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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25
Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani
 
Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Finalità)

1. La Regione riconosce nei territori montani una risorsa prioritaria di interesse regionale, si impegna a tutelarne gli aspetti paesaggistici ed i valori identitari, morfologici, culturali ed etici nonché a promuovere lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, nel rispetto della complessità degli equilibri ambientali e territoriali.
2. La presente legge, in armonia con la vigente normativa nazionale e comunitaria, persegue le finalità di:
a) favorire la permanenza nei territori montani dei cittadini residenti e contrastare i fenomeni di spopolamento e abbandono dei territori stessi, in particolare nei piccoli comuni, anche attraverso la realizzazione di adeguate infrastrutture e la diffusione di tecnologie telematiche;
b) promuovere e valorizzare le identità delle popolazioni locali nonché le tradizioni economiche, culturali e linguistiche locali;
c) rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani e favorire una politica per lo sviluppo attraverso la realizzazione di un “sistema montagna lombardo” al fine di valorizzare le attività produttive insediate ed attrarre nuovi investimenti;
d) garantire l’effettivo esercizio dei diritti e l’agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna.
3. Le autonomie locali e funzionali e altri soggetti pubblici e privati, sono individuati, secondo il principio di sussidiarietà, quali attori che con il loro apporto possono contribuire alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio montano.

ARTICOLO 2
(Azioni per lo sviluppo della montagna)

1. Le finalità di cui all’articolo 1 sono attuate, in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio montano, attraverso azioni integrate tendenti, in particolare:
a) alla conservazione ambientale e alla difesa del suolo, nonché all’utilizzo ecocompatibile delle risorse montane;
b) alla promozione del settore agricolo-forestale e dei settori artigianale e commerciale e dei mestieri tradizionali, anche attraverso un’adeguata formazione professionale;
c) alla valorizzazione dei beni ambientali e storico-culturali;
d) al miglioramento del sistema della viabilità locale e del trasporto pubblico locale;
e) al sostegno delle forme di collaborazione tra diversi soggetti pubblici e privati, anche in relazione a quanto stabilito dalla legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia);
f) all’incentivazione dell’imprenditoria, in particolare giovanile e femminile;
g) alla realizzazione di sportelli multifunzionali e di nuovi modelli organizzativi;
h) alla diffusione dell’informatizzazione a banda larga e dei servizi ad essa connessi;
i) alla diffusione dell’uso di energie alternative e rinnovabili;
j) allo sviluppo del turismo;
k) alla valorizzazione dei sentieri e dei rifugi alpini;
l) al conseguimento di adeguati livelli di assistenza socio-sanitaria anche attraverso l’attivazione di servizi di telemedicina;
m) alla valorizzazione di lingue parlate locali;
n) alla promozione della ricomposizione fondiaria di montagna a favore, in particolare, dei giovani;
o) allo sviluppo dell’associazionismo dedicato alla montagna e alle sue popolazioni;
p) alla produzione e valorizzazione dei prodotti tipici locali.
2. I piccoli comuni montani beneficiano inoltre delle misure di sostegno previste dalla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di
sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia).
3. La Giunta regionale relaziona annualmente alla competente commissione consiliare sugli interventi complessivamente realizzati in aree montane e sui relativi risultati.

ARTICOLO 3
(Classificazione del territorio montano)

1. La Giunta regionale, sentiti il comitato per la montagna e le comunità montane, classifica il territorio montano in zone che presentano condizioni omogenee di sviluppo socio-economico, sulla base dei seguenti parametri:
a) demografia;
b) livello di benessere;
c) dotazione di servizi e infrastrutture;
d) orientamento turistico;
e) svantaggio morfologico – localizzativo;
f) indice di ruralità territoriale.
2. La classificazione, operata su base comunale in applicazione dei parametri di cui al comma 1, porta all’individuazione delle seguenti zone omogenee:
a) zona “A”, corrispondente ai comuni con svantaggio basso;
b) zona “B”, corrispondente ai comuni con svantaggio medio;
c) zona “C”, corrispondente ai comuni con svantaggio elevato.
3. La classificazione è aggiornata con cadenza quinquennale.

