Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
CAPO I
Disposizioni in materia di imprenditoria
ARTICOLO 1
Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 19
febbraio 2007, n. 2 è inserito il seguente:
“2 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad intervenire finanziariamente al fine di consentire che le risorse autonomamente raccolte da Veneto Sviluppo Spa presso la Banca Europea degli Investimenti, destinate a co-finanziamento delle operazioni di credito agevolato alle imprese attivate a valere sugli appositi fondi di rotazione regionali, possano essere impiegate a tasso di interesse ridotto da Veneto Sviluppo Spa medesima.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 le parole: “al comma 1” sono sostituite con le parole “ai commi 1 e 2 bis”.
3. Al comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite con le parole: “di cui ai commi 1 e 2 bis”.
4. Il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 è così sostituito:
“5. La Giunta regionale destina l’importo di euro 1.000.000,00 alla copertura del differenziale di interessi fra il tasso praticato dalla Cassa depositi e prestiti Spa ed il tasso ridotto applicato alle imprese beneficiarie del finanziamento, direttamente o per il tramite dell’eventuale intermediario co-finanziatore, al fine di consentire che le risorse di cui al comma 2 possano essere utilizzate in forma di finanziamento agevolato, nonché all’attuazione degli interventi di cui al comma 2 bis.”.
5. Dopo il comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 è inserito il seguente:
“5 bis. Dell’importo di cui al comma 5, euro 45.000,00 sono destinati ad attivare il fondo di rotazione di cui al comma 3.”.
ARTICOLO 2
Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni.
1. L’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come modificato dal comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28, recante modifiche alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, è sostituito dal seguente:
"Art. 3 - Tipologia degli interventi.
1. Le agevolazioni di cui all’articolo 1 consistono in:
a) contributi per spese di investimento fino al settanta per cento della spesa ammissibile e per un importo massimo di 25.000 euro;
b) finanziamenti a tasso di interesse agevolato tramite apposito fondo di rotazione istituito presso Veneto Sviluppo Spa.”.
ARTICOLO 3
Modifiche dell’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28, dopo le parole: “iniziative da finanziare” sono inserite le seguenti: “con i contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a)”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28, è aggiunto il seguente:
“4 bis. Le modalità di funzionamento del fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso di interesse agevolato, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sono stabilite con provvedimento della Giunta regionale.”.
ARTICOLO 4
Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57, come sostituito dal comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 17 settembre 2001, n. 28, dopo le parole: “previsti dall’articolo 3” sono inserite le seguenti: “comma 1, lettera a)”.
CAPO II
Disposizioni in materia di flussi migratori
ARTICOLO 5
Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni.
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 è sostituito dal seguente:
“2. In caso di costruzione o di acquisto, il richiedente e i componenti del suo nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione nel territorio nazionale ed estero su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso e non devono aver ottenuto l’assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con il contributo di enti pubblici.”.
ARTICOLO 6
Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 sono aggiunte, alla fine, le parole: “o che agli stessi si riunisca entro un periodo massimo di sei mesi;”.
ARTICOLO 7
Modifica dell’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni.
1. Il comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 é sostituito dal seguente:
“4. La Consulta è convocata almeno una volta all’anno e ha il compito di formulare proposte per la predisposizione del piano triennale e del programma annuale di cui all’articolo 14.”.
ARTICOLO 8
Modifiche dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” e successive modificazioni.
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificato dall’articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, sono aggiunte, alla fine, le parole: "e che svolgano attività da almeno tre anni;”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2, come modificato dall’articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, dopo le parole: "federazioni all’estero" sono inserite le seguenti: "che svolgano attività da almeno tre anni”.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 é aggiunto il seguente:
“4 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a sostenere i comitati e le federazioni di circoli di cui alla lettera c) del comma 2, mediante contributi per le spese di gestione, da assegnare sulla base delle risultanze dei bilanci consuntivi presentati da tali organismi.”.
CAPO III
Disposizioni in materia di attività estrattive e acque minerali e termali
ARTICOLO 9
Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di miniere, acque minerali e termali, lavoro, artigianato, commercio e veneti nel mondo”.
