Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
CAPO I
BILANCIO DI PREVISIONE E LEGGI DI SPESA
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge disciplina gli strumenti di programmazione finanziaria e l’ordinamento contabile della Regione in attuazione delle disposizioni dello Statuto di autonomia.
ARTICOLO 2
(Bilancio pluriennale)
1. La Regione adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale redatto in termini di competenza di durata triennale. Il bilancio pluriennale costituisce il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare in ciascuno dei relativi esercizi, sia in base alla vigente legislazione statale e regionale, sia in base ai previsti nuovi provvedimenti legislativi.
2. Il bilancio pluriennale costituisce anche la sede di riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate dalla Regione a carico di esercizi futuri.
3. I vincoli di equilibrio previsti per il bilancio annuale di cui all’articolo 5 devono essere rispettati anche per il bilancio pluriennale, relativamente a ciascun anno del periodo considerato.
4. L’adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate né ad eseguire le spese in esso contemplate.
5. Il bilancio pluriennale è approvato con la legge del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone la iniziale estensione temporale.
ARTICOLO 3
(Leggi regionali di spesa)
1. I disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l’ammontare e la copertura finanziaria, sia agli effetti del bilancio annuale, sia del bilancio pluriennale vigenti alla data di approvazione.
2. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la quantificazione della relativa spesa.
3. Le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale quantificano, sia l’onere relativo al primo anno di applicazione, sia la spesa complessiva, rinviando alla legge di bilancio annuale l’indicazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni successivi.
ARTICOLO 4
(Bilancio di previsione)
1. Il bilancio di previsione è deliberato dalla Giunta regionale ed è presentato al Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui si riferisce, insieme ad una relazione illustrativa ed è approvato con legge della Regione, seguendo la procedura prevista dall’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
2. Il bilancio di previsione riportante in un unico documento le previsioni annuali e pluriennali è costituito dagli stati di previsione dell’entrata e della spesa e da un quadro generale riassuntivo.
3. Le previsioni del bilancio annuale e pluriennale sono formulate in termini di competenza e articolate sia per l’entrata che per la spesa, in unità previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione. Le unità previsionali di base sono determinate con riferimento a funzioni obiettivo.
4. Per ogni unità previsionale di base il bilancio indica l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
5. Le eventuali contabilità speciali sono articolate in capitoli, sia nell’entrata, sia nella spesa.
6. Tra le entrate o le spese è iscritto l’eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell’esercizio precedente.
7. Lo stato di previsione dell’entrata, lo stato di previsione della spesa ed il quadro generale riassuntivo sono approvati con la legge di bilancio. Tale approvazione comporta l’autorizzazione all’accertamento e riscossione delle entrate e all’impegno e pagamento delle spese comprese in bilancio. Viene altresì determinata annualmente la dotazione dei fondi di riserva e autorizzata la spesa per la contrattazione per il personale. Le eventuali contabilità speciali sono approvate nel loro complesso.
ARTICOLO 5
(Princìpi del bilancio annuale di previsione)
1. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto di annualità, universalità, integrità, veridicità ed equilibrio.
2. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
3. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio regionale al lordo delle spese di riscossione e di altri eventuali spese ad esse connesse.
4. Parimenti tutte le spese sono iscritte integralmente, senza entrate correlative.
5. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione:
sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.
6. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno, aumentato dell’eventuale disavanzo di consuntivo, deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l’accertamento, comprese quelle derivanti dai nuovi mutui e prestiti autorizzati ai sensi dell’articolo 39, aumentato dell’eventuale avanzo di consuntivo.
7. Nel bilancio annuale il totale delle spese correnti e delle spese per il rimborso di prestiti e mutui non può superare il totale delle entrate iscritte nei primi due titoli previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera a), escluse le eventuali entrate in essi previste relative ad assegnazioni destinate al finanziamento di spese in conto capitale.
ARTICOLO 6
(Documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione)
1. Unitamente al bilancio di previsione la Giunta regionale predispone un documento tecnico di accompagnamento e specificazione, recante la disaggregazione delle unità previsionali di base degli stati di previsione dell’entrata e della spesa in uno o più capitoli ai fini della gestione e della rendicontazione. Tale documento non è soggetto all’approvazione del Consiglio regionale.2. I capitoli costituiscono le unità fondamentali del documento tecnico e sono
determinati in relazione all’oggetto per l’entrata e secondo l’oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa, con evidenza delle relative disposizioni legislative di riferimento.
3. Dopo l’approvazione della legge di bilancio o dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio la Giunta regionale approva il documento tecnico e assegna le risorse ai Dirigenti competenti responsabili della gestione.
