NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 17.08.2006, n. 25
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Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale della Liguria
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Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SULL’AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
ARTICOLO 1 (Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale della Liguria)
1. Il Consiglio regionale costituisce l’Assemblea legislativa regionale della Liguria. 2. L’Assemblea legislativa regionale della Liguria rappresenta, ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto, la Comunità regionale. 3. L’Assemblea legislativa è organo di rappresentanza democratica regionale, di indirizzo politico e di controllo. 4. L’Assemblea legislativa esercita la funzione legislativa, ispettiva e di controllo e le altre funzioni attribuite dallo Statuto e dalle leggi in piena autonomia. 5. L’autonomia ed il funzionamento dell’Assemblea legislativa si ispirano ai tradizionali principi delle Assemblee parlamentari.
ARTICOLO 2 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale della Liguria)
1. L’Assemblea ha l’autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria e contabile necessaria per l’esercizio delle sue funzioni. 2. Le modalità di esercizio dell’autonomia funzionale, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, amministrativa, negoziale e contrattuale, contabile e di bilancio dell’Assemblea legislativa sono disciplinate con regolamenti interni dell’Ufficio di Presidenza, secondo quanto previsto dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento interno. 3. I regolamenti interni dell’Assemblea legislativa e dell’Ufficio di Presidenza sono emanati con decreto dal Presidente dell’Assemblea.
ARTICOLO 3 (Presidente dell’Assemblea e rappresentanza esterna)
1. Il Presidente dell’Assemblea legislativa ha il potere di rappresentanza esterna con riferimento ai fini, alle funzioni, alle attività ed all’autonomia della stessa e delle sue articolazioni, secondo quanto previsto dallo Statuto. 2. L’Assemblea, attraverso il proprio Presidente, ha soggettività, legittimazione e rappresentanza processuale nell’ambito dei giudizi aventi per oggetto controversie legate a provvedimenti ed atti di esercizio dell’autonomia consiliare.
ARTICOLO 4 (Uso del gonfalone e sigillo)
1. L’uso del gonfalone da parte degli organi dell’Assemblea legislativa è disciplinato con regolamento dell’Ufficio di Presidenza. 2. L’Assemblea e il suo Presidente hanno un proprio sigillo. 3. Il sigillo raffigurato nel bozzetto di cui all’allegato A alla presente legge, è di forma circolare, riporta al centro lo stemma ed in corona la dicitura “Regione Liguria” con l’indicazione dell’organo cui il sigillo è assegnato. Il sigillo deve essere posto in calce agli atti ufficiali emanati. Della conservazione e dell’uso dei sigilli sono responsabili i dirigenti delle strutture dell’Assemblea cui gli stessi sono assegnati. 4. Copia del sigillo in argento, riportante in evidenza la finalità onorifica, viene conferito, su proposta del Presidente dell’Assemblea, dall’Ufficio di Presidenza a personalità che si siano distinte nei diversi campi della cultura, dell’arte, della scienza e della vita sociale. L’Ufficio di Presidenza definisce le modalità di tale conferimento.
CAPO II AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA
ARTICOLO 5 (Autonomia funzionale e organizzativa)
1. L’autonomia funzionale e organizzativa dell’Assemblea legislativa comporta la esclusiva disciplina regolamentare interna e l’esercizio autonomo, secondo quanto previsto nello Statuto, delle competenze, anche gestionali ed amministrative, attribuite all’Assemblea stessa.
CAPO III AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE
ARTICOLO 6 (Autonomia finanziaria)
1. Per far fronte alle proprie esigenze funzionali, l’Assemblea legislativa regionale ha autonomia finanziaria, comportante la determinazione indipendente della dotazione per il proprio fabbisogno.
ARTICOLO 7 (Autonomia contabile e di bilancio)
1. L’Assemblea legislativa dispone di un proprio bilancio facente capo alla stessa Assemblea ed ai suoi organi, destinato a far fronte alle spese per il funzionamento dell’Assemblea legislativa e degli organi e delle strutture regionali collocati, per disposizione di legge o di regolamento, presso la stessa.
