Il Consiglio regionale ha approvato
Il Governo ha promosso giudizio di legittimità costituzionale conclusosi con sentenza della Corte costituzionale n. 378 del 29 novembre 2004;
NESSUNA RICHIESTA DI REFERENDUM È STATA PRESENTATA;
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
STATUTO DELLA REGIONE UMBRIA
TITOLO I
Principi generali
ARTICOLO 1
Autonomia della Regione
1. L’Umbria è Regione autonoma, parte costitutiva della Repubblica italiana una ed indivisibile nata dalla Resistenza, ed esercita le proprie funzioni nel rispetto della Costituzione.
2. La Regione riconosce il valore dell’unità nazionale espresso nel Risorgimento.
3. La Regione opera, nel rispetto della laicità delle istituzioni, per la piena attuazione dei principi della Costituzione e della dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, riconoscendosi in particolare nei valori di libertà, democrazia, uguaglianza, solidarietà e dell’identità nazionale.
4. La Regione promuove il progresso civile, sociale, culturale ed economico della comunità regionale e favorisce il processo democratico della riforma dello Stato e la piena realizzazione politica e sociale dell’Unione Europea, fondata su principi e valori condivisi.
ARTICOLO 2
Identità e valori
1. La Regione assume come valori fondamentali della propria identità, da trasmettere alle future generazioni:
- la cultura della pace, della non violenza e il rispetto dei diritti umani;
- la cultura dell’accoglienza, della coesione sociale, delle differenze;
- l’integrazione e la cooperazione tra i popoli;
- la vocazione europeista;
- il pluralismo culturale ed economico;
- la qualità del proprio ambiente;
- il patrimonio spirituale, fondato sulla storia civile e religiosa dell’Umbria.
ARTICOLO 3
Articolazione territoriale
1. La Regione è costituita dai Comuni dell’Umbria e dalle Province di Pergia e Terni.
2. La città di Perugia è capoluogo della Regione.
3. La Regione ha un proprio gonfalone, una bandiera ed uno stemma, raffiguranti in sintesi grafica i tre Ceri di Gubbio.
TITOLO II
Principi programmatici
ARTICOLO 4
Pace
1. La Regione riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.
2. La Regione concorre, con le istituzioni nazionali e internazionali, a promuovere la pace e la piena realizzazione della democrazia e ne persegue le finalità con iniziative legislative, di informazione, educazione e cooperazione.
ARTICOLO 5
Uguaglianza
1. La Regione concorre a rimuovere le discriminazioni fondate in particolare sul sesso, la razza, il colore della pelle e l’origine etnica e sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. La Regione concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale, che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e il libero esercizio dei diritti inviolabili.
2. La Regione agisce per la tutela delle fasce più deboli della popolazione al fine del superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza ed opera in favore delle persone che si trovano in situazioni, anche temporanee, di svantaggio.
3. La Regione assicura il rispetto dei diritti delle persone disabili e ne favorisce la piena partecipazione alla vita della comunità regionale, per garantirne l’autonomia, la libertà di accesso, l’inclusione sociale e l’inserimento nelle attività professionali e produttive.
4. La Regione assicura l’attuazione dei diritti dei bambini e degli adolescenti, favorisce il godimento dei diritti di cittadinanza delle giovani generazioni e si fa garante della loro partecipazione alla vita della comunità regionale.
5. La Regione tutela i diritti delle persone anziane come risorsa e memoria umana, storica e culturale della comunità regionale ed interviene per rimuovere situazioni di disagio e difficoltà.
ARTICOLO 6
Tutela dei consumatori
1. La Regione concorre a tutelare i diritti dei consumatori e favorisce la correttezza dell’informazione, la sicurezza e la qualità dei prodotti.
ARTICOLO 7
Parità
1. La Regione opera per attuare la piena parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica anche con l’adozione di azioni positive. In particolare promuove, con appositi provvedimenti, pari condizioni per l’accesso alle cariche elettive.
ARTICOLO 8
Umbri all’estero e immigrazione
1. La Regione mantiene e sviluppa i legami culturali, sociali ed economici con gli umbri residenti all’estero, con le loro famiglie ed associazioni, promuove la loro partecipazione alla vita della comunità regionale, il coinvolgimento nelle iniziative della Regione nei paesi di residenza e agevola l’eventuale loro rientro e reinserimento in Umbria.
2. La Regione riconosce il valore umano, sociale e culturale della immigrazione e favorisce il pieno inserimento nella comunità regionale delle persone immigrate.
ARTICOLO 9
Famiglia. Forme di convivenza
La Regione riconosce i diritti della famiglia e adotta ogni misura idonea a favorire l’adempimento dei compiti che la Costituzione le affida. Tutela altresì forme di convivenza.
ARTICOLO 10
Integrazione e interazione regionale
1. La Regione riconosce nella complessità delle radici storiche, sociali e culturali dei propri territori una risorsa, opera per la valorizzazione delle vocazioni territoriali e ne promuove lo sviluppo e l’integrazione, nel rafforzamento dell’identità regionale.
2. La Regione, per la natura policentrica della sua struttura territoriale e per la propria collocazione geografica, opera per la piena cooperazione con le altre Regioni, e in particolare per l’interazione con quelle confinanti.
ARTICOLO 11
Ambiente, cultura e turismo
1. La Regione riconosce l’ambiente, il paesaggio e il patrimonio culturale quali beni essenziali della collettività e ne assume la valorizzazione ed il miglioramento come obiettivi fondamentali della propria politica, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile.
2. La Regione tutela il patrimonio montano e rurale, idrico e forestale.
Assicura la conservazione e la valorizzazione delle specie vegetali ed animali di carattere autoctono.
3. La Regione opera per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e paesistico umbro.
4. La Regione promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.
5. La Regione promuove e sostiene l’attività agricola.
6. La Regione assicura la qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture, diretti a favorire lo sviluppo della comunità regionale, in armonia con la tutela dell’ambiente e la valorizzazione del territorio, avendo particolare riguardo alle risorse naturali, culturali e paesistiche.
7. La Regione, anche favorendo processi di aggregazione sociale, opera al fine di impedire lo spopolamento del territorio.
8. La Regione assume tra le proprie finalità la qualificazione dell’ambiente urbano, favorendo a tal fine il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici.
ARTICOLO 12
Mobilità e comunicazioni
1. La Regione concorre alla realizzazione di un integrato e sostenibile sistema di mobilità regionale, connesso in modo efficace al sistema extraregionale.
ARTICOLO 13
Diritto alla salute
1. La Regione promuove la salute quale diritto universale e provvede ai compiti di prevenzione, cura e riabilitazione mediante il servizio sanitario regionale, assicurando il coinvolgimento degli utenti, dei cittadini, delle associazioni di volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e garantendo la qualità delle prestazioni.
