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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17
Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale
 

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


CAPO I
Principi e disciplina delle concessioni


ARTICOLO 1
(Principi e finalita’)


1. Le aree del demanio idrico costituiscono un bene fondamentale da conservare e tutelare per la salvaguardia delle aspettative e dei diritti anche delle generazioni future.
2. L’Amministrazione regionale e gli enti locali esercitano le funzioni amministrative per la gestione del demanio idrico per favorirne la fruizione a fini sociali e privati, nel rispetto degli interessi pubblici ambientali e paesaggistici.
3. La presente legge disciplina le funzioni in materia di demanio idrico trasferite dallo Stato con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche’ di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), con eccezione delle concessioni di derivazione d’acqua e di estrazione di materiale litoide, ai sensi dell’articolo 4, n. 1) e n. 1 bis) dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita’, trasporto pubblico locale, cultura, sport).


ARTICOLO 2
(Beni del demanio idrico regionale)


1. I beni appartenenti al demanio idrico regionale sono riportati negli archivi catastali, tavolari e delle Conservatorie dei registri immobiliari, secondo le disposizioni di legge, con la denominazione <<Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio idrico>>.
2. I beni di cui al comma 1 sono iscritti nel Registro dei beni demaniali tenuto dall’Amministrazione regionale.
3. Appartengono al demanio idrico regionale i fiumi, fatta eccezione per le foci dei fiumi che sfociano in mare appartenenti al demanio marittimo ai sensi dell’articolo 28 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), i torrenti, le rogge, i fossati, i laghi, gli alvei e le relative pertinenze, e le opere idrauliche trasferiti alla Regione ai sensi del decreto legislativo 265/2001, nonche’ i beni acquisiti ai sensi dell’articolo 3.
4. I beni del demanio idrico regionale si distinguono in navigabili e non navigabili.
5. I beni del demanio idrico regionale navigabili, i limiti e le prescrizioni per l’esercizio del diritto di navigazione interna sono individuati, anche su base catastale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere della competente Commissione consiliare, in conformita’ alla ricognizione effettuata dall’Amministrazione regionale.


ARTICOLO 3
(Acquisizione al demanio idrico)


1. La Regione promuove l’acquisizione al demanio idrico regionale delle aree costituenti pertinenze dei corsi d’acqua, o aventi funzione di espansione delle piene, o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacita’ di laminazione dei corsi d’acqua, qualora sia accertata la funzionalita’ idraulica dei beni da parte dalla struttura regionale competente.


ARTICOLO 4
(Sdemanializzazione)


1. La sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale e’ disposta con decreto del Direttore centrale competente, previo accertamento di cessata funzionalita’ idraulica rilasciato dalla struttura regionale competente.
2. L’adozione del decreto di cui al comma 1 puo’ essere subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale.
3. I beni del demanio idrico regionale sdemanializzati sono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione.
4. Il decreto di cui al comma 1 e’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L’alienazione a soggetti privati dei beni di cui al comma 3 e’ consentita, sentito il Comune interessato, qualora i beni stessi non abbiano attitudine a qualunque uso e funzione di pubblico interesse. Il Comune interessato rilascia motivato parere entro il termine di sessanta giorni decorso il quale, il silenzio costituisce assenso all’alienazione dei beni sdemanializzati a favore dei privati richiedenti.


ARTICOLO 5
(Trasferimento ai Consorzi di bonifica)


1. La Regione puo’ trasferire in proprieta’ a titolo gratuito ai Consorzi di bonifica territorialmente competenti i caselli idraulici e le relative pertinenze e accessori posti a servizio dei beni del demanio idrico regionale gestiti dai Consorzi medesimi per le proprie finalita’ istituzionali ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonche’ modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d’acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico).
2. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 avviene con decreto del Direttore centrale competente. Tale decreto costituisce titolo per l’intavolazione, per la trascrizione nei registri tenuti dalle Conservatorie dei registri immobiliari e per la voltura catastale dei beni trasferiti.


ARTICOLO 6
(Disciplina delle concessioni)


1. Fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica previste dall’articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, le concessioni e le autorizzazioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico regionale sono rilasciate dall’Amministrazione regionale con decreto del Direttore centrale competente a gestire il demanio idrico regionale e dagli enti locali nell’ambito delle funzioni conferite.
2. Le concessioni e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate in relazione ai beni intestati al demanio idrico regionale o ai beni intestati al demanio dello Stato e consegnati alla Regione secondo le procedure previste dall’articolo 5 del decreto legislativo 265/2001.
3. Con regolamento regionale da approvarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono disciplinati:
a) i criteri e le modalita’ per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1;
b) la durata, le finalita’ e le condizioni delle concessioni tra le quali, in particolare:
1) i termini per la realizzazione delle opere richieste;
2) l’ammontare del canone demaniale;
3) l’entita’ delle eventuali garanzie finanziarie;
4) i casi di revoca della concessione;
5) gli obblighi del concessionario alla scadenza della concessione.


