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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 16.06.2006, n. 16
Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Istituzione)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 68 dello Statuto, al fine di applicare il principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 2 dello Statuto come metodo di azione legislativa e amministrativa istituisce il Consiglio Regionale dell’Economia e del Lavoro (di seguito denominato C.R.E.L.), quale organismo di consultazione in materia economica e sociale.
2. Il C.R.E.L. ha sede presso il Consiglio regionale.

ARTICOLO 2
(Composizione, nomina e durata)

1. Il C.R.E.L. è composto da:a) otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori maggiormente rappresentative in modo tale che sia favorita la rappresentanza dei diversi settori;
b) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali degli industriali maggiormente rappresentative;
c) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria degli agricoltori;
d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria degli artigiani;
e) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria del commercio;
f) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della cooperazione;
g) due rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore;
h) due rappresentanti designati dall’Unione delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della Liguria;
i) due rappresentanti designati dal Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 2 luglio 2002 n. 26 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);
j) un rappresentante dell’Università degli Studi di Genova designato dal Rettore;
k) un rappresentante designato dalla Commissione regionale della Liguria dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI);
l) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni iscritte nella Sezione A del registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale);
m) un rappresentante designato dalla Commissione consultiva del volontariato di cui all’articolo 8 della legge regionale 28 maggio 1992 n.15(disciplina del volontariato) e successive modificazioni;
n) un rappresentante designato dal Consigliere di parità nominato ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 196 (disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell’articolo 47 della l. 17 maggio 1999, n. 144);
o) un rappresentante designato dalle Autorità Portuali della Liguria;
p) tre esperti in materia socio economica designati dal Consiglio regionale secondo le procedure di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni.
2. Ai fini di quanto previsto nelle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1, per maggiormente rappresentative si intendono le organizzazioni che
hanno il maggior numero di iscritti in Liguria.
3. I componenti del C.R.E.L. sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale e restano in carica per la durata della legislatura.
4. Le designazioni dei componenti devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla richiesta; qualora, alla scadenza del suddetto termine, siano pervenute la maggioranza delle designazioni, il Presidente procede alla nomina, fatte salve le successive integrazioni.
5. Il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla nomina, convoca la seduta di insediamento del C.R.E.L..
6. In caso si renda necessaria la sostituzione di un componente del C.R.E.L., il Presidente del Consiglio regionale procede entro i successivi quarantacinque giorni alla nomina del nuovo componente, sulla base della nuova designazione da parte dei soggetti competenti indicati nel comma 1.

ARTICOLO 3
(Funzionamento)

1. Il C.R.E.L. nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente. Nella prima seduta le funzioni di Presidente sono svolte dal componente più anziano.
2. Il C.R.E.L. si riunisce su convocazione del Presidente.
3. Le sedute del C.R.E.L. sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni del C.R.E.L. sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Le deliberazioni concernenti la presentazione di proposte di legge di iniziativa del C.R.E.L. sono approvate a maggioranza dei componenti in carica.
5. Il componente del C.R.E.L. che, senza adeguata giustificazione, non è presente per due volte consecutive alle sedute decade automaticamente dall’incarico ed è sostituito con le procedure di cui all’articolo 2, comma 6.
6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria non inferiore alla D.
7. Il C.R.E.L., entro sessanta giorni dal suo insediamento, a maggioranza dei componenti in carica, approva il regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l’organizzazione dell’attività in sessioni specializzate per materia.

ARTICOLO 4
(Funzioni)

1. Ai sensi dell’articolo 68 dello Statuto, il C.R.E.L. esercita l’iniziativa legislativa in materia economica e sociale ed, in particolare, nelle seguenti:

a) industria;
b) trasporti, porti ed economia marittima;
c) commercio, fiere e mercati;
d) commercio con l’estero;
e) agricoltura;
f) artigianato;
g) sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
h) pesca;
i) miniere, cave e torbiere;
j) produzione e distribuzione di energia in ambito regionale;
k) produzione, distribuzione e trasporto nazionale di energia;
l) tutela e sicurezza del lavoro;
m) politiche del lavoro e dell’occupazione;
n) istruzione e formazione professionale;
o) professioni;
p) università e ricerca scientifica;
q) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
r) terziario;
s) turismo;
t) imprenditoria sociale e sanitaria.
2. Le proposte di legge di iniziativa del C.R.E.L., redatte in articoli,
sono soggette alla disciplina prevista dall’articolo 46 dello Statuto regionale.
3. Nelle materie di propria competenza il C.R.E.L. su richiesta del Consiglio regionale o della Giunta regionale è tenuto ad esprimere, entro venti giorni dalla richiesta, pareri su progetti di legge, atti di programmazione o di pianificazione, o su ogni altro atto o questione ad esso sottoposto. Decorso tale termine senza che il C.R.E.L. si sia espresso, il parere si intende acquisito.
4. Il C.R.E.L., di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio o della Giunta regionale, può compiere indagini, studi e relazioni nelle materie di competenza.

ARTICOLO 5
(Dotazione organica)

1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua all’interno dell’organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all’organizzazione stessa, una struttura di supporto al C.R.E.L..
2. La struttura di cui al comma 1 è posta alle dipendenze funzionali del C.R.E.L e può essere integrata, previa intesa tra il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente del C.R.E.L., dall’apporto di altre strutture del Consiglio regionale.

ARTICOLO 6
(Compenso e rimborsi spese)

1. Ai componenti del Comitato di cui all’articolo 2, comma 1, si applica la legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione) ed è corrisposto il compenso previsto nella tabella B) allegata alla legge stessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.

ARTICOLO 7
(Norme di prima attuazione)

1. In sede di prima applicazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla nomina e costituzione del C.R.E.L..

ARTICOLO 8
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell’U.P.B. 1.101 "Spesa per l’assemblea legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 16 giugno 2006
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)


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