1. Nella rubrica dell’articolo 1 della legge regionale 25
febbraio 2005, n. 7 dopo le parole: “di coltivazione” sono aggiunte le seguenti parole: “e di ricerca”.
2. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 le parole: “alle concessioni minerarie per minerali solidi, rilasciate” sono sostituite dalle seguenti: “ai permessi di ricerca, alle concessioni e ai provvedimenti relativi alle attività minerarie rilasciati”.
3. Al comma 8 dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio
2005, n. 7 le parole “per i provvedimenti relativi all’attività mineraria” sono sostituite dalle parole: “per l’ampliamento delle concessioni, dei cantieri e dei permessi di ricerca esistenti”.
4. Dopo il comma 9 dell’articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 sono aggiunti i seguenti commi:
“9 bis. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione di minerali solidi sono esercitate dal comune competente per territorio, d’intesa con la provincia. Nel caso di accertata inerzia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, sentito l’ente interessato lo diffida ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale, provvede in via sostitutiva.
9 ter. Nei casi di decadenza previsti dagli articoli 9 e 40 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e nei casi di danno ambientale è fatto obbligo al concessionario di provvedere al ripristino o alla ricomposizione ambientale.
9 quater. La provincia, nelle ipotesi di alterazione ambientale, detta le prescrizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale che deve essere eseguita dal trasgressore. Nel caso di accertata inerzia la provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico del trasgressore. Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, la provincia determina anche l’eventuale maggior somma dovuta a titolo di indennità per il danno al paesaggio.
9 quinquies. Nei casi di sopraggiunta scadenza della concessione mineraria è fatto obbligo alla ditta già concessionaria di provvedere al ripristino dei luoghi a proprie spese. In caso di accertata inerzia la provincia provvede al ripristino o alla ricomposizione in via sostitutiva con rivalsa delle spese a carico della ditta stessa, anche avvalendosi della procedura stabilita dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 “Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato”.”.
ARTICOLO 10
Modifica dell’articolo 44 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. Gli accertamenti previsti al comma 2, nel caso in cui più stabilimenti di una società di imbottigliamento di acque minerali e bibite siano presenti sul territorio regionale, sono validi per tutti gli stabilimenti appartenenti alla società stessa.”.
ARTICOLO 11
Modifica dell’articolo 55 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e successive modificazioni.
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 55 bis della legge regionale 10 ottobre 1989, n 40 è aggiunta la seguente lettera:
“c bis) fatte salve le domande già presentate, a decorrere dal 1° marzo 2007 non è consentito il rilascio di nuove concessioni geotermiche ad una distanza inferiore a dieci chilometri dall’ambito del Bacino Termale Euganeo, come definito dal Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT) e dall’ambito degli eventuali altri bacini termali che fossero riconosciuti.”.
CAPO IV
Disposizioni in materia di commercio
ARTICOLO 12
Soppressione della Commissione regionale per i mercati di cui all’articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 “Disciplina dei mercati all’ingrosso” e successive modificazioni.
1. I compiti e le funzioni attribuite dalla legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 alla Commissione regionale per i mercati, di cui all’articolo 5 della medesima legge, sono esercitati dalla struttura regionale competente in materia di commercio, anche attraverso le forme partecipative di cui agli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Ogni richiamo alla Commissione regionale per i mercati contenuto nella legislazione regionale vigente deve intendersi riferito alla struttura regionale competente in materia di commercio.
3. L’articolo 5 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 è abrogato.
ARTICOLO 13
Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 4 della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, come modificato dal comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7, è aggiunto il seguente comma:
“4 ter. In deroga a quanto previsto al comma 4 bis i comuni possono rilasciare appositi nulla osta solo per particolari manifestazioni o eventi.”.
ARTICOLO 14
Modifiche della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti”.
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 è aggiunta la seguente lettera:
“c bis) il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento di impianti stradali di carburanti;”.
2. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 dopo la parola “installazione” sono aggiunte le parole “al trasferimento,”.
3. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 dopo le parole “nuovi impianti” sono aggiunte le parole “quelli trasferiti,”.
4. Al comma 5 dell’articolo 22 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 dopo le parole “ad uso agricolo” sono aggiunte le parole “nonché agli impianti ad uso degli imprenditori ittici così come definiti all’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 “Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell’acquacoltura, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” e successive modificazioni ed integrazioni.”.