ARTICOLO 4
(Fondo regionale per la montagna)

1. E’ istituito il fondo regionale per la montagna per il finanziamento di progetti di sviluppo del territorio montano.
2. I progetti possono essere finanziati nell’ambito di un’autorizzazione pluriennale, in relazione alle previsioni del bilancio regionale.
3. Le risorse del fondo regionale per la montagna sono riservate alle zone omogenee, come individuate ai sensi della legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle Comunità montane), e sono ripartite secondo i seguenti parametri:
a) il 30% in parti uguali fra tutte le zone omogenee;
b) il 20% in proporzione alla popolazione residente sul territorio montano, quale risulta dai dati ufficiali dell’ISTAT riferiti al 31 dicembre dell’ultimo anno disponibile;
c) il 20% in modo inversamente proporzionale rispetto alla densità demografica montana di ogni comunità montana;
d) il 30% in proporzione alla superficie territoriale montana di ogni zona omogenea.
4. Sono destinatari dei finanziamenti del fondo i soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, a seguito dell’approvazione di progetti coerenti con le linee di indirizzo contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR).

ARTICOLO 5
(Attuazione degli interventi per la montagna)

1. Il programma regionale di sviluppo (PRS) individua, in una sezione appositamente dedicata alla montagna, le linee guida pluriennali degli interventi in favore delle popolazioni e dei territori montani. Con specifico allegato al DPEFR sono definiti gli obiettivi della programmazione regionale in favore dei territori montani, le azioni che rivestono importanza strategica e le modalità di finanziamento degli interventi. Con l’allegato sono definiti, in particolare:
a) le linee prioritarie di intervento;
b) gli indirizzi economico-finanziari per la montagna;
c) le leggi di spesa sulle cui disponibilità è definita una priorità per la montagna e la quota percentuale delle risorse da destinare al finanziamento degli interventi;
d) eventuali criteri e modalità di assegnazione di premialità, mediante l’utilizzo delle risorse di cui al comma 7, quali quote aggiuntive rispetto alle assegnazioni ordinarie di cui all’articolo 4, in relazione alle condizioni di svantaggio nonché alla capacità delle comunità montane di attivazione del partenariato fra soggetti pubblici e privati, di attuazione nei tempi previsti degli interventi finanziati e di reperimento di finanziamenti aggiuntivi.
2. Per l’assegnazione delle risorse del fondo regionale per la montagna, la Giunta regionale, sentito il comitato per la montagna, definisce con apposito bando, in coerenza con i contenuti dell’allegato al DPEFR, le modalità per la presentazione dei progetti e per la determinazione delle priorità, nonché i tempi per la realizzazione degli interventi.
3. Le comunità montane, conformemente al bando di cui al comma 2, selezionano i progetti presentati dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 3, privilegiando le seguenti tipologie di intervento:
a) interventi ricompresi in programmi integrati di sviluppo locale (PISL) di cui alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale);
b) interventi che prevedono compartecipazioni finanziarie;
c) interventi finalizzati al superamento degli squilibri socio-economici esistenti.
4. I progetti ritenuti prioritari sono approvati dalle comunità montane, previo parere favorevole delle strutture competenti presso le sedi territoriali della Regione, a seguito di istruttoria sulla fattibilità tecnico-economica degli interventi e di verifica di conformità alle indicazioni contenute in bando.
5. Le comunità montane comunicano alla struttura regionale competente l’elenco motivato dei progetti approvati, indicando, in particolare:
a) i criteri adottati per la formulazione della graduatoria;
b) i tempi di realizzazione delle opere;
c) le compartecipazioni finanziarie;
d) il concorso al superamento degli squilibri socio-economici esistenti, tenuto conto della classificazione operata ai sensi dell’articolo 3.
6. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente è approvato il programma di finanziamento degli interventi, acquisito il parere del nucleo di valutazione di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1996, n. 31 (Norme concernenti la disciplina del fondo per la realizzazione di progetti infrastrutturali di rilevanza regionale) sulla coerenza delle scelte effettuate dalle comunità montane nella selezione dei progetti rispetto alle priorità indicate nell’allegato al DPEFR.
7. Nel caso di progetti o interventi approvati e non iniziati o non ultimati entro i termini stabiliti, si osservano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 27 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione). Tali risorse, unitamente a quelle eventualmente non utilizzate dalle zone omogenee, restano destinate allo scopo di promuovere iniziative ed azioni coordinate a favore del territorio montano.
8. I provvedimenti attuativi della presente legge concernenti misure qualificabili come aiuti di stato sono adottati nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

