Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Variazioni nell’entrata)
1. Nello stato di previsione dell’entrata per l’esercizio finanziario 2009, approvato con l’articolo 1 della legge regionale 29 settembre 2008, n. 9, sono introdotte le variazioni di cui all’annessa Tabella A.
ARTICOLO 2
(Variazioni nella spesa)
1. Nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2009, approvato con l’articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2008, n. 9, sono introdotte le variazioni di cui all’annessa Tabella B.
ARTICOLO 3
(Disposizioni diverse)
1. All’ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla fine dell’esercizio 2008 riportati negli stati di previsione dell’entrata, rispettivamente della spesa per l’esercizio finanziario 2009 sono apportate le variazioni, in aumento e in diminuzione, pari agli scostamenti dall’ammontare definitivo dei residui stessi.
ARTICOLO 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento,15 luglio
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
LUIS DURNWALDER