Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalita’)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonche’ relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e in armonia con quanto prescritto dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), con la presente legge, detta norme per la promozione, la valorizzazione e l’organizzazione dell’amministratore di sostegno, quale strumento di aiuto e tutela dei soggetti legittimati ad avvalersene.
ARTICOLO 2
(Interventi)
1. La Regione, in coerenza con l’articolo 5, comma 2, l’articolo 6, comma 1, lettera i), e l’articolo 8 della legge regionale 6/2006, sostiene e promuove, in raccordo con altri enti e autorita’, nonche’ con i soggetti di cui all’articolo 14 della legge regionale 6/2006, la realizzazione dei seguenti interventi:
a) informazione e formazione a favore delle famiglie e degli operatori sociali pubblici e privati;
b) formazione delle persone che intendono svolgere la funzione di amministratore di sostegno;
c) sostegno alla creazione e al rafforzamento di una rete regionale tra i soggetti pubblici e del privato sociale coinvolti nell’attuazione della legge;
d) azioni di sensibilizzazione volte a promuovere l’istituto dell’amministratore di sostegno;
e) sollievo degli oneri a carico degli amministratori di sostegno per la stipula dell’assicurazione per la responsabilita’ civile connessa con l’incarico ricoperto, con le modalita’ e nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 6;
f) messa a sistema delle esperienze gia’ attive;
g) rafforzamento della capacita’ del privato sociale di occuparsi di consulenza e patrocinio giuridico-legale;
h) dotazione sul territorio di servizi di supporto al sistema della protezione giuridica, in grado di diffondere e sostenere nel tempo la figura dell’amministratore di sostegno garantendo le opportune consulenze.
2. La Regione inoltre promuove:
a) l’attivazione di un coordinamento stabile delle esperienze in materia di amministrazione di sostegno al fine di diffondere l’uso di competenze di base omogenee e qualificate;
b) la sistematizzazione dei dati raccolti a livello regionale ai fini del monitoraggio sull’andamento dell’attuazione della presente legge.
3. I Comuni concorrono all’attuazione degli interventi previsti al comma 1 per il tramite del Servizio sociale dei Comuni di cui all’articolo 17 della legge regionale 6/2006.
ARTICOLO 3
(Sportello promozione e supporto all’istituto dell’amministratore di sostegno)
1. La Regione promuove e sostiene l’istituzione e la gestione, tramite i Servizi sociali dei Comuni, di uno o piu’ sportelli denominati “Sportello promozione e supporto all’istituto dell’amministratore di sostegno”.
2. Lo sportello ha i seguenti compiti:
a) promozione e sostegno del lavoro di rete fra soggetti pubblici e privati coinvolti nella attivazione e promozione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno, con particolare riguardo al raccordo con gli uffici dei giudici tutelari, del servizio sociale territoriale e le risorse formali e informali presenti sul territorio;
b) promozione di azioni di informazione, diffusione e promozione di materiale informativo, organizzazione di incontri pubblici, di corsi di formazione e aggiornamento;
c) supporto tecnico diretto o indiretto agli amministratori di sostegno, anche mediante l’attivazione di collaborazioni con professionisti esperti in materia giuridica, economica, patrimoniale e medica;
d) attivazione e promozione di percorsi di mutualita’ tra amministratori di sostegno, soggetti tutelati e familiari;
e) fungere da osservatorio sui bisogni di informazione, formazione e aggiornamento, sulle esigenze espresse dalle famiglie, dalle persone fragili, dagli amministratori di sostegno e dalle organizzazioni coinvolte;
f) effettuazione di studi e ricerche connessi al tema dell’amministrazione di sostegno.
3. L’Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni, mediante apposite convenzioni o protocolli d’intesa, puo’ affidare la gestione dello sportello a uno o piu’ soggetti iscritti al registro di cui all’articolo 5.
ARTICOLO 4
(Elenchi degli amministratori di sostegno)
1. Ciascun Ente gestore del Servizio sociale dei Comuni forma e conserva l’Elenco dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno, nel quale vengono iscritte le persone in possesso dei requisiti per assumere l’incarico di amministratore di sostegno, inclusi quelli stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 6.
2. La Regione vigila sull’attivita’ di cui al comma 1 e istituisce presso la Direzione centrale competente, a fini statistici e conoscitivi, l’Elenco regionale dei soggetti disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di sostegno, raccogliendo annualmente i nominativi dei soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1.
ARTICOLO 5
(Registro regionale dei soggetti del privato sociale interessati alla protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia)
1. La Regione istituisce presso la Direzione centrale competente un registro regionale nel quale vengono iscritti gli organismi dotati di personalita’ giuridica e le associazioni operanti nell’ambito della protezione delle persone con ridotta autonomia.
2. In sede di prima attuazione della presente legge, la Regione puo’ prevedere interventi di sostegno alle associazioni gia’ operanti sul territorio per la promozione della figura dell’amministratore di sostegno.
ARTICOLO 6
(Regolamento di attuazione)
1. Con regolamento regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all’articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l’integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»), sono disciplinati in particolare:
a) le forme di finanziamento agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per gli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e d);
b) le modalita’ di rimborso degli oneri finanziari previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera e);
c) lo schema di convenzione e protocollo d’intesa previsti all’articolo 3, comma 3;
d) i requisiti, ulteriori rispetto a quelli previsti dal codice civile, necessari per l’iscrizione agli elenchi di cui all’articolo 4 e i criteri per l’istituzione e la tenuta degli elenchi stessi;
e) i requisiti per l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 5 e i criteri per l’istituzione e la tenuta del registro stesso.
ARTICOLO 7
(Modifica all’articolo 6 della legge regionale 6/2006)
1. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 6/2006, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, secondo le modalita’ previste dalla normativa specifica in materia>>.
ARTICOLO 8
(Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 2, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4737 di nuova istituzione “per memoria” a decorrere dall’anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione <<Interventi per la promozione e la diffusione
dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli>>.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 dell’articolo 3, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4738 di nuova istituzione “per memoria” a decorrere dall’anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione <<Spese per promuovere e sostenere l’istituzione e la gestione dello sportello dell’amministratore di sostegno tramite i Servizi sociali dei Comuni>>.
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 2 dell’articolo 5, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.7.1.3390 e al capitolo 4739 di nuova istituzione “per memoria” a decorrere dall’anno 2011 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, con la denominazione <<Interventi di sostegno alle associazioni gia’ operanti sul territorio per la promozione della figura dell’amministratore di sostegno>>.
ARTICOLO 9
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 16 novembre 2010