ARTICOLO 6
(Risorse finanziarie per le comunità montane)

1. L’articolo 7 della l.r. 6/2002 è così sostituito:
“1. Le risorse finanziarie per il funzionamento ed il sostegno dell’attività delle comunità montane sono:
a) la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna, di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), nonché la quota di competenza regionale del fondo nazionale investimenti, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
b) le risorse per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna) nonché le risorse statali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna);
c) le risorse finanziarie di cui all’articolo 1, comma 52-bis, lettera b), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie locali in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”), destinate all’incentivazione della gestione associata di funzioni.
2. L’adozione degli strumenti di programmazione delle comunità montane o il loro adeguamento è condizione necessaria per beneficiare delle risorse di cui alle lettere a) e b) del comma 1, da assegnare secondo i parametri di cui alla legge regionale recante “Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani”.
3. Le comunità montane provvedono, entro il 30 giugno di ogni anno, alla rendicontazione dei finanziamenti loro assegnati, mediante relazione sullo stato di avanzamento dei programmi avviati.”

ARTICOLO 7
(Comitato per la montagna)

1. Il comitato per la montagna, il cui funzionamento è regolato con deliberazione della Giunta regionale, è l’organo consultivo della Giunta regionale ai fini del coordinamento delle azioni di valorizzazione, promozione e tutela del territorio montano.
2. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o assessore o consigliere regionale delegato, che assume le funzioni di presidente del Comitato;
b) dal presidente della delegazione lombarda dell’unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) o suo delegato;
c) dal presidente dell’unione regionale delle province della Lombardia (UPL) o suo delegato;
d) da tre componenti designati dal Consiglio regionale, scelti tra i consiglieri regionali, assicurando la rappresentanza delle minoranze;
e) da due componenti designati dalla conferenza regionale delle autonomie di cui alla l.r.1/2000, scelti tra i suoi membri;
f) dal presidente della Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano (FederBIM) o suo delegato;
g) dal presidente di Unioncamere regionale o suo delegato;
h) dal presidente della delegazione regionale del Club alpino italiano (CAI) o suo delegato.
3. Il Comitato, nella prima seduta di insediamento, elegge tra i suoi componenti il vice presidente e il segretario.
4. Sono compiti del Comitato, in particolare:
a) proporre iniziative in favore del territorio montano per l’applicazione della legislazione comunitaria, statale e regionale;
b) esprimere un parere sugli interventi per la montagna;
c) contribuire ad individuare le linee prioritarie di intervento per la montagna;
d) esprimere un parere sui parametri per la classificazione del territorio montano di cui all’articolo 3.
5. Il comitato per la montagna approva annualmente una relazione sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi finanziati a valere sul fondo regionale per la montagna.
6. Il Comitato assume ogni decisione a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, prevale quello del presidente. Alle sedute del Comitato partecipano, senza diritto di voto, gli assessori competenti nelle materie trattate.
7. Il Comitato può avvalersi della collaborazione scientifica e tecnica delle strutture della Regione, nonché attraverso accordi convenzionali, delle aziende e degli enti regionali. Le strutture della Giunta
regionale forniscono al Comitato l’apporto logistico e di personale necessario all’espletamento dei suoi compiti.
8. Al presidente del Comitato, ove delegato, al vice presidente e al segretario, se consiglieri regionali, spettano le indennità di funzione previste dall’articolo 2 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia) per i corrispondenti incarichi nelle commissioni consiliari permanenti. Spettano altresì a tutti i componenti del Comitato non consiglieri regionali il rimborso per le spese di trasporto e il trattamento di missione nella misura e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della l.r. 17/1996.
9. A tutti i componenti del Comitato, ad eccezione dei consiglieri regionali, spetta un gettone per ogni giornata di presenza nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 8
(Attività di ricerca)

1. Per le ricerca tecnologica e scientifica su tematiche di interesse per le aree montane, la Giunta regionale può avvalersi dell’istituto di ricerca per l’economia e l’ecologia applicate alle aree alpine (IREALP), di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 2 maggio 1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987), o della collaborazione di altri istituti di ricerca e centri di eccellenza operanti nel settore.
2. Al fine di acquisire elementi conoscitivi sulle dinamiche socio-economiche, ambientali, territoriali e culturali del territorio montano la Giunta regionale si avvale, anche tramite consultazioni periodiche, della rete di istituzioni pubbliche e private che svolgono attività di studio e di ricerca sulle tematiche relative alla montagna e che, di norma, hanno sede sul territorio regionale lombardo.