ARTICOLO 7
(Classificazione delle entrate)
1. Le entrate della Regione sono ripartite in:
a) titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extratributaria o che provengano dall’alienazione e dall’ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall’accensione di prestiti ed eventuali contabilità speciali;
b) categorie, secondo la natura dei cespiti;
c) unità previsionali di base, ai fini dell’approvazione del Consiglio regionale;
d) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, del documento tecnico di cui all’articolo 6, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. La numerazione dei titoli, delle categorie, delle unità previsionali di base e dei capitoli è progressiva, ma può essere discontinua.
3. Il bilancio contiene per l’entrata un riassunto delle categorie per titoli e un riepilogo dei titoli.
ARTICOLO 8
(Classificazione delle spese)
1. Le spese della Regione sono ripartite in:
a) funzioni obiettivo individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche regionali;
b) unità previsionali di base, ai fini dell’approvazione del Consiglio regionale;
c) capitoli, secondo il rispettivo oggetto, del documento tecnico di cui all’articolo 6, ai fini della gestione e della rendicontazione.
2. Le unità previsionali di base sono suddivise secondo l’analisi economica in unità relative alla spesa corrente, alla spesa in conto capitale, alla spesa per il rimborso di mutui e prestiti e alla spesa per contabilità speciali.
3. La numerazione delle funzioni obiettivo, delle unità previsionali di base e dei capitoli è progressiva, ma può essere discontinua.
4. Il bilancio contiene un riassunto delle spese per funzioni obiettivo e per titoli.
ARTICOLO 9
(Legge finanziaria)
1. Al fine di adeguare il bilancio pluriennale ed annuale agli obiettivi programmatici della Regione, la Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio o di assestamento del medesimo, un disegno di “legge finanziaria” che provvede nel rispetto dell’equilibrio del bilancio alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente e al finanziamento dei nuovi fabbisogni di spesa.
2. La “legge finanziaria” non può contenere di norma nuove norme o modifiche a leggi regionali non espressamente attinenti al bilancio collegato.
ARTICOLO 10
(Fondi speciali)
1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti appositi fondi destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell’esercizio.
2. I fondi devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o in conto capitale.
3. Le quote di fondi non utilizzate entro la chiusura dell’esercizio costituiscono economie di spesa.
ARTICOLO 11
(Fondi di riserva)
1. Nel bilancio regionale sono iscritti:
a) un fondo di riserva per le spese obbligatorie;
b) un fondo di riserva per le spese impreviste;
c) un fondo per la riassegnazione dei residui perenti della spesa in conto capitale;
d) un fondo per il concorso al riequilibrio della finanza pubblica.
2. Dal fondo di cui al comma 1, lettera a) sono prelevate con deliberazione della Giunta regionale le somme necessarie per integrare gli stanziamenti che si rivelino insufficienti delle unità previsionali di base e dei capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio. Fra le spese obbligatorie figurano, in ogni caso, gli oneri per l’ammortamento dei mutui e prestiti, per interessi passivi su anticipazioni di cassa, nonché quelle relative ai residui passivi di parte corrente caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori con reiscrizione ad unità previsionali di base e capitoli di provenienza, ovvero ad apposite unità previsionali di base e appositi capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quelli di provenienza siano stati soppressi.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate dal fondo di cui al comma 1, lettera b) ed iscritte in aumento agli stanziamenti delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa esistenti o di nuova istituzione le somme necessarie per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio conseguenti a spese non prevedibili al momento della formazione del bilancio e per le quali, qualora impegnino i bilanci futuri, sia prevista la necessaria copertura finanziaria con gli stanziamenti già autorizzati sul bilancio pluriennale.
4. Al documento tecnico sono allegati l’elenco dei capitoli che possono essere integrati con prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e l’elenco dei capitoli che possono essere integrati con prelevamenti dal fondo di riserva per spese impreviste.
5. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate dal fondo di cui al comma 1, lettera c) ed iscritte in aumento agli stanziamenti delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa le somme necessarie per il pagamento dei residui perenti delle spese in conto capitale con reiscrizione ad unità previsionali di base e capitoli di provenienza, ovvero ad apposite unità previsionali di base e appositi capitoli di nuova istituzione, nel caso in cui quelli di provenienza siano stati soppressi.
6. Qualora sugli stanziamenti di competenza dei capitoli di provenienza sussistano sufficienti disponibilità, i residui perenti sono pagati direttamente a carico dei predetti capitoli, senza necessità di ulteriori atti di impegno.
7. In relazione ad accertate esigenze derivanti dai fabbisogni finanziari necessari per l’attuazione degli interventi programmati, il reintegro degli stanziamenti dei capitoli di provenienza per il pagamento dei residui caduti in perenzione può essere disposto anche successivamente al pagamento dei residui perenti entro i limiti dei predetti pagamenti.
8. Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate dal fondo di cui al comma 1, lettera d) ed iscritte in aumento agli stanziamenti delle unità previsionali di base e dei capitoli di spesa esistenti o di nuova istituzione le somme in conformità ai provvedimenti che disciplinano obblighi e modalità di concorso al riequilibrio della finanza pubblica, anche mediante il rimborso allo Stato di spese dallo stesso eventualmente anticipate.
9. I mezzi stanziati sul fondo indicato al comma 1, lettera d) e non utilizzati entro il rispettivo esercizio finanziario sono riportati in aumento del corrispondente fondo iscritto nel bilancio dell’esercizio successivo, nei limiti della quota degli oneri derivanti dai provvedimenti di cui al comma 8, riferibili ai rispettivi esercizi.
10. La Giunta regionale può deliberare che gli atti di cui al presente articolo siano delegati all’Assessore competente in materia di bilancio.
ARTICOLO 12
(Garanzie prestate dalla Regione)
1. La legge regionale che autorizza la prestazione della garanzia della Regione a favore di enti e di altri soggetti, in relazione a mutui o anticipazioni, indica la copertura finanziaria del relativo rischio a termini dell’articolo 3 e dispone in ordine al recupero delle somme eventualmente erogate.
2. Nel bilancio annuale sono disposti gli stanziamenti necessari per sopperire agli eventuali oneri derivanti dall’assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con la prestazione delle garanzie, nonché le previsioni di entrata derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie medesime.
3. In allegato al bilancio sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.
CAPO II
VARIAZIONI DI BILANCIO
ARTICOLO 13
(Assestamento e variazioni del bilancio e del documento tecnico)
1. Entro il mese di giugno di ogni anno la Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale un apposito disegno di legge per l’assestamento del bilancio, con il quale si provvede alle variazioni che risultino opportune entro i limiti di equilibrio del bilancio di cui all’articolo 5.
2. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere disposte variazioni compensative relativamente agli stanziamenti di competenza del documento tecnico, limitatamente ai capitoli di spesa di una unità previsionale di base.
3. Con le modalità di cui al comma 2, possono essere altresì disposte variazioni compensative tra unità previsionali di base del bilancio limitatamente ai capitoli riguardanti la spesa per il personale. L’elenco dei capitoli per i quali possono essere operate le predette variazioni compensative è riportato in apposito allegato al bilancio.
4. È vietato lo storno di fondi tra i residui e gli stanziamenti di competenza e viceversa.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni di bilancio derivanti dall’approvazione di leggi regionali nei limiti dello stanziamento dei fondi speciali di cui all’articolo 10.
6. La Giunta regionale è altresì autorizzata, fatte salve le limitazioni eventualmente stabilite dalla legge di approvazione del bilancio, ad apportare nel corso dell’esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e della Unione europea, e delle altre entrate derivanti da leggi regionali vincolate a scopi specifici, nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
7. Ogni altra variazione del bilancio, salvo quelle di cui agli articoli 10 e 11 deve essere disposta con legge regionale, in relazione a disegni di legge presentati al Consiglio regionale non oltre il termine del 31 ottobre.
8. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono pubblicate per notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione.
CAPO III
ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA DEL BILANCIO
ARTICOLO 14
(Esercizio provvisorio)
1. L’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l’accertamento e la riscossione delle entrate e l’impegno ed il pagamento delle spese, sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale, senza limiti di somma.
3. La legge stessa può peraltro stabilire limitazioni all’esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all’entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singole unità previsionali di base previste nel progetto di bilancio il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino alla approvazione della legge di bilancio.
4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio regionale, ovvero sia stato da questo respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l’esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell’ultimo bilancio approvato e sue successive variazioni.
5. Nell’ipotesi richiamata al comma 4, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi di spesa previsti da ciascuna unità previsionale di base quanti sono i mesi dell’esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Tali limitazioni si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.
ARTICOLO 15
(Gestione provvisoria del bilancio)
1. Qualora la legge di bilancio o quella di autorizzazione all’esercizio provvisorio sia già stata approvata dal Consiglio regionale, in pendenza della promulgazione e pubblicazione delle predette leggi nel Bollettino Ufficiale della Regione, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.
2. In pendenza della procedura particolare prevista dall’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per l’approvazione del bilancio, la gestione provvisoria di cui al comma 1 è autorizzata con esclusione delle unità previsionali di base che sono state oggetto di contestazione.
CAPO IV
BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE
ARTICOLO 16
(Autonomia contabile del Consiglio regionale)
1. Per l’esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, gestito in conformità alle norme stabilite dal regolamento interno.
2. Le somme stanziate nel bilancio regionale per l’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio regionale sono messe a disposizione del Consiglio medesimo.