ARTICOLO 8 (Determinazione del fabbisogno)
1. Il fabbisogno necessario al proprio funzionamento è determinato dall’Assemblea legislativa annualmente, tenuto conto dei criteri emergenti dal documento di programmazione economico – finanziaria regionale, dalle compatibilità complessive della finanza regionale e dalla normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, e articolato, almeno, in entrate proprie e trasferimenti.
ARTICOLO 9 (Procedure di approvazione del bilancio)
1. La proposta di bilancio annuale di previsione dell’Assemblea legislativa è approvata dall’Ufficio di Presidenza sentita la Conferenza dei Capigruppo e precede, comunque, l’approvazione del bilancio di previsione della Regione. 2. L’importo della quota di fabbisogno complessivo necessario al funzionamento dell’Assemblea legislativa che comporta trasferimento di fondi dal bilancio di previsione della Regione al bilancio di previsione dell’Assemblea Legislativa è trasmesso dal Presidente dell’Assemblea al Presidente della Giunta regionale ai fini della necessaria iscrizione nel disegno di legge di bilancio previsionale annuale della Regione, ed è approvato contestualmente dall’Assemblea. 3. L’importo della quota di fabbisogno dell’Assemblea di cui al comma 2 è iscritto in un’unica unità previsionale di base del bilancio di previsione della Regione, sotto la denominazione “Spesa per l’Assemblea legislativa regionale”. A detta unità previsionale di base corrisponde un solo capitolo. 4. L’importo di cui ai commi 2 e 3 costituisce entrata certa per l’Assemblea legislativa ed è gestito senza limitazioni dal 1° gennaio di ogni anno, fatto salvo l’eventuale esercizio provvisorio.
ARTICOLO 10 (Messa a disposizione dei fondi)
1. L’importo della quota di fabbisogno dell’Assemblea legislativa che comporta trasferimento di fondi dal bilancio di previsione della Regione, salve diverse intese intervenute tra Ufficio di Presidenza e Giunta regionale, viene messo globalmente a disposizione del Presidente dell’Assemblea, dal Presidente della Giunta regionale, in apertura di esercizio.
ARTICOLO 11 (Variazioni di bilancio)
1. Le variazioni al bilancio annuale di previsione dell’Assemblea legislativa che comportano un aumento o una diminuzione del fabbisogno indicato nell’unità previsionale di base destinata alla “Spesa per l’Assemblea legislativa regionale” sono proposte dall’Ufficio di Presidenza e approvate dall’Assemblea. Le stesse sono trasmesse dal Presidente dell’Assemblea al Presidente della Giunta regionale, che provvede agli adempimenti conseguenti mediante prelievo dal fondo di riserva per spese obbligatorie. 2. Le variazioni al bilancio annuale di previsione dell’Assemblea diverse da quelle di cui al comma 1 sono approvate dall’Ufficio di Presidenza.
ARTICOLO 12 (Tesoreria)
1. L’Assemblea legislativa regionale ha un proprio servizio di tesoreria.
ARTICOLO 13 (Rendiconto)
1. Il rendiconto dei risultati finali della gestione dell’Assemblea legislativa è allegato al rendiconto generale della Regione.
CAPO IV ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
ARTICOLO 14 (Attività di informazione e di comunicazione istituzionale)
1. L’Assemblea legislativa, in attuazione della Costituzione e dello Statuto, assicura al cittadino il diritto all’informazione trasparente ed efficace. 2. L’attività di informazione e comunicazione è organizzata al fine di: a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attività dell’Assemblea, per facilitare l’applicazione delle norme e sostenere processi di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica; b) assicurare la completa e trasparente espressione delle esigenze e delle istanze della società regionale, attraverso la più ampia tutela del pluralismo informativo.
