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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 16 giugno 2009, n. 24
Rete di fruizione escursionistica della Liguria
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA la seguente legge: TITOLO I RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA DELLA LIGURIA ARTICOLO 1 (Oggetto e finalità) 1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: “Rete di fruizione escursionistica della Liguria”, di seguito denominata: “REL”, istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all’articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali. Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l’accessibilità, la fruizione e l’interpretazione del paesaggio ligure. 2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell’escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all’aria aperta ad esso correlate. 3. L’asse portante della REL è costituito dall’infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri, individuata ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (Individuazione dell’itinerario escursionistico denominato "Alta Via dei Monti Liguri" e disciplina delle relative attrezzature) e successive modifiche e integrazioni e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000. ARTICOLO 2 (Definizioni) 1. Al fine dell’applicazione della presente legge si intendono per: a) percorsi escursionistici: i percorsi destinati all’attività turistica, ricreativa ed alle pratiche sportive e del tempo libero, costituiti da scalinate storiche, mulattiere e sentieri, ancorché vicinali o interpoderali, nonché strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, riservati alla percorrenza senza mezzi motorizzati e dotati di adeguata segnaletica. Al solo fine di garantirne la continuità, tali percorsi possono ricomprendere tipologie di strade diverse secondo quanto disposto dalla presente legge; b) attrezzature: le strutture ricettive e le infrastrutture quali ricoveri, presidi, segnaletica, aree attrezzate per la sosta, punti d’informazione, percorsi attrezzati, percorsi accessibili, correlate alla REL; c) REL: il complesso dei percorsi escursionistici e delle attrezzature, di cui alle lettere a) e b), inseriti nella Carta inventario di cui all’articolo 4. ARTICOLO 3 (Struttura e caratteristiche della REL) 1. La REL è articolata in percorsi d’interesse interregionale, regionale e provinciale, ricadenti nel territorio di più comuni o province, e percorsi d’interesse locale, ricadenti nel territorio di uno o di un limitato numero di comuni. 2. Nella individuazione della REL e nell’inserimento dei percorsi escursionistici nella Carta inventario, si tiene conto, inoltre, dell’esigenza di riequilibrare i bacini escursionistici locali attraverso: a) la preferenza verso aree emarginate o scarsamente interessate dai flussi turistici; b) la preferenza verso aree che conservano buoni valori di tradizione e osservano corretti criteri di tutela del paesaggio; c) la tendenza al recupero della viabilità pedonale storica; d) l’accessibilità con i mezzi di trasporto pubblico; e) la preservazione o la limitazione dei flussi escursionistici nelle aree di particolare fragilità naturalistica, paesaggistica e storica, ottenuta anche attraverso la limitazione o la regolamentazione dell’accesso. 3. Possono essere inseriti nella REL i percorsi escursionistici che siano: a) compresi nel sistema Alta Via dei Monti Liguri, individuato ai sensi della l.r. 5/1993; b) compresi nei piani delle aree protette naturali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modifiche e integrazioni e nei siti della Rete natura 2000; c) compresi nei sistemi di percorsi d’interesse locale e provinciale, come individuati da appositi provvedimenti dalle amministrazioni provinciali; d) di particolare interesse storico-ambientale, paesaggistico, religioso, naturalistico e turistico-sportivo; e) individuati dal Club Alpino Italiano – Regione Liguria (CAI) ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 776 (Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano) e dalla Federazione Italiana Escursionismo – Comitato regionale ligure (FIE); f) di primaria importanza per l’interconnessione dei percorsi di cui alle lettere a), b), c), d), e); g) funzionali alla realizzazione del sistema a rete della viabilità escursionistica ligure. 4. I percorsi della REL sono costituiti prevalentemente da strade pubbliche o vicinali o interpoderali di uso pubblico. Al solo fine di garantire continuità ai percorsi escursionistici, la REL può essere integrata con tratti di strade private ai sensi dell’articolo 5. ARTICOLO 4 (Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria) 1. La Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria individua, classifica e pianifica il sistema di itinerari che costituiscono la REL ed è altresì presupposto degli atti di pianificazione territoriale di livello regionale (Piano territoriale di coordinamento paesistico e Piano territoriale regionale) e provinciale (Piano territoriale di coordinamento). La Carta inventario è tenuta presso l’Assessorato all’Ambiente. 2. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Carta inventario su proposta delle province e degli enti parco i quali acquisiscono, a tal fine, le indicazioni dei comuni, delle comunità montane, del CAI, della FIE, dei Sistemi turistici locali (STL), degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA), nonché altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste. La Giunta regionale può integrare la Carta inventario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4. 3. I proponenti sono tenuti, altresì, a produrre la documentazione relativa alla proprietà delle strade che costituiscono il percorso escursionistico di cui propongono l’iscrizione nella Carta inventario. 4. Possono essere iscritti nella Carta inventario solo i percorsi escursionistici in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti preposti a provvedere al loro monitoraggio e manutenzione. A tale scopo, i proponenti di cui al comma 2 devono produrre apposita documentazione comprovante una adeguata programmazione degli interventi di manutenzione e di controllo nonché l’eventuale messa in sicurezza dei percorsi stessi. 5. La Giunta regionale può stabilire le modalità e i termini per la presentazione delle proposte, nonché la documentazione da produrre. 6. Le proposte, qualora includano, al solo fine di garantire la continuità dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all’articolo 2, comma 1, lettera a), primo periodo, devono contenere indicazioni sulla regolamentazione della circolazione da assumere ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e integrazioni. I provvedimenti per la regolamentazione devono essere operanti entro e non oltre sessanta giorni dalla data di approvazione della Carta inventario. Trascorso inutilmente tale termine, decade l’iscrizione del percorso alla Carta inventario. 7. La deliberazione della Giunta regionale che approva la Carta inventario comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse di cui all’articolo 5, comma 1, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. La dichiarazione di pubblico interesse dei percorsi escursionistici acquista efficacia dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione della Carta inventario. 8. Le Province e gli Enti parco inviano alla Regione periodiche informazioni sulla consistenza e sullo stato manutentivo della REL esistente, nonché le proposte di modifica ed implementazione della rete stessa ai fini dell’aggiornamento della stessa REL e della Carta inventario. 9. La Giunta regionale provvede al periodico aggiornamento della Carta inventario. ARTICOLO 5 (Dichiarazione di pubblico interesse) 1. I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell’attività escursionistica. 2. I soggetti proponenti di cui all’articolo 4, comma 2 e all’articolo 9, comma 1, qualora intendano inserire nella REL tratti di strada di proprietà privata, acquisito il parere da parte della Regione circa la rilevanza del tratto considerato, devono preventivamente formalizzare accordi d’uso, ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, con i relativi proprietari che definiscano le modalità d’uso, le limitazioni connesse alle condizioni del percorso e un adeguato indennizzo per i proprietari stessi. In caso di mancata formalizzazione dell’accordo ed in assenza di soluzioni alternative, la servitù di uso pubblico, avente ad oggetto il transito a fini escursionistici, viene imposta mediante applicazione della normativa vigente. 3. Nei tratti di strada di proprietà privata, inseriti nella Carta inventario nei modi indicati nel comma 2, è consentito il transito a soli fini escursionistici, a condizione che gli escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprietà. E’, altresì, consentito l’accesso ai soggetti individuati ai sensi dell’articolo 4, comma 4, per l’effettuazione degli interventi di ripristino, manutenzione e segnalazione necessari nonché per le opere previste nell’ambito del Programma regionale di attività e di interventi. 