2. La Regione, nell’attuazione delle politiche sanitarie, ispira la propria azione al principio della centralità e della dignità della persona malata.
3. La Regione riconosce nell’attività fisica e sportiva un momento determinante per la salute e la formazione della persona. Tutela e valorizza la diffusione dello sport, favorendo la realizzazione di strutture adeguate.
4. La Regione adotta misure volte a garantire la salubrità dell’ambiente di vita e di lavoro, mediante la prevenzione e la progressiva eliminazione delle cause di inquinamento.
5. La Regione favorisce lo sviluppo di un sistema di sicurezza sociale anche al fine di garantire a tutti una migliore qualità della vita.
ARTICOLO 14
Istruzione e formazione
1. La Regione riconosce la funzione fondamentale dell’istruzione pubblica e l’obbligo del sistema scolastico a garantire a tutti il diritto allo studio, valorizza l’autonomia di tutte le istituzioni scolastiche, contribuisce a qualificare l’offerta formativa e incentiva la ricerca scientifica.
2. La Regione riconosce il ruolo centrale dell’Università degli studi di Perugia e dell’Università per Stranieri per il progresso culturale e tecnologico, per lo sviluppo della ricerca scientifica e per il sostegno all’innovazione dei settori produttivi della comunità umbra. Promuove a tal fine forme di intesa e di collaborazione.
3. La Regione disciplina l’istruzione e la formazione professionale, ne promuove l’integrazione, contribuisce a prevenire la dispersione scolastica, promuove la formazione per tutto l’arco della vita per contribuire a superare le differenze di ordine economico, sociale e culturale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. La Regione predispone in particolare le attività e i servizi necessari, anche autonomi, per la qualificazione, la riqualificazione e l’orientamento professionale.
4. La Regione opera, nel rispetto delle esigenze territoriali, per un effettivo diritto allo studio e predispone servizi adeguati per rispondere ai bisogni formativi di tutti, con particolari garanzie per le situazioni di disagio e di svantaggio. La Regione favorisce il raggiungimento dei gradi più alti degli studi a coloro che sono privi di mezzi necessari.
5. La Regione opera per la generalizzazione delle scuole dell’infanzia e per la qualificazione degli asili nido.
ARTICOLO 15
Lavoro e occupazione
1. La Regione assume il lavoro dipendente o autonomo come diritto della persona e condizione di libertà. Concorre alla predisposizione delle misure dirette a promuoverne la stabilità e a garantirne la qualità. Disciplina la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. La Regione assume la realizzazione di una condizione di piena occupazione quale primario obiettivo sociale e fattore essenziale dello sviluppo economico regionale. Concorre a rimuovere gli ostacoli che impediscono le pari opportunità di accesso al lavoro.
3. La Regione riconosce il ruolo sociale dell’impresa, la libertà di iniziativa economica e le attività lavorative quali fattori di sviluppo, anche al fine di rafforzare un sistema produttivo integrato. La Regione favorisce e opera per il progresso scientifico, culturale e tecnologico delle produzioni e per la qualità delle attività imprenditoriali.
4. La Regione promuove investimenti pubblici a fini produttivi e occupazionali, sostiene le diverse forme associative e di cooperazione per lo sviluppo della imprenditorialità e in particolare le iniziative giovanili, femminili e senza fini di lucro e non profit.
ARTICOLO 16
Sussidiarietà
1. La sussidiarietà è principio dell’azione politica e amministrativa della Regione.
2. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, conferisce funzioni amministrative, nelle materie di propria competenza, ai Comuni singoli o associati, ed alle Province, in modo da realizzare livelli ottimali di esercizio ed assicurare la leale collaborazione tra le diverse istituzioni.
3. La Regione favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. A tal fine incentiva la diffusione dell’associazionismo ed in particolare la formazione e l’attività delle associazioni di volontariato.
ARTICOLO 17
Autonomie funzionali
1. La Regione valorizza il ruolo delle autonomie funzionali anche per lo svolgimento di attività di interesse generale.
ARTICOLO 18
Programmazione
1. La Regione assume la programmazione e la valutazione degli obiettivi conseguiti come metodo della propria azione e come processo democratico, per assicurare il concorso dei soggetti sociali ed istituzionali all’equilibrato sviluppo ed alla coesione della società regionale.
2. Il piano regionale di sviluppo, il documento di programmazione ed il piano urbanistico territoriale sono strumenti generali della programmazione regionale.
3. La legge regionale disciplina le procedure di formazione, aggiornamento ed attuazione degli strumenti programmatori e di verifica dei risultati.
ARTICOLO 19
Concertazione
1. Il Presidente della Giunta regionale può attivare fasi formali di concertazione con le rappresentanze istituzionali, funzionali, economiche, sociali, professionali per individuare linee di intesa. Negli atti di competenza del Consiglio regionale, la concertazione è avviata previa immediata informazione al Consiglio stesso che può adottare atti di indirizzo.
2. Il Presidente del Consiglio convoca annualmente i rappresentanti istituzionali, funzionali, economici e sociali della Regione nella Conferenza regionale dell’Economia e del Lavoro. Il Consiglio regionale sulla base degli atti della Conferenza può adottare linee di indirizzo.
TITOLO III
Partecipazione
ARTICOLO 20
Istituti di partecipazione
1. La Regione, al fine di creare nuovi spazi di democrazia diretta e di inclusione sociale, riconosce e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, all’esercizio delle funzioni legislative, amministrative e di governo degli organi e delle istituzioni regionali.
2. La partecipazione si attua mediante l’iniziativa legislativa e referendaria, il diritto di petizione e la consultazione.
3. La petizione consiste nel diritto, riconosciuto a tutti i cittadini, di richiedere al Consiglio regionale l’adozione di provvedimenti e di esporre comuni necessità.
4.La legge regionale stabilisce gli ambiti, i limiti e le modalità della partecipazione e delle forme di consultazione, assicurando la disponibilità di servizi e di tecnologie adeguate.
ARTICOLO 21
Informazione e comunicazione
1. La Regione, anche al fine di rendere effettiva la partecipazione e la comunicazione, garantisce la più ampia informazione sull’attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.
2. La Regione favorisce il pluralismo dei mezzi di informazione e di comunicazione.
ARTICOLO 22
Referendum
1.La Regione riconosce il referendum quale istituto di democrazia partecipativa e ne favorisce l’utilizzazione.
2.I referendum sono di tipo consultivo e abrogativo.
ARTICOLO 23
Referendum consultivo
1. Il referendum consultivo è diretto a conoscere gli orientamenti della comunità regionale e di comunità locali su specifici temi che interessano l’iniziativa politica e amministrativa della Regione.
2.Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, delibera l’indizione del referendum consultivo su proposta del Presidente della Regione, sentita la Giunta, o di un quinto dei Consiglieri assegnati alla Regione.
3.Per i referendum diretti a conoscere gli orientamenti delle comunità locali, la delibera consiliare individua gli ambiti territoriali di riferimento e le popolazioni interessate alla consultazione.