ARTICOLO 7
(Occupazioni non soggette a concessione o autorizzazione)


1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, non sono soggetti a concessione, ne’ alla corresponsione di alcun canone demaniale, gli attraversamenti di beni del demanio idrico regionale con ponti ferroviari, strade statali, provinciali, comunali e regionali, reti e infrastrutture di trasporto di proprieta’ regionale, nonche’ le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale necessari per la loro costruzione, manutenzione o riparazione e le occupazioni, anche in via permanente, di beni del demanio idrico regionale a fini di ricovero di mezzi e attrezzature utilizzati per interventi su ponti ferroviari o strade statali, provinciali, comunali e regionali, reti e infrastrutture di trasporto di proprieta’ regionale.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione i transiti su beni del demanio idrico regionale per la transumanza stagionale di greggi, che rimangono comunque subordinati all’autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole di tutti i Comuni sul cui territorio sono situati i beni del demanio idrico regionale interessati dal transito e al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna.


ARTICOLO 8
(Concessioni rilasciate dallo Stato)


1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 14, comma 3, con decreto del Direttore centrale competente a gestire il demanio idrico della Regione si prende atto:
a) delle modalita’ di esercizio, della durata e del canone demaniale, come contrattualmente stabiliti, relativi alle concessioni rilasciate dallo Stato prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 265/2001;
b) di eventuali subentri nelle concessioni di cui alla lettera a), purche’ gli stessi siano avvenuti antecedentemente alla sottoscrizione del verbale di consegna di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 265/2001 relativo al bene oggetto di concessione.


ARTICOLO 9
(Procedimento di concessione)


1. L’avviso di presentazione della domanda per il rilascio o per il rinnovo di concessioni di beni del demanio idrico regionale e’ pubblicato per la durata di trenta giorni all’Albo e sul sito informatico del Comune dove e’ situato l’immobile e sul sito informatico della Regione.
2. Non sono soggette a pubblicazione le domande di rilascio o di rinnovo di:
a) concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione o il mantenimento di opere pubbliche, di pubblica utilita’ o destinate all’erogazione di pubblici servizi;
b) concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione o il mantenimento di opere per l’importazione e l’esportazione di fonti energetiche;
c) concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione o il mantenimento di opere non suscettibili di utilizzazione commerciale, produttiva, turistica o economica;
d) concessioni di beni del demanio idrico regionale per l’utilizzo a fini privati di tratti tombinati di rogge demaniali.
3. Qualora, entro i termini indicati dal comma 1, non siano state presentate ulteriori domande, si procede al seguito dell’istruttoria. Nel caso di presentazione di piu’ domande di concessione, anche in concorso con domande di rinnovo relative al medesimo bene del demanio idrico regionale, la concessione e’ messa a gara nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura a evidenza pubblica, assumendo come canone base quello determinato ai sensi dell’articolo 14, comma 1.
4. La domanda presentata da un ente pubblico e’ prioritaria rispetto alle domande presentate dai privati.


ARTICOLO 10
(Pareri)


1. Il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione di nuove opere pubbliche, di pubblica utilita’ o destinate all’erogazione di pubblici servizi, di nuove opere destinate a fini esclusivamente privati non suscettibili di destinazione economico-commerciale, produttiva o turistica, e’ subordinato all’autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente e, in caso di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilita’, al parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto e vie di navigazione, ai fini dell’accertamento della compatibilita’ dell’opera con la navigabilita’ del corso d’acqua.
2. Il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione di nuove opere destinate a finalita’ economico-commerciali, produttive o turistiche e’ subordinato all’autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole del Comune territorialmente competente sulla compatibilita’ con gli strumenti di pianificazione comunali e, in caso di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilita’, al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto e vie di navigazione ai fini dell’accertamento della compatibilita’ dell’opera con la navigabilita’ del corso d’acqua.
3. Il rilascio di concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico regionale che non comportano la realizzazione di opere e’ subordinato all’autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole del Comune territorialmente competente sulla compatibilita’ con gli strumenti di pianificazione comunali, al parere favorevole della Direzione centrale competente in materia di risorse naturali e forestali ad avvenuto accertamento che l’utilizzo non interessi zone boscate e alla ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di SIC, ZPS, aree protette, biotopi e prati stabili.
4. L’autorizzazione idraulica non e’ richiesta in caso di rinnovo di concessioni, purche’ rimanga invariata la destinazione d’uso originaria e le caratteristiche tipologiche delle opere eventualmente realizzate sui beni del demanio idrico regionale.