4. Al fine di garantire la pubblica incolumità, i proprietari o i titolari della viabilità privata possono interdire temporaneamente il transito per eseguire lavori di ripristino dei percorsi o di governo dei boschi, con le modalità e i tempi previsti nell’accordo di cui al comma 2. ARTICOLO 6 (Linee guida regionali) 1. Al fine di regolamentare la segnalazione dei percorsi escursionistici, la Giunta regionale predispone: a) le linee guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici, prendendo come riferimento le linee guida del Progetto d’iniziativa regionale Alta Via dei Monti Liguri, le linee guida della Commissione centrale del CAI ed i principi generali per la marcatura dei sentieri escursionistici della Federazione europea escursionismo (FEE); b) gli standard minimi qualitativi delle attrezzature. ARTICOLO 7 (Rapporti della REL con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica) 1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale e quelli urbanistici comunali devono recepire il sistema dei percorsi escursionistici individuati dalla Carta inventario. TITOLO II AZIONI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA RETE DI FRUIZIONE ESCURSIONISTICA REGIONALE ARTICOLO 8 (Programma regionale annuale di attività e di interventi) 1. La Giunta regionale, nei limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio, approva il Programma regionale annuale delle attività e degli interventi, di seguito denominato: “Programma regionale”. 2. Le principali finalità del Programma regionale sono: a) favorire lo sviluppo e la pratica delle attività sportive, turistiche e del tempo libero all’aria aperta quali attività caratterizzate da un equilibrato rapporto con l’ambiente; b) favorire la fruizione sostenibile delle aree di interesse naturalistico in coerenza con gli obiettivi di conservazione; c) favorire il consolidamento delle reti primarie e lo sviluppo delle reti locali della REL; d) favorire la compensazione degli squilibri tra aree critiche ed aree d’eccellenza del territorio regionale; e) favorire l’introduzione di buone pratiche relative all’impiego dell’energia, delle acque e dei materiali, con particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali; f) migliorare i servizi di fruizione della REL e, in particolare, regolamentare l’utilizzo della REL in funzione delle differenti tipologie di attività sportive e del tempo libero, tenuto conto delle sinergie e delle incompatibilità eventualmente riscontrabili; g) favorire l’integrazione con la rete del trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la creazione di nuove connessioni con la rete del trasporto locale; h) promuovere la conoscenza e l’immagine della REL anche mediante lo scambio d’esperienze ed il rafforzamento dell’informazione e della comunicazione; i) coinvolgere le comunità locali in un’offerta integrata di servizi di accoglienza, di informazione, di animazione culturale, che le renda soggetti attivi e principali beneficiari dello sviluppo turistico connesso alla REL; j) preservare, in particolare, il patrimonio storico culturale dei centri storici e dei borghi rurali, quali luoghi privilegiati destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REL. 3. Il Programma regionale, in particolare, prevede i seguenti settori prioritari: a) interventi volti a garantire la fruibilità e la sicurezza dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario; b) azioni di controllo, monitoraggio e manutenzione dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario; c) promozione e marketing territoriale della REL, in accordo con l’Agenzia regionale di promozione turistica ed i Sistemi turistici locali ed interregionali. 4. La Giunta regionale, in coerenza con le finalità di cui al comma 2 e gli indirizzi definiti al comma 3, stabilisce le attività e gli interventi ritenuti prioritari, i criteri di riparto delle risorse disponibili e le modalità di erogazione dei finanziamenti. 5. Al solo fine di garantire la continuità di percorsi preesistenti, il Programma regionale può prevedere interventi volti alla realizzazione di nuovi tratti di percorso da inserire nella Carta inventario nel rispetto dei criteri stabiliti all’articolo 4, commi 3 e 4. ARTICOLO 9 (Progetti per la predisposizione del Programma regionale) 1. I comuni, le province, le comunità montane, gli enti parco ed i STL predispongono e presentano alla Regione, ai fini dell’approvazione del Programma regionale di cui all’articolo 8, i progetti e la relativa richiesta di contributo. 2. All’attuazione del Programma regionale provvedono la Regione, le province, le comunità montane, gli enti parco e i STL, per quanto riguarda i percorsi d’interesse interregionale, regionale e provinciale, ed i comuni, per quanto riguarda i percorsi d’interesse locale. Detti enti si avvalgono anche della collaborazione volontaria di CAI e FIE, degli ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste, nonché di quella dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone montane”) e successive modifiche e integrazioni. 3. Nell’ambito del Programma regionale la Regione può attivare progetti per la realizzazione di azioni promozionali, divulgative, didattiche, di ricerca e sperimentazione, riproducibili in scala regionale, nazionale o internazionale. 