prevedere il rispetto del CCNL di settore, compreso il rispetto degli accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata. Nell'eventuale affidamento a corpo, totale o parziale, di servizi deve essere comunque specificata la quantificazione oraria, inerente le prestazioni alla persona ed il corrispettivo onere per la stazione appaltante non può mai essere inferiore al disposto del tariffario regionale.
3. Nei contratti o convenzioni aventi per oggetto la fornitura di servizi e/o beni da parte di cooperative sociali di tipo B e non riconducibili alla tipologia del comma 1, deve essere comunque specificata la quantificazione oraria delle prestazioni ed il corrispettivo onere per la stazione appaltante non può mai essere inferiore al disposto del tariffario regionale.
ARTICOLO 7
(Sostegno alla cooperazione sociale)
1. Per il sostegno degli effettivi inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati da parte delle cooperative sociali di tipo B saranno utilizzati gli strumenti previsti dalla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11.
2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con altri benefici concessi per le medesime finalità e le cooperative facenti parte di un consorzio non ne possono usufruire qualora sul medesimo progetto sia già stato finanziato il consorzio stesso.
3. La Regione può concedere alle cooperative sociali agevolazioni fiscali su base locale da determinare annualmente con legge regionale.
4. Al fine di agevolare la gestione economico-finanziaria della cooperazione sociale, il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24, è elevato fino al cinquanta per cento.
5. La Giunta regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso i soggetti beneficiari per la verifica della corretta destinazione dei fondi e dispone la revoca e la restituzione dei contributi già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle norme della presente legge.
ARTICOLO 8
(Commissione regionale per la cooperazione sociale)
1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte:
a) l'assessore regionale ai servizi sociali che la presiede o un suo delegato;
b) il direttore della direzione sanità e servizi sociali o un suo delegato;
c) un dirigente regionale per ciascuna struttura competente in materia sociale, in materia di sanità, di lavoro e formazione professionale;
d) tre rappresentanti con comprovata esperienza nel settore sociale designati dalle associazioni regionali delle cooperative che risultino aderenti alle associazioni nazionali della cooperazione;
e) tre esperti in materia di cooperazione sociale designati dalla Giunta regionale;
f) tre rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
g) due rappresentanti delle associazioni degli utenti;
h) quattro rappresentanti dei comuni capofila di ambito, indicati dal Consiglio delle autonomie locali;
i) il dirigente del settore lavoro delle province di Perugia e Terni.
2. La nomina dei componenti è effettuata dalla Giunta regionale ed essi restano in carica per la durata della legislatura.
3. La Commissione si dota di un regolamento per il suo funzionamento.
4. La Commissione si avvale, per l'assolvimento dei compiti e delle funzioni attribuite dalla presente legge, della struttura regionale competente in materia di politiche sociali e delle strutture territoriali facenti capo agli ambiti di cui alla delibera del Consiglio regionale n. 759 del 20 dicembre 1999.
5. Ai componenti della Commissione, con esclusione dei dipendenti regionali, spetta una indennità forfettaria per ogni giornata di seduta di euro 30,00 nonché il rimborso delle spese previste dalle vigenti disposizioni per il personale regionale di più elevato livello funzionale.
ARTICOLO 9
(Compiti della Commissione)
1. La Commissione regionale per la cooperazione sociale formula proposte ed esprime pareri alla Giunta regionale nelle materie di cui alla presente legge ed in particolare:
a) esprime il parere sulle domande di iscrizione e sulle richieste di cancellazione dall'Albo;
b) propone indagini ed ispezioni effettuate tramite le strutture di cui all'articolo 8, comma 4;
c) propone, in occasione dei rinnovi contrattuali, il tariffario regionale;
d) propone sistemi di controllo con particolare riferimento alla qualità degli interventi;
e) può effettuare verifiche sulla effettiva operatività delle cooperative sociali iscritte all'Albo;
f) attua, in materia di cooperazione sociale, una verifica sull'attuazione del Piano sociale regionale e sui Piani sociali territoriali.
ARTICOLO 10
(Norma finanziaria)
1. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, si fa fronte con le risorse previste per la legge regionale n. 11/2003, nella unità previsionale di base (UPB) 11.2.002 denominata “Investimenti in favore dell'occupazione” del Bilancio regionale di previsione - Parte spesa.
2. Agli oneri previsti dall'articolo 8, comma 5, si provvede con gli stanziamenti allocati nella UPB 02.1.005 denominata “Amministrazione del personale e servizi comuni” (capitolo 560).
ARTICOLO 11
(Norme finali)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stipulati appositi accordi di programma tra i soggetti pubblici interessati.
