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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 16 novembre 2004, n. 22
«Norme sull’associazionismo di promozione sociale.»
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Finalità e oggetto)


1. La presente legge promuove lo sviluppo dell’associazionismo, salvaguardandone l’autonomia, allo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle esistenti. Essa, in particolare, disciplina:
a) i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di b) il riconoscimento delle associazioni di promozione sociale;
c) l’incentivazione delle attività delle associazioni di promozione sociale;
d) la programmazione regionale delle attività di promozione sociale, assicurando la partecipazione delle associazioni.
2. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni indicate all’articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 con l’esclusione di quelle indicate ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.


ARTICOLO 2
(Registro regionale delle associazioni di promozione sociale)


l. Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, al quale possono iscriversi:
a) le associazioni a carattere regionale;
azioni a carattere locale;
c) le associazioni a carattere nazionale presenti nel territorio regionale;
d) in apposita sezione, le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio
2. Per associazioni a carattere regionale si intendono quelle costituite e che svolgono attività in almeno quindici comuni della Regione.
3. Per associazioni a carattere locale si intendono quelle non ricomprese tra quelle del comma 2.
4. L’iscrizione al registro regionale è condizione per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 8 e per l’accesso agli interventi di sostegno previsti dalla presente legge e da altre leggi regionali nonché per l’accesso ad altri benefici regionali.
5. Nel registro regionale devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività. Nel registro devono essere iscritti altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.
6. II registro è pubblicato, entro il 31 marzo di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU).


ARTICOLO 3
(Requisiti per l’iscrizione)


1. Ai fini dell’iscrizione al registro regionale, le associazioni di promozione sociale regionali e locali debbono:
a) essere costituite con atto scritto, registrato o autenticato, o redatto nella forma di atto pubblico in cui tra l’altro deve essere indicata la sede legale;
b) svolgere la loro attività da almeno due anni a partire dalla loro costituzione. Per le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale presenti sul territorio regionale, il termine è ridotto ad un anno.
2. Nello statuto associativo delle associazioni di cui al comma 1 debbono essere espressamente previsti i seguenti elementi:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della rappresentanza legale;
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di alcune associazioni, tale disposizione può essere derogata, sentito il parere dell’Osservatorio di cui all’articolo 10;
g) i criteri di ammissione e di esclusione dei soci e i loro diritti e obblighi;
h) l’obligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione da parte degli organi statutari;
i) le modalità di scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a
fini di utilità sociale.3. Ogni variazione che riguarda i requisiti di cui al comma 2 ed
ogni modifica all’atto costitutivo e allo statuto devono essere comunicate dalle associazioni alla Giunta regionale, entro trenta giorni dal loro verificarsi.
4. La perdita di uno o più requisiti comporta la cancellazione dal registro.
5. L’iscrizione al registro regionale delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e dietro documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione al registro nazionale ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 383/2000.


ARTICOLO 4
(Incompatibilità)


l. L’iscrizione nel registro di cui alla presente legge è incompatibile con l’iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 25
maggio 1994, n. 15. L’incompatibilità sussiste dal momento dell’emanazione del provvedimento di iscrizione.


ARTICOLO 5
(Disciplina del procedimento amministrativo per l’iscrizione, cancellazione e revisione)


l. La Giunta regionale stabilisce le modalità di iscrizione, cancellazione, revisione nonché i relativi termini del procedimento con deliberazione da pubblicarsi nel BURU.


ARTICOLO 6
(Promozione e sostegno delle associazioni)


l. La Regione promuove e sostiene le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale attraverso i seguenti interventi:
a) contributi a fondo perduto alle associazioni per specifici progetti previsti da normative regionali;
b) organizzazione e finanziamento di attività di qualificazione, aggiornamento e riqualificazione degli operatori delle associazioni;
c) concessione di uso particolare a titolo gratuito dei beni del patrimonio indisponibile;
d) comodato a titolo gratuito di beni del patrimonio disponibile;
e) erogazione di servizi informativi, di banche dati e di assistenza tecnica;
f) accesso agevolato al credito con criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.


ARTICOLO 7
(Tributi locali)


1. Gli enti locali hanno facoltà di ridurre i tributi di propria competenza a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, ai sensi dell’articolo 23 della legge n. 383/2000.


ARTICOLO 8
(Convenzioni)


l. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, possono stipulare convenzioni con le associazioni iscritte per la realizzazione di progetti, anche sperimentali, con riferimento agli articoli 32 e 33 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 383/2000, e nel rispetto delle indicazioni del piano sociale regionale in materia di convenzionamento.


ARTICOLO 9
(Programmazione regionale)


l. Gli indirizzi programmatici inerenti l’associazionismo di promozione sociale sono contenuti nei piani regionali triennali della programmazione di settore e nel Documento annuale di programmazione (DAP).
2. I soggetti dell’associazionismo concorrono alla individuazione degli indirizzi programmatici, nelle forme stabilite dalla Giunta regionale.