4.Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la fusione, la istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni comunali.
5.La legge regionale stabilisce i limiti e le modalità di attuazione del referendum consultivo.
ARTICOLO 24
Referendum abrogativo
1.Il Presidente della Giunta regionale indice referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale o di un regolamento regionale quando lo richiedano almeno diecimila elettori o un Consiglio provinciale o tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quinto della popolazione della Regione, i quali deliberino la proposta a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati a ciascun Consiglio comunale o provinciale.
2.Non è ammesso il referendum per l’abrogazione totale o parziale dello Statuto, delle leggi di integrazione e revisione dello stesso, delle leggi di
bilancio, finanziarie e tributarie, delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative comunitarie, delle leggi di governo del territorio, di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, nonché delle leggi di ratifica di intese e accordi con altre Regioni o con enti territoriali interni ad altro Stato o con Stati esteri.
3.Non è ammesso il referendum per l’abrogazione di norme regolamentari meramente esecutive di norme legislative, se la proposta non riguarda anche le relative norme legislative.
4.Il referendum abrogativo non può essere richiesto nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
5.Hanno diritto di partecipare al referendum abrogativo gli elettori del Consiglio regionale.
6. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7.L'approvazione della proposta produce l’abrogazione della norma o dell'atto oggetto del referendum a partire dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del risultato della consultazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
8.Nel caso in cui la proposta di abrogazione non sia approvata, il medesimo atto non può essere sottoposto nuovamente a referendum prima che siano trascorsi cinque anni dalla data del referendum precedente.
9.Le consultazioni elettorali per i referendum abrogativi non possono essere indette più di una volta all'anno.
10. La legge regionale determina le modalità di attuazione del referendum abrogativo, disciplinando il procedimento per la verifica della regolarità e dell'ammissibilità delle richieste di referendum e ne garantisce l’imparzialità.
ARTICOLO 25
Integrazione europea e rapporti con l’estero
1.La Regione, nelle materie di propria competenza, concorre alla formazione degli atti comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalle norme comunitarie e dalle leggi.
2.La Regione partecipa ai programmi ed ai progetti dell’Unione Europea, promuovendo la conoscenza dell’attività comunitaria presso gli enti locali ed
i soggetti della società civile. Favorisce la partecipazione degli Enti locali ai programmi e progetti promossi dall’Unione. La Regione procede con legge
al periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo.
3.La Regione, anche in collaborazione con le altre regioni, stabilisce forme di collegamento con organi dell’Unione Europea per l’esercizio delle proprie funzioni ed in particolare di quelle connesse alla applicazione delle normative comunitarie.
4.La Regione, nelle materie di sua competenza, conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalla legge.
5.La Regione provvede alla attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.
TITOLO IV
Rapporti Regione Enti locali
ARTICOLO 26
Funzioni amministrative
1.I Comuni esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle non riservate allo Stato, alla Regione o conferite alle Province.
2.Le Province esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle loro conferite con legge statale o regionale.
3.La Regione individua con legge, nelle materie di propria competenza, le funzioni amministrative da conferire ai Comuni e alle Province, in conformità ai principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità, responsabilità, adeguatezza e differenziazione.
4.Le leggi regionali di conferimento di funzioni amministrative determinano per ciascuna di esse i settori, i criteri e le risorse necessarie per renderne effettivo l’esercizio.
5.La Regione, in funzione degli obiettivi della programmazione e in attuazione del principio di leale collaborazione, favorisce la cooperazione fra i Comuni, fra Province e fra Comuni e Province. Al fine dello svolgimento ottimale delle funzioni conferite, la Regione promuove la costituzione di forme associative fra Comuni.
ARTICOLO 27
Potere sostitutivo
1.La legge regionale disciplina le modalità e le garanzie del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte dei Comuni e delle Province nell’esercizio delle funzioni amministrative loro conferite.
2.La Giunta regionale, previa diffida all’ente inadempiente con fissazione di un congruo termine, esercita, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, il potere sostitutivo e adotta gli atti necessari dandone comunicazione al Consiglio regionale.
ARTICOLO 28
Consiglio delle Autonomie locali
1.Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione della Regione e di partecipazione degli Enti locali.
2.La legge regionale disciplina la composizione del Consiglio delle Autonomie locali in modo da garantire la più ampia rappresentatività territoriale e politica, prevedendo, oltre alla rappresentanza degli esecutivi, un’adeguata rappresentanza dei Consigli e stabilisce le risorse necessarie per il suo funzionamento.
3.Il Consiglio delle Autonomie locali approva a maggioranza assoluta dei componenti il proprio regolamento interno che è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ARTICOLO 29
Competenze del Consiglio delle Autonomie locali
1.Il Consiglio delle Autonomie locali esprime pareri e formula proposte al Consiglio regionale e alla Giunta. In particolare esprime pareri obbligatori al Consiglio regionale in materia di piani regionali di sviluppo, di programmazione regionale, di bilancio e conto consuntivo e sugli atti che riguardano l’attribuzione e l’esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province. Il Consiglio delle Autonomie locali esercita inoltre tutte le altre competenze previste dallo Statuto e dalle leggi regionali.
2.Il Consiglio regionale, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio emesso dal Consiglio delle Autonomie locali, sugli atti che riguardano l’attribuzione e l’esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province, delibera a maggioranza assoluta dei componenti. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al Consiglio delle Autonomie locali, dandone comunicazione al Consiglio regionale.
TITOLO V
Ordinamento amministrativo
ARTICOLO 30
Azione amministrativa
1. La Regione informa l’azione amministrativa ai principi di legalità, imparzialità, efficienza, economicità ed efficacia.
2.I procedimenti di formazione degli atti amministrativi sono disciplinati in modo da assicurare semplificazione, snellezza e trasparenza e da garantire il coordinamento e la collaborazione tra organi, strutture e servizi.
3. La Regione cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle informazioni utili all’esercizio dell’attività amministrativa, in collaborazione con i Comuni e le Province.
ARTICOLO 31
Organizzazione
1.La legge regionale, nel rispetto del principio di separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e quella di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, stabilisce le linee generali della organizzazione delle strutture e dei servizi del Consiglio regionale e della Giunta.
ARTICOLO 32
Enti, agenzie ed aziende
1. La Regione, per lo svolgimento di attività e di servizi di carattere tecnico e operativo, disciplina con legge la istituzione di enti, agenzie ed aziende speciali, soggetti alla vigilanza ed al controllo di gestione degli organi regionali.
ARTICOLO 33
Personale regionale
1.L’ordinamento del personale regionale è regolato dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti, nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legge statale e regionale.
2.La dotazione organica del personale regionale deve essere adeguata allo svolgimento delle funzioni spettanti alla Regione.
