IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA la seguente legge:
ARTICOLO 1
(Modifiche alla legge regionale 16 gennaio 2007, n. 2 (Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell’innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione))
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 2/2007, è inserito il seguente: “1.bis. La Regione riconosce e promuove iniziative e progetti di particolare interesse regionale nel campo della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione proposti dai soggetti di cui al comma 1.”. 2. Dopo l’articolo 3 della l.r. 2/2007 è inserito il seguente: “Articolo 3 bis (Poli di Ricerca e Innovazione) 1. La Regione promuove i Poli di Ricerca e Innovazione, quali raggruppamenti di imprese indipendenti formati da start-up di imprese innovatrici, piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di ricerca attivi in un determinato settore e destinati a stimolare l’attività innovativa, incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze.”.
ARTICOLO 2
(Modifiche alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura))
1. L’articolo 6 della l.r. 33/2006 è abrogato. 2. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 33/2006 le parole “E’ istituita una Sezione speciale del Registro di cui all’articolo 6” sono sostituite dalle parole “E’ istituito, presso la Giunta regionale, il Registro delle Istituzioni di interesse regionale”. 3. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 33/2006 le parole “alla Sezione” sono sostituite dalle parole “al Registro”. 4. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 33/2006 le parole “alla Sezione speciale del” sono sostituite dalla parola “al”. 5. Il comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 33/2006 è abrogato.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 16 febbraio 2009
IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)