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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 16 maggio 2006, n. 8
Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia
 
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Finalita’)

1. La presente legge, richiamandosi agli indirizzi programmatici contenuti nel Piano d’azione <> approvato dal Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002, definisce interventi speciali per promuovere e diffondere nel Friuli Venezia Giulia l’alfabetizzazione informatica e telematica, quale fattore rilevante per la crescita della comunita’ regionale avuto riguardo al conseguimento di obiettivi di migliori condizioni di accesso della popolazione ai servizi pubblici, maggiore efficienza nella erogazione di prestazioni dei servizi stessi, elevamento della qualita’ dei consumi e del tenore di vita delle fasce di popolazione a reddito piu’ basso.

ARTICOLO 2
(Piano straordinario di azioni per l’alfabetizzazione informatica)

1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia d’istruzione e cultura, un Piano straordinario di azioni per l’alfabetizzazione informatica, di seguito denominato Piano, di durata triennale, da attuare con il concorso degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, dei centri di formazione professionale e delle universita’. Il Piano ha per oggetto il sostegno d’iniziative dirette a promuovere l’apprendimento delle conoscenze di base per l’uso dei computer e a sostenere l’utilizzo diffuso delle tecniche e degli strumenti di comunicazione telematica da parte di cittadini residenti in regione, appartenenti a fasce di popolazione anziana, di popolazione femminile non occupata, di popolazione in particolari situazioni di disagio e svantaggio sociale, nonche’ di popolazione attiva in condizione professionale, operante in ambiti nei quali non e’ richiesto l’uso di strumenti informatici.
2. Sono individuate, nell’ambito del Piano, le seguenti forme di azione promozionale:
a) sostegno alla realizzazione di iniziative didattiche espressamente rivolte a cittadini appartenenti alle fasce di popolazione indicate al comma 1, per l’apprendimento di nozioni informatiche di base, secondo programmi specificamente definiti e riferiti agli standard previsti per la patente europea del computer, nonche’ all’insegna della cultura della sicurezza per un uso consapevole della comunicazione telematica;
b) agevolazione all’acquisto di apparecchiature informatiche e di abbonamenti a servizi telematici e a sistemi di sicurezza da parte dei soggetti che hanno partecipato alle iniziative didattiche indicate alla lettera a);
c) sostegno alle iniziative per la dotazione o il potenziamento funzionale di postazioni informatiche attrezzate e dotate di sistemi di sicurezza e di sistemi e servizi di navigazione differenziata aperte alla fruizione pubblica, ubicate presso sedi di servizi culturali e sociali degli enti locali, nonche’ presso centri di aggregazione giovanile e per anziani pubblici e privati aperti al pubblico;
d) sostegno alla realizzazione d’iniziative didattiche per l’apprendimento di nozioni informatiche di livello avanzato o specialistico e per il conseguimento delle relative certificazioni, espressamente rivolte alla qualificazione di personale operante presso le sedi dotate di postazioni telematiche attrezzate e destinate a uso pubblico, indicate alla lettera c).
3. Le iniziative di cui alle lettere a) e d) del comma 2 sono promosse in accordo con la programmazione degli interventi regionali in materia di formazione permanente.

ARTICOLO 3
(Iniziative e soggetti ammessi al finanziamento regionale )

1. Sono ammesse al sostegno finanziario previsto dal Piano, nell’ambito delle azioni indicate all’articolo 2, comma 2:
a) le iniziative didattiche di cui alle lettere a) e d), realizzate da istituzioni scolastiche autonome, con particolare riguardo ai centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti, enti e istituti di formazione professionale, universita’ degli studi, universita’ della terza eta’ e della libera eta’, che siano in possesso di requisiti tecnici e organizzativi equivalenti a quelli previsti per l’abilitazione alla effettuazione di esami per il conseguimento della patente europea del computer;
b) le iniziative didattiche di cui alla lettera a), organizzate da istituti e organismi pubblici e privati, operanti nei settori dell’assistenza agli anziani e alle persone non autosufficienti, e realizzate in collaborazione diretta e con la consulenza tecnica dei soggetti di cui alla precedente lettera a) sulla base di apposite convenzioni con i soggetti medesimi;
c) le iniziative di cui alla lettera c), realizzate da enti locali, presso sedi di servizi culturali e sociali accessibili al pubblico da essi gestite, e da altri organismi pubblici e privati gestori di centri di aggregazione giovanile e per anziani, nonche’ di centri di attivita’ e servizi sociali a fruizione pubblica.
2. Sono ammessi a beneficiare delle agevolazioni di cui alla lettera b), comma 2, dell’articolo 2, i cittadini appartenenti alla popolazione attiva in condizione professionale e svolgenti mansioni per le quali non e’ richiesto l’uso di strumenti informatici, nonche’ le persone di eta’ superiore a 60 anni, le casalinghe, le persone appartenenti alle categorie svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e i detenuti.

