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NORMATIVA
Normativa regionale - Trentino Alto Adige

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Legge regionale 15 luglio 2009 n. 5
Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l’anno 2009
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Interventi a favore dei soggetti che perdono il lavoro o sono sospesi dal lavoro)


1. In attuazione dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e ad integrazione della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 concernente “Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa” la Regione istituisce un’indennità e finanzia le attività formative connesse a favore di coloro che, tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010, perdono il lavoro o sono sospesi dal lavoro.
2. L’indennità è corrisposta in misura non superiore all’importo netto relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l’indennità di mobilità statale per lavoratore/trice per una durata massima di sei mesi. L’indennità è erogata secondo le modalità stabilite con regolamento regionale, anche come integrazione di eventuali indennità statali o in collegamento con la frequenza di corsi formativi.
3. L’indennità di cui al comma 2 spetta anche ai/alle titolari di contratti di lavoro a progetto di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e agli associati in partecipazione con esclusivo apporto di manodopera, che rimangono senza lavoro tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010 e non hanno diritto a nessuna indennità statale. Nel caso in cui il/la lavoratore/trice benefici degli interventi previsti dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2, l’indennità regionale di cui al presente comma viene corrisposta ad integrazione di quella statale secondo le modalità stabilite da ciascuna Provincia autonoma.
4. Nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 3 e di coloro che tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010 vengono iscritti nelle liste di mobilità, la Regione eroga un contributo a sostegno della previdenza complementare secondo le modalità e i criteri previsti con il regolamento di cui al comma 5. Il contributo non può essere superiore ad euro 4 mila rapportati ai mesi in cui sussiste lo stato di disoccupazione o di sospensione dal lavoro tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2010. Il presente contributo spetta solo qualora il/la lavoratore/trice non abbia diritto di beneficiare di quello previsto dall’articolo 13, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 4 novembre 2002, n. 16/L e successive modificazioni ed integrazioni ed è incompatibile con lo stesso.
5. Le funzioni amministrative concernenti la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 3 e 4 sono delegate, a far data dall’entrata in vigore della presente legge, alle Province autonome di Trento e di Bolzano che le esercitano nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti con regolamento regionale di esecuzione del presente articolo. Con lo stesso regolamento sono stabiliti inoltre i requisiti da possedere per poter beneficiare dei suddetti interventi, nonché quant’altro si rendesse necessario per l’attuazione dei medesimi. Nel caso in cui una Provincia autonoma avesse già autonomamente attivato o stia per attivare un intervento analogo a quello di cui ai commi 1 e 3 sono assegnate le risorse di cui all’articolo 4, comma 1, qualora l’intervento provinciale sia conforme o comunque si adegui ai suddetti princìpi e criteri contenuti nel regolamento regionale. I contributi regionali di cui ai commi 1, 3 e 4 sono erogati, anche a copertura di eventuali anticipazioni operate dalle Province, nei limiti dello stanziamento di bilancio di cui all’articolo 4, comma 1.
6. La Regione concorre al finanziamento di fondi provinciali finalizzati, in concorso con i fondi nazionali, all’erogazione di trattamenti di sostegno al reddito e di attività formative, nonché di sostegno occupazionale ai sensi della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali in deroga.
7. Le Province possono destinare parte dei fondi di cui all’articolo 4, comma 1, per il finanziamento degli Istituti di Patronato chiamati alla raccolta delle domande relative agli interventi di cui al presente articolo.
8. Su richiesta delle Province autonome le assegnazioni di fondi di cui al presente articolo possono essere disposte direttamente a favore di propri enti e organismi cui le Province hanno demandato la gestione degli interventi.


ARTICOLO 2
(Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 concernente “Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa” e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 4, è sostituito dal seguente:
“1. L’indennità regionale è pari all’80 per cento della retribuzione in godimento e comunque non superiore all’importo netto relativo al primo scaglione di reddito previsto annualmente a livello nazionale per l’indennità di mobilità statale.”.


ARTICOLO 3
(Fondo regionale di garanzia dell’attuazione della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3)


1. È istituito un Fondo regionale finalizzato ad assicurare la costituzione di un’adeguata riserva a garanzia dell’attuazione della legge regionale 28 febbraio 1993, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni concernente “Istituzione dell’assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe".
2. Il Fondo è gestito secondo i criteri fissati con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei princìpi di liquidità, sicurezza e redditività. La Giunta regionale è in ogni caso autorizzata ad attivare apposita convenzione per l’affidamento della gestione del Fondo alla società istituita ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3.
3. La dotazione del Fondo è di euro 75 milioni.


ARTICOLO 4
(Norma finanziaria)


1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1 per complessivi euro 20 milioni a valere sugli esercizi finanziari 2009 e 2010, da suddividersi in parti uguali tra le Province di Bolzano e di Trento, si fa fronte per euro 10 milioni con prelevamento dal cap. 670 della spesa del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso e per euro 10 milioni con iscrizione nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2010.
2. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 per complessivi euro 246 mila si fa fronte con prelevamento dal cap. 670 della spesa del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso.
Agli oneri relativi agli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 7 e nei limiti previsti dall’articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10.
3. Alla copertura dell’onere derivante dall’applicazione dell’articolo 3 per complessivi euro 75 milioni, a valere sugli esercizi finanziari 2009 e 2010, si fa fronte per euro 35 milioni con prelevamento dal cap. 2300 della spesa del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario in corso e per euro 40 milioni con iscrizione nel bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2010.


