Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Alla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, comma 2, le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) sono soppresse;
b) all’articolo 2, comma 3, le parole “15 settembre” sono sostituite dalle parole: “30 settembre”;
c) all’articolo 3, comma 2, lettera d), sono soppresse le parole “e fra gli obiettivi di intervento”;
d) all’articolo 3, comma 2, lettera e), sono aggiunte infine le seguenti parole: “distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.”;
e) all’articolo 7, comma 2, le parole “di analisi economico-finanziaria” sono soppresse;
f) all’articolo 7, comma 2, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) sono soppresse;
g) all’articolo 8, comma 2, le parole “30 novembre” sono sostituite con le parole: “31 dicembre”;
h) all’articolo 16 le parole “tre mesi” sono sostituite con le parole “quattro mesi”;
i) all’articolo 52, comma 2, lettere a) e b), le parole “per non più di due anni successivi” e “per non più di sette anni successivi” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “per un anno successivo” e “per cinque anni successivi”;
j) all’articolo 52, comma 4, le parole “il secondo ed il settimo esercizio” sono sostituite con le seguenti: “il primo e il quinto esercizio.”.
2. Le modifiche di cui alle lettere i) ed j) trovano applicazione già a partire dalla chiusura dei conti relativi all’esercizio finanziario 2006.
3. All’articolo 5, comma 4, della legge regionale 16 marzo 2004, n. 7 le parole “tre dodicesimi” sono sostituite dalle parole “quattro dodicesimi” e le parole “tre mesi” sono sostituite dalle parole “quattro mesi”.
ARTICOLO 2
1. All’articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- al comma 1, le parole “31 marzo” sono sostituite dalle parole “30 aprile” e le parole “tre
dodicesimi” sono sostituite dalle parole “quattro dodicesimi”.- il comma 2 è così sostituito:“2. Nel corso dell’esercizio provvisorio del bilancio di cui al precedente
comma è altresì autorizzato, nei limiti della maggiore spesa necessaria, l’utilizzo degli stanziamenti per le spese obbligatorie, per le spese relative ai capitoli 2222107 (UPB 2.3.01.02), 2233211 e 32040511 (UPB 3.2.04.05), 43020209 e 43020213 (UPB 4.3.02.02), nonché delle spese allocate ai capitoli con vincolo di destinazione finanziati con risorse statali.”.
ARTICOLO 3
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30, così come modificato, dall’articolo 18, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, la maggiore disponibilità di euro 67.305.000,00 - derivante dall’applicazione dell’addizionale regionale IRPEF di cui alla predetta normativa e relativa agli anni di imposta sino al 2006 – rimane destinata al ripiano del disavanzo sanitario relativo all’anno 2006, in conformità con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 19 febbraio 2007.
ARTICOLO 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 16 aprile 2007 - Loiero