Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Le finalità che si intendono perseguire con la presente legge sono:
-riqualificare le aree degradate, le aree dei quartieri monofunzionali e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica aumentando la disponibilità di alloggi e migliorando le dotazioni infrastrutturali;
-elevare la qualità urbana, edilizia ed architettonica dei nuovi insediamenti residenziali, con il sostegno alla diffusione dei criteri della bioedilizia e della progettazione urbana ecosostenibile, con particolare riferimento alla riduzione del consumo di energia sia nel ciclo urbano che nell’utilizzo delle risorse energetiche;
-favorire l’accesso alla proprietà della casa da parte delle famiglie a reddito mediobasso;
-contrastare la rigidità del mercato degli affitti e dell’acquisto della prima casa che colpisce in particolare le giovani coppie ed i cittadini a basso reddito;
-fronteggiare la nuova emergenza abitativa degli studenti fuori sede nelle aree di insediamento delle Università calabresi;
-migliorare l’offerta, rispetto alla domanda propria delle problematiche legate alla sempre maggiore presenza di anziani e quindi agli aspetti legati alla residenzialità ed al loro inserimento sociale;
-favorire l’inserimento dei lavoratori extracomunitari all’interno delle comunità ove sono maggiormente presenti;
-ridurre il disagio per le ragazze madri;
-ridurre il disagio per le famiglie al cui interno c’è un diversamente abile.
ARTICOLO 2
1. Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato a contrarre un mutuo con un limite di impegno massimo annuo, per 10 anni, di € 9.400.000,00 per il finanziamento di programmi denominati "contratti di quartiere II " ammessi nel D.M. n. 176/A del 12 febbraio 2007 e non finanziati, relativi ai comuni con popolazione residente superiore ai 30.000 abitanti.
2. La copertura della rata di mutuo è assicurata dalle risorse già assegnate alla Regione per il periodo 2008-2020, ai sensi del D.lgs. 112/98, di cui all’accordo di programma sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture ed all’intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 18.10.2007 e, comunque, con i fondi previsti nella UPB 3.2.02.01 del bilancio regionale.
3. Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato alla stipula della convenzione con i comuni beneficiari entro e non oltre 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La convenzione dovrà indicare la data di inizio e di ultimazione dell’intervento. In casi di inadempienza il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è tenuto ad attivare la procedura di revoca previa relativa diffida.
4. Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato altresì ad utilizzare le eventuali somme residue rinvenienti dalla programmazione di cui al precedente comma l per programmi finalizzati al completamento di alloggi ERP incompiuti e alla realizzazione di infrastrutture finalizzate all’abbattimento di barriere architettoniche di alloggi ERP, ovvero può concedere contributi a fondo perduto, per un importo massimo del 50% della spesa complessiva, per
l’installazione di impianti di approvvigionamento di risorsa idrica.
ARTICOLO 3
1. Ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 è autorizzata per le finalità di cui all’art. l della presente legge, la spesa di 155 (centocinquantacinque) milioni di euro da ripartire per le categorie ed i soggetti beneficiari. L’investimento è da ripartire secondo il seguente tabella:
Cooperative di abitazione Imprese Comuni/Aterp Università alloggi in proprietà 60% 40% alloggi in locazione 15% 40% 40% 5%
È garantito il diritto alla riserva per le categorie di beneficiari secondo la
seguente tabella:
- Giovani coppie = 25%
- Studenti universitari fuori sede = 5%
- Anziani = 20%
- Lavoratori extra-comunitari = 5%
- Ragazze madri = 3%
ARTICOLO 4
1. Ai sensi della legge 8 febbraio 2007, n. 9 le risorse di cui all’art. 3 della presente legge sono suddivise, in base alle risultanze del tavolo di concertazione ivi previsto, secondo le seguenti percentuali:
a) 51% per gli interventi edilizia da concedere in locazione;
b) 49% per gli interventi edilizia da concedere in proprietà.
2. I programmi attuativi prevedono forme di premialità finalizzata ad incentivare gli interventi di recupero, ristrutturazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, con riferimento particolare a quello insediato nei centri storici urbani e recupero delle aree degradate per la rimozione di reliquati edili, industriali e materiali inquinanti.
ARTICOLO 5
1. Il Dipartimento regionale Lavori pubblici ed acque è autorizzato, previa la concertazione di cui al Decreto Interministeriale del 22 aprile 2008 n 3904, ad emanare i relativi bandi per la individuazione dei soggetti attuatori del programma di cui all’art. 3 entro e non oltre 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 6
1. Per il finanziamento degli interventi ammessi ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13, si autorizza la Giunta regionale ad utilizzare la somma di cinque milioni di euro. A tale impegno si fa fronte con le risorse allocate sul Capitolo n. 2322207 del bilancio regionale.
ARTICOLO 7
1. In sede di approvazione della legge annuale di bilancio, e al fine di favorire la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il Consiglio regionale istituisce un fondo di rotazione con lo scopo di contribuire all’abbattimento degli interessi relativi ai mutui agevolati concessi ai Comuni dagli istituti di credito per le spese di acquisizione e urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale.
2. I rapporti tra la Regione e gli istituti di credito erogatori dei mutui agevolati saranno definiti con apposite convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, previa manifestazione di interesse.
3. Le specifiche modalità di funzionamento del fondo di rotazione saranno definite con provvedimenti amministrativi della Giunta regionale, sentita la competente Commissione conciliare permanente.
4. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse individuate ai sensi del comma 1, oltre che con i successivi rientri dei mutui.
ARTICOLO 8
1. Il Dipartimento Lavori pubblici e acque trasmette trimestralmente relazione e/o osservazioni dettagliata sull’attuazione della presente legge alla Commissione consiliare competente.
ARTICOLO 9
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 16 ottobre 2008
Loiero