Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Assegno vitalizio per i Consiglieri eletti fino alla XIII Legislatura compresa)
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, prima dell’ultimo periodo, è inserito il seguente: “Per i Consiglieri in carica nel periodo dal 1° gennaio 2008 al termine della XIII Legislatura l’indennità parlamentare da prendere in considerazione è quella in vigore al 1° gennaio 2008, rivalutata annualmente in base all’indice ISTAT fino al 1° gennaio dell’anno in cui decorre la corresponsione dell’assegno.”.
2. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 le parole “alla misura dell’indennità consiliare netta tempo per tempo vigente” sono sostituite dalle parole “al trattamento economico netto del Consigliere”.
3. Dopo il comma 11 dell’articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, come modificato dall’articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 è inserito il seguente comma:
“11-bis. Le persone nominate dalla Regione con incarichi di amministratore in enti pubblici di cui all’articolo 1, commi dal 725 al 734 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 non percepiscono per tali incarichi alcun compenso, se sono già titolari di un vitalizio derivante dall’appartenenza ad un Consiglio provinciale rispettivamente regionale, al Parlamento nazionale o europeo. Ai titolari di vitalizi delle istituzioni summenzionate non possono essere conferiti incarichi di consulenza retribuiti dal Consiglio o dalla Giunta regionale. Gli ex membri delle suddette istituzioni non possono assumere nel quinquennio successivo al termine del mandato politico alcun incarico retribuito di amministratore o sindaco per conto della Regione. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è delegato ad emanare il relativo regolamento.”.
ARTICOLO 2
(Trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature)
1. L’articolo 4-ter della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2, introdotto dall’articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 è sostituito dal seguente:
“Art. 4-ter
(Trattamento indennitario per i Consiglieri eletti per la prima voltanella XIV e nelle successive Legislature)
1. Ai Consiglieri eletti per la prima volta nella XIV e nelle successive Legislature, dopo la cessazione del mandato, spetta, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero al termine del mandato, se superiore, un trattamento indennitario.
2. La misura del trattamento indennitario viene determinata sulla base delle contribuzioni di cui all’articolo 4, comma 6, come incrementate da un interesse pari alla rivalutazione annua dell’indice ISTAT e dai risultati ottenuti dallo specifico fondo. La rivalutazione avrà effetto fino al raggiungimento del diritto al trattamento indennitario.
3. Il periodo minimo di contribuzione ai fini della liquidazione di un trattamento indennitario è di una Legislatura. Al Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo spetta la restituzione della contribuzione come prevista dal comma 2.
4. Il Consigliere, alla cessazione del mandato, ha le seguenti opzioni:a) restituzione dell’intero montante come determinato dal comma 2;
b) trasformazione del montante, al momento della maturazione del diritto di erogazione del trattamento indennitario, in rendita vitalizia erogata dal Consiglio regionale secondo le modalità definite dall’Ufficio di Presidenza, con facoltà del Consigliere di optare per una rendita reversibile.
5. L’Ufficio di Presidenza con proprio regolamento individuerà le modalità di conversione in rendita avuto riguardo a basi demografiche/attuariali vigenti alla data di conversione, applicando, se del caso, i massimi tassi di interesse garantibili e consentiti dalla legislazione vigente al momento del calcolo dei coefficienti medesimi.
6. Il montante accumulato, in caso di decesso del Consigliere prima dell’acquisizione del diritto all’erogazione del trattamento indennitario, sarà devoluto in base alla disciplina inerente alla successione legittima.7. Il contributo obbligatorio di cui all’articolo 4, comma 6 costituisce il “fondo indennità” amministrato con le modalità del fondo di solidarietà di cui all’articolo 5. L’erogazione del trattamento indennitario nella misura e con i requisiti previsti dal presente articolo rimane a carico del bilancio del Consiglio regionale il quale liquida a proprio favore la posizione nel fondo del beneficiario. Le eventuali quote di rendita finanziaria maturate dal fondo di cui al presente comma concorreranno a ridurre l’onere a carico del bilancio del Consiglio regionale.”.
ARTICOLO 3
(Norma transitoria)
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4 è sostituito dal seguente:
“2. Il Consigliere eletto per la prima volta nella XIII Legislatura e successivamente non rieletto può optare al posto della restituzione della contribuzione come incrementata dai risultati di gestione, per la trasformazione della stessa incrementata dall’indice ISTAT in una rendita vitalizia a decorrere dal compimento del sessantacinquesimo anno di età.”.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Trento, 30 giugno 2008
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DELLAI