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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 16 novembre 2010, n. 20
Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia
 

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Principi e finalita’)


1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia promuove e sostiene la rendicontazione sociale da parte dell’Amministrazione regionale, degli enti e agenzie regionali, degli enti locali e degli enti funzionali operanti nelle materie di competenza regionale, quale processo con cui dar conto alla comunita’ dei risultati e degli effetti sociali raggiunti, a fronte degli impegni assunti e delle risorse pubbliche impiegate, al fine di migliorare la trasparenza dell’azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini.
2. La presente legge persegue, in particolare, l’obiettivo di sviluppare la capacita’ delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 di attuare efficaci processi di rendicontazione sociale, attraverso documenti quali il bilancio sociale annuale, il bilancio sociale di mandato, il bilancio ambientale, il bilancio di genere, i rapporti e bilanci di settore e altri documenti di rendicontazione sociale.


ARTICOLO 2
(Linee guida per la rendicontazione sociale)


1. Al fine di offrire agli enti interessati ai processi di rendicontazione sociale principi, metodologie e standard di riferimento atti ad assicurare un adeguato livello qualitativo di tali processi, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e sentita la competente commissione consiliare, sono definite le linee guida per la redazione, approvazione e comunicazione dei documenti di rendicontazione sociale.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite e aggiornate periodicamente tenendo conto dei seguenti criteri:
a) volontarieta’ dell’adozione delle forme di rendicontazione sociale da parte dei singoli enti;
b) adeguatezza delle forme di rendicontazione sociale rispetto alle caratteristiche istituzionali, dimensionali e funzionali delle diverse categorie di enti;
c) gradualita’ nell’introduzione dei processi di rendicontazione, privilegiando i settori di attivita’ di maggiore impatto sulle comunita’;
d) aggiornamento costante delle linee guida in relazione all’evoluzione della disciplina.


ARTICOLO 3
(Formazione e assistenza tecnica)


1. L’Amministrazione regionale organizza direttamente e sostiene iniziative di formazione e di assistenza tecnica destinate in particolare agli operatori delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, nelle materie concernenti la rendicontazione sociale.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede annualmente alla programmazione delle iniziative di cui al comma 1 e alla definizione delle modalita’ del loro espletamento.


ARTICOLO 4
(Contributi agli enti locali)


1. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi agli enti locali che adottano forme di rendicontazione sociale.
2. I contributi sono concessi sulla base di programmi organici che, formulati dagli enti richiedenti tenendo conto delle linee guida di cui all’articolo 2, definiscano la tipologia e la periodicita’ dei documenti di rendicontazione sociale.
3. Sono ammesse a contributo le spese per la redazione, composizione, pubblicazione, stampa, diffusione e valutazione dell’efficacia dei documenti.
4. Per la concessione dei contributi si applica il procedimento valutativo a bando di cui all’articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche e integrazioni.


ARTICOLO 5
(Monitoraggio delle forme di rendicontazione sociale)


1. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale procede al monitoraggio delle forme di rendicontazione sociale attuate dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche che attuano forme di rendicontazione sociale inviano una copia, in formato cartaceo e in formato elettronico, dei documenti elaborati al Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale che provvede alla pubblicazione dei documenti stessi sul sito istituzionale del Consiglio regionale.


ARTICOLO 6
(Rapporto sulla rendicontazione sociale)


1. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, un “Rapporto annuale sulla rendicontazione sociale”, contenente una analisi dei processi di rendicontazione sociale attuati dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 e gli elementi per una valutazione della loro efficacia in relazione agli obiettivi di cui all’articolo 1.


ARTICOLO 7
(Norma finanziaria)


1. Per le finalita’ previste dall’articolo 3, e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro per l’anno 2010 a carico dell’unita’ di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 1800 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010, con la denominazione “Spese per la formazione e assistenza in materia di rendicontazione sociale”.
2. Per le finalita’ previste dall’articolo 4, e’ autorizzata la spesa di 150.000 euro a carico dell’unita’ di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 1801 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010, con la denominazione “Contributi agli enti locali per l’adozione di forme di rendicontazione sociale”.
3. All’onere complessivo di 200.000 euro si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unita’ di bilancio 9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1600 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.


Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 16 novembre 2010.



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