Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. All’articolo 3 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:
5. I termini per l’utilizzo degli investimenti concessi agli enti locali di cui alle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51, sostituita dalla legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, 12 dicembre 1979, n. 42 e 6 maggio 1985, n.50, con i piani di riparto delle annualità 2004-2006, sono prorogati di trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
ARTICOLO 2
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
é fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
16 luglio 2008
Bassolino