CAPO V
GESTIONE DELLE ENTRATE
ARTICOLO 17
(Stadi delle entrate)
1. Tutte le entrate della Regione passano per i seguenti stadi:
- accertamento;
- riscossione;
- versamento.
- 2. Tali stadi per talune entrate possono essere simultanei.
ARTICOLO 18
(Accertamento delle entrate)
1. L’entrata è accertata quando l’amministrazione regionale appura la ragione del credito della Regione e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore e iscrive come competenza dell’esercizio finanziario l’ammontare del credito che viene a scadenza entro l’anno medesimo.
2. L’accertamento delle entrate avviene:
a) per le entrate provenienti da compartecipazioni e da devoluzione di tributi erariali in quota fissa, sulla base del relativo gettito;
b) per le entrate concernenti tributi propri della Regione, sulla base del corrispondente gettito riscosso nell’esercizio a seguito di autoliquidazione, di emissione di ruoli in scadenza entro l’esercizio o di altre forme stabilite per legge;
c) per le entrate di natura patrimoniale, sulla base di deliberazioni e atti che ne quantificano l’ammontare e ne autorizzano la riscossione a favore dell’esercizio di competenza;
d) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell’assunzione del relativo impegno di spesa;
e) per le entrate relative alle contabilità speciali, in relazione all’ammontare delle riscossioni, nonché in conseguenza all’assunzione di impegni o dell’effettuazione di pagamenti nella corrispondente parte delle spese;
f) in ogni altro caso, in carenza di atti e documentazione preventivi concernenti il credito, l’accertamento è disposto contestualmente alla riscossione delle entrate.
ARTICOLO 19
(Riscossione delle entrate)
1. L’entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il Tesoriere della Regione od altro ufficio o soggetto a ciò autorizzato per legge e la Regione stessa ne ha avuto comunicazione.
2. La riscossione delle entrate è riscontrata mediante ordinativi di incasso anche cumulativi a firma del Dirigente competente in materia di bilancio.
ARTICOLO 20
(Versamento delle entrate)
1. L’entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.
2. Il Tesoriere della Regione provvede all’introito delle somme mediante emissione della quietanza di incasso.
3. Le somme di spettanza della Regione, a qualsiasi titolo riscosse dagli agenti della riscossione o dovute dai debitori, devono essere integralmente versate al Tesoriere della Regione entro i termini stabiliti.
ARTICOLO 21
(Norme integrative sugli agenti della riscossione)
1. Gli agenti della riscossione, propri dell’amministrazione, possono riscuotere entrate regionali nei limiti e nei modi stabiliti dalle relative norme istitutive, salvo quanto disposto dalla presente legge.
2. Gli agenti di cui al comma 1 possono riscuotere tutte le entrate, senza limiti di somma, che derivino da atti di concessione o di disposizione rientranti nella propria competenza. La quietanza rilasciata al versante ha efficacia liberatoria nei confronti del medesimo.
3. Gli agenti della riscossione possono disporre che il pagamento, da parte di qualunque debitore, avvenga mediante operazione bancaria o postale. In tal caso la quietanza è staccata e conservata agli atti a disposizione del debitore.
ARTICOLO 22
(Conti giudiziali delle entrate)
1. In seguito alle riscossioni di cui all’articolo 21, gli agenti rendono il conto giudiziale delle entrate relative a ciascun esercizio, inviandolo all’Ufficio competente per il controllo contabile entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui il conto si riferisce o entro i novanta giorni successivi alla cessazione dell’agente contabile dall’ufficio o dall’incarico per qualsiasi causa.
2. L’Ufficio competente per il controllo contabile, entro sessanta giorni dal ricevimento, riscontra i conti medesimi apponendovi il visto di conformità e li trasmette alla Corte dei conti.
3. In caso di difformità o presunte irregolarità, l’Ufficio competente per il controllo contabile rinvia il conto, con osservazioni, adempiendo a quanto previsto nel comma 2, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta da parte dell’agente, il quale vi è tenuto entro il trentesimo giorno dal ricevimento del conto rinviato.
ARTICOLO 23
(Versamento delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione)
1. Trimestralmente gli agenti della riscossione versano al Tesoriere della Regione l’ammontare delle somme incassate nel corso dell’esercizio. La quietanza relativa a tale versamento va allegata al conto giudiziale e costituisce documento di discarico.
ARTICOLO 24
(Norme per la riscossione coattiva)
1. La riscossione coattiva delle entrate, salvo che le norme in vigore non dispongano diversamente, è effettuata secondo le disposizioni della corrispondente legislazione statale. Le entrate regionali dovute dai privati si considerano, ai fini esecutivi, definitivamente inesigibili quando il concessionario del servizio di riscossione abbia redatto verbale di pignoramento infruttuoso per due volte in relazione al medesimo soggetto.
