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NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia

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Legge regionale 16 aprile 2007, n. 11
"Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 della Regione Puglia"
 
Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge:


TITOLO I
NORME DI BILANCIO

ARTICOLO 1
(Stato di previsione delle entrate)

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2007, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 45 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è approvato in euro 16.149.608.387,34 in termini di competenza e in euro 30.838.434.883,23 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2007.

ARTICOLO 2
(Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2007, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 46 della l.r. 28/2001, è approvato in euro 16.149.608.387,34 in termini di competenza e in euro 30.838.434.883,23 in termini di cassa.

ARTICOLO 3
(Impegni e pagamenti delle spese)

1. E’ autorizzato l’impegno della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2007 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2, fatto salvo l’impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l.r. 28/2001.
2. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2007 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all’articolo 2.

ARTICOLO 4
(Quadro generale riassuntivo)

1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Puglia per l’anno finanziario 2007, di cui all’allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per l’entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 5
(Elenco delle spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all’elenco, allegato 4, contenente le unità previsionali di base (UPB) che possono essere integrate a norma dell’articolo 49, comma 2, della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 6
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine - capitolo 1110010 - UPB 10.4.1. - viene determinato per l’esercizio 2007 in euro 2 milioni ed è gestito a termini dell’articolo 49 della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 7
(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste - capitolo 1110030 - UPB 10.4.1 - è determinato per l’esercizio 2007 in euro 1 milione e 500 mila ed è gestito a termini dell’articolo 50 della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 8
(Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa - capitolo 1110020 - UPB 10.4.1 - è determinato per l’esercizio 2007 in euro 52.663.976,65 ed è gestito a termini dell’articolo 51 della l.r. 28/2001.

ARTICOLO 9
(Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2006)

1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2006 applicato al bilancio di previsione 2007 nell’ammontare complessivo di euro 1 miliardo 450 milioni, ai sensi dell’articolo 48 della l.r. 28/2001, è utilizzato come segue:
a) per euro 50 milioni al capitolo 1110045 - UPB 10.4.1. "Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti del bilancio autonomo", gestito a termini dell’articolo 95 della l.r. 28/2001;
b) per euro 304.783.207,59 al capitolo 1110046 - UPB 10.4.1. "Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti derivanti da risorse con vincolo di destinazione", gestito a termini dell’articolo 95 della l.r 28/2001;
c) per euro 986.262.318,03 al capitolo 1110060 - UPB 10.4.1 "Fondo delle economie vincolate", gestito a termini dell’articolo 93 della l. r. 28/2001;
d) per euro 14 milioni 500 mila al capitolo 1110097 - UPB 10.4.2 "Oneri rivenienti dalla regolarizzazione delle carte contabili (l.r. 28/2001, articolo 82/bis)";
e) per euro 97.257.527,38 a diversi capitoli di spesa per interventi in conto capitale.

ARTICOLO 10
(Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti dall’articolo 42 della l.r. 28/2001, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2007, a disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per l’istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione Europea (UE), nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.
2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le UPB strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché a effettuare variazioni compensative tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell’ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dall’UE, dallo Stato o da altri soggetti.

ARTICOLO 11
(Erogazione al Consiglio regionale)

1. I fondi iscritti al capitolo di nuova istituzione 1050 - UPB 00.01.01 - dello stato di previsione della spesa, ai sensi dell’articolo 102, comma 3, della l.r. 28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su richiesta del suo Presidente.

ARTICOLO 12
(Bilancio pluriennale)

1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2007 - 2009, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell’entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 26 della l.r. 28/2001.

Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 16 aprile 2007
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