Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. L’art. 17 della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 si interpreta nel senso che modalità e procedure di nomina degli organi di cui all’art. 12 sono escluse dalla competenza statutaria.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 16 ottobre 2008
Loiero