ARTICOLO 5
(Modifiche alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, concernente “Nuovo ordinamento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona”)


1. L’articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 è sostituito dal seguente:
“Art. 10 (Convenzioni)
1. L’azienda può stipulare una convenzione con altre aziende per la gestione in forma associata di taluni servizi, nonché per l’affidamento dell’incarico di direzione o di alcune funzioni dirigenziali ad un unico direttore o responsabile.
2. La convenzione definisce la durata delle forme di collaborazione, le modalità di consultazione delle aziende contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Nel caso di affidamento di incarichi, la convenzione stabilisce la durata e le modalità della prestazione del servizio del direttore o del responsabile nelle varie aziende, gli emolumenti spettanti, i criteri per il riparto della spesa.”.


ARTICOLO 6
(Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente “Pacchetto famiglia e previdenza sociale” e successive modificazioni ed integrazioni)


1. All’articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2 le parole “1, 2 e 4” sono sostituite dalle parole “1, 2, 4 e 4-bis”;
b) ai commi 3 e 4 le parole “1, 2, 3, 4 e 9” sono sostituite dalle parole “1, 2, 3, 4, 4-bis e 9”;
c) al comma 5 le parole “4 e 9, comma 6” sono sostituite dalle parole “4, 4-bis e 9, comma 6”;
d) al comma 7 le parole “1, 2, 3 e 4” sono sostituite dalle parole “1, 2, 3, 4 e 4-bis”.


ARTICOLO 7
(Riconoscimento nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano dei maggiori oneri per l’attuazione dell’articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1)


1. Alla Provincia autonoma di Bolzano è riconosciuto il maggior onere di spesa derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 (legge finanziaria), quantificato in euro 250 mila. Il maggior onere di spesa trova copertura nei limiti dei fondi già assegnati alla Provincia autonoma di Bolzano con i trasferimenti a valere sul Fondo unico di cui all’articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1, come sostituito dall’articolo 7, comma 1 della legge regionale 21 dicembre 2004, n. 5.


ARTICOLO 8
(Modificazioni della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni)


1. Il comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall’articolo 16 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5, è sostituito dal seguente:
“3. L’incarico di preposizione alle strutture dirigenziali è conferito dalla Giunta per un periodo non superiore alla durata della legislatura ed è rinnovabile.”.
2. All’articolo 24 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15, come sostituito dall’articolo 17 della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5 ed integrato dall’articolo 3 della legge regionale 6 dicembre 1993, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica le parole “Nomina dei dirigenti” sono sostituite dalle parole “Preposizione alle strutture dirigenziali”;
b) i commi da 1 a 10 sono sostituiti dai seguenti:
“1. È preposto alle strutture dirigenziali il personale inquadrato nella qualifica di dirigente o, in assenza, quello inserito nell’albo degli idonei alle funzioni dirigenziali al quale accede il personale in possesso dell’idoneità alla direzione d’ufficio e del diploma di laurea almeno quadriennale che abbia superato l’esame finale del corso di formazione per aspiranti dirigenti indetto dall’amministrazione.
2. Nel conferimento degli incarichi dirigenziali si tiene conto della natura e delle caratteristiche delle attività e dei programmi da realizzare in relazione alle attitudini e alle capacità professionali manifestate.
3. Per motivate esigenze organizzative la Giunta può attuare, prima della scadenza dell’incarico, processi di rotazione.
4. La qualifica di dirigente è conferita a seguito di concorsi pubblici per esami o per titoli ed esami o a seguito di concorsi per titoli riservati agli iscritti all’albo degli idonei alle funzioni dirigenziali.
5. Per la partecipazione ai concorsi è comunque richiesto il diploma di laurea almeno quadriennale e un’esperienza professionale di almeno sette anni nelle posizioni professionali direttive della Regione o di altri enti pubblici o in qualifiche dirigenziali di aziende pubbliche o private.
6. Con regolamento la Giunta definisce le ipotesi di ricorso alle diverse procedure concorsuali di cui al comma 4, le tipologie delle prove e le modalità di svolgimento degli esami, nonché i criteri di valutazione dei titoli.”.


ARTICOLO 9
(Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali)


1. In materia di rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali sostenute nei giudizi di conto o di responsabilità amministrativa dal personale e dagli amministratori degli enti locali della regione, qualora la Corte dei conti con la sentenza che definisce il giudizio liquidi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto, applicando la disciplina prevista dall’articolo 18, comma 1, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, trova comunque applicazione l’articolo 36 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni e in tal senso va intesa l’interpretazione di cui all’articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2007, n. 4.
2. L’articolo 36 della legge regionale n. 4 del 1993 e successive modificazioni si interpreta nel senso di riconoscere il rimborso anche delle spese giudiziarie, legali e peritali sostenute per la difesa nelle fasi preliminari dei giudizi civili, penali e contabili.


ARTICOLO 10
(Interpretazione autentica dell’articolo 18, comma 114, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10)


1. L’inciso “, al di fuori della dotazione organica,” contenuto nel primo e nel terzo periodo dell’articolo 18, comma 114, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 va interpretato nel senso che i contratti a tempo determinato per i dirigenti, le alte specializzazioni e i funzionari dell’area direttiva possono essere stipulati, anche per la copertura di posti previsti dalla pianta organica, solo con soggetti che non siano già dipendenti dell’ente.


ARTICOLO 11
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 15 luglio 2009
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE
LUIS DURNWALDER



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