ARTICOLO 15 (Ufficio stampa)
1. Per il raggiungimento dei fini di cui all’articolo 14 l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa si avvale dell’ Ufficio stampa che assolve al compito di: a) instaurare e curare rapporti funzionali di collaborazione e di interscambio con gli organi di stampa e di informazione quotidiana, periodica e radiotelevisiva, in particolare con quelli aventi sede ed operanti sul territorio regionale; b) curare la più adeguata diffusione delle informazioni relative all’attività degli organi dell’Assemblea Legislativa e dei gruppi consiliari mediante pubblicazioni quotidiane e periodiche, produzioni editoriali, messaggi multimediali; c) supportare i servizi di comunicazione integrata e le attività di pubblicità istituzionale e di pubblica utilità; d) organizzare conferenze stampa e servizi giornalistici; e) collaborare alle iniziative di promozione dell’immagine e dell’attività dell’Assemblea legislativa; f) curare la realizzazione e la diffusione di rassegne stampa e di documentazioni tematiche. 2. L’Ufficio stampa è organizzato ed opera come redazione giornalistica, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme e dai contratti regolanti l’esercizio della professione giornalistica. Per la composizione dell’Ufficio stampa l’Ufficio di Presidenza si avvale di giornalisti iscritti all’albo nazionale di categoria individuati secondo le modalità dallo stesso definite. Ai giornalisti addetti all’Ufficio stampa si applica il contratto nazionale di lavoro dei giornalisti. 3. Il numero dei giornalisti dell’Ufficio stampa è di cinque. L’individuazione dei medesimi avviene secondo le ordinarie procedure di legge. Detta individuazione può essere effettuata mediante scelta diretta motivata in relazione alla professionalità richiesta, su proposta del Presidente, dall’Ufficio di Presidenza. Il personale così individuato viene assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata sino a cinque anni rinnovabili anche senza interruzione del rapporto di lavoro. Qualora la scelta ricada su dipendenti regionali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i medesimi sono collocati di diritto in aspettativa non retribuita per la durata del rapporto, con salvaguardia del trattamento economico percepito alla data dell’aspettativa. 4. La struttura dell’Ufficio stampa e le responsabilità dei giornalisti sono determinate, su proposta del Presidente, dall’Ufficio di Presidenza. 5. I giornalisti operanti presso l’Ufficio stampa sono tenuti al rispetto delle norme deontologiche e della Carta dei Doveri del giornalista; essi rispondono al Presidente ed all’Ufficio di Presidenza della rispondenza dell’attività dell’Ufficio stampa agli indirizzi ed obiettivi dallo stesso impartiti. I giornalisti non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche, fatte salve le deroghe previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria e previa formale autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza.
CAPO V FORME DI COLLABORAZIONE
ARTICOLO 16 (Forme di collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti)
1. L’Assemblea legislativa, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere forme di collaborazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica. La richiesta può essere formulata anche d’intesa con il Consiglio delle Autonomie Locali.
ARTICOLO 17 (Forme di collaborazione e di raccordo istituzionale con altre assemblee legislative)
1. L’Assemblea legislativa, secondo le modalità previste nella vigente legislazione in materia, può promuovere e concludere autonomamente iniziative di collaborazione e di raccordo istituzionale con le assemblee legislative nazionali, delle Regioni e delle Province autonome, con gli organi dell’Unione europea, nonché con le assemblee di altri Stati e regioni straniere.
ARTICOLO 18
(Forme di collaborazione e di raccordo istituzionale con le Università degli Studi)
1. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell’ambito delle proprie competenze, l’Assemblea legislativa promuove la collaborazione e definisce, con appositi protocolli di intesa, i suoi rapporti con le Università degli Studi.
CAPO VI COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI
ARTICOLO 19 (Costituzione e partecipazioni ad associazioni e fondazioni)
1. L’Assemblea legislativa può costituire o partecipare alla costituzione di associazioni e fondazioni.
CAPO VII ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO E RICORSI ALLA CORTE COSTITUZIONALE
ARTICOLO 20 (Programma di Governo e sua attuazione)
1. L’Assemblea legislativa discute il Programma di governo presentato dal Presidente della Giunta regionale riferito all’intera legislatura e ai settori d’intervento regionale. 2. L’Assemblea esercita il controllo sull’attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali, al fine di verificarne i risultati secondo quanto previsto dallo Statuto.
ARTICOLO 21 (Ricorsi alla Corte Costituzionale)
1. L’Assemblea può proporre alla Giunta regionale, nei termini previsti dalla legge, la promozione di questioni di legittimità o il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dinanzi alla Corte Costituzionale.
