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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19
Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione.
 
L'Assemblea regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge

Titolo I
NORME PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI

ARTICOLO 1
Articolazione dei dipartimenti regionali
1. La Tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
Tabella A
DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
Presidenza della Regione siciliana
- Segreteria generale.
- Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale.
- Dipartimento regionale della programmazione.
- Dipartimento regionale della protezione civile.
- Ufficio legislativo e legale.
- Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.
- Ufficio del Sovrintendente di Palazzo d’Orleans e dei siti presidenziali.
Assessorato regionale dell’agricoltura e delle foreste
- Dipartimento regionale degli interventi strutturali.
- Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali.
- Dipartimento regionale delle foreste.
- Dipartimento regionale Azienda foreste demaniali.
Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
- Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali, dell’educazione permanente e dell’architettura e dell’arte contemporanea.
- Dipartimento regionale della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica.
Assessorato regionale del bilancio e delle finanze
- Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.
- Dipartimento regionale delle finanze e del credito.
Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca
- Dipartimento regionale della cooperazione, del commercio e dell’artigianato.
- Dipartimento regionale della pesca.
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali
- Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.
- Dipartimento regionale delle autonomie locali.
Assessorato regionale dell’industria
- Dipartimento regionale dell’industria e delle miniere.
- Dipartimento regionale dell’energia.
Assessorato regionale del lavoro
- Dipartimento regionale del lavoro.
- Dipartimento regionale della formazione professionale.
- Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale.
Assessorato regionale dei lavori pubblici
- Dipartimento regionale dei lavori pubblici.
- Ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici.
Assessorato regionale della sanità
- Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.
- Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.
Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente- Dipartimento regionale del territorio e dell’ambiente.
- Dipartimento regionale dell’urbanistica.
Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti- Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.
- Dipartimento regionale dei trasporti e delle comunicazioni.

ARTICOLO 2
Abrogazioni e modifiche di norme

1. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, è sostituito dal seguente: "Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le rispettive competenze attribuite dalla normativa vigente, costituiscono uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente l’Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale, l’Ufficio stampa e documentazione e l’Ufficio della segreteria di Giunta;".
2. Al dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali sono attribuite, unitamente al relativo personale, le competenze e le disposizioni riferite, con legge o decreto presidenziale, all’Ufficio di Bruxelles,
all’Ufficio di Roma ed all’Ufficio delle relazioni diplomatiche ed internazionali, che sono soppressi, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 92 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che è cosi modificato: al comma 1 le parole "dirigente regionale ad esso preposto" sono sostituite con le parole "dirigente generale del dipartimento".
3. Al comma 7 dell’articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle parole "trenta per cento". A decorrere dall’esercizio finanziario 2009, l’onere relativo al trattamento fondamentale discendente dall’applicazione del presente comma, valutato in 210 migliaia di euro, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, UPB 4.2.1.5.2, accantonamento 1002, mentre l’onere relativo al trattamento accessorio, parte variabile e di risultato, trova riscontro nelle apposite risorse previste nello specifico fondo per il salario accessorio della dirigenza previsto dai vigenti contratti collettivi regionali di lavoro dell’area dirigenziale della Regione.
4. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è sostituito dal seguente:
"2. Per l’ufficio di cui all’articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, il quale per propria destinazione deve agire in via intersettoriale con tutti i rami di amministrazione con funzioni di Autorità di Audit dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea e per quello con funzioni di Autorità di Certificazione dei programmi cofinanziati dalla Commissione europea,
l’individuazione del dirigente preposto è operata ai sensi e per gli effetti giuridici ed economici dell’articolo 11, commi 4 e 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20.".
5. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 6 febbraio 2008, n. 2, le parole "a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2008-2009" sono sostituite dalle seguenti ", nelle more della definizione in sede di contrattazione regionale collettiva, sulla base dei criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali dell’area dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fermo restando il divieto di non cumulare più di tre incarichi.".
6. Il Presidente della Regione, avvalendosi del dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, esercita tutte le attribuzioni relative alla costituzione di società da parte della Regione nonché i diritti inerenti la qualità di socio. Il dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione svolge le funzioni di cui al presente comma di concerto con gli Assessori regionali, ciascuno per i propri ambiti di competenza. I contratti della Regione con le società partecipate per l’erogazione di servizi rientranti nell’oggetto sociale sono conclusi dall’Assessorato competente per materia. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto con le disposizioni del presente comma.
7. Il numero dei componenti nominati in rappresentanza della Regione negli organi delle società partecipate e degli enti sottoposti a vigilanza e controllo non può eccedere le tre unità.
8. Qualora in un organo degli enti di cui al comma 7 siano previsti più di tre componenti effettivi in rappresentanza della Regione e gli stessi siano designati o nominati da diversi rami dell’Amministrazione regionale, al momento del rinnovo, i componenti sono ridotti a tre e sono nominati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale.