2. Su richiesta del debitore la Regione è autorizzata a concedere, qualora ricorrano motivate circostanze, la rateizzazione o la sospensione della riscossione per un anno.
3. Qualora un soggetto, escluso lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano, abbia nei confronti della Regione un debito giunto a scadenza, la Giunta regionale può disporre la sospensione di eventuali pagamenti che la Regione debba eseguire a favore del soggetto stesso in relazione a concessione di contributi o assegnazione di somme, fino a quando questi non abbia assolto il proprio debito.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso di debiti a fronte dei quali sia pendente impugnativa amministrativa o giurisdizionale.
ARTICOLO 25
(Rinuncia alla riscossione delle entrate di modesta entità)
1. Il Dirigente competente in materia, fatti salvi diversi ammontari stabiliti dalla legge di bilancio, è autorizzato a disporre la rinuncia alla riscossione di entrate di natura non tributaria, qualora la differenza fra l’entità di ogni singola entrata e l’ammontare complessivo dei costi, diretti e indiretti, connessi alle relative operazioni di accertamento, di riscossione e di versamento non risulti superiore all’importo di euro 50,00.
ARTICOLO 26
(Ricognizione dei residui attivi)
1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell’esercizio.
2. L’accertamento definitivo delle somme conservate tra i residui attivi è disposto annualmente in sede di adozione del rendiconto generale. La Giunta regionale assume la deliberazione relativa alla ricognizione dei residui attivi da trasportare nel nuovo esercizio.
3. Non sono riportati tra i residui attivi i crediti riconosciuti inesigibili ai sensi degli articoli 24 e 25, al cui annullamento provvede la Giunta regionale con propria deliberazione motivata.
CAPO VI
GESTIONE DELLA SPESA
ARTICOLO 27
(Stadi della spesa)
1. Tutte le spese della Regione passano per i seguenti stadi:
- impegno;
- liquidazione;
- ordinazione e pagamento.
2. Tali stadi per talune spese possono essere simultanei.
ARTICOLO 28
(Impegni di spesa)
1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell’esercizio le somme dovute dalla Regione, in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell’esercizio.
2. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio annuale come specificati nel documento tecnico.
3. Per le spese correnti, fermo restando l’obbligo della copertura delle spese in scadenza nell’esercizio, gli impegni sono determinati con riferimento ai prevedibili fabbisogni complessivi di spesa per le attività da realizzare negli esercizi di competenza. I predetti fabbisogni sono determinati con riferimento:
a) per le spese di personale: ai trattamenti economici spettanti al personale in servizio e relativi oneri riflessi;
b) per le spese per acquisto di beni e servizi: ai beni e ai servizi acquisiti nell’esercizio;
c) per i trasferimenti: alle assegnazioni e finanziamenti disposti per le attività da realizzarsi da parte degli enti e soggetti destinatari nell’esercizio;
d) per le altre spese: agli oneri di competenza economica dell’esercizio.
4. Gli impegni per spese relative al trattamento economico complessivo del personale dipendente e relativi oneri riflessi, per spese di ammortamento, interessi ed oneri accessori per mutui e prestiti, nonché per spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge, sono costituiti sul bilancio dell’esercizio a cura dell’Ufficio competente per il controllo contabile, senza la necessità di ulteriori atti.
5. Per le spese correnti possono essere assunte obbligazioni a carattere pluriennale quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Per le spese di investimento possono essere autorizzate la stipulazione di contratti o l’assunzione di obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti dell’intero stanziamento previsto dal bilancio. Nei predetti casi formano impegno sugli stanziamenti di ciascun esercizio le sole quote di competenza dell’esercizio medesimo.
6. Le deliberazioni e gli atti cui conseguono impegni a carico del bilancio regionale sono adottati dagli organi competenti in base alla normativa in materia di ordinamento della Regione, nei limiti stabiliti dalle leggi che autorizzano la spesa e dai rispettivi stanziamenti di competenza iscritti nel bilancio in corso.
ARTICOLO 29
(Liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese)
1. La liquidazione delle spese consiste nell’individuazione del creditore e dell’ammontare esatto della somma da pagare. Essa è disposta sulla base di documentazione atta a comprovare il diritto del creditore.
2. Alla liquidazione delle spese provvedono i Dirigenti per la materia di competenza, salvo quanto previsto dal comma 3 o nel caso che le leggi dispongano diversamente.
3. La liquidazione delle spese relative ad aperture di credito a favore di funzionari delegati è disposta dai funzionari medesimi. Alla liquidazione delle spese di rappresentanza provvedono il Presidente della Regione e gli Assessori che le hanno ordinate.