3.La Regione, al fine di valorizzare la professionalità, l’operatività e l’efficienza del personale, ne promuove la formazione e l’aggiornamento.
TITOLO VI
Sistema delle fonti
ARTICOLO 34
Potestà legislativa
1. Le materie di competenza della Regione sono disciplinate con legge.
2. La potestà legislativa non può essere delegata.
ARTICOLO 35
Iniziativa legislativa
1.L’iniziativa delle leggi regionali compete a ciascun membro del Consiglio regionale, alla Giunta, a ciascun Consiglio provinciale, ai Consigli comunali che singolarmente o unitamente ad altri raggiungono complessivamente una popolazione non inferiore a diecimila abitanti, ai Consigli di almeno cinque Comuni, indipendentemente dalla consistenza demografica, agli elettori della Regione in numero non inferiore a tremila e al Consiglio delle Autonomie locali.
2.L’iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli, accompagnato da una relazione contenente le indicazioni necessarie a valutare la fattibilità del progetto stesso.
3.La legge regionale disciplina le modalità e le condizioni per l’esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli elettori.
4.Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, ad eccezione di quelle di iniziativa popolare.
5. Il Consiglio regionale assicura ai propri componenti una adeguata assistenza per l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa.
ARTICOLO 36
Procedimento legislativo
1.Ogni progetto di legge presentato al Consiglio regionale, è, secondo le norme del Regolamento interno, esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dal Consiglio stesso, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale.
2.Il Regolamento del Consiglio regionale stabilisce procedimenti abbreviati per l’esame dei progetti di legge, di cui sia dichiarata l’urgenza.
3.I progetti di legge di iniziativa dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali, di iniziativa popolare e di iniziativa del Consiglio delle Autonomie locali sono portati all’esame del Consiglio regionale entro sei mesi dalla loro presentazione. Scaduto tale termine, il progetto è iscritto all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discusso con precedenza su ogni altro argomento.
4.I progetti relativi alla modifica dello Statuto, alla legge elettorale, alle leggi di conferimento di funzioni amministrative, alla legge di approvazione del bilancio, del rendiconto, alla legge finanziaria, alla legge di ratifica di intese con altre Regioni e alla legge sulla composizione del Consiglio delle Autonomie locali sono approvati con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
5.Ogni legge regionale che prevede una spesa deve indicare espressamente i mezzi per farvi fronte e qualora comporti minori entrate deve indicare la loro quantificazione.
ARTICOLO 37
Procedimento in Commissione redigente
1.Il Presidente assegna alla competente Commissione permanente la discussione generale e l’approvazione dei singoli articoli del progetto di legge e ne da comunicazione alla Giunta e ai Gruppi consiliari.
L’approvazione finale del progetto è sempre rimessa al Consiglio con sole dichiarazioni di voto. La Giunta o un gruppo consiliare possono, prima dell’approvazione degli articoli da parte della Commissione, richiedere che il progetto sia rimesso alla discussione ed all’approvazione del Consiglio secondo il procedimento ordinario.
2.Il procedimento ordinario è adottato per i progetti di legge che devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, per quelli di cui sia stata dichiarata l’urgenza e per quelli relativi alle leggi che autorizzano la Giunta ad esercitare la potestà regolamentare.
ARTICOLO 38
Pubblicazione e comunicazione
1.La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.
2.La Regione provvede a forme idonee ed efficaci di comunicazione anche telematica e di pubblicità delle leggi, al fine di diffondere e migliorare la conoscenza dell’attività legislativa.
ARTICOLO 39
Potestà regolamentare
1.La potestà regolamentare di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale previa acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Consiliare competente secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione, in una sezione distinta da quella delle leggi e secondo una propria numerazione progressiva.
2.Il Consiglio con legge regionale può autorizzare la Giunta a disciplinare con regolamento singole materie. La legge regionale dispone le norme generali regolatrici della materia nonché l’abrogazione delle disposizioni vigenti, con effetto dall’entrata in vigore del Regolamento stesso.
ARTICOLO 40
Testi unici
1. Il Consiglio regionale autorizza con legge la Giunta a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o più settori omogenei. La legge determina l’ambito del riordino e della semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonché gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare.
2. Nel termine assegnato dalla legge la Giunta presenta al Consiglio il progetto di testo unico delle disposizioni di legge. Il progetto è sottoposto all’approvazione finale del Consiglio con sole dichiarazioni di voto.
3. Le proposte di legge tendenti a modificare gli atti legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel periodo prefissato per la predisposizione del progetto di testo unico, sono discusse ed approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di autorizzazione.
4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate solo con previsione espressa; la approvazione di deroghe, di modifiche e di integrazioni deve essere testuale e prevedere, previa verifica del coordinamento formale, l’inserimento delle nuove norme nel testo unico.
5. Nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la Giunta, nel rispetto dei criteri di riordino e semplificazione fissati dalla legge e acquisito il parere favorevole della Commissione competente, approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate e provvede alla redazione di un testo unico compilativo, con l’indicazione per ogni disposizione della relativa fonte, legislativa o regolamentare.
TITOLO VII
Organi della Regione
ARTICOLO 41
Organi regionali
1.Sono organi necessari della Regione il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta, la Giunta e, per l’esercizio delle funzioni loro attribuite dallo Statuto e dalle leggi, il Presidente e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
CAPO I
Il Consiglio regionale
Sezione I
Organizzazione e attribuzioni del Consiglio regionale
ARTICOLO 42
Composizione
1. Il Consiglio regionale è composto di trentasei membri, oltre al Presidente della Giunta regionale. La sua durata in carica è stabilita con legge dello Stato.
2. Il sistema di elezione del Consiglio e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono disciplinati con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato.
3. La legge elettorale prevede incentivi e forme di sostegno a favore del sesso sottorappresentato.
ARTICOLO 43
Attribuzioni
1. Il Consiglio regionale è titolare della potestà legislativa e delle funzioni di indirizzo e controllo.
2. In particolare il Consiglio:
a) approva una mozione contenente l’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi ritenuti prioritari nell’ambito del programma di governo illustrato dal Presidente eletto;
b) determina, in seguito alla presentazione della relazione annuale del Presidente della Giunta sull’attuazione del programma di governo, gli indirizzi degli atti di programmazione, delle intese con il Governo, con altre Regioni e con i soggetti economici e sociali della Regione, degli accordi con Stati e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato;
c) approva il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione, le loro variazioni e il rendiconto generale;
d) delibera gli atti di programmazione;
e) delibera con legge i criteri per la determinazione della entità dei tributi e delle imposte regionali e di ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
f) approva le leggi di attuazione delle direttive comunitarie;
g) ratifica le intese della Regione con altre Regioni, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato;
h) determina le linee di indirizzo dei rapporti internazionali e della promozione all’estero dell’Umbria;
i) delibera le nomine che sono attribuite alla sua competenza dalla legge;
j) esercita la potestà regolamentare delegata dallo Stato alla Regione;
k) esercita ogni altra competenza ad esso attribuita dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
ARTICOLO 44
Prima seduta
1. Il Consiglio regionale tiene di diritto la sua prima seduta entro sessanta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, su convocazione del Consigliere più anziano di età e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Ove il Consigliere più anziano non vi provveda, la convocazione è disposta da almeno un quinto dei Consiglieri per il primo giorno non festivo della quinta settimana successiva alla proclamazione degli eletti.