ARTICOLO 10
(Osservatorio regionale dell’associazionismo)


1. È istituito presso la Giunta regionale l’Osservatorio regionale dell’associazionismo con i seguenti compiti:
a) promozione di studi e ricerche sull’associazionismo;
b) pubblicazione di un rapporto triennale sull’andamento del fenomeno associativo in Umbria;
c) formulazione di pareri e proposte agli organi regionali in materia di associazionismo;
d) incentivazione di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori delle associazioni di promozione sociale;
e) formulazione di pareri sugli atti di programmazione di cui all’articolo 9;
f) promozione di scambi di conoscenza e di forme di collaborazione fra le associazioni di promozione sociale umbre, quelle nazionali ed estere e quelle di volontariato.
2. L’Osservatorio, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica tre anni ed è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di presidente;
) da tre membri designati dalla Giunta regionale, fra esperti del settore;
c) da due membri designati dalle organizzazioni territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni a carattere nazionale iscritte al registro regionale;
d) da quattro membri designati dalle associazioni a carattere regionale e locale iscritte al registro regionale;
e) da un membro designato dal Forum regionale del terzo settore.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio di cui alle lettere c) e d).


ARTICOLO 11
(Conferenza regionale dell’associazionismo di promozione sociale)


l. La Giunta regionale indice ogni tre anni la Conferenza regionale dell’associazionismo, avvalendosi dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 10.
2. La Conferenza:
) promuove il coinvolgimento delle associazioni nella definizione delle politiche regionali per l’associazionismo;
assicura lo scambio fra le esperienze realizzate nel settore;
c) raccoglie valutazioni e proposte in merito alle prospettive di azione locale, nazionale e comunitaria in materia di associazionismo, anche con riferimento alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale n. 15/1994.


ARTICOLO 12
(Formazione professionale)


l. La Regione e le Province nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 95, 96 e 97 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, assumono, tra gli obiettivi e gli interventi in materia di formazione professionale, progetti di formazione degli operatori da impiegare per le attività delle associazioni di promozione sociale.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1, può essere affidata alle stesse associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale o ad enti di loro emanazione, secondo la normativa vigente in materia di formazione professionale.


ARTICOLO 13
(Norma finanziaria)


l. Al finanziamento dell’attività dell’Osservatorio regionale dell’associazionismo di cui all’articolo 10 della presente legge si provvede con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 13.1.008 denominata “Interventi a favore del volontariato e sviluppo dell’associazionismo e della cooperazione sociale” (cap. 2625).
2. L’unità previsionale di base di cui al comma 1 e per le finalità di cui alla presente legge è alimentata dalle risorse previste dalla legge n. 383/2000 che verranno assegnate alla Regione ed introitate nelle unità previsionali di base dell’entrata 2.01.004 denominata “Assegnazioni correnti dello Stato per interventi nel settore socio-sanitario e veterinario” (cap. 1929).
3. Per gli esercizi 2004 e successivi al finanziamento degli oneri connessi all’attività di cui agli articoli 6, comma 1, lettere a), b) e f), e 8, comma 1 della presente legge, l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità con imputazione all’unità previsionale di base 13.1.008 denominata “Interventi a favore del volontariato e sviluppo dell’associazionismo e della cooperazione sociale” (cap. 2626).
4. La Giunta regionale a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


Nota all’art. 1, comma 2:
– Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 2000, n. 300):
«Art. 2.
Associazioni di promozione sociale.
1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.».


Nota all’art. 3, comma 5:
– Si riporta il testo dell’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (si veda la nota all’art. 1, comma 2):
«Art. 7.
Registri.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefìci connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in àmbito regionale o provinciale.».


Nota all’art. 4:
– La legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, recante
“Disciplina del volontariato”, è pubblicata nel B.U.R. 11 giugno
1994, n. 23.


Nota all’art. 7:
– Si riporta il testo dell’art. 23 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (si veda la nota all’art. 2, comma 1):
«Art. 23.
Tributi locali.
1. Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni.».