ARTICOLO 15
Disposizioni in materia di parchi commerciali e modifiche della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 sono inseriti i seguenti commi:
“4 bis. L’apertura, il trasferimento di sede, il mutamento di settore merceologico nonché l’ampliamento di superficie degli esercizi di vicinato che determinino un incremento della superficie originaria del parco commerciale non superiore al limite dimensionale delle medie strutture di vendita e comunque non superiore al dieci per cento, che non comportino incrementi volumetrici, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicata la struttura di vendita, in deroga agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi di cui al Capo VI, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia e ambientale contenute nella presente legge.
4 ter. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita all’interno del parco commerciale è soggetto ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune nel cui territorio è ubicata la struttura di vendita, in deroga agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale e alla procedura di conferenza di servizi di cui al Capo VI, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia e ambientale contenute nella presente legge, purché la struttura commerciale assorba una pari o maggiore superficie commerciale di quelle già autorizzate nel parco medesimo. Il rilascio dell’autorizzazione comunale di cui al presente comma comporta l’impossibilità di utilizzare a fini commerciali le strutture dismesse. Il comune, ferma restando la possibilità di disciplinare l’area occupata dalla struttura dismessa con il piano di assetto del territorio (PAT) e con il piano degli interventi (PI) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, in deroga all’articolo 48, comma 1, della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 può adottare, con le procedure di cui all’articolo 50 commi da 5 a 8 e 16 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, una variante allo strumento urbanistico generale finalizzata a disciplinare l’area occupata dalla struttura dismessa.
4 quater. Gli esercizi di vicinato ubicati all’interno del parco commerciale devono mantenere i limiti dimensionali previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera a).
4 quinquies. In deroga a quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, la cessazione dell’attività e il trasferimento di sede di un esercizio di vicinato all’esterno di un parco commerciale determina la corrispondente riduzione della superficie del parco.
4 sexies. Il comune competente per territorio trasmette alla provincia e alla Regione copia dell’autorizzazione amministrativa di cui al comma 4 bis ed al comma 4 ter entro il termine di trenta giorni dal rilascio, nonché copia della presa d’atto relativa alla riduzione della superficie del parco.”.
2. Per parchi commerciali esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell’articolo 10 della medesima legge regionale si intendono le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali, con le caratteristiche e l’ubicazione di cui al citato comma 2 dell’articolo 10, autorizzati in applicazione di norme anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, a prescindere dalla data della loro attivazione.
3. Al comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 le parole “gli outlet devono avere una distanza fra loro, in linea d’aria, non inferiore a cento chilometri” sono soppresse.
4. Il comma 12 dell’articolo 14 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e l’articolo 11 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 sono abrogati.
5. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. In deroga a quanto disposto dall’articolo 8, comma 1, lettera b), le grandi strutture di vendita possono essere ampliate mediante accorpamento con medie strutture di vendita di superficie superiore a mille metri quadrati e autorizzate alla data del 1° marzo 2007, nel rispetto delle norme in materia di compatibilità urbanistica, edilizia ed ambientale, fino al raggiungimento della superficie massima complessiva di cinquemila metri quadrati.”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 sono inseriti i seguenti commi:
“4 bis. Le grandi strutture di vendita con superficie superiore a ottomila metri quadrati possono essere integrate da attività di somministrazione di alimenti e bevande in deroga alla specifica programmazione comunale di settore; la superficie di somministrazione non può superare il due per cento della superficie di vendita.
4 ter. Le grandi strutture del settore non alimentare con superficie superiore a ottomila metri quadrati possono essere integrate da attività di vendita di prodotti del settore alimentare per una superficie di vendita che non può superare l’uno per cento della superficie autorizzata. L’esercizio di tale opzione, da comunicare al comune trenta giorni prima dell’avvio dell’attività, non modifica la tipologia della struttura da singola a centro commerciale.
4 quater. Le attività integrative indicate ai precedenti commi fanno capo al soggetto titolare dell’autorizzazione principale, non possono essere cedute autonomamente o trasferite al di fuori della grande struttura e devono rispettare gli orari della stessa.”.