3. La Presidenza provvisoria del Consiglio regionale fino alla elezione del Presidente è assunta dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
Fungono da segretari i due Consiglieri più giovani.
4. Successivamente alla data di scadenza naturale o a quella dello scioglimento anticipato i poteri del Consiglio regionale uscente sono prorogati sino alla proclamazione dei nuovi eletti. Durante tale periodo il Consiglio regionale provvede agli adempimenti improrogabili per legge o derivanti da situazioni di forza maggiore conseguenti ad eventi naturali.
ARTICOLO 45
Scioglimento anticipato
1. Il Consiglio regionale è sciolto in tutti i casi previsti dalla Costituzione.
ARTICOLO 46
Elezione del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza
1. Il Consiglio regionale nella sua prima seduta procede, con votazione separata ed a scrutinio segreto, alla elezione fra i Consiglieri del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza.
2. L’Ufficio di Presidenza è composto da due Vice Presidenti, da due Segretari e dal Presidente del Consiglio che lo presiede.
3. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a maggioranza dei quattro quinti dei componenti del Consiglio. Se dopo tre scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta, nella quarta votazione, da tenersi nel giorno successivo, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri.
4. All’elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari si procede con votazioni separate. Ciascun Consigliere vota un solo nome. Sono proclamati eletti i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, quelli più anziani di età.
5. I componenti l’Ufficio di Presidenza durano in carica trenta mesi e sono rieleggibili. Qualora il Presidente del Consiglio cessi dalla carica prima della scadenza, il nuovo Presidente eletto dura in carica trenta mesi. Fino alla elezione del nuovo Presidente l’Ufficio di Presidenza è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età. Qualora, prima della scadenza, si dimetta un Vice Presidente o un Segretario, si procede alla elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti o dei due Segretari. I nuovi eletti durano in carica fino alla naturale scadenza dell’organo.
ARTICOLO 47
Autonomia
1. Il Consiglio regionale nell’esercizio delle sue attribuzioni gode di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo del Consiglio regionale sono predisposti dall’Ufficio di Presidenza e approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Lo stanziamento del bilancio di previsione e le risultanze finali del conto consuntivo sono incluse rispettivamente nel bilancio e nel rendiconto generale della Regione.
3. Il personale che opera alle dipendenze del Consiglio regionale appartiene ad un ruolo distinto da quello della Giunta e la relativa dotazione organica è stabilita dall’Ufficio di Presidenza.
ARTICOLO 48
Regolamento interno
1. Il Consiglio regionale delibera e modifica il Regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla sua approvazione.
2. Il Regolamento disciplina l’organizzazione del Consiglio regionale, le modalità di funzionamento dei suoi organi interni e i procedimenti di formazione delle leggi e degli atti consiliari. Il Regolamento assicura l’effettivo esercizio delle prerogative dei Consiglieri.
ARTICOLO 49
Statuto delle opposizioni
1. Il Regolamento interno del Consiglio regionale disciplina gli istituti necessari ad assicurare le funzioni di opposizione ed in particolare quelle di proposta, di critica e di controllo. A tal fine il Regolamento prevede:
a) l’attivazione di strumenti che consentano una comunicazione ed una informazione tempestiva e completa;
b) la programmazione dei lavori del Consiglio regionale e delle Commissioni che permetta l’inserimento e la discussione di atti e di proposte di legge presentate dalle opposizioni;
c) l’assegnazione di spazi di tempo adeguati per illustrare e discutere progetti di legge presentati dalle opposizioni.
ARTICOLO 50
Attribuzioni del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza
1. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l’Assemblea, ne dirige i lavori e provvede all’insediamento delle Commissioni. Convoca e presiede l’Ufficio di Presidenza. Inoltre, sentito l’Ufficio di Presidenza, decreta lo scioglimento del Consiglio al di fuori dei casi previsti dall’art. 126 comma 1 della Costituzione e verifica la ricevibilità delle mozioni di sfiducia.
2. L’Ufficio di Presidenza formula l’ordine del giorno dei lavori consiliari e programma le sedute del Consiglio regionale, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, sentiti il Presidente della Giunta regionale ed i Presidenti delle Commissioni permanenti.
3. L’Ufficio di Presidenza accerta la natura permanente dell’impedimento del Presidente della Giunta e dei Consiglieri regionali.
4. L’Ufficio di Presidenza coordina il lavoro delle Commissioni ed assicura i mezzi necessari per l’adempimento delle loro funzioni, assicura l’adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni del Consiglio regionale, garantisce e tutela le prerogative ed il libero esercizio dei diritti dei Consiglieri, ed esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto, dalla legge e dal Regolamento interno.
5. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assume anche la qualifica e le funzioni di Giunta delle elezioni.
ARTICOLO 51
Sedute
1. Il Consiglio regionale si riunisce in seduta ordinaria in quattro sessioni annuali nei mesi di febbraio, maggio, ottobre e dicembre.
2. Il Presidente del Consiglio, di intesa con l’Ufficio di Presidenza, convoca il Consiglio regionale, al di fuori delle sedute ordinarie, quando lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del Presidente della Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
3. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, salvo che il Consiglio deliberi a maggioranza assoluta di riunirsi in seduta segreta, nei casi stabiliti dal Regolamento interno.
4. Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui la Costituzione o lo Statuto prescrivano una maggioranza diversa.
ARTICOLO 52
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale. Il numero minimo richiesto per costituire un Gruppo è di tre Consiglieri. L’Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di Gruppi con un numero inferiore di Consiglieri qualora questi siano eletti da liste che abbiano partecipato alle elezioni in tutto il territorio regionale e a condizione che i Gruppi siano collegati alle liste che li hanno candidati.
2. L’Ufficio di Presidenza assicura ai Gruppi, per l’assolvimento delle loro funzioni, la disponibilità di risorse, strutture, personale e servizi, secondo criteri e modalità stabiliti nel Regolamento interno del Consiglio regionale.
3. I Presidenti dei Gruppi consiliari costituiscono la Conferenza dei Capigruppo. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio nei casi previsti dal Regolamento interno. Alla Conferenza possono intervenire un rappresentante della Giunta ed i Presidenti delle Commissioni consiliari.
ARTICOLO 53
Commissioni permanenti
1. Il Consiglio regionale istituisce nel suo seno Commissioni permanenti, composte in proporzione alla consistenza dei Gruppi consiliari. Il numero, le attribuzioni e le modalità di funzionamento delle Commissioni sono stabiliti nel Regolamento interno del Consiglio regionale.
