Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Basilicata, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale e nell’ambito delle potestà e delle competenze regionali di cui alla parte II, titolo V, della Costituzione, persegue lo sviluppo del sistema produttivo regionale e la crescita competitiva del medesimo, nonché del contesto territoriale e sociale che lo accoglie e lo alimenta.
2. La presente legge stabilisce gli obiettivi generali, definisce gli strumenti di intervento e le modalità per la loro attuazione, individua le fonti finanziarie necessarie per il conseguimento della finalità di cui al comma 1.
ARTICOLO 2
Ambito oggettivo di applicazione
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i settori afferenti il sistema produttivo lucano fatta eccezione per il settore agricolo ed agroalimentare.
ARTICOLO 3
Obiettivi
1. Per la finalità di cui all’articolo 1, la Regione Basilicata, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e nel rispetto del principio delle pari opportunità, nonché in coerenza con la legislazione nazionale e regionale, persegue i seguenti obiettivi:
a) IMPRENDITORIALITA’, rispetto al quale promuove e sostiene:
1) il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle PMI;
2) il miglioramento delle condizioni insediative delle imprese;
3) l’insediamento, la rilocalizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione, la riconversione di imprese e impianti produttivi, nonché la diversificazione produttiva in aree caratterizzate dalla presenza di settori maturi mediante l’insediamento di imprese operanti in settori nuovi;
4) la cooperazione nei diversi settori, quale idoneo strumento per avviare processi di imprenditoria diffusa e partecipata, nonché per favorire la coesione sociale, lo sviluppo economico, l’occupazione e il radicamento territoriale;
5) l’aggregazione tra le imprese ed il rafforzamento di legami di collaborazione tra queste e gli altri attori del sistema economico regionale (associazioni di categoria, istituti creditizi e finanziari, ecc.);
6) la cultura e la formazione imprenditoriale.
b) RICERCA ED INNOVAZIONE, rispetto al quale promuove e sostiene:
1) la qualificazione della domanda di ricerca e innovazione delle imprese;
2) la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, nonché il trasferimento tecnologico, favorendo l’incontro ed il raccordo stabile tra domanda ed offerta di R&I;
3) gli investimenti in innovazione da parte delle imprese, in particolare le PMI;
4) lo sviluppo di capitale umano, la qualificazione delle competenze delle risorse umane, la loro mobilità interregionale ed internazionale, il rafforzamento dell’attrattività della Regione Basilicata nei confronti di studenti, studiosi e ricercatori italiani ed esteri;
5) la diffusione delle tecnologie ICT nel sistema produttivo per lo sviluppo di nuovi modelli di organizzazione aziendale, di gestione dei processi produttivi, di promozione e commercializzazione dei prodotti;
6) il rafforzamento della capacità delle imprese di fare rete attraverso l’attivazione ovvero il consolidamento di collaborazioni con altre imprese e con il mondo della ricerca in ambito nazionale ed internazionale.
c) MERCATO, INTERNAZIONALIZZAZIONE E ATTRAZIONE INVESTIMENTI, rispetto al quale promuove e sostiene:
1) la capacità delle imprese di sviluppare e ampliare le proprie prospettive di mercato;
2) la tutela della proprietà intellettuale;
3) l’internazionalizzazione del sistema imprenditoriale, favorendo la collaborazione non delocalizzativa con le imprese straniere;
4) l’attrazione di investimenti ed iniziative imprenditoriali atte a consolidare i sistemi territoriali;
5) il potenziamento delle filiere e dei sistemi produttivi locali fortemente radicati nel territorio e, per questo, in grado di valorizzare le potenzialità e mobilitarne le risorse.
d) GESTIONE DELLE CRISI, rispetto al quale promuove e sostiene:
1) il monitoraggio e la prevenzione di crisi aziendali e di settore;
2) il recupero dell’attività imprenditoriale e la salvaguardia dei livelli occupazionali;
3) la riconversione produttiva ed occupazionale.
e) USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE AMBIENTALI, rispetto al quale promuove e
sostiene:
1) la tutela e la valorizzazione delle componenti specifiche dell’ambiente regionale;
2) lo sviluppo e l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, inclusa la micro generazione distribuita;
3) l’efficienza energetica;
4) il recupero ed il riuso dei siti inquinanti ed inattivi;
5) una cultura e comportamenti attenti alle problematiche ambientali ed orientati alla loro efficace gestione.
f) EFFICIENZA E GOVERNO DEI PROCESSI DECISIONALI, rispetto al quale promuove:
1) la semplificazione delle procedure e delle modalità di relazione e comunicazione tra imprese e Pubblica Amministrazione;
2) la valutazione sistematica dei risultati e degli effetti delle azioni e di una selezione delle buone pratiche, nonché quella della diffusione dei programmi, delle attività e dei relativi impatti;
3) la partecipazione attiva dei soggetti economici e sociali sia alla costruzione delle politiche per lo sviluppo e alla competitività del medesimo, che all’attuazione di tali politiche attraverso la sussidiarietà.