ARTICOLO 4
(Spese ammissibili e entita’ dei contributi)

1. I contributi previsti dal Piano a favore dei soggetti attuatori delle iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, sono destinati alla copertura delle spese sostenute per l’organizzazione e la gestione delle attivita’ didattiche, nonche’ delle spese di effettuazione degli esami e il rilascio delle relative certificazioni.
2. I contributi previsti dall’articolo 3, comma 1, per la dotazione o il potenziamento funzionale delle postazioni telematiche attrezzate e dotate di sistemi di sicurezza per uso pubblico sono concessi in misura non superiore al 60 per cento della spesa sostenuta, fino all’ammontare di 2.500 euro. Per importi superiori e fino all’ammontare massimo di spesa di 5.000 euro la percentuale massima del contributo e’ fissata al 30 per cento della spesa.
3. I contributi individuali previsti dall’articolo 3, comma 2, per l’acquisto di apparecchiature, di sistemi di sicurezza e di servizi telematici sono concessi in misura non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta, elevata al 75 per cento per persone a basso reddito, entro il limite massimo di spesa di 750 euro.

ARTICOLO 5
(Regolamento di attuazione e modalita’ di gestione degli interventi)

1. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge si provvede a fissare le modalita’ per l’accertamento dei requisiti soggettivi di ammissibilita’ ai benefici previsti dal Piano e le modalita’ di verifica delle spese sostenute, nonche’, con riferimento alle iniziative didattiche finanziabili, la durata minima e massima, la misura del corrispondente contributo e le modalita’ di accertamento del regolare espletamento delle iniziative stesse.
2. Alla individuazione delle specifiche iniziative da finanziare nell’ambito del Piano si provvede mediante l’emanazione di appositi bandi redatti in conformita’ al regolamento di cui al comma 1.
3. L’Amministrazione regionale e’ autorizzata ad avvalersi del supporto dell’Insiel Spa per lo svolgimento di attivita’ di assistenza e di consulenza tecnica alla programmazione e all’attuazione degli interventi che formano oggetto della presente legge.
4. Per l’attuazione delle disposizioni regolamentari di cui al comma 1, ai fini della erogazione dei contributi individuali previsti dall’articolo 4, comma 3, l’Amministrazione regionale puo’ avvalersi della collaborazione di uffici di Amministrazioni locali competenti per territorio, sulla base di specifiche convenzioni con esse stipulate.
5. Gli adempimenti relativi alla concessione dei contributi sono svolti dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione e cultura.

ARTICOLO 6
(Sostegno degli investimenti per la dotazione tecnologica delle istituzioni scolastiche)

