Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Al comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7, così come già modificato dall’articolo 20, comma 1 della legge regionale n. 22 del 5 ottobre 2007 e dalla legge regionale n. 35 del 16 ottobre 2008, articolo 1, primo capoverso, le parole «di ulteriori 34 mesi» sono sostituite dalle parole «di ulteriori 42 mesi».
2. Al comma 2 dell’articolo 20 della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, così come modificato dalla legge regionale n. 35 del 16 ottobre 2008, articolo 1, secondo capoverso, le parole «entro 20 mesi» sono sostituite dalle parole «entro 28 mesi».
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 17 agosto 2009 - Loiero