2. Le Commissioni partecipano al procedimento di formazione delle leggi, nonché dei regolamenti e degli atti di indirizzo e di programmazione di competenza del Consiglio regionale, svolgendo funzioni istruttorie, referenti e redigenti.
3. Nell’ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, esercitano funzioni di controllo sull’attuazione delle leggi regionali e sulla azione dell’amministrazione regionale, ne verificano i risultati e ne riferiscono al Consiglio. In particolare verificano lo stato di attuazione delle delibere consiliari, dei piani e programmi regionali, degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, delle intese con altre Regioni e delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Controllano la gestione del bilancio, del patrimonio e del personale.
4. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce tempi e modalità dell’esercizio delle funzioni di controllo.
5. Il Presidente e i membri della Giunta regionale hanno il diritto e, ove richiesto, l’obbligo di partecipare alle riunioni delle Commissioni. Le Commissioni possono, previa comunicazione alla Giunta, chiedere l’intervento alle proprie riunioni dei responsabili degli uffici regionali e degli amministratori e dirigenti degli enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione. Hanno inoltre facoltà di chiedere l’esibizione di atti e documenti.
Alle richieste delle Commissioni non può essere opposto il segreto d’ufficio.
6. Le Commissioni nelle materie di loro competenza possono disporre indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alla propria attività e a quella del Consiglio regionale e promuovere l’audizione dei soggetti istituzionali e sociali operanti nel territorio regionale.
7. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce adeguate forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
ARTICOLO 54
Commissioni d’inchiesta
1. Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie di interesse regionale, mediante la istituzione di Commissioni composte da Consiglieri in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari.
2. La richiesta è presentata da almeno un decimo dei Consiglieri ed è approvata a maggioranza semplice dei votanti. In ogni caso è istituita una Commissione di inchiesta allorché un terzo dei Consiglieri ne presenti richiesta motivata all’Ufficio di Presidenza.
3. I responsabili degli uffici regionali, nonché di enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione hanno l’obbligo di fornire alle Commissioni di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richiesti, senza vincolo di segreto d’ufficio.
ARTICOLO 55
Commissioni speciali
1. Il Consiglio regionale può istituire con legge Commissioni speciali per lo svolgimento di indagini e di studi su temi specifici, fissando il termine del loro mandato.
Sezione II
I Consiglieri regionali
ARTICOLO 56
Convalida degli eletti
1. Il Consiglio regionale, a norma del Regolamento interno, provvede alla convalida dell’elezione dei Consiglieri entro sessanta giorni dall’insediamento, sulla base di una relazione dell’Ufficio di Presidenza.
ARTICOLO 57
Divieto di mandato imperativo
1. I Consiglieri regionali rappresentano l’intera Regione senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.
ARTICOLO 58
Diritti dei Consiglieri
1. I Consiglieri regionali hanno il diritto di ricorrere agli strumenti di indirizzo e di controllo previsti dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
2. I Consiglieri hanno il diritto di ricevere tempestivamente dagli organi della Regione, dagli uffici regionali e dagli enti, agenzie ed aziende istituiti dalla Regione, nonché dalle società partecipate, ogni informazione necessaria all’esercizio delle loro funzioni e di ottenere copia delle delibere, degli atti e dei documenti nei limiti consentiti dalla legge.
3. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro i quali il Presidente e i componenti della Giunta riferiscono al Consiglio in seguito alle richieste avanzate dai Consiglieri.
4. La legge regionale stabilisce l’ammontare delle indennità e il rimborso per le spese dei Consiglieri regionali in relazione alle funzioni e alle attività svolte.
ARTICOLO 59
Doveri dei Consiglieri
1. I Consiglieri regionali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio regionale e partecipare ai lavori degli organi dei quali fanno parte.
Qualora non partecipino sono soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento interno del Consiglio regionale.
ARTICOLO 60
Cessazione dalla carica
1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere regionale sono presentate per iscritto al Presidente del Consiglio regionale e hanno efficacia dal momento della comunicazione del Presidente al Consiglio nella sua prima riunione.
2. La decadenza del Consigliere dalla carica è dichiarata dal Consiglio regionale secondo le modalità previste nel Regolamento interno e ha efficacia dal momento della dichiarazione.
3. In caso di morte, impedimento permanente, dimissioni o decadenza di un Consigliere, la sostituzione nella carica avviene secondo le disposizioni contenute nella legge elettorale.
Sezione III
La valutazione, il controllo e la qualità dei testi normativi
ARTICOLO 61
La valutazione delle politiche regionali ed il controllo sull’attuazione delle leggi
1. Il Consiglio regionale valuta gli effetti delle politiche regionali, verificandone i risultati, ed esercita il controllo sul processo di attuazione delle leggi anche mediante l’inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative.
2. La Regione assicura la qualità dei testi normativi, adottando strumenti adeguati per l’analisi di impatto, per la loro progettazione e fattibilità.
3. Il Regolamento consiliare disciplina il funzionamento del Comitato per la legislazione, composto da un numero pari di Consiglieri della maggioranza
e della minoranza.
4. Il Comitato esprime pareri sulla qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della loro formulazione, nonché all’efficacia di essi per la semplificazione e il coordinamento con la legislazione vigente.
5. Il Comitato formula proposte per la previsione e l’inserimento nei testi legislativi di apposite clausole valutative ai fini del controllo sull’attuazione delle leggi regionali.
6. Il Comitato presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività.
Sezione IV
Pari opportunità
ARTICOLO 62
Centro per le pari opportunità
1. La Regione istituisce il Centro per le pari opportunità, quale organismo regionale di parità, che concorre con il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente alla eliminazione delle discriminazioni fra i sessi e alla promozione di politiche di genere.
2. Il Centro esprime pareri e formula proposte sugli atti di competenza del Consiglio regionale e della Giunta, che abbiano incidenza nelle materie che riguardano le politiche di genere.
3. La legge regionale disciplina la composizione e il funzionamento del Centro.
CAPO II
Presidente della Giunta e Giunta regionale
ARTICOLO 63
Presidente della Giunta regionale
1. Il Presidente della Giunta regionale viene eletto direttamente dal corpo elettorale nella stessa scheda utilizzata per le elezioni del Consiglio regionale e con voto espresso a favore di una lista o di un candidato alla Presidenza o congiuntamente di una lista e del candidato alla Presidenza ad essa collegato, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dalla legge elettorale regionale.
2. Il Presidente eletto presenta di fronte al Consiglio regionale nella prima seduta successiva all’elezione dell’Ufficio di Presidenza il programma di governo, che deve contenere l’illustrazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione.
3. Il Presidente nomina i componenti della Giunta regionale, indicando chi assume la carica di Vice Presidente e li presenta al Consiglio, unitamente all’illustrazione del programma.
