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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


CAPO I
OGGETTO


ARTICOLO 1
(Oggetto)


1. La presente legge, in attuazione degli articoli 28 e 29 dello Statuto regionale, disciplina
il Consiglio delle Autonomie locali (CAL) quale organo di consultazione, di partecipazione ai processi decisionali della Regione e di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali dell’Umbria.


CAPO II
FUNZIONI DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI


ARTICOLO 2
(Funzioni)


1. Il CAL esercita l’iniziativa legislativa ai sensi dell’art. 35, comma 1, dello Statuto
regionale.
2. Il CAL esprime, in particolare, parere obbligatorio su atti riguardanti:
a) i piani regionali di sviluppo;
b) la programmazione regionale;
c) il bilancio annuale e pluriennale ed il conto consuntivo;
d) l’allocazione e le modalità di esercizio, anche in forma associata di funzioni e competenze degli enti locali, il decentramento di funzioni o di attività amministrative regionali, nonché i criteri per l’adozione degli atti di trasferimento dei beni, del personale e delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni conferite;
e) il recepimento degli atti normativi dell’Unione Europea di cui all’articolo 30 della legge
regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione Europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);
f) l’esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 23/2007;
g) l’individuazione di indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l’analisi degli effetti delle politiche regionali sul sistema delle autonomie locali di cui all’articolo 28 della l.r. 23/2007.
3. Oltre alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 il CAL:
a) svolge compiti di informazione, studio, consultazione, raccordo e proposta sui problemi di interesse comune e sulle relazioni tra enti locali, Regione e Stato, predisponendo un rapporto che trasmette annualmente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale;
b) nelle materie di competenza degli enti locali, rappresenta alla Regione le istanze del
sistema delle autonomie nell’ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari;
c) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità
costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene lesivi delle competenze degli enti locali;
d) esercita tutte le altre competenze previste dallo Statuto e dalle leggi regionali.
4. Il CAL, anche su richiesta del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio
regionale, si riunisce in apposita sessione per lo svolgimento delle attività di cui ai commi
2, lettera e) e 3, lettera b).
5. Il Presidente del CAL trasmette l’ordine del giorno delle sedute al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio, che lo comunica ai Presidenti dei Gruppi consiliari.
6. Ciascun Consigliere regionale può richiedere al Presidente del CAL atti e documenti
relativi all’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.


ARTICOLO 3
(Procedimento)


1. Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all’assegnazione alle competenti
Commissioni consiliari di un atto di cui all’articolo 2, comma 2 di iniziativa dei soggetti di
cui all’articolo 35 dello Statuto diversi dalla Giunta regionale, trasmette l’atto al CAL, che
esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, si
prescinde dal parere stesso.
2. La Giunta regionale, prima dell’adozione definitiva di uno degli atti di cui all’articolo
2, comma 2, richiede il parere del CAL, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento dell’atto stesso. Decorso inutilmente tale termine la Giunta regionale delibera in via definitiva.
3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale il parere di cui al comma 2, corredato da eventuali proposte e osservazioni, contestualmente agli atti definitivamente adottati.
4. Qualora la Commissione consiliare competente abbia apportato modifiche ampie e sostanziali a un atto sul quale il CAL ha già espresso il proprio parere, il Presidente della Commissione trasmette l’atto stesso al Presidente del CAL per un nuovo esame. Il relativo parere è comunicato alla Commissione consiliare entro quindici giorni dal ricevimento, prima della trasmissione dell’atto stesso al Consiglio regionale. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere stesso.
5. Ai sensi dell’articolo 29, comma 2 dello Statuto, il Consiglio regionale, qualora ritenga
di non attenersi al parere obbligatorio reso dal CAL sugli atti che riguardano il conferimento e l’esercizio delle funzioni e competenze dei Comuni, delle Province e loro forme associative, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al CAL, dandone comunicazione al Consiglio regionale.


