Titolo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2005-2007 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.
ARTICOLO 2
(Ricorso al mercato)
1. Per l'anno 2005 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in euro 54.175.500,00.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo di ricorso al mercato è rispettivamente determinato in euro 37.175.500,00 ed in euro 37.175.500,00.
3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti.
Titolo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
ARTICOLO 3
(Fondo consortile Società TRE A a r.l.)
1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 di cui alla tabella "C" allegata alla presente legge per un importo di euro 206.500,00, iscritta nella Unità Previsionale di Base (di seguito denominata U.P.B.) 07.2.011 "Attività istituzionali" (cap. 7819/2480), è vincoata all'incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria.
ARTICOLO 4
(Oneri contributivi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani)
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 9, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di euro 432.790,88 annui iscritta nella U.P.B. di spesa 08.1.015 (cap. 2802), di cui alla tabella "B" allegata alla suddetta legge, per l'attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.
2. I rapporti della Regione con l'INAIL e l'INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.
ARTICOLO 5
(Disposizioni per gli Enti dipendenti)
1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l'attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata Tabella "C".
2. La disposizione di cui all'articolo 11 della presente legge si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.
ARTICOLO 6
(Fondo per il sostegno finanziario all'accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11)
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 , la somma di euro 1.000.000,00 iscritta nella U.P.B. 03.2.007 (cap. 7009/8020) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi previsti dalla legge suddetta come previsto nell'allegata tabella "C".
ARTICOLO 7
(Integrazione norma finanziaria dell'art. 6, comma 5, della legge regionale 26 maggio 2004, n. 7)
1. Al comma 5, dell'articolo 6, della legge regionale 26 maggio 2004, n. 7, dopo le parole: "in termini di competenza e di cassa", aggiungere le seguenti: "alla U.P.B. 12.1.005 della spesa denominata ‘finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria’ (cap. 2278 di nuova istituzione) e".
Titolo III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
ARTICOLO 8
(Finanziamento di programmi comunitari)
1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale per gli anni 2005, 2006 e 2007.
ARTICOLO 9
(Cofinanziamento regionale del progetto interregionale denominato promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale. Delibera Cipe del 18 dicembre 1996)
1. Per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di euro 92.000,00 per il cofinanziamento del programma interregionale denominato promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale di cui alla delibera CIPE del 18 dicembre 1996, con imputazione alla U.P.B. 07.2.012 (Cap. 7824/8020).
Titolo IV
NORME FINALI
ARTICOLO 10
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle tabelle "A" e "B", allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate e indicate nella Tabella “C” allegata alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell'articolo 30, comma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure indicate nella tabella “D” allegata alla presente legge.
4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3, l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2005, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
ARTICOLO 11
(Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)
1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell'articolo 82, coma 3 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
ARTICOLO 12
(Copertura finanziaria)
1. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l'anno 2005 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2005 e per gli anni 2006 e 2007 nel bilancio pluriennale 2005/2007.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 16 febbraio 2005
LORENZETTI