4. Il soggetto incaricato di provvedere alla liquidazione delle spese si assume la responsabilità in ordine alla sussistenza dei presupposti necessari alla liquidazione in base alla legge, all’atto di impegno e agli eventuali atti successivi. Il medesimo soggetto, eccetto quanto stabilito per i funzionari delegati, provvede altresì a richiedere all’Ufficio competente per il controllo contabile l’emissione del titolo di pagamento, allegando la relativa documentazione giustificativa della spesa.
5. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento, nonché di ruoli di spesa fissa.
6. I titoli di spesa sono numerati progressivamente in maniera continua in relazione al tempo della loro emissione.
7. I titoli di spesa sono firmati dal Dirigente competente in materia di bilancio.
ARTICOLO 30
(Estinzione dei titoli di spesa)
1. I titoli di spesa si estinguono in uno dei seguenti modi:
a) pagamento in contanti o con assegno di traenza e firma diretta di quietanza del creditore;
b) commutazione in assegno postale localizzato;
c) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da recapitare allo stesso a mezzo posta assicurata;
d) accreditamento in conto corrente postale o bancario al nome del creditore che ne abbia fatto richiesta;
e) commutazione in quietanza di incasso a favore della Regione, per ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti.
2. In sede di chiusura dell’esercizio finanziario sarà provveduto al riscontro dei pagamenti disposti dalla Regione e di quelli effettivamente compiuti dal Tesoriere della Regione.
3. I titoli di spesa che alla chiusura dell’esercizio non risultino pagati sono annullati d’ufficio dall’Ufficio competente per il controllo contabile.
ARTICOLO 31
(Residui passivi)
1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate a norma dell’articolo 28 e non pagate entro il termine dell’esercizio.
2. I residui passivi di spese correnti possono essere conservati nel conto dei residui per non più di due anni, quelli delle spese in conto capitale per non più di cinque anni successivi a quello dell’esercizio cui si riferisce la formazione dell’impegno.
3. Sono però mantenuti oltre il termine stabilito dal comma 2 i residui che si riferiscono a somme in conto capitale che la Regione abbia assunto l’obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di forniture eseguite.
4. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza del bilancio e non impegnate a norma dell’articolo 28 costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
5. Costituiscono altresì economia di spesa i residui passivi che non risultino pagati allo scadere del termine massimo previsto per la loro conservazione ai sensi del presente articolo, fatta salva la loro riproduzione nei bilanci dei successivi esercizi allorquando il pagamento della relativa somma sia reclamato dai creditori.
6. Per il pagamento delle somme eliminate dal conto residui a norma del comma 5, per le quali sia prevedibile l’esercizio del diritto a riscuotere da parte dei creditori, nel bilancio di previsione possono essere iscritte apposite unità previsionali di base e rispettivamente appositi capitoli nel documento tecnico. All’integrazione degli stanziamenti di unità previsionali di base e capitoli del documento tecnico, sempreché non si utilizzino quote degli stanziamenti disponibili su corrispondenti unità previsionali di base e capitoli del documento tecnico di competenza dell’anno in corso, si provvede ai sensi dell’articolo 11. Ferma restando la competenza della Giunta regionale per il movimento di tali fondi, il pagamento dei debiti reclamati dai creditori è disposto con mandato diretto sulla base delle deliberazioni e degli atti che hanno dato origine all’impegno.
7. La Giunta regionale determina, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio, con proprie deliberazioni l’ammontare dei residui di ciascun capitolo di spesa del documento tecnico con l’indicazione delle deliberazioni e degli atti da cui è derivato l’impegno. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi è disposto annualmente in sede di rendiconto generale.
8. Il pagamento delle somme riferite ai residui dell’esercizio scaduto può essere disposto anche prima dell’adozione della deliberazione di cui al comma 7.
ARTICOLO 32
(Funzionari delegati)
1. Il Dirigente competente in materia di bilancio ha facoltà di autorizzare presso la tesoreria della Regione aperture di credito sia in conto competenza che in conto residui, a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese:
a) spese da effettuarsi in economia;
b) spese per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
c) spese per il funzionamento degli uffici;
d) spese da pagarsi all’estero;
e) spese di importo limitato o altre spese per le quali risulti conveniente anche sotto il profilo organizzativo il pagamento a mezzo di funzionari delegati;
f) altre spese di qualsiasi natura per le quali leggi o regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati.
2. Alle aperture di credito si provvede mediante ordini di accreditamento emessi dall’Ufficio competente per il controllo contabile.
3. Ciascun ordine di accreditamento deve indicare la somma prelevabile in contanti dallo stesso funzionario delegato e quella prelevabile mediante ordinativi a favore dei creditori. Gli ordinativi sono firmati dal funzionario delegato.
4. Contestualmente all’apertura di credito il funzionario delegato può essere autorizzato, sentito il Dirigente competente in materia di bilancio, ad utilizzare le forme di pagamento previste per il conto corrente bancario appositamente aperto, intestato alla Regione ed alimentato dallo stesso funzionario delegato tramite ordinativi a favore di sé medesimo.
5. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e liquidate e dei pagamenti effettuati con le somme prelevate dalle aperture di credito.
6. I funzionari delegati hanno l’obbligo di compilare annualmente o per un altro periodo inferiore stabilito dall’autorizzazione ed in ogni caso al termine dell’esercizio delle funzioni, il rendiconto delle somme erogate, distintamente per capitolo, distinguendo la competenza dai residui.
7. Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate al termine dell’esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all’esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.
8. I rendiconti di cui ai precedenti commi sono trasmessi, insieme a tutti i documenti giustificativi, all’Ufficio competente per il controllo contabile per il riscontro amministrativo-contabile entro i trenta giorni successivi al periodo cui si riferiscono.
ARTICOLO 33
(Fondo di cassa e di economato)
1. Presso il servizio di cassa ed economato è costituito un fondo di cassa che viene somministrato e reintegrato con mandato diretto a favore dell’economo regionale.
2. Con regolamento sono determinate le spese che con il fondo possono effettuarsi e le modalità di esecuzione.
CAPO VII
CONTROLLI AMMINISTRATIVO CONTABILI
ARTICOLO 34
(Verifiche di regolarità contabile)
1. L’Ufficio competente per il controllo contabile esercita il controllo di regolarità contabile sugli atti amministrativi concernenti accertamenti di entrate od impegni di spesa, sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa.
2. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di accertamento di entrata concerne la corretta quantificazione dell’entrata, la corrispondenza dell’atto alla documentazione allegata e l’esatta imputazione dell’entrata al pertinente capitolo del documento tecnico.
3. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa si esercita accertando la corretta quantificazione della spesa e la corrispondenza dell’atto alla documentazione allegata, nonché accertando che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo del documento tecnico o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui, anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.
4. Il controllo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione si esercita accertando che la spesa venga liquidata nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell’atto di impegno di spesa.
5. Il controllo di regolarità contabile sui titoli di spesa si esercita accertando che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell’atto di liquidazione.
6. Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali conseguano accertamento di entrata a favore del bilancio regionale o dai quali possa derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale devono essere trasmessi unitamente alla relativa documentazione all’Ufficio competente per il controllo contabile per le verifiche di regolarità contabile di cui al presente articolo. Ogni provvedimento successivo avente attinenza con gli atti di cui al presente comma deve parimenti essere trasmesso all’Ufficio competente per il controllo contabile.
7. L’Ufficio competente per il controllo contabile entro quindici giorni dal ricevimento dell’atto e della relativa documentazione registra l’accertamento di entrata e l’impegno di spesa, ferma restando la responsabilità dell’organo che l’ha adottato. Entro il medesimo termine l’Ufficio competente per il controllo contabile invia all’organo emittente l’atto le eventuali osservazioni relative a vizi di regolarità contabile dell’atto sottoposto al controllo. In tal caso l’atto non viene ammesso alla registrazione.
8. Decorso il termine di cui al comma 7 può essere data esecuzione all’atto sottoposto al controllo. Sotto la propria responsabilità l’organo competente può comunque dare esecuzione all’atto anche prima dell’avvenuta registrazione entro il termine previsto dal comma 7.
9. L’Ufficio competente per il controllo contabile entro quindici giorni dal ricevimento dell’atto di liquidazione della spesa accompagnato dalla richiesta di emissione del relativo titolo di spesa invia le eventuali osservazioni relative a vizi di regolarità contabile dell’atto. In tal caso il titolo di spesa non può essere emesso.
10. Qualora l’Ufficio competente per il controllo contabile riscontri irregolarità ed errori negli atti sottoposti a verifica, provvede, ove possibile, alla rimozione d’ufficio delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione all’ufficio competente.
CAPO VIII
DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L’ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI SPESA E CONTABILI MEDIANTE UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI
ARTICOLO 35
(Documentazione e adempimenti mediante sistemi informatici)
1. Gli atti dai quali deriva un accertamento di entrata o un impegno di spesa a carico del bilancio della Regione, le liquidazioni di spesa, nonché la relativa documentazione, gli ordinativi di incasso, i titoli di spesa, nonché gli altri atti e documenti previsti dalla presente legge, possono essere sostituiti a tutti gli effetti, anche ai fini della resa dei conti amministrativi e giudiziali, da evidenze informatiche o da analoghi strumenti di trasmissione, compresi i supporti ottici.
2. I visti di controllo, comuque denominati e ogni altro analogo adempimento di riscontro, autorizzazione o ammissione al pagamento, possono essere effettuati mediante transazione sui corrispondenti sistemi informatici.