ARTICOLO 9
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio dell’attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti nel realizzare politiche organiche per lo sviluppo dei territori montani e nel promuovere la capacità progettuale di soggetti pubblici e privati locali.
2. Ai fini di cui al comma 1, su iniziativa dell’Assessore competente, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che fornisca risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura i progetti presentati e quelli approvati, i finanziamenti concessi e gli investimenti attivati si ripartiscono fra gli ambiti di intervento di cui all’articolo 2 e fra le zone di svantaggio di cui all’articolo 3; in che misura tali progetti hanno beneficiato delle premialità previste dalla presente legge;
b) qual è l’entità, la tipologia e la ripartizione territoriale per zone di svantaggio dei soggetti che hanno presentato ed attuato i progetti; in che misura e secondo quali modalità essi hanno attivato forme di partenariato e compartecipazione finanziaria, con particolare riferimento ai PISL finanziati con le risorse di cui alla presente legge;
c) quali buone pratiche e quali eventuali criticità sono emerse nel corso dell’attuazione della presente legge, con particolare riferimento all’esercizio dei compiti affidati alle comunità montane, alla trasparenza delle procedure e ai risultati di efficienza raggiunti;
d) in che misura le leggi di spesa individuate dal DPEFR e le risorse comunitarie hanno finanziato interventi nelle zone omogenee.
3. La relazione prevista al comma 2 viene inviata al Consiglio regionale e successivamente resa pubblica unitamente a eventuali documenti del Consiglio stesso. I contenuti della relazione sono presentati in sede di un’apposita Conferenza della Montagna, convocata dalla Presidenza della Giunta regionale d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale con la presenza di amministratori, esperti ed associazioni del settore.

ARTICOLO 10
(Norme di prima attuazione)

1. La disposizione di cui all’articolo 5, comma 7, relativa alla possibilità di revoca dei finanziamenti riservati, trova applicazione decorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le risorse già assegnate alle comunità montane ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97 del 1994) e non utilizzate nei tempi stabiliti sono riassegnate alle stesse zone omogenee che le utilizzano in aggiunta alla quota parte relativa al fondo regionale per la montagna di cui all’articolo 4, comma 1.

ARTICOLO 11
(Modifiche e abrogazioni)

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge n. 97/1994);
b) il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l’assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione);
c) il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all’attuazione del DPEFR ai sensi dell’art. 9-ter della L.R. 34/1978);
d) il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 36 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” – Collegato 2005).
2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 9 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) è aggiunta la seguente:
“c-bis) indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano.”.
3. Al secondo periodo del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia), le parole: “la classificazione operata ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 29 giugno 1998, n. 10 (Disposizioni per la valorizzazione, lo sviluppo e la tutela del territorio montano in attuazione della legge 97/1994)” sono sostituite dalle seguenti: “la classificazione operata ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale recante “Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani”.

ARTICOLO 12
(Norma finanziaria)

1. E’ autorizzata una spesa di diciannove milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l’istituzione del fondo regionale per la montagna di cui all’articolo 4.
2. Alle spese di cui al comma 1 si provvede con le risorse appositamente stanziate nel 2008 e 2009 all’UPB 6.5.6.3.114 “Territorio montano e piccoli Comuni” dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 e bilancio pluriennale 2007-2009 a legislazione vigente e programmatico.
3. Agli oneri derivanti dall’attività del comitato per la montagna, di cui all’articolo 7, si provvede per l‘esercizio finanziario 2008 e successivi,
con le risorse stanziate annualmente all’UPB 7.2.0.1.184 “Spese postali, telefoniche e altre spese generali”. 4. Alle spese relative all’attività di ricerca, di cui all’articolo 8, si provvede per l‘esercizio finanziario 2008 e successivi, con le risorse stanziate annualmente all’UPB 6.5.6.2.293 “Territorio montano e piccoli Comuni”.
5. All’autorizzazione delle altre spese derivanti dall’attuazione dei precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.

Formula Finale:
La presente legge regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
Milano 15 ottobre 2007

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/440 del 3 ottobre 2007)


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