Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Modifiche dell’articolo 26 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.
1. Al comma 4, dell’articolo 26, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 le parole: “per l’anno 2005” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2005 e 2006”.
2. Al comma 7, dell’articolo 26, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9, le parole: “a
decorrere dalla pubblicazione” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di pubblicazione”.
ARTICOLO 2
Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 “Contributi per il funzionamento della scuola materna non statale”.
1. Il titolo della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 è sostituito dal seguente: “Contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia non statale”.
2. Al primo comma, dell’articolo 1, della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23, le parole: “scuola materna non statale” sono sostituite dalle seguenti: “scuola dell’infanzia non statale”.
3. L’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 è sostituito dal seguente:
“Articolo 21. La Giunta regionale, a favore dei comuni e delle istituzioni pubbliche e private che, ai sensi della normativa statale vigente, gestiscono scuole dell’infanzia non statali, eroga annualmente contributi determinati:
a) per i comuni sopra i 3000 abitanti, in rapporto:
1) al numero delle sezioni funzionanti;
2) al numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti;
3) al numero di alunni disabili certificati per i quali è indispensabile l’insegnante di sostegno specializzato.
b) per i comuni sotto i 3000 abitanti, in rapporto:
1) al numero delle sezioni funzionanti;
2) al numero di alunni disabili certificati per i quali è indispensabile l’insegnante di sostegno specializzato”.
4. Il secondo comma dell’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 è sostituito dal seguente:
“Le domande devono essere corredate da una relazione sull’attività svolta e sullo stato di consistenza dell’edificio e degli impianti e devono altresì indicare il numero delle sezioni
funzionanti, degli alunni iscritti e frequentanti nonché degli alunni disabili certificati per i
quali è indispensabile la presenza dell’insegnante specializzato.”.
ARTICOLO 3
Norme in materia di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 “Norme per l’esercizio di funzioni in materia di assistenza sociale”, e in applicazione dell’articolo 129 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, il controllo sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è esercitato dalla Regione.
2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di
regolamento, o in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell’ente, il dirigente della struttura regionale competente assegna un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, qualora sia accertata l’impossibilità di soluzioni alternative per ricondurre a legalità la situazione dell’istituzione,
scioglie il consiglio di amministrazione e nomina un commissario straordinario, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi, eventualmente prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici mesi. Il commissario straordinario deve essere dotato di professionalità ed esperienza idonee allo svolgimento dell’incarico.
4. Al commissario straordinario sono temporaneamente attribuiti tutti i poteri dell’organo sostituito. Allo stesso spetta assumere le iniziative necessarie alla ricostituzione dell’organo, ed è tenuto a riferire periodicamente alla struttura regionale competente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale.
5. Il commissario straordinario è sottoposto al controllo e al monitoraggio quadrimestrale del servizio ispettivo regionale.
ARTICOLO 4
Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 (legge finanziaria regionale esercizio 2006).
1. All’articolo 44 della legge regionale 3 febbraio 2006 n. 2, dopo il comma 1 è aggiunto il comma 1 bis:
“1 bis. Il riconoscimento economico di cui al comma 1 è concesso anche alle persone, o loro eredi, che a prezzo della vita o di una invalidità permanente abbiano salvato vite altrui nel territorio veneto.”.
ARTICOLO 5
Modifica dell’articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Il comma 2, dell’articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è sostituito dal seguente:
“2. Le funzioni amministrative in materia di riconoscimento ed erogazione delle provvidenze amministrative previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, e successive modificazioni e dall’articolo 3, della legge 14 ottobre 1999, n. 362 “Disposizioni urgenti in materia sanitaria”, sono trasferite ad una o più unità locali socio-sanitarie, da individuarsi con successivo provvedimento della Giunta regionale, che determina anche i tempi e le modalità del trasferimento.”.
2. Al comma 4, dell’articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, le parole: “delegate e” sono soppresse.
3. Il comma 6, dell’articolo 123, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è sostituito dal seguente:
“6. Ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Giunta regionale determina
annualmente le risorse finanziarie da trasferire alle unità locali socio-sanitarie individuate.”.
4. Fino all’adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, dell’articolo 123, come modificato dal presente articolo,
l’unità locale socio-sanitaria n. 16 di Padova continua a mantenere in via esclusiva ogni rapporto con l’utenza a titolo di funzioni delegate.
ARTICOLO 6
Modificazioni alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 29 “Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Eraclea località Ponte Crepaldo”.
1. Dopo il comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 29, è aggiunto il seguente:
“1 bis. Alla sede farmaceutica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, come sostituito dall’articolo 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” nonché quelle dell’articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 “Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico”, fatta salva l’ipotesi in cui la Giunta regionale riconosca il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l’istituzione.”.
ARTICOLO 7
Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2003, n. 30 “Istituzione di una sede farmaceutica in deroga nel comune di Valeggio - località Salionze”.
