Capo l
Norme generali
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, nel quadro della competenza regionale in materia elettorale, intende promuovere e favorire la partecipazione democratica dei cittadini al processo di selezione dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale. A questo fine essa disciplina le «elezioni primarie» quale modalità di partecipazione degli elettori alla selezione delle candidature presentate dai partiti e dai gruppi politici organizzati.
2. Le «elezioni primarie» per la selezione delle candidature alla Presidenza della Giunta regionale si svolgono in ambito regionale mediante organizzazione delle relative procedure in tutti i Comuni della Regione.
3. Alla determinazione, organizzazione e funzionamento delle sedi di votazione, alle operazioni relative al procedimento elettorale e alla verifica dell’esito della votazione provvedono l’Amministrazione regionale e le amministrazioni comunali secondo le disposizioni della presente legge e del regolamento regionale di cui all’articolo 14.
ARTICOLO 2
(Elezioni primarie ed elezioni regionali)
1. I partiti ed i gruppi politici che intendono presentare liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell’articolo 1 della legge 22 febbraio 1995, n. 43, come integrate e modificate dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni, partecipano alle «elezioni primarie» e, a pena della esclusione dal rimborso di cui all’articolo 15, alle elezioni regionali candidano alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato della rispettiva lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella «elezione primaria».
ARTICOLO 3
(Elettorato attivo e passivo)
1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
2. Possono essere candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Repubblica.
ARTICOLO 4
(Candidature e liste)
1. Ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 2 presenta una lista contenente uno o più candidati.
2. Qualora più soggetti intendano effettuare collegamento fra le rispettive liste elettorali ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, «Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario», essi, conservando ciascuno il proprio contrassegno,
presentano anche alle «elezioni primarie» candidature comuni alla carica di Presidente della Giunta regionale. Resta fermo, cumulativamente, il numero delle sottoscrizioni richiesto dall’articolo 6.
Capo II
Adempimenti procedurali e sezioni elettorali
ARTICOLO 5
(Indizione e svolgimento delle «elezioni primarie»)
1. Le "elezioni primarie" sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale per una data non successiva alla seconda domenica antecedente l’inizio del termine stabilito dall’articolo 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per la presentazione delle liste e delle candidature.
2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle «elezioni primarie».
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale il decreto di indizione delle «elezioni primarie» è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il quindicesimo giorno successivo allo scioglimento e le «elezioni primarie» si svolgono non oltre il decimo giorno antecedente la scadenza del termine per la presentazione delle candidature.
ARTICOLO 6
(Presentazione delle liste di candidati)
1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle «elezioni primarie», i soggetti di cui all’articolo 2 presentano alla Regione una dichiarazione corredata dalla seguente documentazione:
a) il contrassegno con cui intendono concorrere alle «elezioni primarie»;
b) la lista dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale sottoscritta da un numero di elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione non inferiore a tremila (0,16 per cento) e non superiore a quattromila (0,22 per cento).
Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;
c) a pena di inammissibilità della candidatura, la dichiarazione di accettazione sottoscritta da ciascun candidato; nessuno può essere candidato in più di una delle liste che partecipano alla «elezione primaria»;
d) l’ordine della successione dei candidati nella lista e, quando più soggetti presentano la medesima o le medesime candidature ai sensi dell’articolo 4, comma 2, l’ordine di successione dei contrassegni di lista nella scheda per «l’elezione primaria» dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale;
e) un regolamento di autodisciplina della campagna elettorale, idoneo ad assicurare condizioni di parità fra i propri candidati, con riferimento anche all’entità, alle modalità e alla documentazione delle spese; tale regolamento indica anche le sanzioni stabilite per i candidati che non ne rispettino le prescrizioni;
f) l’indicazione delle cause e delle condizioni che comportano, per i candidati che abbiano partecipato alle «elezioni primarie», un’eventuale esclusione dalla candidatura alle elezioni regionali;
g) l’attestazione del versamento di una cauzione di euro diecimila, secondo le modalità disciplinate dal regolamento regionale.
2. Le modalità di presentazione alla Regione della documentazione prevista al comma 1 sono disciplinate dal regolamento regionale.
3. All’atto della presentazione delle liste i soggetti di cui all’articolo 2 nominano un proprio rappresentante presso l’ufficio elettorale della Regione, abilitato a presenziare a tutte le operazioni, ad inserire osservazioni a verbale e a designare gli scrutatori aggiunti che eseguono lo spoglio delle schede espresse in favore dei candidati della propria lista.
ARTICOLO 7
(Pubblicità)
1. Il Presidente della Giunta regionale assicura la più ampia pubblicità sulla data e le modalità di svolgimento delle «elezioni primarie» mediante appositi avvisi su almeno due organi di stampa diffusi a livello regionale e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
2. I Comuni informano gli elettori sulle sedi di svolgimento delle «elezioni Primarie».
ARTICOLO 8
(Sezioni elettorali)
1. Ciascun Comune provvede alla individuazione delle sezioni elettorali per le «elezioni primarie» e alla individuazione delle relative sedi, secondo i criteri di cui al comma 2 e nei tempi stabiliti dal regolamento.