2. La Giunta regionale adotta l'atto di cui all'articolo 4, comma 1, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 11/2003, è aggiunta la seguente lettera:
“e bis) Il dirigente del Servizio Programmazione socio assistenziale, progettualità di territorio e azioni coordinate con gli enti locali.”.
ARTICOLO 12
(Abrogazione)
1. La legge regionale 2 novembre 1993, n. 12 è abrogata.
Nota all’art. 2, comma 2, lett. c):
- Si riporta il testo dell’art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante “Disciplina delle cooperative sociali” (in G.U. 3 dicembre 1991, n. 283):
«Art. 8. Consorzi.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.».
Nota all’art. 3, comma 5:
- Si riporta il testo dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (si veda la nota all’art. 2, comma 2, lett. c)), come sostituito dall'art. 20, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (in S.O. alla G.U. 10 febbraio 1996, n. 34):
«Art. 5.Convenzioni.
1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio- sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici,
purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali.
4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento
lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle
procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.».
Nota all’art. 4, comma 5:
- Per il testo dell’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, si veda la nota all’art. 3, comma 5.
Note all’art. 7, commi 1 e 4:
- La legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, recante “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili”, è pubblicata nel B.U.R. 6 agosto 2003, n. 32.
- Il testo dell’art. 5, comma 2, della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24, recante “Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione” (in B.U.R. 13 agosto 1997, n. 38), è il seguente:
«Art. 5 Strutture consortili operanti nel settore del credito.
Omissis.
2. La Giunta regionale eroga contributi annuali per alimentare i fondi istituiti nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, che contribuiscono sia alla concessione della garanzia fideiussoria, sia alla concessione dei contributi in conto interesse di cui al comma 3, lettere c) e d) dell'art. 15 della legge regionale 2 novembre 1993, n. 12. Al fine di agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine dei soggetti operanti nel settore della cooperazione sociale pur non organizzati in strutture consortili la Giunta regionale stipula convenzioni con istituti di credito bancario di cui al comma 4 dell'art. 15, della legge regionale 2 novembre 1993, n. 12, destinando a tal fine quota parte pari al 25 per cento dello stanziamento previsto al comma 1, lett. b), dell'art. 13 della presente legge.».
Nota all’art. 8, comma 4:
- La delibera del Consiglio regionale 20 dicembre 1999, n. 759, recante “Piano sociale regionale 2000/2002”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 12 gennaio 2000, n. 2.
Nota all’art. 10, comma 1:
- Per la legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, si vedano le note all’art. 7, commi 1 e 4.
Nota all’art. 11, comma 3, alinea:
- Il testo vigente dell’art. 13 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11, (si vedano le note all’art. 7, commi 1 e 4), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 13.Comitato regionale.
1. È istituito il Comitato regionale per la gestione del Fondo regionale, con sede presso la Giunta regionale, Servizio competente in materia di politiche attive del lavoro.
2. Il Comitato ha il compito di formulare proposte alla Giunta regionale sulla utilizzazione delle risorse del Fondo regionale e di valutare l'andamento dello stesso.
A tal fine il Servizio regionale competente informa periodicamente il Comitato sulle iniziative finanziate.
3. Il Comitato regionale è composto:
a) dal dirigente del Servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro o suo delegato, che lo presiede;
b) dai dirigenti delle strutture competenti delle province di Perugia e Terni o loro delegati;
c) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti nella Commissione regionale tripartita;
d) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti nella Commissione regionale tripartita;
e) da due componenti effettivi e due supplenti designati congiuntamente dalle associazioni di disabili presenti nelle Commissioni provinciali tripartite, rispettivamente uno per la provincia di Perugia e uno per quella di Terni;
e bis) il dirigente del Servizio Programmazione socio assistenziale, progettualità di territorio e azioni coordinate con gli enti locali.
4. Il Comitato regionale è costituito con determinazione del dirigente del Servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro e dura in carica per tre anni; alla sua scadenza continua ad esercitare le funzioni fino al rinnovo.
5. Le funzioni di assistenza amministrativa al Comitato sono svolte dal Servizio regionale competente in materia di politiche attive del lavoro.
6. Alle sedute del Comitato partecipa, con funzioni consultive, il direttore dell'Agenzia Umbria lavoro, di cui al titolo quinto della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 o suo delegato.
7. Il Comitato regionale disciplina, con apposito regolamento, le modalità del proprio funzionamento.».
Nota all’art. 12:
- La legge regionale 2 novembre 1993, n. 12, recante “Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla disciplina delle cooperative sociali”, è pubblicata nel B.U.R. 10 novembre 1993, n. 48.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 17 febbraio 2005
LORENZETTI