CAPO VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E RUOLO AUTONOMO DEL PERSONALE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
ARTICOLO 22 (Ruolo del personale dell’Assemblea)
1. In attuazione dell’articolo 70 dello Statuto è istituito il ruolo del personale dell’Assemblea legislativa regionale, distinto da quello della Giunta regionale.
ARTICOLO 23 (Principi)
1. L’organizzazione degli uffici dell’Assemblea legislativa regionale è ispirata ai principi definiti dallo Statuto, ai modelli delle assemblee parlamentari ed ai seguenti principi: a) distinzione delle responsabilità e poteri dell’Assemblea legislativa regionale, del Presidente dell’Assemblea, dell’Ufficio di Presidenza e degli altri organi dell’Assemblea e quelli della dirigenza; b) flessibilità della organizzazione nel suo continuo adattamento alle specifiche esigenze dell’Assemblea legislativa; c) promozione dello sviluppo delle competenze e valorizzazione della professionalità dei dirigenti e del personale garantendo a tutti pari opportunità. 2. La dirigenza dell’Assemblea legislativa regionale è ordinata in: a) Dirigente Generale; b) Dirigente. 3. La dirigenza generale dell’Assemblea legislativa si articola nei seguenti livelli: a) Segretario Generale; b) Direttore Generale.
ARTICOLO 24 (Organizzazione)
1. L’Ufficio di Presidenza, su proposta della dirigenza generale, approva il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 70, comma 1 dello Statuto ed all’articolo 78 del Regolamento interno. 2. Il regolamento di organizzazione in particolare definisce: a) le competenze della dirigenza generale e della dirigenza tenuto conto del principio della distinzione tra compiti di indirizzo politico e compiti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; b) la tipologia, l’articolazione ed il numero delle strutture dell’Assemblea legislativa, nonché i criteri per l’affidamento degli incarichi riferiti alla dirigenza generale ed alla dirigenza; c) la regolamentazione per l’accesso ai ruoli dell’Assemblea legislativa; d) i criteri e sistemi di valutazione del personale; e) i profili professionali e le disposizioni che regolano l’attività del personale in servizio presso l’Assemblea legislativa; f) i criteri e le modalità per l’assegnazione ai Gruppi consiliari del personale necessario allo svolgimento delle relative funzioni. 3. L’Ufficio di Presidenza, ai sensi del Regolamento interno, approva la dotazione organica dell’Assemblea legislativa, compatibilmente con quanto previsto nella legge finanziaria regionale.
ARTICOLO 25 (Programmazione del fabbisogno di personale)
1. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è disposta dall’Ufficio di Presidenza sulla base delle norme vigenti in materia e del regolamento di organizzazione di cui all’articolo 24. 2. L’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale possono stabilire, d’intesa tra loro, procedure concorsuali uniche, qualora le necessità degli organici dell’Assemblea e della Giunta riguardino figure professionali di identico contenuto. 3. Nei concorsi pubblici banditi dall’Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale o nelle progressioni orizzontali o verticali interne il servizio prestato presso Assemblea e Giunta regionale è totalmente equiparato, anche per quanto concerne l’eventuale riserva di posti.
ARTICOLO 26 (Mobilità tra strutture dell’Assemblea e della Giunta regionale)
1. E’ garantita la piena mobilità di personale tra Assemblea legislativa e Giunta regionale, sulla base di criteri adottati d’intesa tra l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale.
ARTICOLO 27 (Relazioni sindacali)
1. Le funzioni di indirizzo generale in materia di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva decentrata sono esercitate congiuntamente dall’Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale. 2. Nei confronti delle rappresentanze sindacali l’Assemblea attua le misure di partecipazione e i modelli relazionali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.