Nota all’art. 8:
– Il testo degli artt. 32 e 33 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, recante “Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali” (pubblicata nel B.U.R. 29 gennaio 1997, n. 6), è il seguente:
«Art. 32
Organizzazioni di utilità sociale.
1. La Regione riconosce il ruolo della cooperazione sociale e del volontariato, nonché la rilevanza sociale ed economica dell'azione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private aventi fine solidaristico nella produzione di servizi e prestazioni sociali alla collettività, promuovendo la costruzione di un sistema di responsabilità condivise fra soggetti istituzionali e soggetti sociali, compreso il sistema delle famiglie.
2. Le organizzazioni, di cui al comma 1, concorrono alla realizzazione degli obiettivi e alla gestione delle attività sociali purché gli atti costitutivi o gli statuti prevedano espressamente:
a) lo svolgimento, come oggetto prevalente di attività di utilità sociale rivolte alla collettività nei settori dell'assistenza,
beneficenza, cooperazione allo sviluppo, istruzione, sanità, tutela naturalistica e dell'ambiente, cultura, sport;
b) la destinazione totale degli utili e degli avanzi di gestione a scopi istituzionali e il divieto di cedere beni o di prestare servizi anche diversi da quelli propri dell'organizzazione a condizioni più favorevoli a soci e a quanti operano per l'organizzazione o ne fanno parte;
c) la democraticità della vita interna nonché la volontarietà delle adesioni, ad esclusione delle fondazioni e degli istituti di ispirazione religiosa, la pubblicità degli atti e dei registri.
3. I Comuni favoriscono le attività delle organizzazioni di utilità sociale mettendo a disposizione risorse strumentali e di
servizio.


Art. 33
Convenzioni.


1. Gli Enti gestori dei servizi, di cui alla presente legge, per la loro realizzazione possono stipulare apposite convenzioni o accordi, anche per singole prestazioni e sperimentazioni, con i soggetti di cui all'art. 32.
2. I rapporti di convenzionamento con le cooperative sociali e
con le associazioni di volontariato sono regolati,
rispettivamente, dalla L.R. 2 novembre 1993, n. 12 e dalla L.R.
25 maggio 1994, n. 15. Forme diverse di collaborazione
possono essere stipulate purché almeno contengano:
a) le finalità, l'oggetto e la relativa durata;
b) l'indicazione delle risorse finanziarie utilizzate e la loro destinazione;
c) l'indicazione del numero e delle caratteristiche professionali
degli operatori con specifica distinzione del personale dipendente e degli operatori volontari;
d) la previsione di forme di coordinamento tecnico dei servizi,
nonché di verifica in ordine alla attuazione degli interventi ed ai risultati finali.».


Nota all’art. 11, comma 1, lett. c):
– Per la legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, si veda la nota all’art. 4.


Nota all’art. 12, comma 1:
– Il testo degli artt. 95 , 96 e 97 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (si veda la nota all’art. 8), è il seguente:


«Art. 95.
Funzioni e compiti riservati alla Regione.


1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti
amministrativi relativi:
a) alla programmazione pluriennale ed annuale della formazione professionale, compresa quella del personale del
servizio sanitario nazionale, dell'orientamento professionale e della promozione educativa ed educazione permanente;
b) agli adempimenti, avvalendosi anche delle province,
connessi all'attività di alta formazione di interesse
interregionale o che richiedano una gestione unitaria a livello regionale;
c) agli adempimenti connessi ai rapporti con l'Unione europea e alla attuazione e controllo della realizzazione dei programmi comunitari, con particolare riferimento al monitoraggio, al controllo di gestione, alla valutazione dell'efficacia, agli adempimenti finalizzati ai saldi contabili, ai certificati di esecuzione e alla rendicontazione e ad ogni altro adempimento ad essi connesso;
d) alla programmazione, in raccordo con le province, delle iniziative volte a realizzare l'integrazione tra i sistemi educativi-formativi e quello produttivo;
e) all'osservazione del mercato del lavoro e delle professioni per il miglioramento delle politiche del lavoro e all'indicazione alle province sulle tendenze del mercato del lavoro e dei relativi fabbisogni formativi;
f) alla formazione professionale e all'aggiornamento del personale della Regione e degli enti, agenzie e istituti regionali;
g) alla formazione professionale del personale del servizio sanitario, che richiede una gestione unitaria a livello regionale
Art. 96.
Funzioni e compiti conferiti alle province.
1. Sono trasferite alle province le funzioni in materia di formazione, orientamento professionale ed educazione permanente, ivi comprese quelle di cui all'articolo 144, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998.
2. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative già delegate dall'articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le province organizzano ed attuano i servizi di orientamento professionale, collocati all'interno dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, in forma integrata agli altri servizi per le politiche del lavoro ed in raccordo con gli altri enti locali.
Art. 97.
Modificazioni della legge regionale n. 69 del 1981, relativa al sistema formativo regionale.
1. La rubrica dell'articolo 5, della L.R. 21 ottobre 1981, n. 69, è modificata come segue: «Trasferimento delle funzioni amministrative.» Al comma 1 dello stesso articolo la parola «delegate» è sostituita dalla parola: «trasferite».».


Note all’art. 13, commi 2 e 3:
– Per la legge 7 dicembre 2000, n. 383, si veda la nota all’art.
2, comma 1.
– Il testo dell’art. 27, comma 3, lettera c) della legge 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:


«Art. 27.
Legge finanziaria regionale.


Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis;
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».


Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 16 novembre 2004
LORENZETTI



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