4. I progetti devono prevedere esclusivamente interventi su percorsi escursionistici, o attrezzature correlate, inseriti nella Carta inventario, non includenti i centri abitati se non per la sola segnaletica, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 5, e comprendere: a) la documentazione prevista all’articolo 4, commi 3 e 4; b) la documentazione atta a comprovare la cantierabilità degli interventi; c) una relazione di carattere storico-culturale, ambientale ed escursionistico; d) una relazione tecnica concernente i materiali e le tecniche costruttive, la definizione dei tempi e dei costi di realizzazione e le previsioni dei costi di manutenzione; e) la verifica preventiva della compatibilità ambientale, con particolare riguardo all’assetto idrogeologico, alla regimazione delle acque superficiali e all’organicità delle opere; f) le specifiche tecniche e gli elaborati grafici, cartografici e fotografici degli itinerari, delle attrezzature e delle opere da eseguire; g) l’eventuale studio d’incidenza ai sensi dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni; h) la connessione alla rete del trasporto pubblico locale; i) il parere dei STL, in caso di progetti che prevedano iniziative promozionali o di marketing territoriale, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta. 5. Nell’eventualità che i progetti interessino territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese, ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382). ARTICOLO 10 (Criteri e misura degli interventi finanziari) 1. La Giunta regionale, nell’ambito dell’attuazione del Programma regionale, concede ai soggetti attuatori degli interventi di cui dell’articolo 9, comma 2 contributi in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 2. La misura dei contributi è elevabile fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile nei seguenti casi: a) interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi, necessari ai fini della pubblica incolumità; b) interventi di ingegneria ambientale; c) interventi di miglioramento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui delle attrezzature; d) interventi proposti e realizzati da comuni con meno di mille abitanti. 3. I finanziamenti sono erogati nella misura del 60 per cento al momento dell’approvazione del Programma regionale e nella misura del restante 40 per cento al momento del rendiconto delle spese sostenute per l’attuazione delle attività o degli interventi previsti. 4. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario, non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalità legate alla pratica dell’escursionismo, così come definite nell’articolo 2, che non siano iscritti alla Carta inventario. TITOLO III NORME DI COMPORTAMENTO, SANZIONI E VIGILANZA ARTICOLO 11 (Norme generali di comportamento) 1. Ferma restando l’osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla REL è vietato: a) abbandonare rifiuti; b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi; c) accendere fuochi liberi all’aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell’ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l’abbruciamento dei residui vegetali; d) campeggiare o bivaccare liberamente, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza; e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall’articolo 5, comma 4; f) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere. 2. E’ fatto divieto di segnalare percorsi escursionistici, anche non iscritti alla Carta inventario, in maniera difforme da quanto previsto dalle linee guida regionali. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente. 3. E’ fatto inoltre divieto di transitare con mezzi motorizzati, con le deroghe previste dall’articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria) sui percorsi costituiti da mulattiere e sentieri, così come definiti ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, nonché sui percorsi costituiti da strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, così come definite dall’articolo 14 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modifiche e integrazioni ed iscritti nella Carta inventario. 4. L’ attività venatoria lungo i percorsi della REL si svolge secondo quanto previsto dalla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni. ARTICOLO 12 (Sanzioni amministrative) 1. Ferma restando l’applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche e integrazioni, la violazione delle norme generali di comportamento dà luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 50,00 a euro 500,00 per l’abbandono di rifiuti al di fuori di appositi contenitori per la raccolta; b) da euro 50,00 a euro 500,00 per la produzione di rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi; c) da euro 50,00 a euro 500,00 per l’accensione di fuochi liberi all’aperto, al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell’ambito