2. I Comuni individuano le sezioni elettorali per le «elezioni primarie», unificando in una o più sedi le sezioni elettorali ordinariamente previste per lo svolgimento delle elezioni regionali; a tal fine, i Comuni operano sulla base dei seguenti criteri:
a) istituiscono almeno una sezione elettorale in ogni Comune, aumentandone il numero sino a sei, in ragione del numero degli abitanti risultante dall’ultima rilevazione dell’Istituto nazionale di statistica, secondo i seguenti scaglioni:
-una sezione nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti;
-due sezioni nei Comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
-tre sezioni nei Comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
-da sei a quindici sezioni nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
b) individuano le sedi delle sezioni elettorali in luoghi pubblici a disposizione dell’amministrazione comunale, della Regione o di altri enti pubblici; la scelta delle sedi avviene avendo cura di non intralciare le normali attività che in esse si svolgono;
c) predispongono le urne per la conservazione delle schede votate in numero pari a quello delle liste presentate; ciascuna urna è identificata dal medesimo colore della scheda che deve esservi inserita;
d) in ciascuna sezione elettorale sono predisposti appositi spazi per l’effettuazione dello scrutinio da parte degli scrutatori aggiunti ai sensi dell’articolo 11, comma 3.
3. Il Presidente di ciascuna sezione elettorale è nominato dal Comune mediante sorteggio tra gli
idonei all’ufficio di Presidente di sezione elettorale iscritti nell’albo di cui all’articolo 1
della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza nel regolamento elettorale).
4. All’atto dell’insediamento della sezione elettorale, per ciascuna delle liste o delle coalizioni che hanno presentato liste di candidati, il Presidente della sezione elettorale nomina, secondo le modalità previste dal regolamento, da due a quattro scrutatori aggiunti, che prestano la loro opera a titolo gratuito, scelti all’interno di un elenco fornito dai rappresentanti di cui all’articolo 6, comma 3.
5. Il Presidente della sezione elettorale di cui al comma 4, riceve lo stesso compenso stabilito per le elezioni regionali.
Capo III
Operazioni elettorali
ARTICOLO 9
(Scheda elettorale ed operazioni elettorali)
1. Ciascun elettore esprime il proprio voto scegliendo la scheda della lista, o della coalizione di liste, per la quale intende votare. Le schede, di colore diverso per ciascuna delle liste presentate, sono predisposte dalla Regione secondo il modello allegato al regolamento regionale.
L’elettore esprime un solo voto, per una sola delle liste presentate.
2. Nella scheda è riprodotto il contrassegno della lista nella dimensione di quattro centimetri di diametro ed accanto a questo una linea di colore nero sulla quale l’elettore scrive il nome del candidato della lista per il quale egli esprime il voto. Qualora più soggetti abbiano presentato la medesima o le medesime candidature ai sensi dell’articolo 4, comma 5, la scheda reca il contrassegno presentato da ciascuno dei soggetti di cui all’articolo 2, disposti secondo l’ordine di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e). Qualora i contrassegni riprodotti siano più di due, la linea nera per l’indicazione del nome del candidato prescelto è posta nello spazio sottostante la linea dei contrassegni. Prima della votazione le schede sono vidimate dal Presidente e dal segretario della sezione elettorale.
3. Il Presidente ovvero il Vicepresidente della sezione ammette al voto l’elettore previa esibizione di un documento di identità valido e, ove ne sia in possesso, della tessera elettorale di cui al D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’articolo 13 della legge 30 aprile 1 999, n. 120).
4. Il Presidente ovvero il Vicepresidente della sezione:
a) consegna la scheda della lista richiesta dall’elettore; ciascun elettore può esprimere il voto per una sola lista di candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;
b) deposita ciascuna scheda restituita dall’elettore dopo l’espressione del voto nell’urna riservata alle schede della lista per la quale l’elettore ha espresso il voto.
5. Lo scrutatore:
a) verifica l’iscrizione dell’elettore nelle liste elettorali assegnate alla sezione;
b) registra l’avvenuto esercizio del voto annotando il nome dell’elettore.
6. È vietata qualsiasi registrazione o annotazione della scheda richiesta dall’elettore.
ARTICOLO 10
(Espressione del voto)
1. Il voto è espresso scrivendo nello spazio sovrastante il rigo nero posto accanto al contrassegno della lista il cognome, ovvero il cognome ed il nome del candidato prescelto.
2. L’elettore esprime il proprio voto per uno solo dei candidati presenti nella lista da lui prescelta.
3. Le cause di nullità del voto sono disciplinate dal regolamento regionale secondo il principio del più ampio riconoscimento della manifestazione della volontà dell’elettore. È nullo il voto espresso per un candidato non appartenente alla lista della scheda votata.
ARTICOLO 11
(Scrutinio)
1. Lo scrutinio delle schede votate è effettuato per ciascuna lista dagli scrutatori aggiunti di cui all’articolo 8, comma 5.
