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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale 16 aprile 2012 n 7
Nuovi interventi per la valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
 

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:


Art. 1
(Istituzione del Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati)


1. E’ istituito il Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati, destinato al finanziamento
dei progetti relativi all’utilizzo, ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli
immobili confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi della normativa vigente in materia
di beni confiscati.
2. Il fondo è utilizzato:
a) per nuove iniziative volte all'utilizzo sociale e di pubblica utilità di beni
confiscati ed effettivamente assegnati, così da garantire il perseguimento delle
finalità previste dalla normativa vigente in merito al riutilizzo dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata;
b) per il rafforzamento e l'ampliamento di attività già avviate sui beni
confiscati alla criminalità organizzata, già assegnati ed effettivamente riutilizzati
per scopi sociali e di pubblica utilità, così da garantire un più efficace utilizzo del
bene confiscato ed assegnato.
3. Le azioni, di cui al comma 2, devono incidere sul tessuto culturale, sociale ed
economico della comunità in termini di partecipazione attiva, miglioramento della qualità
della vita e della salute pubblica, occupazione, integrazione sociale e lavorativa, lotta allo012stigma, promozione della legalità e contrasto alla criminalità organizzata.


Art. 2
(Modalità accesso al Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati)


1. Accedono al Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati, previsto nell’articolo 1,
mediante annuale avviso pubblico, predisposto per il primo anno entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge, i seguenti soggetti:
a) enti territoriali: province, comuni e loro consorzi, cui sono trasferiti i beni
immobili confiscati;
b) i soggetti previsti dalla normativa vigente in materia di beni confiscati che
hanno ricevuto in concessione i beni confiscati assegnati agli enti territoriali;
c) enti, associazioni e cooperative che sono promotori di eventi e
manifestazioni il cui obiettivo specifico sia la valorizzazione del patrimonio
costituito dai beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. Nei criteri di selezione è data priorità ai seguenti requisiti:
a) creazione di reti di partenariato anche attraverso l’istituzione di associazioni
temporanee di scopo;
b) interventi con le politiche di integrazione delle fasce deboli di cui alla legge
regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.
Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328);
c) sostenibilità e replicabilità dell'iniziativa.
3. Il limite massimo per ciascuna iniziativa finanziata è, per il primo anno di esercizio della
presente legge, di euro venticinquemila, e per gli anni successivi di euro cinquantamila.
Ogni soggetto non può presentare più di una domanda di finanziamento. Non è esclusa la
partecipazione a più accordi di partenariato del medesimo soggetto.


Art. 3
(Istituzione del Fondo di rotazione per la progettazione tecnica)


1. Per il riuso e la fruizione sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e
assegnati ai sensi della normativa vigente in materia di beni confiscati, è istituito un Fondo
di rotazione per la redazione di piani di utilizzo e di studi di fattibilità, nonché per la
progettazione tecnica delle opere necessarie ad adeguare tali beni agli obiettivi sociali e
produttivi.
2. Possono accedere al Fondo gli enti territoriali cui sono trasferiti i beni immobili
confiscati.
3. Il Fondo è alimentato con le somme che le province e i comuni, assegnatari del bene,
provvedono a rimborsare all’atto dell’erogazione del finanziamento degli interventi e delle
opere, se questo comprende anche le spese di progettazione.
4. Le province e i comuni sono tenuti, entro novanta giorni dalla consegna dei lavori, a
versare al Fondo di rotazione di cui al comma 1, le somme anticipate dalla Regione,
indipendentemente dal finanziamento degli interventi e delle opere.
5. Le modalità di accesso al Fondo e i criteri di riparto sono determinati annualmente con
delibera della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione.


Art. 4
(Istituzione del Fondo ammortamento prestiti)