1. Nell’ambito dell’azione diretta a promuovere l’estensione, il miglioramento e l’adeguamento innovativo della dotazione tecnologica strutturale del sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale promuove e sostiene gli investimenti delle istituzioni scolastiche aventi a oggetto l’acquisizione e l’istallazione di apparecchiature e attrezzature informatiche, dotate di sistemi e servizi di navigazione differenziata, di programmi applicativi, ivi compresi quelli che utilizzano sistemi operativi open source, e di sistemi di sicurezza, nonche’ la qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei servizi informatici di rete (net-administrator).
2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono destinati alle iniziative espressamente previste dalle scuole a supporto dell’attuazione di programmi organici di attivita’ didattiche di prima alfabetizzazione informatica, di programmi avanzati per l’applicazione delle nuove tecnologie nell’insegnamento delle discipline che formano oggetto di corsi curricolari, di progetti specifici per la razionalizzazione e la gestione ottimale di servizi generali interni all’organizzazione scolastica o funzionali al miglioramento e allo sviluppo dei rapporti con le istituzioni locali del territorio e con l’utenza scolastica.
3. Al fine di assicurare il piu’ ampio conseguimento degli obiettivi indicati al comma 1 nella programmazione annuale degli interventi, con specifico riferimento all’esigenza di dare priorita’ agli investimenti nelle situazioni di maggiore carenza e allo sviluppo equilibrato dell’intero sistema scolastico regionale, l’Amministrazione regionale provvede, anche in collaborazione con gli enti locali e d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, alla ricognizione periodica dello stato della dotazione tecnologica strutturale esistente nelle scuole della regione.
4. Con norme regolamentari di attuazione si provvede a disciplinare la misura massima dei contributi da concedere, in rapporto alle diverse tipologie di iniziativa e di spese ammesse e le modalita’ di concessione dei contributi stessi.
5. La legge regionale 18 aprile 1997, n. 15 (Interventi per favorire l’alfabetizzazione informatica e telematica nelle scuole e nelle comunita’ del Friuli-Venezia Giulia), e’ abrogata. Sono altresi’ abrogati i commi 25 e 26 dell’articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

ARTICOLO 7
(Norme finanziarie)

1. Per le finalita’ previste dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e d), con riferimento ai soggetti indicati dall’articolo 3, comma 1, e’ autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.1.300.2.540 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, alla funzione obiettivo n. 8 – programma 8.1 – rubrica n. 300 – Servizio n. 197 – Istruzione e orientamento – spese d’investimento con la denominazione <> con riferimento al capitolo 5137 (2.1.240.3.06.05) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo – alla rubrica n. 300 – Servizio n. 197 – Istruzione e orientamento – con la denominazione <> e con lo stanziamento complessivo di 600.000 euro, suddiviso in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.
2. Per le finalita’ previste dall’articolo 2, comma 2, lettera c), con riferimento ai soggetti indicati dall’articolo 3, comma 1, e’ autorizzata la spesa complessiva di 450.000 euro, suddivisa in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.1.300.2.540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5138 (2.1.240.3.06.05) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo – alla rubrica n. 300 – Servizio n. 197 – Istruzione e orientamento – con la denominazione <> e con lo stanziamento complessivo di 450.000 euro, suddiviso in ragione di 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.
3. Per le finalita’ previste dall’articolo 2, comma 2, lettera b), con riferimento ai soggetti indicati dall’articolo 3, comma 2, e’ autorizzata la spesa complessiva di 1.950.000 euro, suddivisa in ragione di 650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.1.300.2.540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5139 (2.1.240.3.06.05) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo — alla rubrica n. 300 — Servizio n. 197 — Istruzione e orientamento — con la denominazione <> e con lo stanziamento complessivo di 1.950.000 euro, suddiviso in ragione di 650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.
4. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2 e 3 si provvede mediante prelevamento di complessivi 3 milioni di euro suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall’apposito fondo globale iscritto sull’unita’ previsionale di base 53.6.250.2.9 - capitolo 9710 (partita n. 457 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento e’ conseguentemente ridotto di pari importo.
5. Per le finalita’ previste dal disposto di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, e’ autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008 a carico dell’unita’ previsionale di base 8.6.300.2 2203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai seguenti capitoli di nuova istituzione del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 300 - Servizio n. 197 - Istruzione e orientamento:
a) capitolo 5122 (2.1.240.3.06.04) con la denominazione <> e con lo stanziamento di 400.000 euro per l’anno 2006;
b) capitolo 5123 (2.1.240.3.06.04) con la denominazione <> e con lo stanziamento complessivo di 800.000 euro suddiviso in ragione di 400.000 euro per gli anni 2007 e 2008.
6. Agli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa disposta dal comma 5, lettera a), si provvede mediante storno di 400.000 euro per l’anno 2006 dall’unita’ previsionale di base 8.6.300.2.2203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5077 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.
7. Agli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa disposta dal comma 5, lettera b), si provvede mediante storno di complessivi 800.000 euro suddivisi in ragione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 dall’unita’ previsionale di base 8.6.300.2.2203 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 5079 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 18 maggio 2006.


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