2. Trascorso il termine stabilito per la votazione il Presidente e gli scrutatori procedono alla ricognizione del numero degli elettori ammessi a votare, delle schede consegnate per la votazione e delle schede non utilizzate. Queste ultime sono immediatamente chiuse in un plico sigillato per essere restituite all’amministrazione regionale. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale.
3. Il Presidente della sezione elettorale consegna agli scrutatori aggiunti di ciascuna lista l’urna contenente le schede votate per la rispettiva lista. Questi effettuano lo scrutinio nei locali adibiti a sede della sezione elettorale e redigono il relativo verbale nel quale, oltre il computo dei voti ottenuti da ciascun candidato, sono riportate le eventuali contestazioni insorte e la notizia di ogni altra decisione assunta in relazione alle operazioni di scrutinio. Al termine delle operazioni le schede scrutinate ed il verbale di scrutinio sono consegnati al Presidente della sezione elettorale.
4. Per ogni altro aspetto, lo scrutinio e le relative modalità di verbalizzazione sono disciplinate
dal regolamento nel rispetto della libertà e segretezza del voto.
ARTICOLO 12
(Graduatorie dei candidati)
1. La Regione riceve i dati dai Comuni ed elabora le graduatorie complessive dei candidati, per ciascun soggetto politico, formandole in ordine decrescente rispetto ai suffragi riportati.
2. La Regione rende pubbliche le graduatorie mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Avverso le graduatorie, entro due giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, e esperibile ricorso al Collegio regionale di garanzia elettorale, di cui all’articolo 13, di seguito denominato «Collegio di garanzia», che decide entro due giorni dalla ricezione del ricorso.
4. Le graduatorie definitive sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale; la Regione diffonde i risultati attraverso almeno due organi di stampa diffusi nella Regione e ogni altro mezzo ritenuto opportuno.
Capo IV
Collegio regionale di garanzia elettorale
ARTICOLO 13
(Collegio regionale di garanzia elettorale)
1. Entro quindici giorni dal decreto di indizione delle «elezioni primarie», il Consiglio regionale elegge, con una maggioranza di due terzi dei votanti, il Collegio regionale di garanzia elettorale composto da tre membri di riconosciuta indipendenza, dotati di esperienze e competenze nel campo del diritto pubblico o delle scienze politiche.
2. Il Collegio di garanzia elegge nel suo seno un Presidente e cessa dalle sue funzioni con la conclusione delle operazioni previste al comma 3.
3. Il Collegio di garanzia:
a) esamina i ricorsi presentati avverso le graduatorie regionali di cui all’articolo 12 e rende note le graduatorie definitive;
b) restituisce la cauzione depositata ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera i), entro dieci giorni dalla presentazione delle candidature alle elezioni regionali, ai soggetti che abbiano candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni primarie.
4. Collegio di garanzia dà la più ampia pubblicità alle proprie decisioni.
5. Ai membri del Collegio di garanzia è attribuito un’indennità stabilita dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Capo V
Disposizioni attuative
ARTICOLO 14
(Regolamento)
1. Con regolamento regionale sono stabilite:
a) le modalità di presentazione dei contrassegni di cui all’articolo 6, delle liste dei candidati di cui all’articolo 4, e delle comunicazioni, delle dichiarazioni e della documentazione di cui all’articolo 6;
b) le modalità di nomina dei membri delle sezioni elettorali e dei rappresentanti di lista e delle relative comunicazioni ai sensi dell’articolo 8;
c) i modelli delle schede elettorali, ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 2;
d) le modalità di svolgimento delle procedure elettorali incluso lo scrutinio nonché le modalità di verbalizzazione di tutte le operazioni;
e) le fattispecie di nullità del voto, specificando la disciplina che si applica alle votazioni per
l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale;
f) il dettaglio delle operazioni di competenza della Regione di cui all’articolo 6 e le relative modalità di verbalizzazione;
g) le modalità di notifica dei ricorsi di cui all’articolo 12, comma 3, nonché le modalità con le quali sono rese pubbliche le decisioni del Collegio di garanzia;
h) le modalità di versamento della cauzione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera i).
ARTICOLO 15
(Rimborsi ai comuni e rimborso delle spese sostenute dai soggetti che presentano candidature alle elezioni primarie)
1. Gli oneri sostenuti dai comuni sono rimborsati dalla Regione, a seguito di rendiconto da
presentare entro novanta giorni dallo svolgimento delle «elezioni primarie».
2. La Regione riconosce ai soggetti di cui all’articolo 2 che abbiano partecipato alle «elezioni primarie» il rimborso forfettario delle spese sostenute nella misura di Euro 0,50 per ciascuna scheda votata in favore della rispettiva lista.
3. Dal rimborso delle spese sostenute sono escluse le liste cui il Collegio di garanzia nega la restituzione della cauzione ai sensi dell’articolo 13, comma 3, lettera b).
ARTICOLO 16
(Disposizione finanziaria)
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinati per l’esercizio in corso in euro 600.000,00, si provvede con le risorse disponibili all’UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio, inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell’esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell’UPB 1.1.01.04 relativa a «Consultazioni popolari».
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8.
ARTICOLO 17
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 17 agosto 2009 - Loiero