7. I commi 3 e 4 dell’articolo 37 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 sono abrogati.
ARTICOLO 16
Modifiche della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete”.
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 è così sostituita:
“a) promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi;”.
2. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33, dopo le parole “iniziative dirette” togliere le seguenti: “, rientranti nelle finalità di cui alla presente legge”.
3. Dopo il comma 7 dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 è aggiunto il seguente comma:
“7 bis. In sede di prima applicazione le nomine degli amministratori e dei sindaci attribuiti alla Regione vengono effettuate, con decreto del Presidente della Giunta regionale, in deroga alle procedure di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni ed integrazioni.”.
CAPO V
Disposizioni in materia di artigianato
ARTICOLO 17
Disposizioni per la conversione della qualifica di barbiere in abilitazione all’attività di acconciatore.
1. Nell’ambito di quanto previsto dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore”, i soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l’abilitazione all’attività di acconciatore devono dimostrare con idonea documentazione l’esercizio dell’attività di parrucchiere per uomo e donna, così come individuata dall’articolo 4, comma 1, lettera b), dello schema di regolamento approvato con delibera della Giunta regionale n. 655 del 12 febbraio 1992, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto 15 maggio 1992, n. 52.
2. Le conversioni possono essere concesse anche in deroga a quanto previsto dai regolamenti comunali in materia di distanze minime fra esercizi qualora l’attività oggetto di conversione sia mantenuta negli stessi locali.
3. L’assegnazione della nuova tipologia è disposta con provvedimento del comune, previo parere favorevole della Commissione regionale per l’artigianato di cui all’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modificazioni ed integrazioni, su istanza presentata dai soggetti di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 18
Modifiche della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 “Disciplina dell’attività di estetista” e successive modificazioni.
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è così sostituito:
“1. L’esercizio dell’attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 8 della legge n. 1/1990, e all’osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento adottato dai Comuni ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n. 1/1990, nonché alla dichiarazione di inizio attività, da presentare, ai sensi della normativa vigente, allo sportello unico del Comune, ove esistente, o al Comune territorialmente competente.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è inserito il seguente:
“2 bis. Ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1/1990 l’attività di decorazione e ricostruzione delle unghie è svolta solo da soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalla legge n. 1/1990.”.
3. L’articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è abrogato.
4. Le lettere a), c) ed e) del comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 sono abrogate.
5. L’articolo 7 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è abrogato.
6. L’articolo 8 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è abrogato.
7. L’articolo 9 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è così sostituito:
“Art. 9 – Sospensione e cessazione dell’attività.
1. Il Comune, accertata l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento, previa diffida, sospende l’attività.
2. Il Comune stesso dispone la cessazione dell’attività quando vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l’inizio.
3. La cessazione dell’attività è altresì disposta:
a) quando l’interessato non ottemperi alle prescrizioni di cui al comma 1 nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione;
b) quando l’attività sia svolta in violazione delle disposizioni della presente legge e della legge n. 1/1990;
c) nell’ipotesi in cui l’attività non venga svolta per un periodo superiore ai tre mesi, eccezion fatta per i seguenti casi, nei quali il Comune può consentire la sospensione dell’attività:
1) per gravi indisponibilità fisiche;
2) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l’uso dei locali
nei quali è collocato l’esercizio;
3) per lavori di ristrutturazione dei locali su richiesta dell’Unità locale socio sanitaria.”.
8. L’articolo 10 della legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 è così sostituito:
“Art. 10 – Sanzioni amministrative.
1. L’applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall’articolo 12 della legge n. 1/1990 è di competenza dei Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.”.
CAPO VI
Disposizioni in materia di industria
ARTICOLO 19
Modifiche della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale” e successive modificazioni ed integrazioni.
1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 10 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente comma:
“3 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce un nucleo di valutazione per progetti ritenuti ricevibili, ammissibili e che abbiano conseguito un punteggio minimo stabilito dal bando annuale.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. La Giunta regionale promuove altresì programmi e progetti promozionali presentati da enti pubblici, pubbliche amministrazioni, società a prevalente capitale pubblico, nonché da soggetti privati non aventi finalità di lucro, operanti nel territorio veneto.”.
CAPO VII
Disposizioni finali
ARTICOLO 20
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 16 agosto 2007