ARTICOLO 3
Disposizioni organizzative di attuazione

1. Gli incarichi di direzione delle strutture di massima dimensione risultanti dalla presente legge sono conferiti entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, secondo la procedura di cui all’articolo 11, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, ferme restando, sino al suddetto conferimento, le funzioni di direzione delle strutture di massima dimensione anteriormente conferite o mantenute.
2. La specificazione delle materie attribuite ai singoli dipartimenti
regionali in base alla presente legge e la relativa articolazione delle strutture intermedie sono determinate, fermo restando il limite massimo di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003, secondo l’iter di cui al comma 2 del medesimo articolo.
3. L’articolo 11 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, è abrogato.
4. Con cadenza biennale, il Ragioniere generale della Regione riferisce al Governo regionale circa l’andamento della spesa a seguito della riorganizzazione.
5. Nel caso di compimento dell’anzianità contributiva di quaranta anni del personale dipendente, l’Amministrazione regionale e gli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifice ed integrazioni possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.
6. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni al bilancio della Regione derivanti dall’applicazione della presente legge.

Titolo II
ORDINAMENTO DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE

ARTICOLO 4
Amministrazione centrale

1. L’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - Amministrazione centrale - 1. L’Amministrazione della Regione è ordinata nella Presidenza della Regione e nei seguenti Assessorati regionali:
a) Assessorato regionale delle attività produttive;
b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana;
c) Assessorato regionale dell’economia;
d) Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità;
e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;
g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;
h) Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione;
i) Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari;
l) Assessorato regionale della salute;
m) Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente;
n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.".

ARTICOLO 5
Organizzazione della Presidenza e degli Assessorati

1. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
"Art. 6 bis. - Organizzazione della Presidenza e degli Assessorati - 1. Il Presidente della Regione esercita i propri compiti a mezzo della Segreteria generale, dell’Ufficio legislativo e legale e degli altri dipartimenti della Presidenza della Regione nonché degli uffici di diretta collaborazione e degli uffici alle sue dirette dipendenze già istituiti con legge.
2. Gli Assessori regionali esercitano i propri compiti a mezzo dei dipartimenti e degli uffici di diretta collaborazione e alle dirette dipendenze.".

ARTICOLO 6
Attribuzioni della Presidenza

1. L’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - Attribuzioni della Presidenza - 1. Alla Presidenza della Regione sono attribuiti i seguenti compiti: rapporti con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici nazionali e con le istituzioni dell’Unione europea. Organizzazione dei lavori della Giunta regionale. Organizzazione amministrativa generale. Direttive generali per lo svolgimento dell’azione amministrativa regionale e relativo coordinamento. Vigilanza sull’attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. Attività inerenti all’esercizio dei poteri previsti dalle lettere o) e p) dell’articolo 2. Consulenza e assistenza legislativa e patrocinio legale. Ricorsi straordinari. Gazzetta ufficiale. Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di governo. Collaborazione all’attività del Presidente per quanto concerne l’esercizio delle funzioni indicate nella lettera q) dell’articolo 2. Ordinamento della comunicazione. Coordinamento della protezione civile regionale. Programmazione regionale. Funzione di soprintendenza di Palazzo d’Orleans e dei siti presidenziali.".