ARTICOLO 4
(Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali)


1. Le intese previste dalle leggi regionali sono espresse in apposita Conferenza Regione-Consiglio delle Autonomie locali, con l’intervento della Giunta regionale.
2. L’intesa si realizza attraverso la conforme volontà espressa nella Conferenza dal rappresentante della Regione e dal Presidente del CAL, su deliberazione sostenuta dal sessanta percento dei componenti del CAL.
3. Alla Conferenza di cui al comma 1, prendono parte i componenti della Giunta e i componenti del CAL.
4. La Conferenza si tiene presso il CAL e si avvale del supporto tecnico dello stesso.
5. La Conferenza esprime le intese previste dalle leggi regionali, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’atto approvato dalla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale può procedere all’approvazione definitiva dell’atto solo a seguito
dell’avvenuta intesa.
7. Decorsi i termini di cui al comma 5, senza che sia intervenuta l’intesa, la Giunta
regionale, laddove ritenga ciò necessario per la tutela di preminenti interessi generali, può trasmettere l’atto per l’approvazione al Consiglio regionale.


ARTICOLO 5
(Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale)


1. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale è una sezione del CAL, istituita e disciplinata dal titolo I della legge regionale 27 marzo 2000, n. 29 (Prime disposizioni di recepimento del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419”, d’integrazione e modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).


CAPO III
COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO


ARTICOLO 6
(Composizione e sede)


1. Il CAL è composto da membri di diritto e membri elettivi.
2. Sono membri di diritto:
a) i Presidenti delle Province della Regione;
b) i Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.
3. Sono membri elettivi:
a) cinque Consiglieri provinciali, di cui tre eletti dalla Provincia di Perugia e due dalla
Provincia di Terni;
b) dieci Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila
abitanti, eletti dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi;
c) sei rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti, di cui tre Sindaci e tre Consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi;
d) otto rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore o pari a cinquemila abitanti, di cui cinque Sindaci e tre Consiglieri, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri
comunali dei Comuni medesimi;
e) due Presidenti di Comunità montane eletti dall’assemblea dei Presidenti di Comunità montane di cui all’articolo 7, comma 4.
4. Il CAL ha sede legale presso il Consiglio regionale dell’Umbria.


ARTICOLO 7
(Modalità di elezione)


1. I Consiglieri provinciali, di cui all’articolo 6, comma 3, lettera a), sono eletti, con
voto diretto e segreto, dai rispettivi Consigli provinciali con voto limitato a 2 nel caso del Consiglio provinciale di Perugia, a 1 nel caso del Consiglio provinciale di Terni. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.
2. I Consiglieri comunali di cui all’articolo 6, comma 3, lettere b), c) e d), sono eletti,
con voto diretto libero e segreto, su liste contrapposte su base regionale per ciascuna delle tre classi demografiche. Ciascun Sindaco o Consigliere comunale, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe, con possibilità di esprimere una sola preferenza. I seggi sono ripartiti assegnando il 60 per cento alla lista risultata più suffragata ed il 40 per cento, proporzionalmente, alle altre liste. Risultano eletti i candidati che, all’interno di ogni lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.
3. I Sindaci di cui all’articolo 6, comma 3, lettere c) e d) sono eletti, con voto diretto
libero e segreto, su liste contrapposte su base regionale per ciascuna delle due classi
demografiche. Ciascun Sindaco, in base alla classe demografica di appartenenza del proprio comune, esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista corrispondente a tale classe,
con possibilità di esprimere una sola preferenza. I seggi sono ripartiti assegnando il 60 per cento alla lista risultata più suffragata ed il 40 per cento,
proporzionalmente, alle altre liste. Risultano eletti i candidati che, all’interno di ogni
lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il
candidato più giovane di età.
4. I Presidenti delle Comunità montane, di cui all’articolo 6, comma 3, lettera e) sono
eletti, con voto diretto e segreto, da un’assemblea costituita dai Presidenti delle Comunità montane, convocata e presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Consiglio regionale. È possibile esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.
5. Le liste elettorali di cui ai commi 1, 2 e 3:
a) sono presentate da un numero di elettori almeno pari a quello dei candidati da eleggere;
b) sono corredate dall’accettazione delle candidature;
c) devono essere depositate presso la Presidenza del Consiglio regionale entro e non oltre i trenta giorni precedenti la data stabilita per le elezioni;
d) non possono essere composte per più di due terzi da candidati dello stesso genere;
e) limitatamente alle liste di cui ai commi 2 e 3, assicurano nella individuazione dei
candidati un’adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio regionale.
6. Le elezioni di cui al presente articolo sono convocate nello stesso giorno con decreto del Presidente del Consiglio regionale. Le modalità del loro svolgimento sono disciplinate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza. Tale deliberazione è adottata entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
7. Il Presidente del Consiglio regionale comunica al Presidente della Giunta regionale i
risultati delle elezioni per le finalità di cui agli articoli 8 e 9.


