Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Parto fisiologico indolore.
1. Nel rispetto del diritto di libera scelta della donna sulle modalità e sullo svolgimento del parto, la Regione del Veneto con la presente legge favorisce il parto fisiologico, promuove l’appropriatezza degli interventi, anche al fine di ridurre in modo consistente il ricorso al taglio cesareo, e riconosce ad ogni donna in stato di gravidanza il diritto ad un parto fisiologico che le eviti o le riduca la sofferenza usufruendo gratuitamente di tecniche antalgiche efficaci e sicure ed in particolare della partoanalgesia epidurale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è, altresì, promossa la più ampia conoscenza delle modalità di assistenza e delle pratiche socio-sanitarie, anche al fine dell’apprendimento e dell’uso delle modalità farmacologiche e non farmacologiche per il controllo del dolore nel travaglio-parto, ivi comprese le tecniche che prevedono il ricorso ad anestesie ed analgesie locali e di tipo epidurale.3. L’effettuazione delle tecniche antalgiche di cui al comma 1 avviene, in assenza di accertate controindicazioni cliniche, su espressa richiesta della donna che può in ogni momento chiederne la sospensione, essendo il consenso alla partoanalgesia libero, consapevole e sempre revocabile.
4. Le aziende unità locali socio-sanitarie (ulss) ed ospedaliere, anche attraverso il personale addetto ai consultori familiari, assicurano l’informazione sulle possibilità, sui limiti e sui
rischi delle tecniche antalgiche nel parto in modo chiaro, preciso e completo nonché sulle strutture dove le stesse sono effettuate.
ARTICOLO 2
Modalità di attuazione.
1. La partoanalgesia epidurale in ogni caso, e le altre tecniche antalgiche ove effettuate, sono offerte almeno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni nelle strutture ospedaliere, pubbliche e private provvisoriamente accreditate, o pre-accreditate, ai sensi dell’articolo 22, comma 6, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”, presso le quali è garantita l’assistenza al parto.2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge definisce, sulla base dei parametri relativi alla popolazione, al territorio, ai trasporti e alle comunicazioni viarie nonché del numero dei parti annui, le strutture ospedaliere che garantiscono per tutto il giorno l’effettuazione della partoanalgesia epidurale, individuandone almeno una per ogni provincia.
3. Le aziende ulss ed ospedaliere predispongono l’offerta di partoanalgesia secondo criteri di sicurezza per la madre e il nascituro.
ARTICOLO 3
Personale e formazione.
1. La Regione promuove la formazione del personale di anestesia e di quello addetto alle sale parto per una corretta e sicura pratica della partoanalgesia; a tal fine, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua criteri e modalità per l’organizzazione e lo svolgimento di corsi specifici di formazione.
ARTICOLO 4
Accordi con le altre Regioni.
1. La Giunta regionale è autorizzata alla stipula di accordi con le altre Regioni per regolare gli aspetti economici della partoanalgesia epidurale e delle altre tecniche antalgiche per le donne non residenti nel territorio regionale.
ARTICOLO 5
Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 417.000,00 per l’anno 2007, euro 962.000,00 per l’anno 2008 e euro 1.096.000,00 per l’anno 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 16 agosto 2007