ARTICOLO 11
(Autorizzazioni provvisorie)


1. Il rilascio di autorizzazioni per l’occupazione temporanea di beni del demanio idrico regionale per il periodo necessario alla realizzazione di opere dichiarate urgenti, di opere provvisorie, di opere destinate a essere assunte in concessione da un soggetto diverso dal loro realizzatore, e’ subordinato all’acquisizione dei pareri di cui all’articolo 10.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono soggette al pagamento del canone di occupazione determinato ai sensi dell’articolo 14, comma 1, e possono essere rilasciate per un periodo non superiore a dodici mesi prorogabile fino a un massimo di trentasei mesi.


ARTICOLO 12
(Manifestazioni motoristiche, ciclistiche e motonautiche e posa di appostamenti)


1. Il rilascio di autorizzazioni al transito all’interno di aree del demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, ciclistiche e motonautiche, anche a carattere amatoriale, e’ subordinato all’autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole di tutti i Comuni sul cui territorio sono situati i beni demaniali interessati dal transito, e al parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali finalizzato alla ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia del sito, qualora il transito interessi SIC e ZPS o ricada in aree protette, biotopi e prati stabili. Per lo svolgimento di manifestazioni motonautiche e’ altresi’ richiesto il parere della struttura regionale competente in materia di navigazione interna.
2. Il rilascio delle concessioni per la posa di appostamenti fissi all’interno di aree del demanio idrico regionale per l’esercizio dell’attivita’ venatoria e’ subordinato all’autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente.
3. Le concessioni di cui al comma 2 hanno durata quinquennale e gli appostamenti fissi per l’esercizio dell’attivita’ venatoria su aree del demanio idrico regionale devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche costruttive previste dall’articolo 19, comma 6, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attivita’ venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere).


ARTICOLO 13
(Fabbricati insistenti su beni del demanio idrico regionale)


1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale, non sono soggette a concessione, ne’ alla corresponsione di alcun canone demaniale, le occupazioni di beni del demanio idrico regionale sui quali risultano edificate porzioni di fabbricati realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 265/2001.


ARTICOLO 14
(Canoni)


1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, sono adottati i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale rilasciate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, a decorrere dall’1 gennaio 2011. Alle concessioni rilasciate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, il canone iniziale si applica fino alla scadenza del rapporto concessorio, fatti salvi gli aggiornamenti annuali calcolati sulla base degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.
2. Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni, ivi incluse quelle rilasciate dai Consorzi di bonifica ai sensi dall’articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, di beni del demanio idrico regionale:
a) per la realizzazione o il mantenimento e l’utilizzo di opere e fabbricati a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunita’ montane per finalita’ di pubblico interesse;
b) per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d’acqua, la creazione di riserve naturali, di parchi fluviali o lacuali o per l’utilizzo a fini ambientali di aree golenali a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunita’ montane.3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 8, alle concessioni di beni del
demanio idrico regionale per attraversamenti con elettrodotti destinati a pubblico servizio rilasciate, anche a tempo indeterminato, dallo Stato prima dell’entrata in vigore della presente legge, si applica il canone determinato
ai sensi del comma 1.
4. Alle concessioni rilasciate dai Consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, si applicano i canoni stabiliti dall’Amministrazione regionale. I Consorzi di bonifica possono in ogni caso individuare particolari tipologie o categorie di utilizzi di beni del demanio idrico regionale da assoggettare all’applicazione di canoni diversi, determinati dai Consorzi di bonifica medesimi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 15
(Cessazione della concessione)


1. La cessazione della concessione dei beni del demanio idrico regionale comporta l’obbligo per il concessionario della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la possibilita’ da parte della Regione di acquisire a titolo gratuito tali opere al demanio medesimo.