ARTICOLO 8
(Nomina e costituzione)


1. Sulla base dei criteri di cui all’articolo 6 e dei risultati delle elezioni di cui all’articolo 7 il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti del CAL con proprio decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
2. Il decreto di cui al comma 1 è comunicato al Presidente del Consiglio regionale il quale convoca la seduta di insediamento del CAL entro quindici giorni dalla pubblicazione dello stesso.


ARTICOLO 9
(Elezione degli organi e funzionamento)


1. Il CAL nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei suoi componenti e due vice Presidenti con voto limitato ad uno.
2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di organizzazione dei lavori e le articolazioni funzionali del CAL sono disciplinate da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il CAL si riuniscono almeno una volta
all’anno in seduta congiunta per l’esame dello stato delle autonomie locali e delle
prospettive del decentramento amministrativo.


ARTICOLO 10
(Rinnovo e decadenza)


1. Il CAL viene rinnovato, per la quota di componenti di cui all’art. 6, comma 3, secondo le procedure di cui all’articolo 7, entro novanta giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell’insieme dei Comuni e delle Province della Regione.
2. I membri del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di
Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente di Comunità Montana, Consigliere provinciale e Consigliere comunale.
3. Il Presidente della Giunta regionale nomina in sostituzione del componente dichiarato
decaduto il nuovo titolare della carica, rispettivamente, di Sindaco, se di Comune con
popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, o Presidente della Provincia. Negli
altri casi viene nominato il candidato risultato primo dei non eletti della lista di
appartenenza.
4. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei successori.


ARTICOLO 11
(Deleghe)


1. I membri di diritto di cui all’articolo 6, comma 2 possono delegare componenti delle
rispettive giunte, anche in ragione delle materie trattate. Per i membri elettivi di cui
all’articolo 6, comma 3, la delega è vietata.


CAPO IV
STRUTTURA DI SUPPORTO E FINANZIAMENTO


ARTICOLO 12
(Struttura di supporto)


1. La Regione assicura il funzionamento del CAL, assegnando le necessarie risorse materiali e umane.
2. In sede di prima applicazione della presente legge la dotazione organica di personale
dedicato all’assistenza al CAL resta quella attualmente assegnata.
3. La Regione, sentito il Presidente del CAL, definisce l’entità del contingente di personale di cui al comma 1. Al tal fine, l’eventuale variazione della dotazione organica già assegnata è disposta dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con la Giunta regionale.


ARTICOLO 13
(Gettone di presenza e rimborso spese)


1. Le riunioni del CAL sono equiparate, ai fini di cui all’articolo 79 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) alle
riunioni degli organi degli enti di appartenenza.
2. Per ogni giornata di seduta del CAL e del suo Ufficio di presidenza è corrisposto ai
componenti o delegati un gettone di presenza di euro cinquanta, rivalutato annualmente in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT.
3. Al Presidente ed ai vice presidenti del CAL è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per ulteriori impegni istituzionali, pari al trattamento nel tempo previsto per i dirigenti della Regione.


ARTICOLO 14
(Disposizioni finanziarie)


1. Per l’esercizio 2009 agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte con imputazione
alla unità previsionale di base 01.1.005 denominata “Funzionamento del Consiglio regionale” (cap. 120 n.i.) utilizzando le risorse disponibili nell’unità previsionale di base 02.1.001 denominata “Relazioni istituzionali” (cap. 5985) previste dal bilancio pluriennale 2008-2010 annualità 2009.
2. Per gli anni successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge
finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge
regionale di contabilità.
3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


CAPO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


ARTICOLO 15
(Norma transitoria)


1. Il CAL, come disciplinato dalla presente legge, è costituito per la prima volta entro
novanta giorni dalle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell’insieme dei Comuni e delle Province della Regione.
2. Fino alla costituzione del nuovo CAL ai sensi del comma 1, il Consiglio in carica continua a svolgere le funzioni che gli sono attribuite dall’articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e successive modifiche e integrazioni.