CAPO IX DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 28 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell’U.P.B. 1.101 "Spesa per l’assemblea legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
ARTICOLO 29 (Disposizioni finali e transitorie)
1. L’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale possono concludere intese per assicurare il miglior svolgimento delle rispettive funzioni. 2. In sede di prima applicazione: a) il personale regionale assegnato alle strutture facenti capo all’Assemblea legislativa alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito nella dotazione organica dell’Assemblea; b) fino all’adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di cui all’articolo 24, il Direttore Generale dell’Assemblea legislativa regionale e il Dirigente della struttura consiliare competenti in materia di personale esercitano per le strutture dell’Assemblea gli adempimenti relativi all’organizzazione degli uffici e alla gestione del personale che il Direttore del Dipartimento e il Dirigente della struttura competenti in materia di personale esercitano per le strutture facenti capo alla Giunta regionale; c) la dotazione organica dell’Assemblea legislativa è determinata secondo quanto indicato nell’Allegato B; d) la durata del contratto dei giornalisti di cui all’articolo 15 non può superare la durata della legislatura in corso. Sino alla data di entrata in vigore dell’apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni, al personale dell’Ufficio stampa di cui all’articolo 15 si attribuiscono i profili professionali dei giornalisti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonché l’equivalente economico previsto dal medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti per i relativi profili. 3. Previa intesa tra l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale può essere disposta la gestione unica di attività ed istituti attinenti allo stato giuridico ed economico del personale. In fase di prima applicazione, e comunque sino al raggiungimento delle intese di cui al presente comma o a diversa determinazione dell’Ufficio di Presidenza, gli adempimenti relativi alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale dell’Assemblea legislativa regionale e quelli connessi al relativo trattamento previdenziale, assicurativo e fiscale, vengono svolti dalla competente struttura della Giunta regionale. 4. All’articolo 2, comma 2, lettera d) della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 (testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) e successive modificazioni ed integrazioni è inizialmente inserita la seguente parola “Presidenti dei Gruppi” e alla successiva lettera e) è cancellata la seguente parola “Capigruppo”. 5. L’articolo 4, comma 10 della l.r. 3/1987 e successive modificazioni ed integrazioni è integrato dal seguente periodo: “Inoltre l’Ufficio di Presidenza stesso può determinare eventuali motivate variazioni dei rimborsi forfettari di cui al comma 1 e delle trattenute del rimborso forfettario di cui ai commi 4 e 5.”.
ARTICOLO 30 (Abrogazione)
1. Sono abrogati la legge regionale 15 aprile 2002 n. 18 (organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale), l’articolo 3 della legge regionale 22 marzo 2000 n. 24 (disposizioni provvisorie in materia di nomina dei componenti della Giunta. Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 concernente il trattamento economico dei Consiglieri regionali) ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. 2. All’articolo 15 comma 2 della legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 (norme sulla dirigenza e sull’ordinamento degli uffici regionali) sono abrogate le parole: “A tal fine, per gli incarichi di direzione dei settori, è richiesta un’anzianità di ruolo in un livello dirigenziale presso pubbliche amministrazioni di almeno cinque anni.”.
ARTICOLO 31 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale: E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 17 agosto 2006 PER IL PRESIDENTE IL VICE PRESIDENTE (Massimiliano Costa)
ALLEGATO 1 ALLEGATO A (Articolo 4) Fac-simile del sigillo dall’ASSEMBLEA LEGISLATIVA della REGIONE LIGURIA e del PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA della REGIONE LIGURIA. (L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito) ALLEGATO 2 ALLEGATO B (Articolo 29) STRUTTURE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLA LIGURIA
Categoria Profilo Totale Dirigenti 10 D3e successive progressioni economiche FUNZIONARIO ESPERTO GIURIDICO/AMMINISTRATIVO 18 FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO/AMMINISTRATIVO 6 FUNZIONARIO ESPERTO ECONOMICO/FINANZIARIO 0 Totale categoria D3 e successive progressioni economiche 24 D1e successive progressionieconomiche FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 14 FUNZIONARIO ECONOMICO/FINANZIARIO 3 FUNZIONARIO TECNICO/AMMINISTRATIVO 5 totale categoria D1 e successive progressioni economiche 22 C ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 31 ISTRUTTORE ECONOMICO/FINANZIARIO 2 ISTRUTTORE TECNICO/AMMINISTRATIVO 7 Totale categoria C 40 B3e successive progressioni economiche COADIUTORE 18 B1e successive progressioni economiche COADIUTORE 18 Totale categoria B 36 Totale 132.
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