Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
1. Nella legge regionale del 29 novembre 1996, n. 5, sono soppresse le parole “extracomunitari” e “extracomunitarie”.
Nell’articolo 2, comma 2, alla parola “popolazioni” e nell’articolo 3, comma 1, ultima riga sono aggiunte le seguenti parole “colpite/colpiti da eventi bellici o calamitosi o che vengono a trovarsi in condizioni di difficoltà economica o sociale o di natura formativa.”.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 16 febbraio 2007
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DELLAI