3. Qualora l’immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione dei dati mediante sistemi informatici o telematici, nonchè l’emanazione di atti previsti dalla presente legge, richieda l’apposizione di firma autografa, la stessa può essere sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile.
CAPO IX
RENDICONTO GENERALE
ARTICOLO 36
(Rendiconto generale)
1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.
2. Il rendiconto generale della Regione comprende:
a) il conto del bilancio;
b) il conto generale del patrimonio.
a)
3. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese, secondo un’articolazione conforme alla struttura del bilancio di previsione e alla disaggregazione in capitoli del documento tecnico, in modo tale da consentire, in particolare, la rilevazione dei risultati finanziari per funzione obiettivo e per unità previsionali di base.
4. Il conto del bilancio comprende:
a) le previsioni definitive di competenza;
b) le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;
c) le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;
d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
e) le somme riscosse e pagate, distintamente in conto competenza ed in conto residui;
f) le somme costituenti maggiori o minori entrate o economie di spesa;
g) l’ammontare complessivo dei residui attivi e passivi al termine dell’esercizio.
5. Un prospetto allegato al conto del bilancio indica, per ogni capitolo, le variazioni apportate nel corso dell’esercizio agli stanziamenti del bilancio.
6. Il conto generale del patrimonio indica, alla data di chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce, la consistenza:
a) delle attività e passività finanziarie;
b) dei beni mobili e immobili;
c) di ogni altra attività e passività, nonché delle poste rettificative.
7. Il conto del patrimonio contiene la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e quella di patrimonio.
8. Il conto del patrimonio comprende inoltre un prospetto riassuntivo della situazione patrimoniale al termine dell’esercizio, con l’indicazione delle variazioni intervenute nei conti dell’attivo e del passivo, dei risultati differenziali tra il totale delle attività e delle passività, nonché del miglioramento o peggioramento patrimoniale netto.
9. Al conto del patrimonio è allegato un prospetto riassuntivo per categorie dei beni mobili e immobili della Regione alla chiusura dell’esercizio cui il conto si riferisce.
ARTICOLO 37
(Avanzo o disavanzo di consuntivo)
1. L’avanzo o il disavanzo di consuntivo si determina tenendo conto:
a) della giacenza o deficit di cassa all’inizio dell’esercizio secondo il conto reso dal Tesoriere della Regione;
b) delle entrate riscosse e versate, nonché delle spese pagate nel corso dell’esercizio;
c) dell’ammontare complessivo dei residui attivi e dei residui passivi al termine dell’esercizio.
2. Il conto del bilancio deve contenere un prospetto nel quale si evidenziano le operazioni di cui al comma 1, firmato dal Presidente della Regione, dal Dirigente competente in materia di bilancio e, per la parte relativa al movimento di cassa, dal Tesoriere della Regione.
ARTICOLO 38
(Procedure relative al rendiconto generale)
1. La Giunta regionale delibera il rendiconto generale entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello dell’esercizio finanziario cui si riferisce ed il Presidente della Regione lo trasmette alla Corte dei conti per i fini previsti dalle vigenti disposizioni.
2. In conformità alla decisione della Corte dei conti la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale apposito disegno di legge per l’approvazione del rendiconto, con una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali. Il disegno di legge viene approvato seguendo la procedura dell’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
CAPO X
DISPOSIZIONI DIVERSE
ARTICOLO 39
(Mutui e prestiti)
1. La contrazione di mutui o l’emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione del medesimo e solo per il finanziamento di spese di investimento, fino a concorrenza della differenza fra il totale delle spese iscritte nel bilancio di competenza, aumentato dell’eventuale disavanzo di consuntivo, e il totale delle altre entrate iscritte nel bilancio medesimo, aumentato dell’eventuale avanzo di consuntivo.
2. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione nell’esercizio considerato non può superare il 20 per cento dell’ammontare complessivo delle entrate non vincolate derivanti da tributi propri e da devoluzioni di tributi erariali ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell’ambito del bilancio pluriennale della Regione.
3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell’esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.
4. L’autorizzazione all’indebitamento, concessa con la legge di approvazione del bilancio o con leggi di variazione del medesimo, decade al termine dell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
5. Le entrate da operazioni di indebitamento perfezionate entro il termine dell’esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.
6. Le somme iscritte nello stato di previsione dell’entrata in relazione ad operazioni di indebitamento autorizzate, ma non perfezionate entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.
CAPO XI
NORME FINALI
ARTICOLO 40
(Entrata in vigore)
1. Le norme recate dal Capo I, concernente il bilancio annuale e pluriennale di previsione, si applicano dall’esercizio finanziario 2010.
ARTICOLO 41
(Abrogazione di norme)
1. La legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 e gli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 sono abrogati.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 15 luglio 2009
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE
LUIS DURNWALDER