ARTICOLO 16
(Abrogazioni)


1. L’articolo 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 e l’articolo 1 della legge
regionale 11 febbraio 2000, n. 10 sono abrogati a decorrere dalla data di costituzione del CAL ai sensi dell’articolo 15, comma 1.
2. Dall’abrogazione di cui al comma 1, ogni rinvio all’articolo 15 della l.r. 34/1998, operato da norme regionali, si intende riferito alla presente legge.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Umbria.
Data a Perugia, 16 dicembre 2008
LORENZETTI


Nota all’art. 1:
La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria”, è pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17. Il testo degli artt. 28 e 29 è il
seguente:
«Art. 28 Consiglio delle Autonomie locali.
1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione della Regione e di
partecipazione degli Enti locali.
2. La legge regionale disciplina la composizione del Consiglio delle Autonomie locali in modo da garantire la più ampia rappresentatività territoriale e politica, prevedendo, oltre alla
rappresentanza degli esecutivi, un’adeguata rappresentanza dei Consigli e stabilisce le
risorse necessarie per il suo funzionamento.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali approva a maggioranza assoluta dei componenti il
proprio regolamento interno che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 29 Competenze del Consiglio delle Autonomie locali.
1. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri e formula proposte al Consiglio
regionale e alla Giunta. In particolare esprime pareri obbligatori al Consiglio regionale in
materia di piani regionali di sviluppo, di programmazione regionale, di bilancio e conto
consuntivo e sugli atti che riguardano l’attribuzione e l’esercizio delle competenze dei
Comuni e delle Province. Il Consiglio delle Autonomie locali esercita inoltre tutte le altre
competenze previste dallo Statuto e dalle leggi regionali.
2. Il Consiglio regionale, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio emesso dal
Consiglio delle Autonomie locali, sugli atti che riguardano l’attribuzione e l’esercizio delle
competenze dei Comuni e delle Province, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. La
Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del
parere richiesto al Consiglio delle Autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio
regionale.».
Note all’art. 2, commi 1, 2 e 3:
Il testo dell’art. 35 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si veda la nota all’art.
1), è il seguente:
«Art. 35 Iniziativa legislativa.
1. L’iniziativa delle leggi regionali compete a ciascun membro del Consiglio regionale, alla Giunta, a ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali che singolarmente o unitamente ad altri raggiungono complessivamente una popolazione non inferiore a diecimila abitanti, ai Consigli di almeno cinque Comuni, indipendentemente dalla consistenza demografica, agli elettori della Regione in numero non inferiore a tremila e al Consiglio delle Autonomie locali.
2. L’iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del
Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli, accompagnato da una relazione contenente le indicazioni necessarie a valutare la fattibilità del progetto stesso.
3. La legge regionale disciplina le modalità e le condizioni per l’esercizio del diritto di
iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli elettori.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della
legislatura, ad eccezione di quelle di iniziativa popolare.
5. Il Consiglio regionale assicura ai propri componenti una adeguata assistenza per
l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa.».
? Il testo degli artt. 16, 28 e 30 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, recante
“Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni
internazionali – Innovazione e semplificazione” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio
2007, n. 32), è il seguente:
«Art. 16 Potere sostitutivo.
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 27 dello Statuto regionale, nelle materie di
competenza legislativa, esercita, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il
potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente
inattività nell’esercizio di funzioni amministrative di natura obbligatoria e ciò sia lesivo
di rilevanti interessi del sistema regionale e locale, secondo le modalità e le garanzie di
cui al comma 2.
2. Il potere sostitutivo di cui al comma 1 è esercitato dalla Giunta regionale, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, previa diffida all’ente inadempiente, con fissazione di un congruo termine per provvedere non inferiore comunque ai sessanta giorni.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta gli atti
necessari, sentito il Consiglio delle autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano in tutti i casi di potere sostitutivo
previsti dalla legislazione regionale.
Art. 28 Strumenti di conoscenza e monitoraggio a supporto del sistema delle Autonomie locali.
1. La Regione e gli enti locali operano secondo il principio di leale collaborazione e sono
tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta o periodicamente, informazioni, dati statistici
e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.
2. La Regione promuove e predispone strumenti di conoscenza e di circolazione delle
informazioni a servizio del sistema delle autonomie, al fine di favorire l’esercizio delle
