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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 16 ottobre 2008, n. 14
Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e disciplina della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale delle categorie professionali. Collocamento a riposo del personale dipendente.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


Articolo 1
(Oggetto)


1. La Regione, con la presente legge, persegue le seguenti finalità:
a) la modernizzazione e la razionalizzazione dell’impiego delle risorse umane in armonia con le finalità della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 38 (Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento) e nel contempo il contenimento della spesa corrente;
b) l’adozione di interventi volti ad agevolare il personale regionale che si trova in particolari condizioni di svantaggio personale, sociale e familiare.


ARTICOLO 2
(Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro)


1. La Regione favorisce, al fine del conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale regionale di qualifica non dirigenziale, appartenente alle categorie professionali, mediante la corresponsione di un incentivo di natura economica, nel quadro delle compatibilità economiche previste dalla legge finanziaria regionale e nei limiti imposti dalla legge finanziaria nazionale in materia di coordinamento della finanza pubblica.
2. Alla risoluzione consensuale di cui al presente articolo possono accedere esclusivamente i dipendenti regionali in servizio, titolari di rapporto di impiego a tempo indeterminato presso il Consiglio regionale e la Giunta regionale che al 31 dicembre 2008 hanno un’età anagrafica non superiore a sessantatre anni e una anzianità contributiva complessiva di almeno venticinque anni e cinque anni di permanenza nei ruoli a tempo indeterminato della Regione Umbria.
3. Hanno diritto di preferenza, tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2, i dipendenti che usufruiscono dei benefici di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e/o hanno riconosciuta un’invalidità superiore al settantaquattro per cento alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, rispettivamente con deliberazioni dell’Ufficio di presidenza e della Giunta regionale, definiscono le modalità ed i termini per l’attuazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro presso gli enti stessi e per la corresponsione dell’incentivo, sulla base dei criteri di cui all’articolo 3.
5. La risoluzione del rapporto di lavoro ha efficacia dal 1° gennaio 2009.


ARTICOLO 3
(Criteri per l’attuazione della risoluzione consensuale e per la determinazione dell’incentivo)


1. L’incentivo economico è calcolato sulla base dello stipendio tabellare della categoria di inquadramento e della posizione economica in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge come determinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente alla stessa data e, per i titolari di posizione organizzativa, del cinquanta per cento del valore della retribuzione di posizione attribuita ed è graduato in relazione ai seguenti requisiti:
a) al personale che non ha maturato i requisiti di legge per il diritto a pensione al 31 dicembre 2008 è corrisposta, a titolo di incentivazione, un’indennità costituita da quindici mensilità fisse più tante mensilità quante sono quelle mancanti al raggiungimento del diritto a pensione, fino ad un incentivo complessivo massimo riconoscibile di ventiquattro mensilità;
b) al personale che al 31 dicembre 2008 ha già maturato i requisiti per il diritto a pensione ed ha un’anzianità contributiva inferiore a trentanove anni, è corrisposto un incentivo costituito da un numero di mensilità che va da un minimo di otto a un massimo di quindici, graduato secondo le mensilità mancanti al raggiungimento dei trentanove anni di anzianità;
c) al personale che al 31 dicembre 2008 ha già maturato i requisiti per il diritto a pensione e nel secondo semestre del 2009 matura un’anzianità contributiva di quaranta anni è corrisposta, a titolo di incentivazione, un’indennità pari a cinque mensilità.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, sulla base delle richieste pervenute, nel quadro delle risorse a disposizione per l’esercizio finanziario in corso, stabiliscono il numero dei dipendenti che può beneficiare dell’incentivo tenendo conto delle preferenze di cui all’articolo 2, comma 3.
A parità di requisiti sono privilegiati coloro che hanno un’età anagrafica inferiore.


ARTICOLO 4
(Posti vacanti)


1. I posti che si rendono vacanti a seguito della risoluzione consensuale sono soppressi dalla dotazione organica dei rispettivi enti dal 1° gennaio 2009.


ARTICOLO 5
(Divieti ed incompatibilità)


1. I dipendenti che usufruiscono della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui alla presente legge non possono essere riassunti in servizio.
2. Durante il quinquennio successivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro la Regione non può instaurare alcun tipo di rapporto di lavoro autonomo, subordinato o parasubordinato con i soggetti di cui al comma 1 né gli stessi possono ricoprire alcun incarico presso enti, organismi o società regionali.


ARTICOLO 6
(Pensionamento per anzianità)


1. Nell’ambito dei processi di riorganizzazione intrapresi dal Consiglio regionale, dalla Giunta regionale e dagli enti ed organismi di cui all’articolo 7 ed ai fini del concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, nel triennio 2009/2011, il personale della qualifica dirigenziale e delle categorie professionali può essere collocato a riposo al compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni, con preavviso di sei mesi, fatte salve le decorrenze dei trattamenti pensionistici.
2. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e gli enti ed organismi di cui all’articolo 7, di concerto con le organizzazioni sindacali, provvedono a definire le linee di indirizzo vincolanti per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.


ARTICOLO 7
(Enti e organismi di cui alla l.r. 17/2006)


1. Le disposizioni di cui all’articolo 2 possono essere applicate, con finanziamento a carico dei rispettivi bilanci di previsione, ai dipendenti degli enti ed organismi regionali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica), ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 e in conformità con le modalità e i termini stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 4.
2. I dipendenti di cui al comma 1 presentano la domanda per l’incentivo all’ente o organismo di appartenenza. Alla determinazione dell’anzianità di cinque anni di cui all’articolo 2, comma 2 concorrono anche i periodi di servizio a tempo indeterminato prestati presso gli altri enti ed organismi regionali.


ARTICOLO 8
(Norma finanziaria)


1. Al finanziamento degli oneri previsti dall’articolo 3 si fa fronte, per la Giunta regionale con gli stanziamenti delle UPB 02.1.005 e 02.1.013, per il Consiglio regionale con gli stanziamenti della UPB 01.1.005 del bilancio di previsione 2008.


Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 16 ottobre 2008
LORENZETTI



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