Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge
ARTICOLO UNICO
1. Le variazioni in aumento da apportare nello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 - in relazione agli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’art. 17 e 21 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 approvati con legge regionale 2 marzo 2005, n. 9 (tabelle A e B) - sono determinate in euro 1.000.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui alla UPB 8.1.01.01, ed in euro 500.000,00 per il Fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, di cui alla UPB 8.1.01.02., così come indicato nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.
2. Le variazioni da apportare nello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 in relazione a leggi regionali di spesa la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria - approvata con legge regionale 2 marzo 2005, n. 9 (tabella C) - sono disposte, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale 2005-2007, nelle misure indicate nella tabella C allegata alla presente legge, per un importo complessivo di euro 14.345.618,44.
3. Alle maggiori spese derivanti dalle variazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 - determinate in euro 15.845.618,44 – si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili dalla manovra di assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 e al bilancio pluriennale 2005-2007, approvata contestualmente alla presente legge ed attuata ai sensi dell’art. 22, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto
obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Calabria.
Catanzaro 17 agosto 2005