funzioni conferite, sulla base dei dati e dei risultati che emergono dalla attuazione delle
politiche e dalla applicazione delle norme.
3. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali individua indicatori,
criteri di rilevazione e metodologie per l’analisi degli effetti delle politiche regionali sul
sistema delle autonomie. Tali indicatori, criteri e metodologie sono riferiti in particolare,
alla elaborazione, analisi e pubblicazione dei dati relativi alla finanza regionale e locale,
nonché alle indagini finalizzate alla valutazione dell’impatto organizzativo, economico e
finanziario delle funzioni conferite.
4. Sulla base di tali indicazioni e per le finalità di cui al comma 1, la Regione raccoglie ed
elabora dati e informazioni di carattere generale che riguardano le attività delle autonomie locali.
5. Gli enti locali trasmettono alla Regione copia, su supporto informatico, del bilancio di
previsione con relativi allegati e copia del conto consuntivo entro sessanta giorni dalla
approvazione dei competenti organi, nonché copia su supporto informatico del certificato al bilancio e del certificato al conto di bilancio, entro la stessa scadenza a loro imposta dai provvedimenti statali.
Gli enti locali sono altresì tenuti ad inviare ogni altra documentazione richiesta, utile
all’attività di analisi di cui al comma 3. Le modalità e il protocollo di comunicazione per la
trasmissione dei dati sono stabiliti dalla Giunta regionale in conformità con quanto richiesto per la trasmissione di analoghi documenti alla Corte dei Conti, Sezione autonomie locali.
6. Le risultanze delle attività di monitoraggio costituiscono oggetto di relazione annuale che la Giunta presenta al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali entro il 31 ottobre di ogni anno.
Sulla base di queste risultanze, inoltre, la Giunta elabora proposte per l’adeguamento della normativa, il riordino dell’apparato amministrativo e la revisione delle procedure
amministrative della Regione, verificando che i conferimenti di funzioni agli enti locali
siano sorretti da adeguate risorse finanziarie, strumentali ed umane.
Art. 30 Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi comunitari.
1. La Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 25, comma 2 dello Statuto, per il
periodico adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, presenta, entro il trenta giugno di ogni anno, il progetto di legge regionale di recepimento, che deve essere comunque approvato entro il termine che consenta alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di predisporre l’elenco di cui all’articolo 8, comma 5, lettera a) della L. n. 11/2005 e di trasmetterlo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche Comunitarie, non oltre il venticinque gennaio di ogni anno.
2. La legge regionale:
a) recepisce gli atti normativi emanati dall’Unione europea nelle materie di competenza
regionale e attua, in particolare, le direttive comunitarie, disponendo inoltre quanto
necessario per il completamento ell’attuazione dei regolamenti comunitari;
b) detta disposizioni per l’attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri
provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo
di adeguamento per la Regione;
c) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie
all’attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);
d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è
autorizzata a provvedere con regolamento o in via amministrativa, dettando i criteri ed i
principi direttivi all’uopo necessari.».
Per la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, si veda la nota all’art. 1.
Note all’art. 3, commi 1 e 5:
Per il testo dell’art. 35 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, si vedano le note
all’art. 2, commi 1, 2 e 3.
? Per il testo dell’art. 29 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, si veda la nota
all’art. 1.
Nota all’art. 5:
La legge regionale 27 marzo 2000, n. 29, recante “Prime disposizioni di recepimento del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente: "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1999, n. 419», d’integrazione e modificazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, è pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 7 aprile 2000, n. 21.
Nota all’art. 13, comma 1:
Si riporta il testo dell’art. 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 settembre 2000, n. 227):
«79.Permessi e licenze.
1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o
richiamati e di coloro che svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci,
ai presidenti di provincia, ai presidenti delle comunità montane che svolgono servizio
militare di leva o che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a
richiesta, una licenza illimitata in attesa di congedo per la durata del mandato.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte comunali, provinciali, metropolitane,
delle comunità montane, nonché degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei
municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle
commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite nonché delle commissioni
comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.
4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane,
delle unioni di comuni, delle comunità montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali, nonché i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunità montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato.