1. La Regione provvede alla copertura delle rate di ammortamento, a carico degli enti
territoriali assegnatari di beni confiscati, per i prestiti contratti per il finanziamento degli
interventi e delle opere di adeguamento strutturale, mediante l'istituzione di un Fondo di
ammortamento prestiti.
2. Agli enti territoriali, assegnatari del bene confiscato, sono assicurate:
a) anticipazioni in conto capitale per la realizzazione dei progetti e delle
iniziative connesse al riuso o alla fruizione sociale di tali beni, per la redazione di
studi di fattibilità, nonché per la progettazione tecnica delle opere necessarie ad
adeguare tali beni agli obiettivi sociali e produttivi individuati nei suddetti piani e
studi;
b) fideiussioni prestate dalla Regione a copertura, fino al settantacinque per
cento dei prestiti di esercizio a tasso agevolato e dei mutui richiesti, per la
esecuzione di progettazione e la realizzazione delle opere di adattamento;
c) anticipazioni in conto capitale per l’estinzione parziale o totale delle
ipoteche gravanti sul bene confiscato.
3. I criteri per il funzionamento del Fondo di ammortamento sono disciplinati con delibera
della Giunta regionale, adottata su proposta del Presidente della Regione.
Art. 5
(Integrazione alle politiche per la gestione delle imprese sequestrate e confiscate)
1. Ai fini della bonifica e della conseguente reimmissione nel mercato delle imprese
sequestrate e confiscate, il Presidente della Regione Campania promuove la stipula di un
Protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali confederali e di categoria dei lavoratori
dipendenti e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello aziendale,
con l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, con la Procura nazionale
antimafia, con il Ministero della giustizia, con il Ministero dell’interno e con il Ministero
per le attività produttive.
2. Il Protocollo d’intesa deve perseguire, nell’ambito dei compiti previsti nell’articolo 6, i seguenti obiettivi:
a) monitorare e coordinare, attraverso gli opportuni raccordi con l’autorità giudiziaria
e l’Agenzia nazionale, i flussi informativi, da definire al momento della
sottoscrizione, relativi alle imprese sequestrate, ai lavoratori dipendenti coinvolti, al
loro portafogli ordini e a tutti i dati utili ad avere un quadro completo delle stesse;
b) promuovere, congiuntamente con gli uffici preposti, tutte le azioni utili alla
formazione degli amministratori giudiziari per le imprese che sono in possesso dei
requisiti previsti per la iscrizione nelle apposite liste ministeriali;
c) predisporre appositi corsi di formazione per i dipendenti di imprese sequestrate o
confiscate, coerenti con i piani industriali predisposti dagli amministratori
giudiziari e concordati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro firmatari del Protocollo;
d) monitorare e coordinare i fabbisogni produttivi delle aziende sequestrate e
confiscate e procedere alla ricerca delle opportunità produttive sia all’interno dei
beni sequestrati e confiscati sia all’esterno di esse;
e) monitorare, in stretta collaborazione con le prefetture, le imprese destinatarie di
provvedimenti “interdittivi o atipici”, al fine di proporre iniziative atte a non
interrompere l’attività produttiva e a tutelare i livelli occupazionali e di reddito dei
lavoratori dipendenti;
f) prevedere ogni altra azione utile ad una gestione dinamica e produttiva delle
imprese sequestrate e confiscate.
3. La Regione Campania, promuove nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni ed in
collaborazione con l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, ogni altra
iniziativa utile per una produttiva azione di coordinamento per la bonifica ed il
risanamento delle imprese sequestrate o confiscate che hanno valenza sovraregionale.
4. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente articolo è istituito un apposito ufficio
presso l'Area Gabinetto del Presidente - settore rapporti con gli enti locali. Le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro firmatari del Protocollo
designano un loro rappresentante a detto ufficio.


Art. 6
(Osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati)


1. E' istituito, presso l'Area Gabinetto del Presidente - settore rapporti con gli enti locali,
l'Osservatorio regionale sull'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata.
L'Osservatorio ha funzione di promozione, consultazione e supporto delle attività di
programmazione, monitoraggio e controllo nelle azioni di valorizzazione dell'utilizzo dei
beni confiscati.
2. L'Osservatorio, presieduto dall'assessore agli enti locali, individua forme di
cooperazione con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata istituita con legge 31 marzo 2010, n. 50 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante
istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) e si avvale, per le sue funzioni, del
supporto della Fondazione Pol.i.s. - Politiche integrate di sicurezza, per quanto di sua
competenza. L’Osservatorio provvede ad individuare le opportune forme di cooperazione e
collaborazione con l’Autorità di gestione del programma operativo nazionale (PON)
sicurezza per lo sviluppo – obiettivo convergenza 2007 – 2013.
3. L’Osservatorio è composto dalle associazioni maggiormente rappresentative in tema di
riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, integrazione sociale e
contrasto alla criminalità, nonché da rappresentanti delle autonomie locali, delle
organizzazioni sindacali e di categoria, esperti in materia di beni confiscati e dal presidente del comitato consultivo regionale per il pieno inserimento nella vita sociale dei portatori di
handicap, ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 (Norme per
la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicaps e per l’inserimento nella vita sociale) e
ricostituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2011, n. 264.
4. L’Osservatorio provvede a dotarsi di un sistema interattivo di monitoraggio dei beni
confiscati alla criminalità organizzata, che raccoglie e fornisce informazioni, di tipo
quantitativo e qualitativo, sul patrimonio confiscato alla criminalità organizzata presente
sul territorio campano, attraverso tecniche di georeferenziazione. Il sistema interattivo di
monitoraggio dei beni confiscati alla criminalità organizzata interagisce con il sistema
informativo dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata anche attraverso appositi accordi o
convenzioni e deve essere preferibilmente sviluppato attraverso l’utilizzo di sistemi e
piattaforme libere ed “open source”, che non comportano aggravi di spesa per l’ente e
garantiscono il coinvolgimento e lo sviluppo della cittadinanza attiva, come determinatosi
con la piattaforma USHAIDI.
5. I componenti dell'Osservatorio sono individuati con decreto del Presidente della
Regione, sentita la commissione consiliare competente, e svolgono la loro funzione a titolo
gratuito.


