Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Al fine di consentire la revisione ed il riordino degli Enti ed Organismi cui afferiscono le nomine e designazioni di competenza regionale ex L.R. n.32/2000, e con la precipua finalità del contenimento e razionalizzazione della spesa, la Giunta Regionale, nel temine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, presenta al Consiglio Regionale proposte di legge dirette a:
a) ridurre, ove possibile, il numero e rideterminare il costo complessivo degli Enti ed Organismi suddetti;
b) rivedere l’impianto ordinatorio della vigente disciplina delle nomine nell’ottica della semplificazione delle procedure;
c) ridefinire, ove necessario, le relazioni funzionali tra gli organi di indirizzo degli Enti ed i livelli di gestione dei medesimi, introducendo elementi di collegialità e pluralismo.
2. Il Consiglio Regionale adotta i conseguenziali provvedimenti entro i successivi 150 giorni.
ARTICOLO 2
Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, il termine ultimo di cui all’articolo 8 della L.R. n.32/2000 per l’effettuazione delle nomine e designazioni di competenza regionale, è differito di non oltre 240 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
ARTICOLO 3
Durante il decorso del su indicato termine di 240 giorni gli organi di cui all’art. 8 della L.R. 32/2000 restano in carica e sono autorizzati ad adottare tutti gli atti di competenza.
ARTICOLO 4
Decorso inutilmente il termine di cui al precedente art. 2, sarà attivato quanto previsto dall’art. 9 della L.R. 32/2000, ritenendosi valide le procedure poste in essere e le candidature presentate ai sensi della medesima legge.
ARTICOLO 5
Il differimento del termine di cui alla presente legge non si applica alle nomine e designazioni dei Revisori dei Conti e dei Collegi Sindacali di cui all’art.7 della L.R. 32/2000.
ARTICOLO 6
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 16 novembre 2005
DE FILIPPO