NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia
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Legge regionale 15 novembre 2007, n. 31
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Norme per il sostegno e lo sviluppo del settore estrattivo.
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Promozione)
1. La Regione Puglia, al fine di sostenere la competitività del settore estrattivo pugliese, svolge azioni di promozione delle produzioni a rilevanza regionale. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia partecipa a convegni, mostre e manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero, sottoscrive specifici accordi di programma con i competenti ministeri, predispone la progettazione e la pubblicazione di cataloghi, opuscoli, libri, depliant, manifesti, multimediali e di ogni altro materiale illustrativo del settore estrattivo. 3. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente per materia, approva, annualmente, gli specifici programmi relativi alle iniziative previste dal presente articolo e le relative previsioni di spesa.
ARTICOLO 2 (Studi e ricerche)
1. La Regione Puglia, al fine di favorire le condizioni per una più incisiva politica dell’ambiente e per il sostegno e la riqualificazione dell’attività estrattiva, promuove studi e ricerche volti alla conoscenza del settore estrattivo regionale e alle sue prospettive di sviluppo, nonché predispone piani, programmi e progetti regionali o d’interesse regionale finalizzati al recupero, riqualificazione e fruibilità di aree dismesse dall’attività estrattiva, avvalendosi di soggetti pubblici, attraverso apposite convenzioni, in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.
ARTICOLO 3 (Ricerca e innovazione)
1. La Regione Puglia concede aiuti finanziari in conto interesse per interventi finalizzati a sostenere gli investimenti di consorzi di piccole e medie imprese pugliesi del settore estrattivo per la ricerca, il trasferimento tecnologico, l’innovazione e processi mirati a migliorare la sicurezza degli ambienti di lavoro, così da contribuire alla crescita economica, rafforzare la competitività, aumentare l’occupazione e favorire la tutela e la salvaguardia dell’ambiente. 2. La Regione Puglia, inoltre, concede aiuti finanziari in conto interesse ai consorzi di piccole e medie imprese pugliesi del settore estrattivo per interventi finalizzati al recupero, valorizzazione e utilizzazione degli scarti, delle eccedenze e dei prodotti inquinanti derivanti dall’attività estrattiva e dalle sue lavorazioni, con l’impiego di tecnologie innovative e che privilegino, tra l’altro, lo sviluppo di produzioni industriali alternative, nonché al completamento delle attività con la lavorazione del materiale estratto secondo una logica di distretto produttivo integrato.
ARTICOLO 4 (Procedure)
1. La Giunta regionale, in coerenza e nel rispetto delle regole comunitarie e statali, rende operativi i regimi di aiuto di cui all’articolo 3 attraverso regolamenti attuativi contenenti le condizioni e le modalità di accesso all’aiuto, la dotazione finanziaria e tutte le altre specificazioni necessarie all’effettiva applicabilità del regime. 2. I regolamenti devono, altresì, contenere: a) le ragioni che giustificano l’istituzione del regime di aiuto; b) la dimostrazione della coerenza e della compatibilità con il trattato CE e con tutte le altre disposizioni in materia di aiuti a finalità regionale; c) gli obiettivi generali e specifici che il regime intende perseguire. 3. I regolamenti di attuazione dei regimi di aiuto devono inoltre: a) indicare dettagliatamente le singole tipologie di intervento ammissibili; b) escludere l’ammissibilità di progetti e spese che abbiano avuto inizio prima della presentazione della richiesta di agevolazione; c) prevedere l’obbligo di mantenimento dell’investimento incentivato per cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione; d) esplicitare le modalità e le procedure per la valutazione e selezione dei progetti; e) esplicitare le modalità e le procedure per l’erogazione degli aiuti nonché le ispezioni, i controlli e il monitoraggio dei progetti, la revoca degli aiuti e la prestazione di idonea garanzia per il recupero delle somme erogate. 4. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono revocate e si provvede al recupero delle somme erogate nel caso in cui anche una sola delle imprese del consorzio, terminato l’intervento ammesso a finanziamento, non risulti in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, con le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro e previdenziali, nonché con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). 5. I provvedimenti attuativi dei singoli regimi di aiuto devono assicurare la semplificazione e lo snellimento delle procedure valutative. 6. Nei casi in cui la tipologia e/o le procedure previste per l’applicazione dei singoli regimi di aiuto lo prevedano, nonché per motivate ragioni di carattere organizzativo o di accelerazione di spesa, le attività relative alla gestione degli aiuti possono essere affidate a soggetti in house.
ARTICOLO 5 (Marchio)
1. La Regione Puglia promuove e favorisce la produzione, la valorizzazione e la diffusione delle sostanze minerali industrialmente utilizzabili, dei marmi e dei calcari ornamentali ottenuti con tecniche di produzione compatibile nel rispetto di specifici disciplinari, mediante l’acquisizione e la concessione in uso di un proprio marchio collettivo. 2. Per tecniche di produzione compatibile si intendono, ai fini della presente legge, quelle tecniche coerenti con la tutela del territorio e dell’ambiente, realizzate privilegiando processi di produzione innovativi che riducono gli effetti negativi sul territorio e sull’ambiente. 3. La Giunta regionale provvede agli adempimenti di legge in materia per ottenere la registrazione del marchio collettivo. 4. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il “regolamento d’uso” del marchio contenente le sue caratteristiche, le modalità della sua utilizzazione e applicazione, i prodotti interessati, le modalità di controllo, le conseguenze nei casi di inadempienza e difformità in ordine all’uso. 5. L’uso del marchio è concesso alle imprese del settore estrattivo singole o associate. 6. La Giunta regionale attiva specifiche iniziative, ai sensi della presente legge, per sostenere l’attività di promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio regionale.
ARTICOLO 6 (Norma finanziaria)
1 Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione, mediante specifici regolamenti, delle attività previste dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio iscritti a seguito di risorse finanziarie da parte della UE, dello Stato e delle correlate quote di cofinanziamento regionale e del bilancio regionale. 2. Alla determinazione delle quote regionali di finanziamento si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale.
ARTICOLO 7 (Abrogazioni)
1. Sono abrogati: a) l’articolo 5 della legge regionale 17 gennaio 1980, n. 7 (Esercizio delle funzioni amministrative nelle materie “acque minerali e termali” e “cave e torbiere” da parte della Regione – Disposizioni transitorie); b) l’articolo 5 (Articoli 4 e 5 della legge regiona-le 17 gennaio 1980, n.7) della legge regionale 12 agosto 2005, n. 12. 2. Nella legge regionale 7/1980 le parole “Ufficio minerario regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Settore attività estrattive”.
Formula Finale: La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 15 novembre 2007 VENDOLA
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