1. Dopo il comma 1, dell’articolo 1, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 30 è aggiunto il seguente:
“1 bis. Alla sede farmaceutica di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 104 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Testo unico delle leggi sanitarie”, come sostituito dall’articolo 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 “Norme di riordino del settore farmaceutico” nonché quelle dell’articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28 “Norme di applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 362, sul riordino del settore farmaceutico”, fatta salva l’ipotesi in cui la Giunta regionale riconosca il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l’istituzione.”.
ARTICOLO 8
Sviluppo e miglioramento delle attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli
ambienti di lavoro (SPISAL), dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN), dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP) e dei servizi veterinari (SVET) dei dipartimenti di prevenzione delle aziende ULSS.
1. A partire dall’anno 2007, un terzo dell’importo introitato nell’anno precedente a seguito dei pagamenti effettuati ai sensi dell’articolo 21 comma 2 del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro” è destinato allo sviluppo e al miglioramento dell’attività dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL), con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. A partire dall’anno 2007, un terzo dell’importo introitato nell’anno precedente derivante dall’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale, è destinato allo sviluppo e al miglioramento dell’attività dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP), servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) e servizi veterinari (SVET), con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta
regionale.
3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi delle legge regionale 28 febbraio 1977, n. 10 le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, versano l’importo di cui al comma 2 alla Regione che provvede ad assegnarlo alle aziende socio-sanitarie da cui dipendono i servizi.
4. Dal 1° gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 39 della legge regionale 17 gennaio 2002 n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002”;
b) l’articolo 22 della legge regionale 25 febbraio 2005 n. 9 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005”.
ARTICOLO 9
Modifiche della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”.
1. L’articolo 16, comma 1 della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 è così sostituito:
“1. La Regione, in applicazione delle finalità e dei principi della presente legge, concede
annualmente alle cooperative sociali contributi per la promozione del settore e il sostegno di singole iniziative, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.”.
2. L’articolo 16, comma 2, lettera c) della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, è così
modificato: le parole “ai sensi della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22” sono così sostituite:
“ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli
organismi di formazione accreditati” ”.
3. L’articolo 17, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, è così sostituito:
“1. La Regione, in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, può sostenere le cooperative sociali che svolgono attività a favore delle nuove categorie di persone deboli di cui all’articolo 3, comma 2, con interventi contributivi corrispondenti al cinquanta per cento degli oneri previdenziali versati per i nuovi lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.”.
4. L’articolo 18, della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23, è così sostituito:
“Art. 18 - Interventi a favore delle organizzazioni di rappresentanza.
1. Al fine di sostenere e sviluppare l’attività progettuale delle organizzazioni regionali di
rappresentanza del movimento della cooperazione sociale giuridicamente riconosciute e operanti in ambito nazionale con sede legale in Veneto, sono annualmente concessi in loro favore contributi per specifici progetti, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.”.
ARTICOLO 10
Modifiche all’articolo 14 bis della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22, “Piano sociale regionale
per il triennio 1989 1991” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 14 bis della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22, come introdotto dall’articolo 49 della legge regionale 1° febbraio 1995, n. 6, è sostituito dal seguente:
“1. Il Centro internazionale del Libro parlato “Adriano Sernagiotto” ONLUS di Feltre partecipa al riparto della quota di cui all’articolo 14, comma 1.”.
ARTICOLO 11
Modifica della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, “Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che applicano il “Metodo Doman o Vojta o Fay” ” e successive modificazioni e norma transitoria.
1. Nel titolo della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay” sono aggiunte le parole “o ABA”.
2. All’articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay” sono aggiunte le parole “o ABA”, dopo le parole “trattamento riabilitativo” sono soppresse le parole “in centri specializzati” e aggiunte le parole “debitamente certificato”.
3. All’articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, dopo le parole “Metodo Doman o Vojta o Fay” sono aggiunte le parole “o ABA”.
4. Ai fini dell’applicazione dei commi 1, 2 e 3 la Giunta regionale, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, integra il provvedimento di cui all’articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6, definendo anche le modalità di certificazione e
rendicontazione dei trattamenti riabilitativi effettuati con metodo ABA.
ARTICOLO 12
Modifiche all’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 138 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 come
introdotto dal comma 1, dell’articolo 6, della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, è inserito il seguente:
“1 bis. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche dai comuni di residenza dei bambini che frequentano scuole materne non statali localizzate in comuni diversi.”.
ARTICOLO 13
Strutture sanitarie e socio-sanitarie.
1. L’autorizzazione regionale relativa agli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su
immobili e quella relativa alle spese di investimento finalizzate a nuova costruzione, ampliamento o ristrutturazione di strutture sanitarie socio-sanitarie pubbliche, ad esclusione delle spese
relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità e assistenza sociale.
ARTICOLO 14
Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 “Agenzia regionale socio sanitaria” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 32, è aggiunto il seguente comma:
“3 bis. Per l’espletamento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia può accedere direttamente ai dati del sistema informativo sociosanitario regionale.”.
ARTICOLO 15
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 16 agosto 2007