4. Il Presidente può in qualsiasi momento revocare dalla carica uno o più componenti della Giunta, dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
5. Il Presidente eletto può essere rieletto solo per un altro mandato consecutivo.
ARTICOLO 64
Cessazione dalla carica e sostituzione del Presidente
1. Nella ipotesi di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente della Giunta, subentra nella carica, fino alla elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente, designato fra i componenti della Giunta per l’ordinaria amministrazione.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo.
3. Nella ipotesi di dimissioni volontarie non determinate da ragioni personali, il Presidente della Giunta deve motivarle di fronte al Consiglio regionale. Il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti può invitarlo a recedere dalle dimissioni. Entro quindici giorni il Presidente comunica davanti al Consiglio se intende confermare le dimissioni o recedere dalle stesse.
ARTICOLO 65
Attribuzioni del Presidente
1. Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, dirige e coordina la politica della Giunta e ne è responsabile.
2. In particolare il Presidente:
a) promulga le leggi regionali;
b) emana i regolamenti regionali approvati dalla Giunta e dal Consiglio regionale;
c) sovrintende agli uffici ed ai servizi regionali anche a mezzo dei membri della Giunta;
d) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;
e) indice le elezioni e i referendum regionali;
f) rappresenta in giudizio la Regione e, riferendone alla Giunta, promuove davanti alla autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
g) nomina e revoca i componenti della Giunta;
h) attribuisce e revoca gli incarichi all’interno della Giunta;
i) convoca e presiede la Giunta e ne fissa l’ordine del giorno;
j) presenta al Consiglio regionale, previa delibera della Giunta, i disegni di legge e gli atti da sottoporre alla sua approvazione;
k) presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di governo e sulla amministrazione regionale, nella quale espone l’attività svolta, anche in riferimento alle priorità e agli indirizzi approvati dal Consiglio regionale ed indica gli atti di programmazione, che l’esecutivo intende proporre nell’anno successivo;
l) esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
ARTICOLO 66
Incompatibilità e supplenza
[1. La carica di componente della Giunta è incompatibile con quella di Consigliere regionale.
2. Al Consigliere regionale nominato membro della Giunta subentra il primo tra i candidati non eletti nella stessa lista, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale. Il subentrante dura in carica per tutto il periodo in cui il Consigliere mantiene la carica di Assessore.
3. Qualora prima della fine della legislatura il Consigliere nominato Assessore venga revocato o si dimetta dalla carica, riassume le funzioni di Consigliere con effetto dalla data di comunicazione al Consiglio regionale.]1
1 La Corte costituzionale con sentenza n. 378/2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – I Serie Speciale – n. 48 del 15 dicembre 2004, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 66, commi 1, 2 e 3.
ARTICOLO 67
Giunta regionale
1. La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione ed esercita collegialmente le proprie funzioni.
2. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di Assessori non superiore a nove.
3. I componenti della Giunta nominati al di fuori del Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.
4. Nella Giunta deve essere garantita una presenza equilibrata di uomini e donne.
5. Gli Assessori esercitano le funzioni ad essi attribuite dal Presidente, conformandosi alle direttive da questi impartite, e sono individualmente responsabili degli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni.
ARTICOLO 68
Regolamento interno
1. La Giunta regionale, su proposta del Presidente, adotta un Regolamento interno per l’esercizio della propria attività.
ARTICOLO 69
Sedute della Giunta
1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della stessa Giunta.
2. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
ARTICOLO 70
Attribuzioni della Giunta
1. La Giunta regionale provvede alla determinazione e all’attuazione dell’indirizzo politico e amministrativo della Regione ed esercita tutte le funzioni regolamentari e amministrative che la Costituzione, lo Statuto e le leggi non attribuiscano alla competenza degli altri organi della Regione.
2. In particolare la Giunta:
a) provvede all’attuazione del programma di governo, anche in riferimento agli indirizzi ed agli obiettivi indicati come prioritari dal Consiglio regionale;
b) delibera i disegni di legge da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale;
c) approva i regolamenti che rientrano nella propria competenza;
d) predispone annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e le relative variazioni;
e) propone al Consiglio regionale gli atti di indirizzo politico generale e di programmazione;
f) amministra, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge, il demanio ed il patrimonio della Regione e delibera sui contratti;
g) adotta i provvedimenti relativi all’individuazione delle risorse umane, materiali, economiche e finanziarie e determina la loro ripartizione fra gli uffici;
h) delibera in materia di liti attive e passive, rinunzie e transazioni;
i) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione nei confronti dello Stato o di un’altra Regione;
j) esercita ogni altra funzione ad essa attribuita dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
ARTICOLO 71
Mozione di sfiducia
1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. L’approvazione della mozione comporta le dimissioni del Presidente della Giunta, lo scioglimento del Consiglio regionale e l’indizione di nuove elezioni congiunte del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta.
2. Il Presidente e la Giunta regionale dimissionari rimangono in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta.
3. Il Consiglio regionale può esprimere una censura nei confronti di un singolo Assessore mediante mozione motivata e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. Qualora il Presidente della Giunta non intenda revocare l’Assessore, deve motivare tale scelta in aula.
TITOLO VIII
Risorse, Bilancio e Patrimonio
ARTICOLO 72
Risorse regionali
1. La Regione ha risorse autonome per il finanziamento delle proprie funzioni ed autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. La Regione, in armonia con la Costituzione, stabilisce con legge i tributi propri e ne disciplina l’applicazione.
3. Le leggi che stabiliscono le entrate proprie della Regione si informano ai principi di adeguatezza, di certezza e di programmabilità delle risorse.
ARTICOLO 73
Coordinamento finanziario
1. L’esercizio dell’autonomia finanziaria e tributaria della Regione è coordinato con quello dei Comuni e delle Province. La legge disciplina forme e strumenti di perequazione a favore degli enti territoriali che presentino minore capacità fiscale, anche al fine di contribuire alla rimozione degli squilibri economici e sociali, di promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà e di favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona.
ARTICOLO 74
Documento di programmazione
1. La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale, per l’approvazione, un documento di programmazione, quale atto di indirizzo politico e amministrativo, nei termini e nelle forme stabiliti dalla legge regionale.
2. Il documento determina i contenuti della politica sociale ed economica regionale nel territorio e definisce gli interventi di finanza pubblica nel periodo ricompreso nel bilancio pluriennale. Esso costituisce fondamentale strumento di raccordo tra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione.
ARTICOLO 75
Gestione finanziaria e di bilancio
1. La gestione finanziaria della Regione si attua mediante il bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa. L’unità temporale della gestione è l’anno finanziario che inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.