ARTICOLO 16
(Sanzioni amministrative)


1. Per la violazione del limite di transito sui beni del demanio idrico regionale navigabili individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
2. Per la transumanza di greggi su beni del demanio idrico regionale senza l’autorizzazione idraulica o i pareri di cui all’articolo 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.000 euro.
3. Per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da 2.000 euro a 6.000 euro per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche e motonautiche e da 1.000 euro a 3.000 euro per lo svolgimento di manifestazioni ciclistiche su aree del demanio idrico regionale senza l’autorizzazione al transito di cui al comma 1;
b) da 800 euro a 1.600 euro per la costruzione di appostamenti fissi all’interno di aree del demanio idrico regionale senza la concessione di cui al comma 2 o in difformita’ delle caratteristiche costruttive di cui al comma 3.
4. In ogni caso si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
5. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni si provvede secondo le modalita’ previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
6. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 3 per quanto attiene allo svolgimento di manifestazioni motoristiche e ciclistiche, provvede il Direttore della struttura territoriale forestale competente.
7. All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 3, lettera a), per quanto attiene alle manifestazioni motonautiche, e lettera b), provvedono, nell’ambito delle funzioni conferite, gli enti locali.


CAPO II
Riordino delle funzioni e dei compiti in materia di concessioni di beni del demanio idrico regionale


ARTICOLO 17
(Conferimento di funzioni agli enti locali)


1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 24/2006 il presente capo disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall’Amministrazione regionale e il conferimento di funzioni agli enti locali in materia di concessioni di beni del demanio idrico regionale.
2. Il conferimento e l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei principi di cui all’articolo 2 della legge regionale 24/2006, mantenendo l’Amministrazione regionale funzioni e compiti in materia di demanio idrico regionale attinenti a esigenze unitarie per la collettivita’ e il territorio regionale, al fine di assicurare che l’utilizzo dei beni del demanio idrico regionale avvenga con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico e sociale nel rispetto del principio di sostenibilita’ ambientale e nel rispetto delle indicazioni della pianificazione e programmazione regionale sull’utilizzo del territorio.
3. Sono escluse dall’ambito di applicazione della presente legge le funzioni amministrative esercitate dai Consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002.
4. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in relazione ai beni intestati al demanio idrico regionale o ai beni intestati al demanio dello Stato e consegnati alla Regione secondo le procedure previste dall’articolo 5 del decreto legislativo 265/2001.


ARTICOLO 18
(Funzioni della Regione)


1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio sulle competenze attribuite agli enti locali;
b) attivita’ di consulenza tecnica e amministrativa agli enti locali, necessaria alla luce delle accertate complessita’ delle procedure in materia di concessioni e autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale;
c) rilascio, rinnovo, modificazioni e revoca delle concessioni per l’utilizzo di beni del demanio idrico regionale a favore di Amministrazioni statali, Province, Comuni, Comunita’ montane, Consorzi di bonifica e soggetti privati;
d) determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo di beni del demanio idrico regionale;
e) riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla lettera c) e riscossione delle indennita’ di occupazione di cui all’articolo 24, comma 5;
f) organizzazione di una banca dati pubblica e accessibile per via telematica sulla consistenza dei beni del demanio idrico regionale e delle concessioni rilasciate dalla Regione e dagli enti locali nell’ambito delle funzioni conferite.


ARTICOLO 19
(Funzioni delle Province)


1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche di cui all’articolo 12, comma 1;
b) riscossione e introito dei canoni relativi alle autorizzazioni di cui alla lettera a).


ARTICOLO 20
(Funzioni dei Comuni)


1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motonautiche di cui all’articolo 12, comma 1 e delle concessioni per la posa di appostamenti fissi di cui all’articolo 12, comma 2;
b) riscossione e introito dei canoni relativi alle autorizzazioni e alle concessioni di cui alla lettera a).


ARTICOLO 21
(Entrate)


1. Gli introiti di cui all’ articolo 19, comma 1, lettera b), e di cui all’articolo 20, comma 1, lettera b), sono trattenuti, rispettivamente, dalle Province e dai Comuni nella misura del 100 per cento.


ARTICOLO 22
(Monitoraggio sulle funzioni conferite)


1. Le Province e i Comuni trasmettono, entro il mese di marzo, alla struttura regionale competente a gestire il demanio idrico della Regione le informazioni e i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate e ai canoni introitati.