6. L’attività ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i lavoratori chiedono ed
ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell’ente.».
Nota all’art. 14, comma 2:
? Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13,
recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:
«Art. 27 Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno
degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».
Nota all’art. 15, comma 2:
Il testo dell’art. 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, recante “Disciplina
generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli
interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11),
modificato ed integrato con leggi regionali 11 febbraio 2000, n. 10 (in B.U.R. 23 febbraio 2000, n. 8) e 24 settembre 2003, n. 18 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 8 ottobre 2003, n. 42), è il seguente:
«Art. 15 Consiglio delle autonomie locali.
1. Al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali alle scelte di carattere istituzionale della Regione, è istituito il Consiglio delle autonomie locali.
2. Il Consiglio delle autonomie è composto da:
a) i presidenti delle province, nonché tre consiglieri della provincia di Perugia e due
consiglieri della provincia di Terni, eletti dai rispettivi consigli con voto limitato;
b) i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Per il numero degli abitanti si fa riferimento alla popolazione residente nei comuni, alla
data del 31 dicembre dell’anno precedente, risultante dalle pubblicazioni annuali ISTAT;
c) un pari numero dei sindaci di cui alla lettera b), dei restanti comuni designati dall’ANCI regionale;
d) due presidenti delle comunità montane, designati dall’UNCEM regionale.
3. Le funzioni di componente del Consiglio delle autonomie locali non sono delegabili.
4. I componenti del Consiglio delle autonomie locali decadono nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di
comunità montana, di componente del consiglio provinciale.
5. Il Presidente del Consiglio è eletto nel proprio seno, secondo le modalità definite dal
regolamento di cui al comma 6.
6. Il Consiglio disciplina il proprio funzionamento con regolamento approvato a maggioranza dei componenti.
7. Il Consiglio svolge compiti di informazione, studio,
consultazione e raccordo sui problemi di interesse comune e sulle relazioni tra enti locali e Regione, predisponendo un rapporto che trasmette annualmente alla giunta regionale.
8. Il Consiglio formula pareri e proposte alla giunta regionale:
a) sugli schemi dei disegni di legge concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle
province, ai comuni, alle comunità montane ed agli altri enti locali e sugli schemi di atti
volti a favorire le forme associative e di cooperazione tra gli enti locali, nonché sulla
definizione dei criteri per l’adozione degli atti di trasferimento dei beni del personale e
delle risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni conferite;
b) sulle forme e modi della partecipazione delle province, dei comuni e delle comunità montane alla programmazione regionale;
c) sugli schemi dei bilanci annuale e pluriennale della Regione, limitatamente alla verifica
dell’adeguatezza dei trasferimenti agli enti locali per l’esercizio delle funzioni conferite;
d) sui criteri generali relativi all’esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e
coordinamento, per l’esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite;
e) [sulla individuazione dei livelli ottimali di esercizio delle funzioni dei comuni di minore
dimensione demografica e sui criteri per l’esercizio del potere sostitutivo relativo alla
individuazione delle forme associative di cui all’articolo 13, comma 3] Abrogato;
f) [sui dati informativi e conoscitivi fondamentali relativi all’attività degli enti locali]
Abrogato.
9. Il Consiglio esprime i pareri e formula le proposte entro venti giorni dall’invio degli
atti da parte del presidente della giunta regionale o dell’assessore delegato. Nello stesso
termine sono definite le intese previste dalla presente legge. In mancanza dell’intesa la
giunta regionale delibera in via definitiva.
10. Il Consiglio ha sede presso la giunta regionale, ed è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.
11. Il Consiglio è assistito da una segreteria tecnica. La segreteria opera alle strette
dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente del Consiglio delle autonomie. Il personale necessario per il funzionamento della segreteria è individuato nell’organico regionale ed è assegnato con decreto del presidente della giunta regionale, sentito il presidente del Consiglio delle autonomie locali. Le spese per il funzionamento della segreteria sono a carico del bilancio regionale.
12. La partecipazione della giunta regionale è assicurata dal presidente della giunta o
dall’assessore delegato agli enti locali.
13. Le riunioni del Consiglio sono equiparate, ai fini di cui all’articolo 4 della legge 27
dicembre 1985, n. 816 e successive modificazioni ed integrazioni, alle riunioni degli organi degli enti di appartenenza. Per tali riunioni è fissato un gettone di presenza per un valore di lire 100000, salvo adeguamento I.S.T.A.T. da determinare con atto della Giunta regionale.».
Nota all’art. 16:
Per il testo dell’art. 15 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, si veda la nota
all’art. 15, comma 2.



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