2. Il bilancio preventivo è redatto dalla Giunta sulla base dei criteri e dei parametri indicati nel documento di programmazione. Il disegno di legge è presentato al Consiglio regionale, che lo approva entro il trentuno dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
3. Il bilancio pluriennale di previsione è redatto dalla Giunta in termini di competenza, copre un periodo non inferiore a tre anni, è presentato al Consiglio regionale unitamente al bilancio annuale ed è approvato con la legge di bilancio.
4. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
5. Il bilancio della Regione è redatto ed approvato in modo tale da assicurarne la trasparenza, la semplicità e la leggibilità, nel rispetto dei criteri della integrità, della universalità e della unità.
6. Il Consiglio regionale può deliberare l’esercizio provvisorio del bilancio per un periodo non superiore a tre mesi, con legge da approvarsi entro il trentuno dicembre dell’anno precedente.
ARTICOLO 76
Rendiconto generale
1. Il rendiconto generale contiene i risultati finali della gestione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’anno.
2. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dell’esercizio finanziario scaduto il trentuno dicembre è presentato dalla Giunta al Consiglio regionale per l’approvazione entro il trenta aprile dell’anno
successivo.
ARTICOLO 77
Bilanci di altri enti
1. I bilanci di previsione di agenzie, enti, aziende speciali e organismi dipendenti dalla Regione, redatti in termini di competenza e di cassa, sono trasmessi alla Giunta per l’approvazione nei termini stabiliti dalla legge regionale. Essi sono allegati al bilancio regionale di previsione e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ARTICOLO 78
Contabilità, tesoreria e revisori dei conti
1. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile ed il servizio di tesoreria e di esattoria.
2. Il controllo sulla gestione finanziaria della Regione è esercitato da un Collegio di revisori dei conti, la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla legge di contabilità.
ARTICOLO 79
Mutui e obbligazioni
1. La Regione può contrarre mutui ed emettere obbligazioni o ricorrere ad altre forme di raccolta finanziaria solo per fare fronte a spese di investimento, nei limiti quantitativi e con le modalità stabilite dalla legge regionale.
ARTICOLO 80
Demanio e patrimonio
1. La Regione ha un proprio demanio e patrimonio la cui gestione si informa ai principi di efficienza e di buona amministrazione.
TITOLO IX
Organi di garanzia
ARTICOLO 81
Commissione di garanzia statutaria
1. Il Consiglio regionale elegge a maggioranza dei due terzi dei componenti i membri della Commissione di garanzia statutaria.
2. Con legge regionale approvata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti sono stabilite le garanzie di indipendenza e di autonomia organizzativa della Commissione, la composizione, le condizioni, le forme e i termini per lo svolgimento delle sue funzioni e i casi di incompatibilità.
ARTICOLO 82
Competenze
1. La Commissione esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, sulle questioni interpretative delle norme statutarie e sull’ammissibilità dei referendum regionali.
2. Sono legittimati a richiedere i pareri il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale, nonché un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
3. La Commissione, qualora ritenga che una legge o un regolamento regionale non siano conformi allo Statuto, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta. L’organo competente è tenuto a riesaminare l’atto e a riapprovarlo con o senza modifiche.
ARTICOLO 83
Il Difensore civico
1. Il Difensore civico è organo autonomo e indipendente della Regione ed è nominato dal Consiglio regionale.
2. Il Difensore civico svolge funzioni a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità della azione amministrativa, di raccordo e coordinamento con la rete civica nazionale e regionale.
3. La Regione istituisce con legge l’ufficio del Difensore civico e determina le modalità della sua nomina.
TITOLO X
Revisione dello Statuto
ARTICOLO 84
Procedimento
1. Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. La legge di revisione dello Statuto è sottoposta al referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale.
3. La legge di revisione dello Statuto sottoposta al referendum popolare non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
4. La legge regionale disciplina le modalità di svolgimento del referendum sulle leggi di revisione statutaria.
5. La revisione totale dello Statuto non è ammessa se non previa deliberazione di un nuovo Statuto.
TITOLO XI
Disposizioni transitorie e finali
ARTICOLO 85
Disposizioni transitorie e finali
1. Gli organi della Regione di cui all’articolo 41, già costituiti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, restano in carica fino all’insediamento dei nuovi organi nell’ottava legislatura regionale.
2. La Regione adegua la propria legislazione alle disposizioni del presente Statuto entro due anni dalla sua entrata in vigore. Fino a tale adeguamento continuano ad osservarsi le leggi regionali vigenti.
3. Il Consiglio regionale, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, provvede ad adeguare il proprio Regolamento interno.
4. Fino alla costituzione del nuovo Consiglio delle Autonomie locali a seguito della legge di cui all’articolo 28, comma 2, il Consiglio in carica continua a svolgere le funzioni che gli sono attribuite dalla legge regionale vigente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
Note:
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge:
- di iniziativa della Commissione Speciale per la Riforma dello Statuto Regionale, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 27 febbraio 2004, atto consiliare n. 2040 (VIIa legislatura).
- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, in prima lettura, nella seduta del 2 aprile 2004, deliberazione n. 373.
- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, in seconda lettura, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma della Costituzione, nella seduta del 29 luglio 2004, deliberazione n. 408 e pubblicato nel S.O. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 dell’11 agosto 2004, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16.
- Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte costituzionale ex art. 123, secondo comma della Costituzione, notificato in data 9 settembre 2004, depositato in data 15 settembre 2004 ed iscritto al n. 88 del registro ricorsi del 2004, per la dichiarazione della illegittimità dello Statuto della Regione Umbria, approvato con le suddette deliberazioni consiliari, relativamente agli articoli 9, comma 2, 39, comma 2, 40, 66, commi 1 e 2 e 82.
- La Corte costituzionale, con sentenza n. 378 del 29 novembre 2004, depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2004, HA DICHIARATO:
- l’illegittimità costituzionale dell’art. 66, commi 1 e 2, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria;
- l’illegittimità costituzionale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell’art. 66, comma 3, della predetta delibera statutaria della Regione Umbria;
- inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, della predetta delibera statutaria, per violazione degli artt. 2, 5, 29, 117, secondo comma, lettera l), e 123 Cost., proposte con il ricorso n. 88 del 2004;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 39, comma 2, della predetta delibera statutaria, per violazione degli artt. 121 e 117 Cost., proposte con il ricorso n. 88 del 2004;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 40 della predetta delibera statutaria, per violazione dell’art. 121 Cost. e del principio di separazione dei poteri, proposte con il ricorso n. 88 del 2004;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 82 della predetta delibera statutaria, per violazione degli artt. 121 e 134 Cost. proposte con il ricorso n. 88 del 2004.
– Il Consiglio Regionale, nella seduta del 10 dicembre 2004, con deliberazione n. 430, ha approvato la risoluzione concernente “Determinazioni a seguito della sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale sul ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente ad alcuni articoli del nuovo Statuto della Regione Umbria”.
Formula Finale:
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 16 aprile 2005
LORENZETTI