ARTICOLO 7
Attribuzioni degli Assessorati regionali

1. L’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Attribuzione degli Assessorati regionali - 1. Agli Assessorati regionali sono attribuite le materie per ciascuno appresso indicate:
a) Assessorato regionale delle attività produttive: industria. Cooperazione, escluse le attività delle cooperative edilizie. Commercio, mostre, fiere, mercati. Artigianato. Commercio con l’estero, attività promozionali all’estero e internazionalizzazione delle imprese. Vigilanza sugli enti di settore e sulle cooperative. Aiuti alle imprese. Autorizzazione e vigilanza sulle attività ricettive. Ricerca applicata ed innovazione dei processi produttivi;
b) Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana:
patrimonio archeologico, architettonico, archivistico, bibliotecario, etnoantropologico e storico-artistico. Tutela dei beni paesaggistici, naturali e naturalistici. Attività di promozione e valorizzazione delle tradizioni e dell’identità siciliana;
c) Assessorato regionale dell’economia: bilancio. Documenti contabili e finanziari. Dpef. Tesoro. Vigilanza enti regionali. Coordinamento finanza pubblica. Ufficio di statistica della Regione. Controlli interni
all’Amministrazione regionale di regolarità amministrativo-contabile.
Partecipazioni regionali. Liquidazione enti economici. Demanio e patrimonio immobiliare regionale. Rapporti finanziari Stato-Regione. Entrate e riscossioni. Credito regionale. Risparmio;
d) Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità:
energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive. Cave, torbiere e saline. Servizi di pubblica utilità di interesse regionale. Vigilanza enti di settore;
e) Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:
programmazione, funzionamento e qualità del sistema integrato dei servizi e degli interventi socio-assistenziali e socio-sanitari. Promozione e sostegno delle famiglie. Promozione e sostegno del terzo settore. Inclusione sociale.
Vigilanza e controllo sulle Ipab. Servizio civile. Lavoro. Attività ispettive e di vigilanza sul lavoro. Emigrazione ed immigrazione. Cantieri di lavoro.
Fondo siciliano per l’occupazione. Servizi pubblici per l’impiego.
Ammortizzatori sociali. Politiche attive del lavoro. Orientamento e servizi
formativi e per l’impiego. Ciapi. Incentivi per l’occupazione. Formazione in azienda e nell’ambito dei rapporti di lavoro. Tirocini e stage in azienda.
Apprendistato e contratti di inserimento. Fondo per l’occupazione dei disabili. Lavori socialmente utili e workfare. Statistiche. Diritti civili.
Pari opportunità. Previdenza sociale e assistenza ai lavoratori. Rapporti con gli enti pubblici relativi;
f) Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica:
gestione del personale regionale in servizio ed in quiescenza. Formazione e qualificazione professionale del personale regionale. Trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti. Autoparco. Acquisizione di beni e servizi per gli uffici regionali, salva la competenza della soprintendenza di Palazzo d’Orleans e dei siti presidenziali. Attività informatiche della Regione e della Pubblica Amministrazione regionale e locale; coordinamento dei sistemi informativi. Rapporti con gli enti locali e loro consorzi, ivi inclusi i compiti di vigilanza e controllo. Finanza locale,
fatte salve le competenze dell’Assessorato regionale dell’economia. Polizia locale. Operazioni elettorali e referendarie in ambito regionale;
g) Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità: lavori pubblici, con esclusione di quelli di interesse nazionale. Interventi di edilizia cooperativistica, economica e popolare o comunque sovvenzionata.
Trasporti. Programmazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di comunicazione e trasporti. Motorizzazione civile. Espropriazione per pubblica utilità. Programmazione, realizzazione e gestione dei porti, inclusi quelli turistici. Adempimenti tecnici e controlli concernenti le opere pubbliche di competenza regionale. Vigilanza enti di settore;
h) Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale:
funzioni e compiti regionali in materia di istruzione di ogni ordine e grado.
Formazione professionale. Assistenza scolastica ed universitaria. Ricerca scientifica. Edilizia scolastica ed universitaria. Vigilanza sugli enti di settore;
i) Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari: programmazione e coordinamento interventi nel settore agricolo, zootecnico, agroalimentare,
rurale e forestale. Interventi strutturali ed infrastrutturali in agricoltura.
Valorizzazione settore agroalimentare. Trasformazione industriale dei prodotti agricoli. Caccia. Demanio trazzerale. Usi civici. Vigilanza enti di settore.
Pesca. Demanio forestale;
l) Assessorato regionale della salute: sanità. Programmazione sanitaria.
Gestione finanziaria del fondo sanitario. Patrimonio ed edilizia sanitaria.
Assistenza sanitaria ed ospedaliera. Igiene pubblica e degli alimenti. Sanità animale. Vigilanza sulle aziende sanitarie. Vigilanza enti di settore;
m) Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente: urbanistica e pianificazione. Tutela e vigilanza ambientale. Valutazione ambientale strategica e valutazione impatto ambientale. Demanio marittimo. Difesa del suolo. Protezione del patrimonio naturale. Tutela dall’inquinamento. Parchi e riserve naturali regionali. Corpo forestale. Vigilanza sugli enti di settore;
n) Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: turismo. Professioni turistiche. Promozione turistica in Italia e all’estero.
Manifestazioni ed eventi. Sport. Spettacolo. Cinema, teatri e orchestre.
Promozione attività musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche in genere. Vigilanza enti di settore.".