2. Nel perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo, la Regione, al fine di contrastare ogni alterazione della libera concorrenza ed assicurare correttezza e rispetto delle regole di mercato:
1) attribuisce specifica attenzione al sostegno e allo sviluppo delle imprese locali attraverso la lotta contro il lavoro nero e sommerso;
2) promuove la vigilanza ed il monitoraggio sugli appalti pubblici, nonché la tutela delle imprese subappaltatrici;
3) contribuisce a ridurre rischi di infiltrazioni criminali.
3. Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile ed attento alle esigenze, sociali, promuove la responsabilità sociale dell’impresa quale strumento atto a garantire la solidarietà sociale, un elevato livello di tutela dell’ambiente ed il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori, con particolare riguardo alla qualità, alla sicurezza e alla regolarità delle condizioni di lavoro.
ARTICOLO 4
Strumenti
1. Gli obiettivi di cui all’articolo 3 sono perseguiti con l’utilizzo delle seguenti tipologie di strumenti:
a) CREDITO: consiste in interventi di facilitazione dell’accesso al credito da parte delle imprese, anche di quelle cooperative, attraverso il potenziamento, nei limiti della disciplina comunitaria, degli interventi di garanzia ed il rafforzamento e la riorganizzazione degli attuali strumenti,
compresi i confidi di primo e secondo livello e gli altri istituti di garanzia, nonché mediante nuovi modelli di intervento regionale in grado di mobilitare risorse private;
b) AGEVOLAZIONI: consistono in incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e in ogni altra forma di intervento finanziario destinati a:
1) sostenere gli investimenti in infrastrutture e in beni materiali ed immateriali, incluso l’acquisto di brevetti, la qualificazione dei servizi e gli investimenti finanziari destinati alla riqualificazione del debito, alla patrimonializzazione ed allo sviluppo delle imprese;
2) promuovere e sostenere la ricerca e l’innovazione attraverso attività e programmi di trasferimento di conoscenze, sostenere l’acquisizione di nuove tecnologie e azioni di particolare rilevanza nel campo delle tecnologie volte all’ampliamento della base tecnologica dei prodotti, all’interazione tra settori ad alta tecnologia e settori tradizionali, nonché all’innovazione in tutte le sue forme;
3) sostenere l’acquisto o l’accesso a servizi, prestazioni e risorse professionali nel campo della ricerca, dell’innovazione, dell’organizzazione, dell’internazionalizzazione, della finanza d’impresa;
4) sostenere attività di formazione continua e permanente, di formazione imprenditoriale, programmi di mobilità, progetti di scambio ed ogni altra modalità atta alla qualificazione delle risorse umane;
5) sostenere la produzione di servizi e il miglioramento della qualità e del contenuto degli stessi;
6) sostenere lo start up di imprese, in particolare nei settori ad alto contenuto innovativo anche nella forma di spin off da Università ed enti di ricerca;
7) sostenere iniziative di crescita ed aggregazione del tessuto produttivo secondo i criteri legati alla concentrazione territoriale e alla specializzazione produttiva ovvero ai rapporti trasversali di filiera e di reti di imprese;
8) sostenere iniziative di cooperazione, in particolare finalizzate alla creazione di nuove imprese cooperative, allo sviluppo di imprese cooperative già esistenti, a processi di aggregazione tra tali imprese.
c) FINANZA INNOVATIVA: consiste nella costituzione e sviluppo di fondi di investimento in capitale di rischio, private equity e quasi equity, da parte della Regione, attraverso uno o più soggetti di intermediazione finanziaria,
destinati a sostenere iniziative imprenditoriali, anche di natura cooperativa, di peculiare rilevanza, specificamente orientate allo sviluppo d’impresa con conseguenze positive sul sistema imprenditoriale e sui livelli occupazionali con particolare attenzione all’inserimento lavorativo di giovani diplomati e laureati;
d) PROMOZIONE: consiste in iniziative di sensibilizzazione e comunicazione, nonché in premi ed altre forme non finanziarie volte a riconoscere e far conoscere anche a livello internazionale le migliori pratiche e le realtà imprenditoriali di eccellenza nei diversi settori dell’economia lucana, anche in tema di tutela dell’ambiente, sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro;
e) INFORMAZIONE: consiste nel rendere disponibile a tutte le imprese la conoscenza delle migliori condizioni per lo sviluppo, le pari opportunità e la concorrenza leale.
