Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifica all’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari”.
1. Dopo il quarto comma dell’articolo 3 della legge regionale 27
novembre 1984, n. 56 “Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari” sono aggiunti i seguenti commi:
“Il contributo mensile di ogni gruppo è aumentato di un importo, per ciascuna eletta, pari alla cifra indicata al comma primo, lettera a) del presente articolo.
Il contributo mensile per ciascun gruppo è ulteriormente aumentato, rispetto alla somma indicata al comma quinto, del:
a) 5 per cento della quota complessiva se il Gruppo consiliare ha un numero di elette superiore al 20 per cento del numero complessivo degli appartenenti al gruppo;
b) 10 per cento della quota complessiva se il Gruppo consiliare ha un numero di elette superiore al 40 per cento del numero complessivo degli appartenenti al gruppo.”.
ARTICOLO 2
Entrata in vigore.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore all’inizio della nona legislatura.
ARTICOLO 3
Norma finanziaria.
1. Alla copertura finanziaria delle spese previste della presente legge si provvederà utilizzando le risorse allocate sull’upb U0001 “Consiglio regionale” del bilancio di previsione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 16 marzo 2007