ARTICOLO 23
(Potere sostitutivo)


1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformita’ ai principi di cui all’articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), in caso di mancato rilascio, nel termine previsto, da parte di Province e Comuni delle autorizzazioni di cui all’articolo 12, comma 1, l’Assessore competente a gestire il demanio idrico regionale, sentito l’ente inadempiente, rilascia le autorizzazioni, rimanendo l’ente medesimo obbligato a fornire l’assistenza, i documenti e la collaborazione necessari.
2. In caso di mancato rilascio, nel termine previsto, da parte di Comuni delle concessioni di cui all’articolo 12, comma 2, la Giunta regionale, sentito l’ente inadempiente, assegna al medesimo, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente il termine e sentito l’ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all’adozione degli atti in via sostitutiva attraverso la nomina di un commissario ad acta. Il commissario si avvale delle strutture dell’ente inadempiente, che rimane obbligato a fornire l’assistenza, i documenti e la collaborazione necessari. L’ente nei confronti del quale e’ stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti per i quali e’ stata rilevata l’omissione fino a quando il commissario stesso non si e’ insediato.


ARTICOLO 24
(Norme transitorie)


1. Nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’articolo 6, comma 3, il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale rimane disciplinato dalle deliberazioni della Giunta regionale adottate in materia.
2. Fino al 31 dicembre 2009, alle concessioni di beni del demanio idrico regionale disciplinate dalla presente legge si applicano i canoni determinati con decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2005, n. 0113/Pres.
(Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione), cosi’ come modificato con decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2009, n. 0003/Pres. (Modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione ).
3. Il rilascio di concessioni per il mantenimento e utilizzo di opere realizzate su beni del demanio idrico regionale prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 265/2001, fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 10, rimane subordinato alla verifica dell’avvenuto ottenimento dell’autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 o, in sua assenza, al rilascio di un parere di compatibilita’ idraulica da parte della struttura regionale competente.
4. L’autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 si considera acquisita in relazione ad attraversamenti con elettrodotti e ad opere di scarico di diametro non superiore a 30 centimetri realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 265/2001. La struttura regionale competente puo’ disporre controlli a campione, in relazione a quanto disposto dal presente comma, al fine di verificare la persistenza delle condizioni che presuppongono l’autorizzazione idraulica.
5. Nelle more della definizione dei procedimenti finalizzati alla verifica di cui al comma 3, la struttura regionale competente a gestire il demanio idrico della Regione e’ autorizzata a introitare, ai soli fini erariali, l’indennita’ di occupazione relativa alle opere realizzate su beni del demanio idrico regionale sulla base dei canoni vigenti.
6. Le funzioni di cui all’articolo 19, comma 1, sono trasferite a decorrere dall’1 gennaio 2010.
7. Nelle more dell’emanazione del decreto del Presidente della Regione previsto dall’articolo 2, comma 5, il fiume Noncello della linea navigabile Pordenone – Litoranea Veneta, di cui all’articolo 3, numero 8, dell’ordinanza n. 14655 del Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia dell’8 febbraio 1938, e’ considerato via navigabile e, in relazione a tale via navigabile, non trova applicazione il divieto di transito con imbarcazioni a propulsione meccanica previsto dal citato articolo 3.


ARTICOLO 25
(Modifica alla legge regionale 9/2007)


1. L’articolo 72 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) e’ cosi’ sostituito:
<<Art. 72 (Deroga ai divieti)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 71, e’ autorizzato il transito su beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, ciclistiche e motonautiche in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17.>>.


ARTICOLO 26
(Abrogazioni)


1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli da 32 a 36, i commi 1 bis e 17 dell’articolo 57, e il comma 3 dell’articolo 60 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico).


ARTICOLO 27
(Norme finanziarie)


1. Le entrate derivanti dal disposto di cui agli articoli 11, comma 2, e 18, comma 1, lettera e), sono accertate e riscosse nell’unita’ di bilancio 3.1.104 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con riferimento ai seguenti capitoli:
a) capitolo 752, la cui denominazione e’ sostituita con la seguente <<Canoni e indennita’ di occupazione previsti dalla nuova disciplina delle concessioni in materia di demanio idrico regionale non navigabile>>;
b) capitolo 1156, la cui denominazione e’ sostituita con la seguente <<Canoni e indennita’ di occupazione previsti dalla nuova disciplina delle concessioni in materia di demanio idrico regionale navigabile>>.
2. Le sanzioni di cui all’articolo 16, comma 6, sono accertate e riscosse nell’unita’ di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 1404 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.
3. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 18, comma 1, lettera f), fanno carico all’unita’ di bilancio 11.3.1.1189 con riferimento al capitolo 156 e all’unita’ di bilancio 11.3.2.1189 con riferimento ai capitoli 180 e 182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.


ARTICOLO 28
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Data a Trieste, addì 15 ottobre 2009.



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