ARTICOLO 5
Attuazione
1. La Giunta Regionale, anche attraverso gli enti regionali e le società a partecipazione regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato e di concorrenza, attua la presente legge perseguendo gli obiettivi di cui all’articolo 3 con gli strumenti di cui all’articolo 4:
a) in maniera diretta, definendo per ogni sua azione le specifiche modalità e lo strumento d’intervento, le categorie di destinatari, le modalità ed i criteri per la valutazione della relativa efficacia;
b) mediante programmi di intervento formulati ed attuati di concerto, secondo procedura negoziale, con Enti locali, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), Università ed enti di ricerca, parti sociali, istituti di credito e finanziamento, organizzazioni imprenditoriali ed altri soggetti di rilievo per l’economia regionale, per il consolidamento e lo sviluppo delle attività industriali regionali, nonché per le finalità previste dall’art. 17 della L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007;
c) stipulando accordi con Enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), Università ed altre strutture di ricerca,
istituti di credito e finanziamento, organizzazioni imprenditoriali ed aggregazioni di imprese ed altri soggetti di rilievo per lo sviluppo economico regionale. Tali accordi dovranno privilegiare la collaborazione tra soggetti territoriali ed organizzazioni e la massimizzazione dei vantaggi per i destinatari delle azioni, nonché favorire il concorso di risorse addizionali;
d) promuovendo la stipula di intese con altre Regioni, in conformità con le modalità previste dall’art. 117, comma 8, della Costituzione;
e) aderendo a programmi e progetti nazionali per lo sviluppo ed il rafforzamento della competitività del sistema produttivo ovvero di settori specifici.
2. Per il settore industriale, la Giunta Regionale, sentito il parere vincolante della Commissione consiliare competente che si esprime entro il termine perentorio di 30 giorni dall’arrivo della richiesta, adotta con propria deliberazione un documento di definizione degli obiettivi e delle azioni da attuare per il raggiungimento della finalità di cui alla presente legge, in coerenza con quanto stabilito in altri atti di programmazione strategica regionale. Decorsi inutilmente i 30 giorni, il parere si intende reso favorevolmente.
Il documento definisce gli obiettivi strategici, individua le misure di cui indica il contenuto generale ed una stima ex ante delle risorse finanziarie disponibili per la relativa attuazione; definisce altresì le modalità generali di attuazione delle misure, incluse quelle per il monitoraggio e la valutazione delle stesse.
L’aggiornamento del documento viene effettuato con cadenza annuale, in relazione alle mutate esigenze dell’industria regionale e in considerazione dei risultati di attuazione secondo le modalità di cui sopra. In fase di prima applicazione, il documento viene adottato dalla Giunta Regionale contestualmente e con il medesimo atto di cui alla presente legge ed il parere della Commissione Consiliare competente si intende acquisito con il procedimento di approvazione della stessa da parte del Consiglio Regionale.
3. In materia di Ricerca e Innovazione, la Giunta Regionale, sentito il parere vincolante della Commissione consiliare competente, che si esprime entro il termine perentorio di 30 giorni dall’arrivo della richiesta, approva con propria deliberazione il documento di Strategia Regionale per la Ricerca, l’Innovazione e la Società dell’informazione, in coerenza con gli indirizzi strategici definiti in altri atti di programmazione strategica regionale per tale specifica materia. Decorsi inutilmente i 30 giorni, il parere si intende reso favorevolmente.
Il documento individua gli obiettivi ritenuti strategici, gli ambiti d’intervento, definisce i criteri generali e le azioni ed assegna le risorse finanziarie disponibili, in raccordo con le misure per la Ricerca e Innovazione previste dal documento di cui al comma 2.
ARTICOLO 6
Clausola valutativa
1. La Giunta Regionale sottopone annualmente al Consiglio Regionale una relazione contenente:
a) l’analisi congiunturale e del posizionamento competitivo del sistema produttivo lucano rispetto al contesto nazionale e internazionale:
b) la valutazione dei risultati e degli impatti delle azioni regionali condotte, rispetto ad indicatori definiti in attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 2, e la pubblicizzazione dei risultati ottenuti specificando:
1) le risorse finanziarie previste e utilizzate;
2) gli strumenti d’intervento e le procedure adottate;
3) il numero e la tipologia dei beneficiari ed il volume e la tipologia degli investimenti attivati;
4) la valutazione di efficacia delle azioni e l’opportunità di correttivi.
ARTICOLO 7
Abrogazioni
1. Con l’entrata in vigore della presente legge, è abrogata la Legge Regionale 2 gennaio 2003, n. 4 per la “Disciplina delle attività di ricerca, e sviluppo tecnologico ed innovazione”.
ARTICOLO 8
Identificazione delle fonti finanziarie
1. Alle finalità previste dai precedenti articoli si provvede con le risorse annualmente stanziate, con leggi di bilancio, a valere sui seguenti strumenti finanziari:
a) Programma Operativo P.O. FESR 2007 – 2013;
b) Programma Operativo P.O. FSE 2007 – 2013;
c) Fondo Aree Sottoutilizzate F.A.S. – Quota nazionale e regionale;
d) tutte le altre fonti di provenienza regionale, nazionale e comunitaria che siano compatibili con gli obiettivi di cui alla presente legge.
ARTICOLO 9
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 16 febbraio 2009
DE FILIPPO