ARTICOLO 8
Modifiche alla Tabella A della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10

1. La Tabella A di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:
Tabella A
DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
Presidenza della Regione
- Segreteria generale.
- Ufficio legislativo e legale.
- Dipartimento regionale della protezione civile.
- Dipartimento regionale della programmazione.
- Dipartimento regionale di Bruxelles e degli affari extraregionali.
Assessorato regionale delle attività produttive
Dipartimento regionale delle attività produttive.
Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana- Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.
Assessorato regionale dell’economia
- Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.
- Dipartimento regionale delle finanze e del credito.
Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità- Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti.
- Dipartimento regionale dell’energia.
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro- Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.
- Dipartimento regionale del lavoro.
- Agenzia regionale per l’impiego, l’orientamento, i servizi e le attività formative.
Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica- Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.
- Dipartimento regionale delle autonomie locali.
Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità
- Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.
Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale- Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale.
Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari
- Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura.- Dipartimento regionale degli interventi infrastrutturali per l’agricoltura.
- Dipartimento regionale degli interventi per la pesca.
- Dipartimento regionale Azienda regionale foreste demaniali.
Assessorato regionale della salute
- Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.
- Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.
Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente
- Dipartimento regionale dell’ambiente.
- Dipartimento regionale dell’urbanistica.
- Comando del corpo forestale della Regione siciliana.
Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo- Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.

ARTICOLO 9
Agenzia regionale dei rifiuti e delle acque

1. L’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, è soppresso.
2. Le funzioni e i compiti esercitati dall’Agenzia regionale di cui all’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 22 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, unitamente al personale in servizio presso la stessa alla data di entrata in vigore delle nuove competenze assessoriali, sono trasferiti all’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità. Il personale in servizio mantiene la medesima posizione giuridica, con eccezione degli incarichi dirigenziali.
3. L’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità cura la liquidazione conseguente alla soppressione di cui al comma 1.

ARTICOLO 10
Decorrenza e disposizioni attuative

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo, dall’articolo 4 all’articolo 9, si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2010.
2. Gli Assessori regionali sono nominati e preposti ai rami di amministrazione, secondo l’assetto delineato dal presente Titolo, a decorrere dall’1 gennaio 2010.
3. Entro il 30 ottobre 2009, con decreto del Presidente della Regione, adottato previa delibera della Giunta regionale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, sono specificate, con effetto dall’1 gennaio 2010, le funzioni ed i compiti dei dipartimenti di cui all’articolo 8 nonché l’articolazione delle relative strutture intermedie, fermo restando il limite massimo di cui all’articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, in conformità agli ambiti di competenza di cui agli articoli 6 e 7 e sono disciplinati i relativi trasferimenti di compiti e funzioni, secondo i seguenti principi:
a) principio di completezza;
b) principio di efficienza ed economicità, anche con la soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui;
c) principio di responsabilità ed unicità dell’amministrazione, con attribuzione ad un unico ramo di amministrazione di funzioni e compiti connessi;
d) principio di omogeneità;
e) principio di adeguatezza, in relazione all’idoneità organizzativa del ramo di amministrazione.
4. Il Governo della Regione predispone il progetto di bilancio per l’esercizio finanziario 2010 secondo le previsioni di cui agli articoli 4 e 5 e le disposizioni del decreto presidenziale di cui al comma 3 e pone in essere ogni altra attività contabile e finanziaria necessaria a garantire la continuità dell’azione amministrativa e finanziaria della Regione.

ARTICOLO 11
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 16 dicembre 2008.


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