delle attività agricole e silvicole, la disciplina vigente per l’abbruciamento dei residui vegetali; d) da euro 50,00 a euro 500,00 per il campeggio o il bivacco liberi, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza; e) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per il danneggiamento o l’asporto della segnaletica e dei cartelli illustrativi, il danneggiamento dei ricoveri, dei rifugi escursionistici e delle attrezzature o elementi di arredo in genere; f) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il danneggiamento, l’alterazione o la chiusura di tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico, fatti salvi i casi previsti dall’articolo 5, comma 4; g) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per la segnalazione dei percorsi escursionistici, anche non inseriti nella Carta inventario, in maniera difforme dalle linee guida regionali; h) da euro 50,00 a euro 500,00 per la mancata asportazione, entro i termini stabiliti, della segnaletica provvisoria realizzata in occasione di manifestazioni sportive o del tempo libero; i) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il transito con mezzi motorizzati, nei tratti e nei casi non consentiti ai sensi dell’articolo 11, comma 3. 2. L’accertamento e la constatazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l’immediata cessazione dell’attività vietata e l’obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e delle cose. 3. Chiunque commetta una delle infrazioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facoltà, rispettivamente delle province, dei comuni e degli enti parco di provvedere d’ufficio, con rivalsa delle spese a carico del trasgressore. ARTICOLO 13 (Vigilanza) 1. Le province territorialmente competenti provvedono a vigilare sull’osservanza delle norme di comportamento di cui all’articolo 11 ed esercitano le funzioni concernenti l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 12, alle quali si applica la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’ applicazione delle sanzioni amministrative pecunarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche e integrazioni. 2. Per i compiti di cui al presente articolo le province si avvalgono anche del servizio volontario di vigilanza ecologica disciplinato dalla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e del servizio volontario di guardia venatoria disciplinato dalla l.r. 29/1994 e successive modifiche e integrazioni. 3. Le funzioni di controllo e accertamento circa l’osservanza delle norme di comportamento di cui all’articolo 11 sono affidate agli organi e soggetti che esercitano la vigilanza venatoria, ittica e ambientale ai sensi della normativa vigente. TITOLO IV NORME FINALI ARTICOLO 14 (Norma transitoria) 1. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione della Carta inventario, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine di centottanta giorni dalla richiesta di presentazione delle proposte di cui all’articolo 4, comma 2, la Giunta regionale provvede autonomamente alla redazione della Carta inventario, nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo. 2. Le disposizioni previste dall’articolo 10, comma 4, non si applicano ai procedimenti per la concessione di contributi o fondi regionali, in corso alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario. 3. Nelle more della formazione della Carta inventario, le risorse finanziarie in conto capitale di cui all’articolo 15, comma 1, lettera d), possono essere utilizzate esclusivamente per interventi sui percorsi escursionistici di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b). ARTICOLO 15 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzo, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 100.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2008; b) utilizzo, ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 15/2002 di quota pari ad euro 30.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di contocapitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2008; c) iscrizione alla U.P.B. 3.104 che assume la seguentedenominazione “Gestione dei parchi, delle aree protette e della rete escursionistica della Liguria” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009 di euro 100.000,00 in termini di competenza; d) iscrizione alla U.P.B. 3.204 che assume laseguentedenominazione “Investimenti nei parchi, nelle aree protette e nella rete escursionistica della Liguria” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2009 di euro 30.000,00 in termini di competenza. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. ARTICOLO 16 (Dichiarazione d’urgenza) 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 16 giugno 2009 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)


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