Art. 7
(Integrazione delle politiche di contrasto alla criminalità)


1. Nell'ambito della definizione degli obiettivi delle politiche regionali, la Giunta regionale
promuove, sostiene e favorisce l'adozione di criteri di priorità nella valutazione di
interventi e progetti che consentano l'utilizzo, per finalità sociali, di beni confiscati alla
criminalità organizzata. Ove possibile, la realizzazione di interventi e progetti in beni
confiscati, da parte degli enti territoriali e dei soggetti assegnatari, è criterio di premialità
nei requisiti previsti dagli avvisi pubblici regionali.
2. Nell'ambito della realizzazione degli interventi previsti dal Programma operativo fondo
sociale europeo (FSE) 2007-2013, dal Programma operativo fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) 2007-2013, nonché dal Piano di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013,
compatibilmente con i vincoli imposti dalla normativa vigente in materia, sono definiti
criteri di priorità e di premialità, per gli interventi la cui realizzazione consente l'utilizzo di
beni confiscati alla criminalità organizzata.
3. Nell’ambito delle specifiche funzioni e prerogative assegnate dalla normativa vigente
(articolo 48, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia
di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136) la Regione Campania, nell’eventuale disponibilità di beni confiscati e destinati al
patrimonio dell’ente, in via prioritaria ne prevede il riutilizzo a fini sociali e, sulla base di
apposito regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l’assegnazione in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ai soggetti previsti dalla normativa
vigente mediante procedure di evidenza pubblica.
4. Nelle more dell’emanazione del regolamento di cui al comma 3, la Regione Campania,
nell’eventuale disponibilità di beni confiscati e destinati al patrimonio dell’ente, in via
prioritaria ne prevede il riutilizzo a fini sociali e l’assegnazione in concessione, a titolo
gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di
trattamento, ai soggetti previsti dalla normativa vigente mediante procedure di evidenza
pubblica.
5. I beni immobili confiscati possono essere utilizzati, senza necessità di ulteriori
accreditamenti, dalle persone sostenute da Progetti terapeutico riabilitativi individuali
(Ptri)/Budget di salute (Bds), ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 27 gennaio
2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 –
2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), come civili abitazioni
presso cui possono, eventualmente, eleggere il proprio domicilio o residenza.
6. Come previsto dalla normativa vigente, la Regione Campania provvede a formare un
apposito elenco dei beni confiscati ad essa trasferiti, che viene periodicamente aggiornato e
reso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente. La Regione provvede altresì a formare
apposito elenco di tutti i beni confiscati presenti sul territorio regionale, che viene
costantemente aggiornato e reso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente.


Art. 8
(Copertura finanziaria)


1. Per il primo anno di esercizio della presente legge si prevede l’attivazione del solo
Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati previsto nell’articolo 1 a cui si fa fronte con
lo stanziamento di euro duecentocinquantamila a valere sulla UPB 6.23.222, con
l’istituzione di un apposito capitolo denominato “Fondo per la valorizzazione dei beni
confiscati”, mediante prelievo dall’UPB 7.29.65 dello stato di previsione della spesa
dell’esercizio finanziario 2012, che conseguentemente è ridotto di pari importo. Per gli
anni successivi si fa fronte con la legge di bilancio.
2. Il Fondo di rotazione per la progettazione tecnica, previsto nell'articolo 3, è attivato negli
anni successivi al primo esercizio della presente legge a cui si fa fronte con la legge di
bilancio a valere sulla UPB 6.23.222, con l’istituzione di un apposito capitolo denominato
“Fondo di rotazione per la progettazione tecnica sui beni confiscati”.
3. Il Fondo di ammortamento prestiti, previsto nell'articolo 4, è attivato negli anni
successivi al primo esercizio della presente legge a cui si fa fronte con la legge di bilancio
a valere sull’UPB 6.23.106, con l’istituzione di un apposito capitolo denominato “Fondo di
ammortamento prestiti per i beni confiscati”.
4. L’allegato “A” della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 2 (Bilancio di previsione della
regione Campania per l’anno 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012 – 2014), è
conseguentemente integrato e la dotazione finanziaria di cui al comma 2 dell’articolo 4
della legge regionale 2/2012 è ridotta di un importo pari alla necessaria copertura
finanziaria della presente legge.


Art. 9
(Abrogazioni)


1. La legge regionale 12 dicembre 2003, n.23 (Interventi a favore dei comuni ai quali sono
stati trasferiti i beni confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo
1996, n.109, articolo 3) è abrogata.


Art. 10
(Entrata in vigore)


1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Campania.
Caldoro



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